Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: C-503/10 | Data di udienza:

DIRITTO DELL’ENERGIA – Nozione di bioetanolo – Prodotto ricavato dalla biomassa, avente un tenore in alcole etilico superiore al 98,5% e non denaturato – Rilevanza dell’utilizzo effettivo come biocarburante – Reg. (CEE) n. 2658/87 – Art. 2, n. 2, lett. a) Dir.2003/30/CE – Prodotti energetici – Nozione di alcole etilico – Esenzione dall’accisa armonizzata – Denaturazione – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale del bioetanolo ai fini della riscossione di accise – Dir.2003/96/CE – Artt. 20, primo trattino, e 27, n. 1, lett. a) e b)  Dir. 92/83/CEE.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 8^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Dicembre 2011
Numero: C-503/10
Data di udienza:
Presidente: Schiemann
Estensore: Jarašiunas


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – Nozione di bioetanolo – Prodotto ricavato dalla biomassa, avente un tenore in alcole etilico superiore al 98,5% e non denaturato – Rilevanza dell’utilizzo effettivo come biocarburante – Reg. (CEE) n. 2658/87 – Art. 2, n. 2, lett. a) Dir.2003/30/CE – Prodotti energetici – Nozione di alcole etilico – Esenzione dall’accisa armonizzata – Denaturazione – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale del bioetanolo ai fini della riscossione di accise – Dir.2003/96/CE – Artt. 20, primo trattino, e 27, n. 1, lett. a) e b)  Dir. 92/83/CEE.



Massima

 
 
CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez.8^,  21/12/2011 Sentenza n. C-503/10

DIRITTO DELL’ENERGIA – Nozione di bioetanolo – Prodotto ricavato dalla biomassa, avente un tenore in alcole etilico superiore al 98,5% e non denaturato – Rilevanza dell’utilizzo effettivo come biocarburante – Reg. (CEE) n. 2658/87 – Art. 2, n. 2, lett. a) Dir.2003/30/CE.
 
La definizione del bioetanolo, che figura all’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, dev’essere interpretata nel senso che essa include un prodotto ricavato segnatamente dalla biomassa e che presenta un tenore in alcole etilico superiore al 98,5%, una volta che è messo in vendita come biocarburante per trasporti.
 
Pres. Schiemann, Rel. Jarašiunas
 
 
DIRITTO DELL’ENERGIA – Prodotti energetici – Nozione di alcole etilico – Esenzione dall’accisa armonizzata – Denaturazione – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale del bioetanolo ai fini della riscossione di accise – Dir.2003/96/CE – Artt. 20, primo trattino, e 27, n. 1, lett. a) e b)  Dir. 92/83/CEE.
 
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che a un prodotto che presenta un tenore in alcole etilico superiore al 98,5% e non è stato denaturato mediante una specifica procedura di denaturazione, dev’essere applicata l’accisa prevista all’art. 19, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, anche qualora sia ricavato dalla biomassa mediante una tecnologia diversa da quella utilizzata per la produzione di alcole etilico di origine agricola, contenga sostanze che lo rendono inadatto al consumo umano, soddisfi i requisiti previsti dalla prenorma europea Pr EN 15376 per il bioetanolo carburante ed eventualmente corrisponda alla definizione del bioetanolo che figura all’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/30.
 
Pres. Schiemann, Rel. Jarašiunas


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez.8^, 21/12/2011 Sentenza n. C-503/10

SENTENZA

 

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez.8^,  21/12/2011 Sentenza n. C-503/10

 
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
 
21 dicembre 2011
 
«Direttiva 2003/30/CE – Art. 2, n. 2, lett. a) – Nozione di bioetanolo – Prodotto ricavato dalla biomassa, avente un tenore in alcole etilico superiore al 98,5% e non denaturato – Rilevanza dell’utilizzo effettivo come biocarburante – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale del bioetanolo ai fini della riscossione di accise – Direttiva 2003/96/CE – Prodotti energetici – Direttiva 92/83/CEE – Artt. 20, primo trattino, e 27, n. 1, lett. a) e b) – Nozione di alcole etilico – Esenzione dall’accisa armonizzata – Denaturazione»
 
Nel procedimento C-503/10,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria), con decisione 24 settembre 2010, pervenuta in cancelleria il 20 ottobre 2010, nella causa
 
