Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Inquinamento acustico Numero: 16574 | Data di udienza: 16 Novembre 2017

INQUINAMENTO ACUSTICO – Configurabilità dell’art. 659 cod. pen. e valutazione dell’insostenibile rumorosità – Incidenza sul riposo notturno – Poteri del giudice di merito – Censure difensive generiche per aspecificità – Fattispecie: Avventori di un locale rumorosi in strade limitrofe – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Motivazione esente da errori logici e giuridici – Limiti alla valutazione delle prove – Accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) – Casi di inammissibilità del ricorso – Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione – Provvedimento impugnato – Esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Aprile 2018
Numero: 16574
Data di udienza: 16 Novembre 2017
Presidente: CAVALLO
Estensore: SCARCELLA


Premassima

INQUINAMENTO ACUSTICO – Configurabilità dell’art. 659 cod. pen. e valutazione dell’insostenibile rumorosità – Incidenza sul riposo notturno – Poteri del giudice di merito – Censure difensive generiche per aspecificità – Fattispecie: Avventori di un locale rumorosi in strade limitrofe – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Motivazione esente da errori logici e giuridici – Limiti alla valutazione delle prove – Accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) – Casi di inammissibilità del ricorso – Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione – Provvedimento impugnato – Esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 16/04/2018 (Ud. 16/11/2017), Ordinanza n.16574
 
 
INQUINAMENTO ACUSTICO – Configurabilità dell’art. 659 cod. pen. e valutazione dell’insostenibile rumorosità – Incidenza sul riposo notturno – Poteri del giudice di merito – Censure difensive generiche per aspecificità – Fattispecie: Avventori di un locale rumorosi in strade limitrofe.
 
In ordine alla configurabilità dell’art. 659 cod. pen., sono inammissibili le complessive censure difensive del ricorso, quando, appaiono generiche per aspecificità non confrontandosi con le puntuali argomentazioni opposte (in appello) a confutazione delle identiche critiche, per così dire, replicate nei motivi di ricorso per cassazione. Inoltre sul punto, è stato più volte ribadito che il giudice di merito non ha l’obbligo di analizzare singolarmente tutte le deposizioni testimoniali, tutte le risultanze in atti e tutte le deduzioni ed allegazioni difensive, essendo sufficiente che egli dimostri, con un giudizio sia pure complessivo, di averle tenute tutte presenti nella formazione del suo convincimento e, in caso di diverse contrastanti versioni del fatto, che dia congrua giustificazione delle tesi prescelte. Fattispecie: propagazione del rumore proveniente da un locale disturbando le abitazione circostanti.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Motivazione esente da errori logici e giuridici – Limiti alla valutazione delle prove – Accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) – Casi di inammissibilità del ricorso.
 
Gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l’indagine sull’attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione. Il controllo di legittimità sulla motivazione è, infatti, diretto ad accertare se a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento del materiale probatorio e/o indiziario e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano escluse da tale controllo sia l’interpretazione e la consistenza degli indizi e delle prove sia le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato: ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne’ su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente.
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione – Provvedimento impugnato – Esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione.
 
Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchè della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
 
  
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 21/01/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA ) Pres. CAVALLO, Rel. SCARCELLA, Ric. Felicetti 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 16/04/2018 (Ud. 16/11/2017), Ordinanza n.16574

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 16/04/2018 (Ud. 16/11/2017), Ordinanza n.16574
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso proposto da: FELICETTI MONJA nato il 13/04/1977 a ASCOLI PICENO;
 
avverso la sentenza del 21/01/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; 
 
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; 

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza emessa in data 21.01.2016, la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Ascoli Piceno dell’11.02.2014, appellata dalla FELICETTI, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata in ordine al reato di cui all’art. 659 cod. pen. (contestato nel proc. pen. 696/09 r.g.n.r.) in relazione ai fatti commessi sino al 2.10.2009 perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena, quanto al residuo reato di cui all’art. 659 c.p., in € 200 di ammenda, revocando il beneficio di cui all’art. 163 c.p., confermando dunque il giudizio di responsabilità penale in relazione ai fatti commessi sino al 1.06.2010, condannando l’imputata alle spese in favore della parte civile. 
 
