Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Rifiuti
Numero: 48719 |
Data di udienza: 14 Settembre 2018
RIFIUTI – Attività di gestione – Mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione – Configurabilità del reato – Caratterizzata da assoluta occasionalità – Possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante – Deroga Artt. 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 256 e 266, d.lgs. n.152/2006.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 25 Ottobre 2018
Numero: 48719
Data di udienza: 14 Settembre 2018
Presidente: SARNO
Estensore: SOCCI
Premassima
RIFIUTI – Attività di gestione – Mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione – Configurabilità del reato – Caratterizzata da assoluta occasionalità – Possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante – Deroga Artt. 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 256 e 266, d.lgs. n.152/2006.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.7^ 25/10/2018 (Ud. 14/09/2018), Ordinanza n.48719
RIFIUTI – Attività di gestione – Mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione – Configurabilità del reato – Caratterizzata da assoluta occasionalità – Possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante – Deroga Artt. 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 256 e 266, d.lgs. n.152/2006.
In materia di rifiuti, il reato di cui all’art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs. è configurabile nei confronti di chiunque svolga tali attività anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, salva l’applicabilità della deroga di cui al comma quinto dell’art. 266 del D.Lgs. 152 del 2006, per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (Cass. Sez. 3, n. 269 del 10/12/2014 – dep. 08/01/2015, P.M. in proc. Seferovic).
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 09/01/2018 – TRIBUNALE di PADOVA) Pres. SARNO, Rel. SOCCI, Ric. Braidich
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.7^ 25/10/2018 (Ud. 14/09/2018), Ordinanza n.48719
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.7^ 25/10/2018 (Ud. 14/09/2018), Ordinanza n.48719
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE,
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da BRAIDICH ANGELO nato a GENOVA;
avverso la sentenza del 09/01/2018 del TRIBUNALE di PADOVA;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Padova ha condannato Angelo Braidich alla pena di € 1.800,00 di ammenda, relativamente al reato ex art. 256, comma 1, d. lgs. 152/2006, commesso il 1 settembre 2014.
2. Ricorre per Cassazione l’imputato, tramite difensore, con distinti motivi di ricorso: violazione, falsa applicazione della legge penale, art. 256, d.lgs. 152/2006, e vizio di motivazione in relazione all’occasionalità della condotta; il reato è, infatti, configurabile solo per una gestione di rifiuti e non per singole operazioni. Conseguentemente – ritiene il ricorrente – il trasporto non autorizzato, di rifiuti non pericolosi, di natura occasionale, effettuato da un soggetto privato non titolare di impresa non integra il reato contestato.
3. Il ricorso risulta inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati e generici.
Invero, la doglianza risulta manifestamente infondata poiché la norma si applica a chiunque e non solo ai titolari di autorizzazione, come da sempre ritenuto da questa Corte di Cassazione: «In materia di rifiuti, il reato di cui all’art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs. è configurabile nei confronti di chiunque svolga tali attività anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, salva l’applicabilità della deroga di cui al comma quinto dell’art. 266 del D.Lgs. 152 del 2006, per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio» (Sez. 3, n. 269 del 10/12/2014 – dep. 08/01/2015, P.M. in proc. Seferovic, Rv. 26195901).
Nel caso in giudizio, come adeguatamente motivato, dal giudice di merito non ricorre l’assoluta occasionalità della condotta, in relazione alla natura e quantità dei rifiuti, provenienti dalla piazzola ecologica del Comune di Conselve (e non già da auto produzione)
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/09/2018