Evroetil AD
 
contro
 
Direktor na Agentsia «Mitnitsi»,
 
LA CORTE (Ottava Sezione),
 
composta dal sig. K. Schiemann, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, dai sigg. L. Bay Larsen e E. Jarašiunas (relatore), giudici,
 
avvocato generale: sig. J. Mazák
 
cancelliere: sig.ra R. Seres, amministratore
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 settembre 2011,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per l’Evroetil AD, dal sig. I. Raychinova, advokat;
 
–        per il Direktor na Agentsia «Mitnitsi», dal sig. V. Tanov nonché dalle sig.re S. Valkova, N. Yotsova e S. Yordanova, in qualità di agenti;
 
–        per il governo bulgaro, dal sig. T. Ivanov e dalla sig.ra E. Petranova, in qualità di agenti;
 
–        per il governo ellenico, dalle sig.re K. Paraskevopoulou e Z. Chatzipavlou, in qualità di agenti;
 
–        per la Commissione europea, dal sig. W. Mölls nonché dalle sig.re K. Herrmann e S. Petrova, in qualità di agenti,
 
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (GU L 123, pag. 42), della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune (in prosieguo: la «NC») di cui all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587 (GU L 259, pag. 1), dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51), e dell’art. 20, primo trattino, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21).
 
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Evroetil AD (in prosieguo: l’«Evroetil») e il Direktor na Agentsia «Mitnitsi» (direttore dell’agenzia «Dogane», in prosieguo: il «Direktor») relativa alla legittimità di un avviso di riscossione di accise relative ai mesi di novembre e dicembre 2006 nonché di gennaio, marzo e maggio 2007.
 
 Contesto normativo
 
 Il diritto dell’Unione
 
 La direttiva 92/83 e il regolamento (CE) n. 3199/93
 
3        L’art. 19, n. 1, della direttiva 92/83 dispone quanto segue:
 
«Gli Stati membri applicano un’accisa sull’alcole etilico conformemente alla presente direttiva».
 
4        Ai sensi dell’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83:
 
«Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, si intendono per “alcole etilico”:
 
–        tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% vol e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata».
 
5        Ai sensi dell’art. 26 della direttiva 92/83, i codici della NC menzionati nella direttiva stessa riguardano la versione della NC in vigore il giorno dell’adozione di tale direttiva, ovvero quella risultante dal regolamento n. 2587/91.
 
6        L’art. 27, n. 1, della direttiva 92/83 dispone quanto segue:
 
«Gli Stati membri esentano i prodotti previsti dalla presente direttiva dall’accisa armonizzata alle condizioni da essi stabilite per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso quando sono:
 
a)      distribuiti sotto forma di alcole completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dagli Stati membri, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati (…);
 
b)      allo stesso tempo denaturati conformemente ai requisiti previsti dagli Stati membri ed impiegati per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano;
 
(…)».
 
7        Il regolamento (CE) della Commissione 22 novembre 1993, n. 3199, relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione d[a]ll’accisa (GU L 288, pag. 12), precisa i denaturanti autorizzati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell’alcole, conformemente alle disposizioni dell’art. 27, n. 1, lett. a), della direttiva 92/83. L’indicazione dei denaturanti autorizzati per la Repubblica di Bulgaria è stata introdotta nel regolamento n. 3199/93 dal regolamento (CE) della Commissione 25 gennaio 2008, n. 67 (GU L 23, pag. 13), entrato in vigore il 29 gennaio 2008.
 
 La NC
 
8        Istituita dal regolamento n. 2658/87, la NC si basa sul sistema armonizzato mondiale di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, e introdotto mediante la Convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, approvata per conto della Comunità economica europea con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198, pag. 1). Nella sua versione risultante dal regolamento n. 2587/91, la NC comprende, nella sua parte seconda, sezione IV, un capitolo 22 intitolato «Bevande, liquidi alcolici ed aceti». In tale capitolo, la voce 2207 recita:
 
«2207 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:
 
2207 10 00  – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol
 
2207 20 00 – Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo».
 
 La direttiva 2003/30
 
9        Ai sensi dei ‘considerando’ dal quarto al settimo, decimo, quattordicesimo e ventitreesimo della direttiva 2003/30:
 
«(4)      L’energia impiegata dal settore dei trasporti rappresenta oltre il 30% del consumo finale di energia nella Comunità. Essendo questo settore in espansione, i suoi consumi di energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad aumentare e questa espansione sarà maggiore in percentuale nei paesi candidati dopo la loro adesione all’Unione europea.
 
(5)      (…) In una prospettiva ecologica il Libro bianco [della Commissione: “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte”] chiede (…) di ridurre la dipendenza dal petrolio (attualmente del 98%) nel settore dei trasporti mediante l’utilizzazione di carburanti alternativi come i biocarburanti.
 