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata a mezzo del difensore di fiducia iscritto all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 
 
In particolare si evoca: 
 
a) con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 535 c.p.p. e 659 c.p. e correlato triplice vizio motivazionale di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (la motivazione sarebbe contraddittoria in quanto fonderebbe il giudizio di responsabilità su alcune deposizioni delle due persone offese e dei due testi indotti dalla stesse pp.00., non tenendo conto della loro intrinseca inattendibilità e del difetto di adeguati riscontri estrinseci, donde l’insufficienza probatoria in atti; sarebbe poi mancante e manifestamente illogica, in quanto non tiene conto del fatto che l’atto di appello aveva sottolineato come il narrato delle pp.00., oltre che essere intrinsecamente inattendibile, non avrebbe riscontri esterni, ma di ciò la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto, ed, inoltre, il riferimento ad elementi quale la "insostenibile rumorosità" e l’"insostenibile incidenza sul riposo notturno" sarebbero espressione di valutazioni sull’entità del fenomeno rumoroso in relazione alla loro intensità, che invece si tradurrebbe in prova positiva dell’insussistenza del fatto; si svolgono poi sempre in tale motivo censure di inverosimiglianza del narrato del teste Marinucci con quello delle parti civili nonché di queste ultime sulle circostanze di essere state intollerabilmente disturbate dai rumori dell’esercizio gestito dall’imputata, laddove gli stessi provenivano dagli avventori fuori strada; quanto sopra sarebbe stato confermato anche dagli accertamenti della polizia giudiziaria, che avrebbero smentito quanto dichiarato dalle parti civili, oltre che riscontrato a favore della tesi difensiva dalle dichiarazioni della teste Norcini, e dagli esiti del giudizio ex art. 700 c.p.c. in cui era stata esclusa la concedibilità dell’inibitoria; vi sarebbe, poi, un contrasto tra le dichiarazioni stesse delle pp.00. (De Angelis e Chiodi) circa il fatto che la loro abitazione fosse dotata di doppi vetri; si censura ancora la sentenza impugnata non solo per aver fatto massiccio uso della c.d. motivazione "per relationem", ma anche per essere incorsa in molteplici situazioni di travisamento probatorio, segnatamente con riferimento alle dichiarazioni rese dalla teste a difesa Norcini, tacciata di inattendibilità perché occupante una stanza da letto sull’altro fronte della strada rispetto al locale; non sarebbe stato spiegato dalla Corte d’appello perché la deposizione Norcini fosse inattendibile, mentre quella del Marinucci, abitante in un appartamento sito in identica posizione a quella del testimone Norcini, sia stata invece ritenuta attendibile, giudizio che riguarderebbe anche l’altro teste a difesa Sestili; il travisamento probatorio riguarderebbe poi quanto affermato dai testi della polizia giudiziaria (Marchesani e Tulli), circa l’inesistenza di rumori disturbanti, circostanza confermata dai testi a difesa Petracci e Giantomassi nonché dagli esiti degli accertamenti dell’Amministrazione comunale che avevano evidenziato come solo il nucleo familiare De Angelis avesse sporto lamentele a differenza degli altri dodici nuclei familiari residenti nella zona; si evidenzia poi quanto argomentato dalla c.t.u. svolta nel proc. ex art. 669-duodecies, c.p.c. che aveva attestato l’insonorizzazione del locale dell’imputata a differenza di quanto avvenuto, nonostante i lavori eseguiti, nell’appartamento delle parti civili, escludendo dunque un accertamento tecnico l’incapacità di propagazione del rumore dal locale dell’abitazione; sarebbe quindi censurabile quanto affermato dalla Corte d’appello circa l’esistenza della configurabilità del reato in questione, tacciando di inattendibilità quanto affermato dai testi a difesa, anche con riferimento alla stessa sussistenza del reato, da escludersi quando ad essere disturbato non sia un numero indeterminato di persone, situazione oggettivamente esclusa anche dalla petizione sottoscritta dai nuclei familiari abitanti nella zona che avevano infatti escluso qualsiasi disturbo); 
 
b) con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. sotto il profilo del travisamento probatorio riguardante l’esame dell’imputato e di tutti i testi a difesa quanto ai temi già evidenziati nel primo motivo; 
 
c) con il terzo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al quale si ripropongono argomentazioni già sviluppate nel primo motivo, laddove segnatamente si censura il fatto che con "mere illazioni" si sarebbero superate risultanze specifiche di accertamenti di una c.t.u., operazioni di polizia, risposte all’interrogazione comunale dell’assessore all’ambiente, testimonianza a difesa, che avrebbero disarticolato il ragionamento probatorio; 
 
