* INQUINAMENTO ACUSTICO – Rumore – Gestore di un locale bar-pizzeria – Volume delle emissioni sonore – Controllo – Obbligo – Art. 659 c.p. – Configurabilità -Fattispecie: musica ad alto volume, schiamazzi degli avventori e risarcimento dei danni.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Aprile 2011
Numero: 13599
Data di udienza: 2 Marzo 2011
Presidente: Giordano
Estensore: Zampetti
Premassima
* INQUINAMENTO ACUSTICO – Rumore – Gestore di un locale bar-pizzeria – Volume delle emissioni sonore – Controllo – Obbligo – Art. 659 c.p. – Configurabilità -Fattispecie: musica ad alto volume, schiamazzi degli avventori e risarcimento dei danni.
Massima
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 5 aprile 2011 (2/3/2011), Sentenza n. 13599SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 5 aprile 2011 (2/3/2011), Sentenza n. 13599
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omissis
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Omissis
Svolgimento del processo
1 – Con sentenza in data 15.01.2010 il Tribunale di Modica in composizione monocratica dichiarava C.G. colpevole della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., così condannandolo alla pena di Euro 600,00 di ammenda.
Con la stessa sentenza l’anzidetto imputato era condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, danni liquidati direttamente in via equitativa in Euro quattromila, oltre spese di lite.
Detto Tribunale riteneva invero provato che il C., quale titolare e gestore di un bar pizzeria sita in zona centrale ed abitata, avesse disturbato la quiete delle persone dimoranti nei pressi, diffondendo musica ad alto volume fino a notte fonda e non impedendo lo schiamazzo degli avventori.
2. Il Ricorso – Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione deducendo:
a) violazione di legge e vizio di motivazione, posto che non era risultato provato alcuno dei profili di condotta che erano stati contestati;
b) insufficiente valutazione delle deposizioni, nel complesso di segno contrastante;
c) errata valutazione della perizia giurata del tecnico audiometrico.
Motivi della decisione
3. – Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
Tutte le proposte deduzioni, invero, involgono valutazione nel merito non consentita in questa sede di legittimità, risultando peraltro logica e coerente la motivazione dell’impugnata sentenza. E’ palesemente infondato, del resto, il primo motivi di ricorso, posto che il complesso probatorio assunto ha pienamente confermato l’ipotesi accusatoria, e cioè la riscontrata presenza di musica ad alto volume e di non sopiti schiamazzi degli avventori fino a notte fonda, il che – all’evidenza – configura la materialità del contestato reato, secondo specifica giurisprudenza di questa Corte, in
casi del tutto analoghi (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 48122 in data 03.12.2008, Rv. 242808, Baruffaldi; Cass. Pen. Sez. 1, n. 11310 in data 26.02.2008, Rv. 239165, Fresina; Cass. Pen. Sez. 1, n. 1466 in data 06.11.2007, Rv. 238525, Perrone; ecc).
Pacifico, dunque, l’obbligo per il gestore di un simile locale di controllare il volume delle emissioni sonore musicali e di impedire schiamazzi da parte degli avventori, specie in ora notturna dedicata al riposo dalla massima parte dei cittadini. Il Tribunale ha poi correttamente escluso anche la possibile incidenza di altre fonti rumorose, atteso che è risultato -circostanza non potuta contrastare dall’odierno ricorrente-che nel periodo di cui alla contestazione (2005-2007) non vi erano, nelle vicinanze, altri locali che fossero aperti in ora notturna.
La diffusività delle emissioni è stata ben provata (riferita anche ad abitazioni situate a decine di metri di distanza).
L’entità dei disturbi è poi plasticamente evidenziata dalle dedotte conseguenze (chi ha dovuto installare vetri isolanti alle finestre, chi ha cambiato casa).
La motivazione dell’impugnata sentenza risulta dunque del tutto corretta, in relazione ai parametri di legge ed ai principi giurisprudenziali in materia, nonché logica e coerente.
Né sussistono i dedotti contrasti tra testimoni, quelli di difesa avendo apportato elementi sostanzialmente irrilevanti, quali la presenza in zona di altri locali (ma in periodi di tempo diversi da quello di cui all’imputazione), le direttive dell’imputato per ridurre i rumori (in sostanza non efficaci), o il rispetto delle disposizioni dell’autorità in relazione a singoli eventi musicali (il che non esime dalla responsabilità ove, in concreto, i disturbi si manifestino e si propaghino ugualmente: cfr., ex plurimis, la sopra citata sentenza Rv. 239165, Fresina; ecc.).
Irrilevante, infine, la deduzione del ricorrente in ordine alle modalità di espletamenti dei rilievi acustici (teste O.), posto che il giudizio di condanna non si è basato su tale elemento, ma precipuamente sulle plurime e concordi fonti testimoniali (v. la parte conclusiva dell’impugnata motivazione).
Il ricorso, palesemente infondato e proposto su temi in fatto non consentiti, è dunque inammissibile ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso totalmente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente C. G. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.