(6)      Un maggior uso dei biocarburanti nei trasporti fa parte del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto e di qualsiasi pacchetto di politiche necessarie per rispettare gli impegni ulteriormente assunti al riguardo.
 
(7)      Il maggior uso dei biocarburanti nei trasporti (…) è uno degli strumenti con cui la Comunità può ridurre la sua dipendenza dall’energia importata ed influire sul mercato dei carburanti per i trasporti (…).
 
(…)
 
(10)      La promozione dell’utilizzazione dei biocarburanti nei trasporti costituisce una tappa verso un’applicazione più ampia della biomassa che permetterà in futuro di sviluppare ulteriormente i biocarburanti (…).
 
(…)
 
(14)      Il bioetanolo e il biodiesel quando sono usati per i veicoli allo stato puro o in forma di miscela dovrebbero soddisfare le norme di qualità stabilite per assicurare un rendimento ottimale dei motori. (…).
 
(23)      Poiché gli scopi dell’intervento prospettato, cioè l’introduzione di regole generali che prevedono una percentuale minima di biocarburanti da immettere in commercio e distribuire, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri (…)».
 
10      L’art. 1 della direttiva 2003/30 dispone quanto segue:
 
«La presente direttiva ha come scopo la promozione dell’utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti in ciascuno Stato membro, al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi quali rispettare gli impegni in materia di cambiamenti climatici, contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento rispettando l’ambiente e promuovere le fonti di energia rinnovabili».
 
11      Al suo art. 2 tale direttiva enuncia quanto segue:
 
«1.      Ai fini della presente direttiva si intende per:
 
a)      “biocarburante”, un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;
 
(…).
 
2.      Sono considerati biocarburanti almeno i prodotti elencati in appresso:
 
a)      “bioetanolo”: etanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;
 
(…)».
 
12      Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della stessa direttiva:
 
«a)      Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché una percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili sia immessa sui loro mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali.
 
(…)».
 
 La direttiva 2003/96
 
13      Il ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 2003/96 dispone quanto segue:
 
«La presente direttiva fa salva l’applicazione delle pertinenti disposizioni della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa [GU L 76, pag. 1] e della direttiva 92/83/CEE (…), allorché il prodotto destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita o utilizzato come carburante per motori o come additivo di un carburante è l’alcole etilico quale definito nella direttiva 92/83/CEE».
 
14      Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 2003/96, «[g]li Stati membri tassano i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla presente direttiva». All’art. 2, n. 1, di tale direttiva figura un elenco di prodotti considerati «prodotti energetici» ai fini della stessa. Tali prodotti sono identificati tramite i codici della NC in cui rientrano, i quali, ai sensi dell’art. 2, n. 5, della medesima direttiva, devono intendersi come quelli della NC come risulta dal regolamento (CE) della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 279, pag. 1), nella quale il testo della voce 2207 è identico a quello del regolamento n. 2587/91.
 
15      Nell’elenco di cui all’art. 2, n. 1, della direttiva 2003/96 non figurano né il codice 2207 della NC, né il codice 2207 10 00 della NC, né il codice 2207 20 00 della NC.
 
16      Ai sensi dell’art. 2, n. 3, di tale direttiva:
 
«Qualora siano destinati ad essere utilizzati, siano messi in vendita o siano utilizzati come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, i prodotti energetici diversi da quelli per i quali nella presente direttiva è specificato un livello di tassazione sono tassati, in relazione al loro uso, all’aliquota applicabile al combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente.
 
Oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, è tassato all’aliquota dell’equivalente carburante per motori qualsiasi prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante per motori o come additivo, oppure per accrescere il volume finale dei carburanti per motori.
 
(…)».
 
17      L’art. 16, n. 1, terzo e quarto trattino, di tale direttiva dispone quanto segue:
 
«(…) Gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni dell’aliquota di imposta ai prodotti soggetti ad accisa di cui all’articolo 2 quando questi sono costituiti da uno o più dei prodotti seguenti o li contengono:
 
(…)
 
–        i prodotti di cui ai codici NC 2207 20 00 e 2905 11 00 che non siano di origine sintetica,
 
–        i prodotti derivati dalla biomassa, inclusi i prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402».
 
 Il diritto nazionale
 
18      L’art. 2 della legge sulle accise e sui depositi fiscali (Zakon za aktsizite i danachnite skladove, DV n. 91 del 15 novembre 2005), nella sua versione applicabile ai periodi d’imposta in oggetto (DV n. 81 del 6 ottobre 2006, e n. 105 del 22 dicembre 2006; in prosieguo: la «legge sulle accise»), prevede che siano soggetti ad accisa:
 
«1)      l’alcole e le bevande alcoliche;
 
(…)
 
3)      i prodotti energetici e l’elettricità;
 
(…)».
 