d) con il quarto motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 bis e 133, 2 cod. pen., e 649 c.p.p. e correlati vizi di motivazione mancante e di manifesta illogicità della motivazione (si censura la sentenza impugnata per aver immotivatamente negato le attenuanti generiche per la gravità del fatto, senza valutare lo stato di incensuratezza; quanto alla pena, la motivazione sarebbe meramente apparente; infine si deduce la violazione dell’art. 649 c.p.p. in quanto all’imputata erano stati contestati gli stessi fatti da parte degli stessi oggetti per gli stessi episodi temporali rispetto a quelli contestati nei due capi di imputazione del procedimento oggetto di opposizione a decreto penale di condanna; il PM avrebbe chiesto l’archiviazione in data 21.12.2010 quanto al proc. 1479/09, poi emettendo due decreti penali di condanna); 
 
e) con il quinto motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 538 e 539 c.p.p. e correlato vizio di mancanza della motivazione sulle statuizioni civili della sentenza, non avendo sul punto la Corte d’appello minimamente argomentato, limitandosi ad avallare quanto statuito dal primo giudice. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è inammissibile. 
 
4. Ed invero, dall’esame congiunto delle sentenze di primo grado e di appello (che, com’è noto si integrano reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 – dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), risulta palese la genericità e manifesta infondatezza di tutti i motivi, atteso che la Corte d’appello, peraltro in maniera analitica e con percorso argomentativo immune da vizi logici, indica nell’impugnata sentenza le ragioni per le quali ha ritenuto configurabile il reato per cui è intervenuta condanna, con conseguente affermazione della responsabilità penale dell’imputata, accertata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato medesimo, ragioni che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia motivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno di quanto sopra, dovendo la Corte di Cassazione limitarsi a valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell’apparato argomentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti fattuali utilizzati dai predetti giudici. 
 
5. In particolare, osserva il Collegio, la Corte d’appello motiva sugli elementi di responsabilità ancorando il giudizio sulle deposizioni De Angelis, Chiodi, Marinucci, Cittadini Bellini, sugli accertamenti dell’Arpam (teste Tulli) svolti nell’ottobre 2009 3 presso l’abitazione del De Angelis che avevano dato atto del superamento del limite di 3 db più di sei volte (18,5 db) alle h. 23.30, ciò disattendendo le contrarie risultanze delle deposizioni a difesa dell’imputato provenienti da avventori del locale o da soggetti che non avevano abitato in loco prima del 2013, fornendo poi giustificazione anche alla contraria deposizione della teste Norcini nonché al giudizio di irrilevanza delle risultanze degli accertamenti di polizia in quanto in concomitanza degli stessi si registrava un rapido abbassamento del volume della musica prodotta dal locale dell’imputata; altro elemento di riscontro viene individuato dalla Corte d’appello nella inottemperanza all’ordinanza sindacale accertata dal teste Tulli in data 16 – 17.04.2010; infine, i giudici di appello richiamano la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla configurabilità dell’art. 659 cod. pen. in consimili ipotesi. 
 
6. Le complessive censure difensive oggetto dei primi tre motivi (che, attesa l’omogeneità dei profili di doglianza ad essi sottesi meritano congiunto esame), appaiono anzitutto generiche per aspecificità non confrontandosi con le puntuali argomentazioni della Corte d’appello opposte a confutazione delle identiche critiche, per così dire, replicate nei motivi di ricorso per cassazione. Sul punto va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Le stesse doglianze, peraltro, si traducono in un mero, sebbene articolato, dissenso che, in quanto tale, non è idoneo a far emergere alcun vizio motivazionale della sentenza. Sul punto merita qui di essere sottolineato che l’apprezzamento della prova è affidato in via esclusiva al giudice di merito, il quale è libero di valutare le prove raccolte nella istruzione e nel dibattimento, organizzandole e dando a ciascuna di esse, come al loro complesso, il peso ed il significato che ritiene più opportuno, mentre il controllo della Corte di Cassazione è limitato alla congruità della motivazione, nel senso che tale operazione intellettuale deve rispettare le regole della logica. Il giudice di merito non ha, peraltro, l’obbligo di analizzare singolarmente tutte le deposizioni testimoniali, tutte le risultanze in atti e tutte le deduzioni ed allegazioni difensive, essendo sufficiente che egli dimostri, con un giudizio sia pure complessivo, di averle tenute tutte presenti nella formazione del suo convincimento e, in caso di diverse contrastanti versioni del fatto, che dia congrua giustificazione delle tesi prescelte. In applicazione di tale principio non può parlarsi di vizio della motivazione qualora il giudice prenda in esame soltanto le risultanze processuali che ritiene rilevanti ai fini del decidere e le valuti nel loro complesso in relazione agli elementi difensivi, indicando le ragioni del proprio convincimento. Né è lecito censurare le scelte operate dai giudici di merito adducendo un preteso omesso esame di circostanze rilevanti perché la decisione non ha seguito la impostazione difensiva (v., tra le tante: Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006 – dep. 16/01/2007, Romagnolo, Rv. 235732). 
 
