* DIRITTO DEL LAVORO – Riduzione del personale – Garanzie per i lavoratori – Criteri delle scelte operate dal datore di lavoro – Conoscibilità, razionalità, certezza e trasparenza – Legge n. 223/1991.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: Lavoro
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Novembre 2011
Numero: 25385
Data di udienza:
Presidente: Nobile
Estensore: Nobile
Premassima
* DIRITTO DEL LAVORO – Riduzione del personale – Garanzie per i lavoratori – Criteri delle scelte operate dal datore di lavoro – Conoscibilità, razionalità, certezza e trasparenza – Legge n. 223/1991.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro 30 novembre 2011, Sentenza n. 25385
DIRITTO DEL LAVORO – Riduzione del personale – Garanzie per i lavoratori – Criteri delle scelte operate dal datore di lavoro – Conoscibilità, razionalità, certezza e trasparenza – Legge n. 223/1991.
Nella materia dei licenziamenti regolati dalla legge 23 luglio 1991 n. 223, la comunicazione di cui all’art. 4 comma 9, che fa obbligo di indicare “puntualmente” le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine non è sufficiente la trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, né la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri, poiché vi è necessità di controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per la individuazione dei dipendenti da licenziare. Per valutare compiutamente la presenza dei caratteri di certezza e trasparenza, cui deve rispondere la comunicazione prevista dall’art. 4 della legge n. 223 del 1991 – ai fini di garantire al singolo lavoratore la conoscibilità e la razionalità delle scelte operate dal datore di lavoro – bisogna tener conto anche dell’ambito applicativo dei criteri di scelta di riduzione del personale, e più precisamente delle modalità attraverso le quali deve attuarsi la riorganizzazione aziendale e la specifica area della struttura imprenditoriale interessata – sulla base degli accordi sindacali – da detta ristrutturazione nonché delle categorie dei dipendenti che – sempre a seguito di preventivi accordi tra le parti sociali -risultino destinatarie della messa in mobilità o della riduzione di personale. In conclusione, la comunicazione ex art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991, deve essere specifica e dare pienamente conto dei criteri effettivamente e concretamente seguiti.
Pres./Rel. Nobile