Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Rifiuti
Numero: 2762 |
Data di udienza: 14 Dicembre 2018
* RIFIUTI – Individuazione della natura dei rifiuti – Qualifica attraverso l’osservazione diretta della P.G. – Necessità di una analisi disposta dal giudice – Casi di esclusione – Ricavabilità attraverso elementi del processo – Attività di gestione dei rifiuti – Mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione – Configurabilità del reato – Carattere da assoluta occasionalità – Presupposti e limiti all’applicazione della deroga – Esercizio di attività commerciale in forma ambulante – Artt. 189, 190, 193, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 256 e 266 d.lgs. 152/2006.
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Gennaio 2019
Numero: 2762
Data di udienza: 14 Dicembre 2018
Presidente: DI NICOLA
Estensore: SOCCI
Premassima
* RIFIUTI – Individuazione della natura dei rifiuti – Qualifica attraverso l’osservazione diretta della P.G. – Necessità di una analisi disposta dal giudice – Casi di esclusione – Ricavabilità attraverso elementi del processo – Attività di gestione dei rifiuti – Mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione – Configurabilità del reato – Carattere da assoluta occasionalità – Presupposti e limiti all’applicazione della deroga – Esercizio di attività commerciale in forma ambulante – Artt. 189, 190, 193, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 256 e 266 d.lgs. 152/2006.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 22/01/2019 (Ud. 14/12/2018), Ordinanza n.2762
RIFIUTI – Individuazione della natura dei rifiuti – Qualifica attraverso l’osservazione diretta della P.G. – Necessità di una analisi disposta dal giudice – Casi di esclusione – Ricavabilità attraverso elementi del processo.
Relativamente alla natura dei rifiuti non sussiste una necessità di analisi con perizia, in quanto l’osservazione diretta degli operanti di Polizia Giudiziaria e la descrizione dei rifiuti, rende certa la natura degli stessi, non contestata davanti ai giudici di merito. Sicché, ai fini della qualificazione di un rifiuto quale tossico e nocivo non è sempre necessaria una analisi disposta dal giudice, potendosi ricavare da altri elementi del processo il relativo convincimento.
RIFIUTI – Attività di gestione dei rifiuti – Mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione – Configurabilità del reato – Carattere da assoluta occasionalità – Presupposti e limiti all’applicazione della deroga – Esercizio di attività commerciale in forma ambulante – Artt. 189, 190, 193, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 256 e 266 d.lgs. 152/2006.
In materia di rifiuti, il reato di cui all’art. 256, comma primo, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs. è configurabile nei confronti di chiunque svolga tali attività anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, salva l’applicabilità della deroga di cui al comma quinto dell’art. 266 del D.Lgs. 152 del 2006, per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio. Nella specie, non è stata riscontrata l’assoluta occasionalità della condotta, in relazione alla natura e quantità dei rifiuti, eterogenei, una lavatrice, tre batterie al piombo, parti di carrozzeria e di motore di auto ecc. (e non già da auto produzione). Inoltre, è stato valutato il rapporto del ricorrente con il padre (titolare di un’autorizzazione per la raccolta di rottame e per la successiva vendita ambulante), con accertamento in fatto che rilevava come alla guida dell’autocarro vi era solo il ricorrente.
