Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 35042 | Data di udienza: 13 Aprile 2018

RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Materiale di risulta da demolizioni – Differenza tra rifiuto e sottoprodotto – Applicazione di un regime giuridico più favorevole – Presupposti di legge – Onere della prova – Artt. 183, 184, 184bis e 256 d.lgs n.152/2006DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Inammissibilità del ricorso per Cassazione – Effetti e preclusioni – Cause di non punibilità – Art. 129 cod. proc. pen. – Fattispecie: prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Luglio 2018
Numero: 35042
Data di udienza: 13 Aprile 2018
Presidente: CAVALLO
Estensore: SOCCI


Premassima

RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Materiale di risulta da demolizioni – Differenza tra rifiuto e sottoprodotto – Applicazione di un regime giuridico più favorevole – Presupposti di legge – Onere della prova – Artt. 183, 184, 184bis e 256 d.lgs n.152/2006DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Inammissibilità del ricorso per Cassazione – Effetti e preclusioni – Cause di non punibilità – Art. 129 cod. proc. pen. – Fattispecie: prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso.



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.7^ 24/07/2018 (Ud. 13/04/2018), Ordinanza n.35042
 
  
RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Materiale di risulta da demolizioni – Differenza tra rifiuto e sottoprodotto – Applicazione di un regime giuridico più favorevole – Presupposti di legge – Onere della prova – Artt. 183, 184, 184bis e 256 d.lgs n.152/2006. 
 
Il materiale di risulta da demolizioni è da considerare, in linea generale, rifiuto. Sicché, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 256, commi 1- 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati dal giudice come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, salvo che l’interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al "deposito temporaneo" o al "sottoprodotto" (Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015 – dep. 08/07/2015, Favazzo e altro).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Inammissibilità del ricorso per Cassazione – Effetti e preclusioni – Cause di non punibilità – Art. 129 cod. proc. pen. – Fattispecie: prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso.
 
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). 
 
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 05/07/2017 – CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO) Pres. CAVALLO, Rel. SOCCI, Ric. Dell’Erba  

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.7^ 24/07/2018 (Ud. 13/04/2018), Ordinanza n.35042

SENTENZA

 

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.7^ 24/07/2018 (Ud. 13/04/2018), Ordinanza n.35042
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA 
 
sul ricorso proposto da:
 
DELL’ERBA GIUSEPPE nato a ZURIGO (SVIZZERA)
 
avverso la sentenza del 05/07/2017 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO;
 
dato avviso alle parti;
 
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; 
 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la decisione in epigrafe indicata confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto che aveva condannato Giuseppe Dell’Erba alla pena di mesi 4 e giorni 15 di arresto ed € 2.100,00 di ammenda, per il reato di cui all’art. 256, comma 3, d. lgs. 152/2006, 44 lett. b) d.P.R. 380/2001; accertati in Martina Franca il 15 ottobre 2012.
 
 
2. L’imputato propone ricorso per Cassazione, tramite difensore, con due motivi di ricorso: mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova sulla penale responsabilità dell’imputato, ed intervenuta prescrizione del reato contestato.
 
 
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per la sua genericità.
 
 
3. 1. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di contraddizione o di manifesta illogicità, e con corretta applicazione dei principi giurisprudenziali di questa Corte di Cassazione ha evidenziato come dall’esame delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale emerge in modo incontrovertibile non solo l’abbandono di cumuli di rocce, plastica e altro materiale all’interno dell’area in questione ma anche, per una parte della stessa, il compattamento e lo spianamento dei rifiuti stessi, argomentando altresì sull’incongruità delle testimonianze rese a discarico, come tali ritenute non incidenti sul risultato della prova.
 
Il materiale di risulta da demolizioni, inoltre, è da considerare rifiuto: "Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 256, commi 1- 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati dal giudice come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, salvo che l’interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al "deposito temporaneo" o al "sottoprodotto" (Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015 – dep. 08/07/2015, Favazzo e altro, Rv. 26412101).
 
 
3. 1. Alla data della decisione (5 luglio 2017) il reato non risultava prescritto; accertato il 15 ottobre 2012, quindi il termine massimo di prescrizione di anni 5, ex art. 157 e 161 cod. pen. è quello del 15 ottobre 2017.
 
 
4. L’inammissibilità del ricorso esclude la valutazione della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
 
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).
 
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
 
Così deciso il 13/04/2018
 
 

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