Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Inquinamento acustico Numero: 20615 | Data di udienza: 7 Dicembre 2017

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Emissioni sonore (musica ad altro volume) – Responsabilità del gestore del locale e dell’amministratore della società – Reato di cui all’art. 659 c.p. – Tutela la pubblica quiete – Idoneità e incidenza delle condotte – Fattispecie e giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso in cassazione – Rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione – Procedimento valutativo – Riservato al giudice di merito.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Maggio 2018
Numero: 20615
Data di udienza: 7 Dicembre 2017
Presidente: CAVALLO
Estensore: ROSI


Premassima

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Emissioni sonore (musica ad altro volume) – Responsabilità del gestore del locale e dell’amministratore della società – Reato di cui all’art. 659 c.p. – Tutela la pubblica quiete – Idoneità e incidenza delle condotte – Fattispecie e giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso in cassazione – Rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione – Procedimento valutativo – Riservato al giudice di merito.



Massima

 

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 10/05/2018 (Ud. 07/12/2017), Ordinanza n.20615


INQUINAMENTO ACUSTICO – Emissioni sonore (musica ad altro volume) – Responsabilità del gestore del locale e dell’amministratore della società – Reato di cui all’art. 659 c.p. – Tutela la pubblica quiete – Idoneità e incidenza delle condotte – Fattispecie e giurisprudenza.
 
Il reato di cui all’art. 659 c.p., tutela la pubblica quiete e l’idoneità e l’incidenza delle condotte poste in essere ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto che non può che essere rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale fonda il proprio convincimento sugli elementi probatori acquisiti al processo (Cass. Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011, Torna, Sez. 3, n. 23529 del 13/05/2014, Ioniez; Sez.1, n. 33413 del 07/06/2012, Girolim). Orbene, nel caso di specie nella parte motiva della sentenza impugnata è stata confermata la ricostruzione dei fatti all’esito dell’istruttoria dibattimentale di primo grado: la motivazione sul punto risulta congrua e niente affatto manifestamente illogica o contraddittoria con quanto espresso in precedenza, ed è anche rispettosa delle linee di valutazione tracciate dalla giurisprudenza di legittimità. Fattispecie: configurabilità del reato di cui all’art. 659 c.p., in quanto, il primo quale amministratore della società e il secondo quale gestore del locale mediante emissioni sonore (musica ad altro volume) recavano disturbo al riposo delle persone residenti e domiciliate nelle vicinanze.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso in cassazione – Rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione – Procedimento valutativo – Riservato al giudice di merito.
 
Esula dall’ambito dello scrutinio di legittimità una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più favorevole, valutazione delle risultanze processuali.
 
(dich. inammissibile i ricorsi avverso sentenza del 09/11/2016 del TRIBUNALE di UDINE) Pres. CAVALLO, Rel. ROSI, Ric. Kurti e altro

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 10/05/2018 (Ud. 07/12/2017), Ordinanza n.20615

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 10/05/2018 (Ud. 07/12/2017), Ordinanza n.20615
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA 
 
sui ricorsi proposti da:
 
KURTI BESNIK nato il 26/03/1971 a SHKODER (ALBANIA);
KURTI FATMIR nato il 23/03/1968 a SCUTARI( ALBANIA);
 
avverso la sentenza del 09/11/2016 del TRIBUNALE di UDINE
 
dato avviso alle parti;
 
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 9 novembre 2016 il Tribunale di Udine ha confermato la condanna alla pena di euro 300 di ammenda di Kurti Besnik e Kurti Fatmir, per il reato di cui all’art. 659 c.p., in quanto, il primo quale amministratore della società La Margherita srl, il secondo quale gestore del locale "Caberneteria" mediante emissioni sonore (musica ad altro volume) recavano disturbo al riposo delle persone residenti e domiciliate nelle vicinanze, in Udine dal maggio 2013 in permanenza.
 
2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, personalmente, ricorso per cassazione, lamentando il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., per violazione e falsa applicazione dell’art. 659 c.p., e contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in quanto il fatto è stato riconosciuto in permanenza nonostante i ricorrenti avessero provato documentalmente che la società la Margherita ha venduto il locale; inoltre il rappresentante legale della società deve considerarsi estraneo alle vicende della gestione del locale, affidata al solo Kurti Fatmir; la responsabilità sarebbe stata ritenuta in via oggettiva, basandosi sulle testimonianze solo di alcuni dei residenti, mentre gli accertamenti delle forse dell’ordine non attestavano alcunché, tenuto conto che nella zona vi sono altri locali.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è manifestamente infondato, avendo i ricorrenti proposto doglianze in maniera assolutamente generica, soprattutto in relazione alla contestazione del tempus commissi delicti, non avendo corredato il ricorso – in violazione del principio di autosufficienza – della copia del documento asseritamente depositato nel corso del giudizio, di talchè ogni doglianza in ordine alla mancata considerazione dello stesso risulta non verificabile. Inoltre, seppure i ricorrenti abbiano sollevato anche il vizio di violazione di legge, in realtà le loro argomentazioni finiscono per censurare solo la motivazione e sono incentrate su una lettura alternativa degli avvenimenti non proponibile in sede di legittimità.
 
2. A questa Corte, dunque, non è rimesso un giudizio sul dissenso, pur motivato, dei ricorrenti in ordine al risultato del procedimento valutativo operato dal giudice di merito, in quanto esula dall’ambito dello scrutinio di legittimità una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più favorevole, valutazione delle risultanze processuali ( cfr. Sez. 4, Sentenza n. 4842/14 del 02/12/2003, Elisa e altri, Rv. 229369; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
 
3. Il reato di cui trattasi tutela la pubblica quiete (cfr. Sez. 3, n. 23529 del 13/05/2014, Ioniez, Rv. 259194; Sez.1, n. 33413 del 07/06/2012, Girolim, Rv.253483) e l’idoneità e l’incidenza delle condotte poste in essere ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto che non può che essere rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale fonda il proprio convincimento sugli elementi probatori acquisiti al processo (cfr. Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011, Torna, Rv. 250417). Orbene, nel caso di specie nella parte motiva della sentenza impugnata è stata confermata la ricostruzione dei fatti all’esito dell’istruttoria dibattimentale di primo grado: la motivazione sul punto risulta congrua e niente affatto manifestamente illogica o contraddittoria con quanto espresso in precedenza, ed è anche rispettosa delle linee di valutazione tracciate dalla giurisprudenza di legittimità.
 
5. Considerata la manifesta infondatezza dei motivi, il ricorso risulta inammissibile e, in forza del disposto di cui all’art. 616 c.p.p., a ciò conseguenla condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
 
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
 
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
 

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