Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Rifiuti
Numero: 37608 |
Data di udienza: 27 Luglio 2018
* RIFIUTI – Gestione non autorizzata di rifiuti – Condotta sanzionata – Assenza del prescritto titolo abilitativo – Reato istantaneo – Configurabilità in un unico trasporto abusivo di rifiuti – Presupposti per l’assoluta occasionalità – Art. 256, c.1 e 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 d.lgs. n. 152/06 – Disciplina emergenziale- Art. 6, lett. d) d.l. n.172/2008, conv. l. n.210/2008 – Giurisprudenza – Assoluta occasionalità della condotta – Criteri di individuazione o esclusione – Elementi significativi della natura non occasionale del trasporto.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: FERIALE
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Agosto 2018
Numero: 37608
Data di udienza: 27 Luglio 2018
Presidente: DI TOMASSI
Estensore: RAMACCI
Premassima
* RIFIUTI – Gestione non autorizzata di rifiuti – Condotta sanzionata – Assenza del prescritto titolo abilitativo – Reato istantaneo – Configurabilità in un unico trasporto abusivo di rifiuti – Presupposti per l’assoluta occasionalità – Art. 256, c.1 e 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 d.lgs. n. 152/06 – Disciplina emergenziale- Art. 6, lett. d) d.l. n.172/2008, conv. l. n.210/2008 – Giurisprudenza – Assoluta occasionalità della condotta – Criteri di individuazione o esclusione – Elementi significativi della natura non occasionale del trasporto.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. FERIALE 02/08/2018 (Ud. 27/07/2018), Sentenza n.37608
RIFIUTI – Gestione non autorizzata di rifiuti – Condotta sanzionata – Assenza del prescritto titolo abilitativo – Reato istantaneo – Configurabilità in un unico trasporto abusivo di rifiuti – Presupposti per l’assoluta occasionalità – Art. 256, c.1 e 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 d.lgs. n. 152/06 – Disciplina emergenziale- Art. 6, lett. d) d.l. n.172/2008, conv. l. n.210/2008 – Giurisprudenza.
La condotta sanzionata dal reato di cui all’art. 256, comma 1 d.lgs. n. 152/06, è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Sez. 3, n. 29992 del 24/6/2014, PM. in proc. Lazzaro). A conclusioni analoghe deve pervenirsi per ciò che concerne la disciplina emergenziale, richiamando l’omologa contravvenzione di cui all’art. 256 d.lgs. 152 6, che il delitto previsto dall’art. 6, comma primo, lett. d) del decreto legge n. 172 del 2008 (convertito nella legge n. 210 del 2008) costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti, chiarendo, che il requisito della stabilità o continuatività della condotta non solo non è contemplato dalla norma emergenziale, ma ne contraddirebbe la "ratio", rendendo più difficile la repressione del comportamento proprio nei territori in cui si è voluto inasprire il regime sanzionatorio.
RIFIUTI – Assoluta occasionalità della condotta – Criteri di individuazione o esclusione – Elementi significativi della natura non occasionale del trasporto.
In tema di rifiuti, l’occasionalità della condotta deve essere esclusa quando sussiste una minima organizzazione dell’attività o il quantitativo dei rifiuti gestiti richieda la predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale a loro trasporto o occorre uno svolgimento diviso in distinte operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento, cernita e dalla successiva vendita finalizzata al profitto. Agli elementi significativi indicati per individuare la natura non occasionale del trasporto vanno considerati, anche alternativamente, altri elementi univocamente sintomatici, quali, ad esempio, la provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale esercitata da colui che effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti attività preliminari, quali prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07 /2017, Ricevuti).
