Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 11255 | Data di udienza: 20 Ottobre 2017
RIFIUTI – Discarica abusiva – Reato di deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – Natura di reato abituale – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto – Esclusione – Art. 256, co. 1 e 3, d. lgs. n. 152/2006.

Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Marzo 2018
Numero: 11255
Data di udienza: 20 Ottobre 2017
Presidente: CAVALLO
Estensore: SCARCELLA


Premassima

RIFIUTI – Discarica abusiva – Reato di deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – Natura di reato abituale – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto – Esclusione – Art. 256, co. 1 e 3, d. lgs. n. 152/2006.


Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 13/03/2018, (Ud. 20/10/2017), Ordinanza n.11255



 

RIFIUTI – Discarica abusiva – Reato di deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – Natura di reato abituale – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto – Esclusione – Art. 256, co. 1 e 3, d. lgs. n. 152/2006.

 

Il reato di discarica abusiva, presuppone una reiterazione della condotta di abbandono dei rifiuti nel tempo, ed è reato abituale (Sez. 3, n. 18399 del 16/03/2017 ­ dep. 11/04/2017, P.M. in proc. Cotto). Pertanto, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131­bis cod. pen., non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica (Sez.7, n. 13379 del 12/01/2017 ­ dep. 20/03/2017, Boetti).

(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 04/11/2016 della CORTE APPELLO di POTENZA) Pres. CAVALLO, Rel. SCARCELLA, Ric. Bello

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 13/03/2018, (Ud. 20/10/2017), Ordinanza n.11255

SENTENZA

 

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 13/03/2018, (Ud. 20/10/2017), Ordinanza n.11255
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso proposto da BELLO VITO nato il 28/05/1954 a SAVOIA DI LUCANIA;
 
avverso la sentenza del 04/11/2016 della CORTE APPELLO di POTENZA;
 
dato avviso alle parti;
 
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza emessa in data 4.11.2016, la Corte d’appello di Potenza confermava la sentenza del tribunale di Potenza del 9.03.2015, appellata dal BELLO, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (art. 256, co. 1 e 3, d. lgs. n. 152 del 2006), realizzando di fatto una discarica abusiva in relazione a fatto accertato in data 1.12.2008, condannandolo alla pena di 4 mesi di arresto ed € 1700,00 di ammenda, disponendo il dissequestro con obbligo di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
 
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia iscritto nell’Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
 
In particolare si evoca con tale motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), cod. proc, pen. in relazione all’art. 131 bis c.p. (si censura la motivazione della sentenza in quanto ha respinto la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità motivandola sull’asserita abitualità dei reati e delle conseguenze pregiudizievoli per l’ambiente; si tratterebbe di motivazione che non soddisfa l’onere richiesto dalla legge, soprattutto alla luce del fatto che il materiale depositato consisteva in autoveicoli, rifiuti speciale non pericoloso, non essendo stati peraltro causati danni ambientali, attesa la non pericolosità dei rifiuti, con conseguente esclusione dell’abitualità).
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è inammissibile.
 
4. Ed invero, dall’esame congiunto delle sentenze di primo grado e di appello (che, com’è noto si integrano reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07 /2013 ­ dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), risulta palese la manifesta infondatezza del motivo. La Corte territoriale motiva come esposto in sede di illustrazione della censura. Non è motivazione censurabile in diritto, in quanto, come è noto, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131­bis cod. pen., non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica (Sez. 7, n. 13379 del 12/01/2017 ­ dep. 20/03/2017, Boetti, Rv. 269406). Nel caso di specie, è contestato anche il reato di discarica abusiva, che presuppone una reiterazione della condotta di abbandono dei rifiuti nel tempo, ed è reato abituale (Sez. 3, n. 18399 del 16/03/2017 ­ dep. 11/04/2017, P.M. in proc. Cotto, Rv. 269914).
 
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versa­ mento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
P.Q.M.
 
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 20 ottobre 2017
 

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