7. In ogni caso, lo si ribadisce, è evidente che le censure svolte nei primi tre motivi prospettino una critica risolventesi nel mero dissenso del ricorrente rispetto all’approdo valutativo operato dalla Corte d’appello e dal primo giudice, operazione non consentita in questa sede, con conseguente giudizio di manifesta infondatezza. Deve, a tal proposito, essere ribadito che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l’indagine sull’attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 – dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961). Il controllo di legittimità sulla motivazione è, infatti, diretto ad accertare se a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento del materiale probatorio e/o indiziario e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano escluse da tale controllo sia l’interpretazione e la consistenza degli indizi e delle prove sia le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato: ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne’ su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente (Sez. 6, n. 1762 del 15/05/1998 – dep. 01/06/1998, Albano L. Rv. 210923). 
 
La sentenza impugnata non merita dunque censura sotto alcuno dei profili di doglianza mossi nei primi tre motivi di ricorso. 
 
8. Il giudizio di inammissibilità investe, segnatamente, tutte le censure di presunto travisamento probatorio o quelli di manifesta illogicità, vizi di cui non v’è traccia nella sentenza impugnata, né vi è prova alcuna della "decisività" degli elementi di prova pretermessi o non adeguatamente valutati a disarticolare il ragionamento probatorio dell’impugnata sentenza. Deve conclusivamente essere ricordato che il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchè della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 – dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035). 
 
9. Quanto al quarto motivo, con cui si censura la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., è eccezione priva di rilievo in quanto la richiesta di archiviazione cui si riferisce l’imputata era relativa al procedimento penale oggetto del d.p. n. 499, relativo al reato per cui è intervenuta la sentenza di proscioglimento per prescrizione, laddove, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio, la ricorrente non può dolersi per il solo mancato riconoscimento per l’incensuratezza, ciò in applicazione del principio secondo cui Le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute solo per l’incensuratezza dell’imputato, dovendosi considerare anche gli altri indici desumibili dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 4033 del 04/12/2013 – dep. 29/01/2014, Mori- chelli, Rv. 258747). Ne consegue che il riferimento alla sola gravità del fatto è elemento sufficiente ad escludere le attenuanti generiche, mentre con riferimento all’art. 133 c.p. va ribadito il principio espresso da questa Corte secondo cui in tema di irrogazione del trattamento sanzionatorio, quando per la violazione ascritta all’imputato sia prevista alternativamente la pena dell’arresto e quella dell’ammenda, il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato la misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l’imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all’altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione, ben potendo esaurirsi tale motivazione nell’accenno alla equità quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente (Sez. 3, n. 37867 del 18/06/2015 – dep. 18/09/2015, Di Santo, Rv. 264726). 
 
10. Quanto, infine, al quinto motivo, la censura è generica non indicando le ragioni per cui la condanna al risarcimento danni non sarebbe legittima, limitandosi a riproporre le doglianze di appello; è anche manifestamente infondata in quanto, quand’anche si ritenesse sussistente l’omissione motivazionale sul punto, il motivo sarebbe inammissibile perché le statuizioni civili del primo giudice si fondavano su argomentazioni congrue non sindacabili pertanto in sede di legittimità, sicché la manifesta infondatezza del motivo rende inammissibile il ricorso. 
 
11. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 
 
P.Q.M. 
 
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. 
 
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 novembre 2017 

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