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 07 /12/2017 – CORTE APPELLO di CATANZARO) Pres. DI TOMASSI, Rel. RAMACCI, Ric. Remoto
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. FERIALE 02/08/2018 (Ud. 27/07/2018), Sentenza n.37608
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. FERIALE 02/08/2018 (Ud. 27/07/2018), Sentenza n.37608
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da REMOTO PILERIO nato a COSENZA;
avverso la sentenza del 07 /12/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore presente, avv. Sergio Stramacci, che si riporta al ricorso di cui chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza del 7 /12/2017 ha riformato, riconoscendo all’imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena originariamente inflitta, la decisione con la quale, in data 21 /11 /2014 il Tribunale di Castrovillari aveva affermato la responsabilità penale di Pileria REMOTO per il reato di cui all’art. 6, lett. d) decreto legge 172/2008, convertito nella legge 210/2008, perché, in mancanza di valido titolo abilitativo, effettuava il trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, costituiti da motori, marmitte, ingranaggi, radiatori e cerchi di gomme di autovetture, bombole a gas, tubi di ferro e reti metalliche (in Longobucco il 20 ottobre 2010).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica attribuita alla condotta oggetto di imputazione, ritenuta quale trasporto di rifiuti speciali nonostante la mancanza del requisito della ripetitività della condotta di trasporto e di raccolta dei rifiuti.
3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge rilevando che la condanna sarebbe subentrata dopo la cessazione del periodo di vigenza della normativa emergenziale, con la conseguenza che sarebbe applicabile l’articolo 2 cod. pen. e, conseguentemente, la norma più favorevole vigente in quel momento.
4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge, affermando di essere incorso in un errore sulla legge extrapenale in considerazione del fatto che il suo livello, bassissimo, di scolarizzazione non gli avrebbe consentito un’adeguata conoscenza della complessa disciplina di settore.
Insiste pertanto per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va osservato che il ricorrente, senza peraltro confrontarsi con il contenuti della decisione impugnata, formula motivi manifestamente infondati.
Va a tale proposito rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, come, riguardo al reato di cui all’art. 256, comma 1 d.lgs. 152\06, si sia chiarito che la condotta in esso sanzionata è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Sez. 3, n. 29992 del 24/6/2014, PM. in proc. Lazzaro, Rv. 260266).
Si è ulteriormente specificato che, trattandosi, nel caso dell’art. 256, comma 1 d. lgs. 152\06, di reato istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, potendosi tuttavia escludere l’occasionalità della condotta da dati significativi, quali l’ingente quantità di rifiuti, denotanti lo svolgimento di un’attività implicante un "minimum" di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali (Sez. 3, n. 8193 del 11 /2/2016, P.M. in proc. Revello, Rv. 266305).
In altra pronuncia l’occasionalità è stata esclusa, oltre che sulla base dell’esistenza di una minima organizzazione dell’attività, anche dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dallo svolgimento in tre distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, dalla successiva vendita e dal fine di profitto perseguito dall’imputato (Sez. 3, n. 5716 del 7 /1 /2016, P.M. in proc. lsoardi, Rv. 265836).
Si è successivamente chiarito che agli elementi significativi precedentemente indicati per individuare la natura non occasionale del trasporto vanno considerati, anche alternativamente, altri elementi univocamente sintomatici, quali, ad esempio, la provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale esercitata da colui che effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti attività preliminari, quali prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07 /2017, Ricevuti, Rv. 270995).
A conclusioni analoghe deve pervenirsi per ciò che concerne la disciplina emergenziale, rispetto alla quale si è in più occasioni evidenziato, richiamando l’omologa contravvenzione di cui all’art; 256 d.lgs. 152\06, che il delitto previsto dall’art. 6, comma primo, lett. d) del decreto legge n. 172 del 2008 (convertito nella legge n. 21 O del 2008) costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti, chiarendo, altresì, che il requisito della stabilità o continuatività della condotta non solo non è contemplato dalla norma emergenziale, ma ne contraddirebbe la "ratio", rendendo più difficile la repressione del comportamento proprio nei territori in cui si è voluto inasprire il regime sanzionatorio (così Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino, Rv. 257631. Conf. Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016 (dep.2017), Angeloni e altro, Rv. 270947; Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014 (dep. 2015), Pmt in proc. Cristinzio e altro, Rv. 262514; Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D’Andrea, Rv. 250674).
