Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 25666 | Data di udienza: 10 Maggio 2019

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione – Natura permanente del reato – Cessazione della permanenza – Condotta ex art.124 D.L.vo n. 152/2006 – Sanzioni – Art. 137 T.U.A.   


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Giugno 2019
Numero: 25666
Data di udienza: 10 Maggio 2019
Presidente: RAMACCI
Estensore: SOCCI


Premassima

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione – Natura permanente del reato – Cessazione della permanenza – Condotta ex art.124 D.L.vo n. 152/2006 – Sanzioni – Art. 137 T.U.A.   



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 11/06/2019 (Ud. 10/05/2019), Ordinanza n.25666
 
 
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione – Natura permanente del reato – Cessazione della permanenza – Condotta ex art.124 D.L.vo n. 152/2006 – Sanzioni – Art. 137 T.U.A.  
 
In tema di inquinamento idrico, il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione ha natura permanente, in quanto si consuma fino al rilascio dell’autorizzazione o alla cessazione dello scarico. Pertanto, tale scarico senza autorizzazione, integra la condotta prevista dall’art.124 D.L.vo n. 152/2006 e le relative sanzioni indicate all’art. 137 nel T.U.A.
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 10/07/2018 – TRIBUNALE di CAGLIARI) Pres. RAMACCI, Rel. SOCCI, Ric. Erdas 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 11/06/2019 (Ud. 10/05/2019), Ordinanza n.25666

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 11/06/2019 (Ud. 10/05/2019), Ordinanza n.25666
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso proposto da ERDAS ANTONELLO;
 
avverso la sentenza del 10/07/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARI;
 
dato avviso alle parti;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il Tribunale di Cagliari con la sentenza in epigrafe indicata ha condannato Antonello Erdas alla pena di € 3.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui all’articolo – 137 in relazione al 124, d. Lgs. 152/2006;
 
accertato il 9 ottobre 2013.
 
2. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite difensore, con distinti motivi di ricorso: 
– violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla mancata prescrizione;
– all’atto del secondo accertamento si è accertata solo la mancanza di autorizzazione ma non anche lo scarico delle acque; 
– violazione di legge per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
 
3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, generico e articolato in fatto. Richiede inoltre una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Per la sospensione condizionale della pena, la stessa non è stata richiesta e quindi il Giudice non doveva motivare, anzi sarebbe illegittima una sospensione senza richiesta di una pena pecuniaria (Cass. sez. 3, 17 novembre 2016, n. 48569).
 
La sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado per l’accertamento del fatto) con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come il reato risulta permanente e la cessazione della permanenza deve ritenersi alla data del sopralluogo del 9 ottobre 2013, con la constatazione dell’attività del lavaggio a quella data.
 
In tema di inquinamento idrico, il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione ha natura permanente, in quanto si consuma fino al rilascio dell’autorizzazione o alla cessazione dello scarico. (Sez. 3, n. 26423 del 11/02/2016 – dep. 24/06/2016, Nappi, Rv. 26709901).
 
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. 
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso il 10/05/2019

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