19      L’art. 4 della legge sulle accise dispone quanto segue:
 
«1)      “Prodotti sottoposti ad accisa”: prodotti menzionati all’art. 2;
 
(…)
 
5)      “Codici NC”: codici della [NC] che figura all’allegato I del [regolamento n. 2658/87]. Per l’alcole e per le bevande alcoliche valgono i codici NC della [NC] in vigore il 31 dicembre 1992, e per i prodotti energetici e l’elettricità i codici NC della [NC] in vigore il 1° gennaio 2002;
 
(…)
 
12)      “Denaturazione”: processo mediante il quale all’alcole etilico vengono aggiunte sostanze velenose o sgradevoli al gusto o all’olfatto (additivi), che lo rendono pericoloso per la salute o inadatto ad essere bevuto;
 
(…)
 
23)      “Bioetanolo”: etanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante.
 
(…)».
 
20      Ai sensi dell’art. 9 della legge sulle accise:
 
«Alcole etilico (alcole) è ogni prodotto:
 
1.      che fa parte dei codici NC 2207 e 2208, e il cui titolo alcolometrico volumico effettivo è superiore a 1,2% vol, anche se siffatto prodotto è parte di un prodotto che rientra in un altro capitolo della [NC] della Repubblica di Bulgaria;
 
(…)».
 
21      All’art. 13 della legge sulle accise figura un elenco di prodotti considerati «prodotti energetici» ai sensi di tale legge. Tale elenco è sostanzialmente identico a quello di cui all’art. 2, n. 1, della direttiva 2003/96.
 
22      L’art. 31, punto 5, della legge sulle accise fissa a BGN 1 100 per ettolitro di alcole puro i diritti di accisa per l’alcole etilico. L’art. 32, n. 1, punto 7, di tale legge stabilisce i diritti di accisa per i carburanti, che, per il bioetanolo classificato con il codice 2207 20 00 della NC, sono pari a BGN 0 per 1 000 litri.
 
23      L’art. 35, nn. 1 e 2, della legge sulle accise dispone quanto segue:
 
«1.      I prodotti energetici di cui all’art. 13, i quali sono destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori o che sono messi in vendita ovvero utilizzati come tali, e per i quali agli artt. 32, n. 1, e 33, n. 1, non è stata prevista un’accisa, vengono tassati al livello applicabile ad un combustibile o ad un carburante per motori equivalente.
 
2.      Oltre ai prodotti energetici di cui all’art. 13 e al bioetanolo, è tassato al livello di accisa applicabile ad un carburante per motori equivalente fissato all’art. 32, n. 1, qualsiasi prodotto destinato ad essere utilizzato come carburante per motori oppure come additivo o per accrescere il volume finale dei carburanti per motori, oppure ad essere messo in vendita o utilizzato come tale».
 
 Causa principale e questioni pregiudiziali
 
24      L’Evroetil, depositaria autorizzata per la gestione di un deposito fiscale, è autorizzata a produrre alcole e bioetanolo. Essa è stata oggetto di un controllo relativo ai periodi d’imposta dal 1° luglio 2006 al 10 maggio 2007, nel corso dei quali aveva immesso al consumo 124 346,05 litri di un prodotto dichiarato come bioetanolo classificato con il codice 2207 20 00 della NC. Tale prodotto era pertanto soggetto ad un’accisa pari a zero. In seguito, 111 425 litri di tale prodotto erano stati restituiti all’Evroetil e si trovavano presso tale deposito fiscale al momento del controllo. Presso l’acquirente, 10 555,55 litri sono stati contabilizzati come bioetanolo e venduti in quanto tali dall’acquirente stesso come carburante misto a benzina.
 
25      Nell’ambito del loro controllo, le autorità doganali hanno prelevato diversi campioni del prodotto di cui alla causa principale. Un’analisi di laboratorio ha stabilito che esso presentava un titolo alcolometrico volumico uguale o superiore al 98,5%, conteneva esteri, vale a dire acetato di etile, alcoli superiori, aldeidi nonché alcole metilico, e non era denaturato. Quest’ultimo elemento non è controverso. Le autorità doganali ne hanno concluso che si sarebbe dovuto classificare tale prodotto con il codice 2207 10 00 della NC come alcole etilico non denaturato e che, pertanto, si sarebbe dovuta imporre un’accisa pari a BGN 1 100 per ettolitro di alcole puro. Di conseguenza, hanno emesso un avviso di riscossione constatante debiti di accisa per un importo pari a BGN 1 397 973,17, maggiorati di interessi che, al 5 novembre 2007, ammontavano a BGN 148 897,89.
 