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 16/01/2017 – CORTE APPELLO di ANCONA) Pres. DI NICOLA, Rel. SOCCI, Ric. Russo
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 22/01/2019 (Ud. 14/12/2018), Ordinanza n.2762
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 22/01/2019 (Ud. 14/12/2018), Ordinanza n.2762
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da RUSSO CHRISTIAN;
avverso la sentenza del 16/01/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Russo Christian Angelo alla pena di mesi 4 di arresto ed € 2.000,00 di ammenda, relativamente al reato ex art. 256, comma 1, d. Lgs. 152/2006, commesso il 7 gennaio 2013.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite difensore, con distinti motivi di ricorso:
1- violazione, falsa applicazione della legge penale, art. 256, d.lgs. 152/2006, e vizio di motivazione in relazione all’occasionalità della condotta; il reato è, infatti, configurabile solo per una gestione di rifiuti e non per singole operazioni. Conseguentemente – ritiene il ricorrente – il trasporto non autorizzato, di rifiuti, di natura occasionale, effettuato da un soggetto privato non titolare di impresa non integra il reato contestato; inoltre il ricorrente ha effettuato il trasporto per un favore ai padre munito di autorizzazione alla raccolta di rottame ed alla successiva vendita ambulante;
2- la Corte di appello non ha valutato inoltre le disposizioni degli art. 189, 190, 193 e 212, d. Lgs. 152/2006, in relazione all’autorizzazione del padre del ricorrente;
3- violazione di legge (art. 256, comma 1, lettera A, in relazione all’art. 193, comma 3, d. Lgs. 152/2006) e carenza di motivazione con ragionevole dubbio sulla responsabilità, poiché nessun accertamento sul peso e sulla
natura dei rifiuti è stato effettuato.
3. Il ricorso risulta inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati e generici; il ricorso è articolato in fatto ed inoltre per i motivi 2 e 3 non risulta siano stati proposti in sede di appello.
Invero, la doglianza sulla mera occasionalità del trasporto risulta manifestamente infondata poiché la norma si applica a chiunque e non solo ai titolari di autorizzazione, come da sempre ritenuto da questa Corte di Cassazione: « In materia di rifiuti, il reato di cui all’art. 256, comma primo, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs. è configurabile nei confronti di chiunque svolga tali attività anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, salva l’applicabilità della deroga di cui al comma quinto dell’art. 266 del D.Lgs. 152 del 2006, per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio» (Sez. 3, n. 269 del 10/12/2014 – dep. 08/01/2015, P.M. in proc. Seferovic, Rv. 26195901).
Nel caso in giudizio, come adeguatamente motivato, dal giudice di merito non ricorre l’assoluta occasionalità della condotta, in relazione alla natura e quantità dei rifiuti, eterogenei, una lavatrice, tre batterie al piombo, parti di carrozzeria e di motore di auto ecc. (e non già da auto produzione).
La Corte di appello poi con motivazione adeguata, non contraddittoria e non illogica manifestamente, valuta anche il rapporto del ricorrente con il padre (titolare di un’autorizzazione per la raccolta di rottame e per la successiva vendita ambulante), con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, rilevando come alla guida dell’autocarro vi era solo il ricorrente.
3. 1. Del resto, relativamente alla natura dei rifiuti non sussiste una necessità di analisi con perizia, come invece sostenuto dal ricorrente, in quanto l’osservazione diretta degli operanti di P.G. e la descrizione dei rifiuti, rende certa la natura degli stessi, non contestata davanti ai giudici di merito: «Ai fini della qualificazione di un rifiuto quale tossico e nocivo non è sempre necessaria una analisi disposta dal giudice, potendosi ricavare da altri elementi del processo il relativo convincimento (nel caso di specie, il Nucleo Ecologico dei Carabinieri aveva certificato la presenza di sostanze quali cromo, arsenico, piombo, tipiche in rifiuti di concerie come dalla tabella allegata al D.P.R. n. 915 del 1982 e lo stesso imputato aveva ammesso l’esistenza dei rifiuti nocivi ridimensionandone solo l’aspetto quantitativo, ma non aveva fornito una adeguata prova contraria ai sensi della Delibera 24 luglio 1984 del Comitato Interministeriale)» (Sez. 3, n. 7705 del 28/06/1991 – dep. 19/07/1991, De Vita, Rv. 18780501).
Questo motivo e quello relativo alla violazione dell’art. 256 in relazione all’art. 266, d. lgs 152/2006 non risultano proposti in appello, e comunque sono manifestamente infondati, in quanto autorizzato alla raccolta di rifiuti ferrosi era il padre e non il ricorrente, come adeguatamente motivato nella sentenza impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/12/2018