Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 16716 | Data di udienza: 8 Febbraio 2019

RIFIUTI – Deposito temporaneo – Qualificazione del deposito ex art. 183 T.U.A. – Onere della prova – Produttore rifiuti – Raggruppamento di rifiuti – Condizioni – Tempi e sicurezze – Fattispecie: abbandono di rifiuti in modo incontrollato in un’area di una massa di macerie edili – Artt. 183 e 256 d.lgs n.152/2006. 


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Aprile 2019
Numero: 16716
Data di udienza: 8 Febbraio 2019
Presidente: ROSI
Estensore: SCARCELLA


Premassima

RIFIUTI – Deposito temporaneo – Qualificazione del deposito ex art. 183 T.U.A. – Onere della prova – Produttore rifiuti – Raggruppamento di rifiuti – Condizioni – Tempi e sicurezze – Fattispecie: abbandono di rifiuti in modo incontrollato in un’area di una massa di macerie edili – Artt. 183 e 256 d.lgs n.152/2006. 



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 17/04/2019 (Ud. 08/02/2019), Ordinanza n.16716


RIFIUTI – Deposito temporaneo – Qualificazione del deposito ex art. 183 T.U.A. – Onere della prova – Produttore rifiuti – Raggruppamento di rifiuti – Condizioni – Tempi e sicurezze – Fattispecie: abbandono di rifiuti in modo incontrollato in un’area di una massa di macerie edili – Artt. 183 e 256 d.lgs n.152/2006.
 
In tema di gestione dei rifiuti, l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall’art. 183 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria. Mentre, ricorre la figura del deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all’anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza (Sez. 3, n. 50129 del 28/06/2018 – dep. 07/11/2018, D.).
 
(annulla con rinvio sentenza del 22/05/2018 – TRIBUNALE di SIENA) Pres. ROSI, Rel. SCARCELLA, Ric. Iervolino

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 17/04/2019 (Ud. 08/02/2019), Ordinanza n.16716

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 17/04/2019 (Ud. 08/02/2019), Ordinanza n.16716
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso proposto da: IERVOLINO MICHELE nato a FRANCOLISE;
 
avverso la sentenza del 22/05/2018 del TRIBUNALE di SIENA;
 
dato avviso alle parti;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Siena, con sentenza 22.05.2018 dichiarava l’imputato Iervolino colpevole del reato di deposito ed abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi (art. 256, comma secondo, d. Igs. n. 152 del 2006), accertato in data 11.05.2015, condannandolo alla pena di 10.000 € di ammenda. 
 
2. Con il ricorso per cassazione, articolato con unico motivo, il difensore iscritto all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deduce violazione di legge, riferita all’art. 183, lett. bb ), TUA in relazione alla disciplina sul deposito temporaneo (in sintesi, sostiene il ricorrente che il giudice avrebbe erroneamente applicato la normativa in tema di rifiuti, non evidenziando l’incertezza del lasso temporale in cui i rifiuti derivanti dalla ristrutturazione posta in essere dalla ditta dell’imputato fossero rimasti all’interno del cantiere né sarebbe stata accertata la quantificazione dei rifiuti; richiamata la disciplina dettata in tema di deposito temporaneo, si sostiene quindi che non poteva escludersi, in assenza di prova certa sulle tempistiche di smaltimento e quanto all’effettivo volume dei rifiuti, che l’imputato avesse posto in essere un deposito temporaneo nel luogo di produzione; si osserva come il teste Neri, circa la consistenza dei rifiuti, avrebbe parlato di qualche metro cubo e, quanto al tempo in cui i rifiuti erano rimasti sul posto dal momento dell’accumulo, aveva parlato di qualche mese senz’altro; di contro la deposizione della teste Bindi, risulterebbe contraddittoria e lacunosa, avendo la stessa dichiarato di essere convinta di aver sporto querela nel 2016 e che era impossibile che i fatti risalissero al 2015, né la stessa era stata chiara e precisa sul periodo nel quale gli stessi erano rimasti depositati all’interno del cantiere, non avendo nemmeno offerto una stima sul volume di detti rifiuti; tutto quindi si sarebbe fondato su una mera valutazione approssimativa dei verbalizzanti, inidonea a determinare un giudizio di condanna).
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è inammissibile.
 
4. Ed invero il ricorrente svolge censure articolate prevalentemente in fatto, dolendosi peraltro della valutazione operata dal giudice di merito nella qualificazione del fatto come abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, asserendo non esservi prova in atti né del quantitativo dei rifiuti né della durata della loro permanenza nell’area di cantiere.
 
Diversamente, dalla sentenza impugnata, emergono elementi assolutamente idonei a colmare le presunte lacune indicate dalla difesa dell’imputato. Il giudice ha infatti, con una compiuta e dettagliata ricostruzione della vicenda processuale, chiarito come l’imputato avesse abbandonato in modo incontrollato nell’area in questione una massa di macerie edili, certamente qualificabili come rifiuti speciali non pericolosi, del volume di circa 60 mc., lasciandovela per più di tre mesi, quantomeno dal marzo/aprile 2015 sino alla data dello smaltimento avvenuto nel mese di luglio dello stesso anno; tale conclusione, si noti, non risulta essere il frutto di un apprezzamento di tipo "spannonnetrico" da parte degli operanti, ma risulta dai formulari della ditta specializzata (la Pianigiani rottami) cui lo stesso imputato si era rivolto, accompagnato dalla stessa committente, per far rimuovere quella massa di rifiuti dall’area in cui erano stati accumulati nel corso di tale lasso temporale; quanto, poi, alla "possibile" qualificazione del deposito come temporaneo ex art. 183, lett. bb ), d. lgs. n. 152 del 2006, correttamente il tribunale esclude la praticabilità di tale tesi, precisando come l’accumulo dei rifiuti aveva superato tutti i parametri normativi indicati dalla normativa: anzitutto quello temporale, perché lo smaltimento delle macerie è stato ritardato di oltre tre mesi; in secondo luogo, quello quantitativo, perché il volume dell’ammasso aveva ampiamente superato i 30 mc., ciò che imponeva ex lege l’immediata rimozione a prescindere dalla durata del deposito.
 
5. Trattasi di motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, che peraltro mostra di fare buon governo del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui in tema di gestione illecita dei rifiuti, ricorre la figura del deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all’anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza (Sez. 3, n. 50129 del 28/06/2018 – dep. 07/11/2018, D, Rv. 273965).
 
Peraltro, a ciò deve aggiungersi che in tema di gestione dei rifiuti, l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall’art. 183 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016 – dep. 26/08/2016, Di Stefano, P.v. 267636), prova, nel caso di specie, certamente non fornita. Perdono quindi di spessore argonnentativo le doglianze difensive che, più che denunciare reali vizi di motivazione, in realtà si risolvono in una sterile critica alle argomentazioni del giudice, tentando di sminuire la valenza degli elementi di prova d’accusa e di valorizzare, per contro, il contenuto dichiarativo del teste Neri, dimenticando, tuttavia, che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l’indagine sull’attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 – dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961).
 
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
P.Q.M.
 
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, l’8 febbraio 2019

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