Tale ultimo principio è senz’altro applicabile alla fattispecie in esame, rispetto alla quale la non occasionalità della condotta sarebbe comunque esclusa in ragione della eterogeneità dei rifiuti, la loro quantità e la predisposizione di un apposito mezzo di trasporto.
3. Per quanto concerne, poi, il secondo motivo di ricorso, occorre ricordare che il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con la legge 30 dicembre 2008, n. 210, reca «Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale».
Tale disciplina speciale, applicabile nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, ha introdotto, con l’articolo 6, uno specifico sistema sanzionatorio che prende in considerazione diverse fattispecie già contemplate dal D.Lv. n. 152/2006, inasprendo le pene previste e trasformando le ipotesi contravvenzionali in delitti, modificandone, in alcuni casi, anche i contenuti.
Con specifico riferimento all’articolo 6, lettera d), contestato ai ricorrenti, va ricordato che le sanzioni previste in ragione della diversa tipologia di rifiuto (pericoloso o non pericoloso), sono applicabili a "chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente", prevedendosi così una fattispecie di illecita gestione la cui parte precettiva coincide con quella dell’articolo 256, comma primo, D.Lv. n. 152/2006, tranne che per un richiamo generico alla «normativa vigente» con riferimento ai titoli abilitativi richiesti.
La legge 24 gennaio 2011, n. 1 ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, inserendo all’art. 1, tra l’altro, anche il comma 7-ter, il quale stabilisce che «in relazione all’intervenuta attuazione di quanto previsto dal comma 7, stante l’accertata insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, fino alla data del 31 dicembre 2011, si applica la disciplina di cui all’articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210».
La disciplina emergenziale, inoltre, è applicabile nella parte di territorio nazionale in cui vi è stata la dichiarazione dello stato di emergenza, che costituisce, quindi, il presupposto di fatto integrante il precetto penale ed ha carattere di norma eccezionale e temporanea.
Tali caratteristiche, esplicitamente riconosciute anche dal giudice delle leggi (Corte Cost. sent. n. 83, 5 marzo 2010) emergono chiaramente dal tenore e dalle finalità delle disposizioni stesse, applicabili a determinate condotte poste in essere in un determinato ambito territoriale interessato dallo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, prevedendo conseguentemente misure straordinarie temporanee, tra le quali figurano una disciplina sanzionatoria che indica pene sensibilmente più afflittive rispetto a fattispecie analoghe contemplate dal d.lgs. n. 152/2006, la trasformazione di violazioni di natura contravvenzionale in delitti o la previsione di sanzioni penali per condotte altrimenti non aventi rilevanza penale.
Ciò comporta, quale conseguenza, l’applicazione della disciplina derogatoria di cui al comma 5 del l’art. 2 cod. pen. finalizzata, come è noto, a salvaguardare l’efficacia delle leggi eccezionali o temporanee, come è stato già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 3718 del 8/1 /2014, Mate i e altro, Rv. 258318. Conf. Sez. 3, n. 40654 del 22/3/2016, Cirlincione, Rv. 267972).
La disciplina speciale si applica, pertanto, ai fatti commessi durante il suo periodo di vigenza, anche se sono giudicati quando è cessata la situazione emergenziale da essa presupposta.
4. Per ciò che attiene, infine, all’elemento soggettivo del reato, di cui tratta il terzo motivo di ricorso, deve osservarsi come i giudici del merito abbiano correttamente richiamato l’inderogabile onere di informazione che gravava sull’imputato.
Inoltre, se deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per "legge diversa dalla legge penale", ai sensi dell’art. 47 cod. pen., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata neppure implicitamente, come ricordato più volte dalla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Sez. 6, n. 25941 del 31 /3/2015, Ceppaglia, Rv. 263808), occorre rilevare che la disposizione che si assume violata nella vicenda posta all’esame di questa Corte richiama espressamente la legge 24 febbraio 1992, n. 225, in base alla quale viene dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti e la necessità di dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla disciplina generale per la lecita attività di trasporto dei rifiuti.
5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 27/7/2018