REATI AMBIENTALI: RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante – Artt. 256, 260 e 266 D.Lgs. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Motivazione circa il periculum in mora – Esclusione – Sequestro preventivo preordinato alla confisca obbligatoria. Nota a sentenza a cura dell’Avv. Alfredo Foti
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Novembre 2015
Numero: 44471
Data di udienza: 17 Settembre 2015
Presidente: Franco
Estensore: Andronio
Premassima
REATI AMBIENTALI: RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante – Artt. 256, 260 e 266 D.Lgs. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Motivazione circa il periculum in mora – Esclusione – Sequestro preventivo preordinato alla confisca obbligatoria. Nota a sentenza a cura dell’Avv. Alfredo Foti
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione 3^, dep. 04/11/2015 (ud. 17/09/2015) Sentenza n. 44471
REATI AMBIENTALI – RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante – Artt. 256, 260 e 266 D.Lgs. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Motivazione circa il periculum in mora – Esclusione – Sequestro preventivo preordinato alla confisca obbligatoria.
La condotta sanzionata dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi del citato d.lgs., artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Cass., sez. 3, 24/06/2014, n.29992); la deroga prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5, per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio . In merito alla motivazione circa il periculum in mora, la stessa è superflua, trattandosi di sequestro preventivo preordinato alla confisca obbligatoria del mezzo di trasporto, ai sensi dell’art. 260 ter, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006.
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso Ordinanza del Tribunale di Chieti del 5/05/2015) Pres. Franco, Rel. Andronio, Ric. Cojoc
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione 3^, dep. 04/11/2015 (ud. 17/09/2015) Sentenza n. 44471SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione 3^, dep. 04/11/2015 (ud. 17/09/2015) Sentenza n. 44471
Nota a sentenza: CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione 3^, dep. 04/11/2015 (ud. 19/09/2015) Sentenza n. 44471. A cura dell’Avv. Alfredo Foti
REATI AMBIENTALI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante – Artt. 256, 266 D.Lgs. 152/2006.
Il caso
Il Tribunale di Chieti rigettava l’appello cautelare avanzato da C.V. – indagato per il reato di cui all’art. 256 comma I D.L.vo 152/2006 – avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva a sua volta rigettato l’istanza di revoca del sequestro preventivo di un autocarro.
Avverso tale decisione ricorreva per Cassazione l’indagato, deducendo un unico motivo di gravame afferente l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice oggetto di contestazione, lamentando come il Tribunale non aveva considerato che egli svolgeva attività di robivecchi, non rientrante nell’alveo della gestione di rifiuti ma in quella di commercio ambulante per il quale aveva regolare autorizzazione.
Il discrimine tra la raccolta ed il trasporto di rifiuti in forma ambulante e la gestione di rifiuti non autorizzata
I Giudici della Terza Sezione della Suprema Corte hanno ritenuto corretta la valutazione sulla cui scorta il Tribunale è addivenuto al rigetto dell’appello cautelare, ritenendo configurata l’ipotesi di reato di gestione abusiva di rifiuti: in effetti l’attività concretamente svolta dal ricorrente non è quella, come asserito nel motivo di doglianza, di robivecchi – che, effettivamente, resterebbe sottratta alla disciplina generale dei rifiuti stante la sua minima pericolosità per la salute e per l’ambiente – ma quella di trasporto abusivo di rifiuti, trattandosi addirittura di una tonnellata di rottami metallici di variegata natura, assolutamente inutilizzabili in mancanza della prescritta autorizzazione.
Sul punto, la Corte Regolatrice ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la condotta sanzionata dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi del citato d.lgs., artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da occasionalità. La deroga prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5, per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (ex plurimis, Cass. Pen., Sez. III, 24/6/2014, n. 29992, rv. 260266).