26      Poiché i debiti di accisa e gli interessi dovuti relativi ai mesi di novembre e dicembre 2006, nonché di gennaio, marzo e maggio 2007, vale a dire BGN 1 372 000,41 di diritti di accisa e BGN 144 292,54 di interessi, erano stati confermati in seguito ad un ricorso proposto dinanzi all’Administrativen sad gr. Ruse (tribunale amministrativo di Ruse), l’Evroetil ha adito in cassazione il giudice del rinvio.
 
27      Quest’ultimo precisa che, nell’ambito del ricorso dinanzi all’Administrativen sad gr. Ruse, un esperto ha sostanzialmente concluso che il prodotto di cui alla causa principale non era adatto al consumo umano, in quanto cancerogeno, che era adatto ad essere utilizzato come biocarburante, poiché la sua composizione soddisfava i requisiti previsti dalla specifica tecnica elaborata dall’Evroetil per il bioetanolo destinato ad essere utilizzato come biocarburante, che soddisfaceva i requisiti della prenorma europea Pr EN 15376 per il bioetanolo carburante e che era prodotto con una tecnologia diversa da quella utilizzata per la produzione di alcole etilico. Il giudice del rinvio precisa di accettare tali conclusioni.
 
28      L’Evroetil sostiene dinanzi a tale giudice che il prodotto di cui alla causa principale dev’essere soggetto ad un’accisa pari a zero. A tale riguardo sottolinea in particolare che la denaturazione rende il prodotto inidoneo ad essere utilizzato come carburante. Essa aggiunge che ritiene di dover essere esentata dal pagamento dell’accisa per la parte del prodotto restituita dagli acquirenti.
 
29      Il Direktor sostiene che il prodotto di cui alla causa principale è alcole etilico non denaturato ai sensi del regolamento n. 3199/93 e che, di conseguenza, va classificato con il codice 2207 10 00 della NC e dev’essere soggetto ad un’accisa. Secondo il Direktor, a tale riguardo non rileva il fatto che tale prodotto non sia adatto al consumo umano. Esso ritiene inoltre che il rientro di una parte del prodotto nel deposito dell’Evroetil non costituisca un motivo per dispensarla dall’obbligo di corrispondere le accise.
 
30      Il giudice del rinvio precisa che l’assoggettamento del prodotto di cui alla causa principale ad un’accisa e la somma eventualmente dovuta a tale titolo dipendono direttamente dalla classificazione del prodotto in questione nella NC e pertanto dalla sua natura. A tale riguardo, afferma di incontrare difficoltà nel determinare, da un lato, se tale prodotto sia bioetanolo ai sensi della direttiva 2003/30, considerando in particolare il fatto che tale direttiva si riferisce all’utilizzo come biocarburante e che una parte del prodotto di cui alla causa principale è stato restituito al deposito dell’Evroetil, e, dall’altro, se il bioetanolo possa essere considerato un prodotto energetico, dal momento che una tale qualifica avrebbe conseguenze sul suo trattamento fiscale in forza del diritto nazionale. Il giudice del rinvio nutre parimenti dubbi sulla possibilità di considerare il bioetanolo un alcole, non essendo esso menzionato nella NC.
 
31      Alla luce di quanto sopra, il Varhoven administrativen sad ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, precisando che esse vertono solo sui debiti di accisa relativi ai periodi d’imposta successivi all’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione, vale a dire i mesi di gennaio, marzo e maggio 2007:
 
«1)      Se l’art. 2, n. 2, lett. a), della [direttiva 2003/30] debba essere interpretato nel senso che la definizione di bioetanolo si riferisce a prodotti del tipo di quello controverso, il quale presenta le seguenti caratteristiche e proprietà oggettive:
 
–        viene ricavato dalla biomassa;
 
–        la produzione avviene mediante l’impiego di una speciale tecnologia, che viene descritta in una delle specifiche tecniche per la produzione di bioetanolo redatte dall’[Evroetil] e che si distingue dalla tecnologia impiegata per la produzione di alcole etilico di origine agricola, secondo una delle specifiche tecniche redatte dalla stessa produttrice;
 
–        contiene più del 98,5% di alcole e le seguenti sostanze, le quali lo rendono inadatto al consumo: alcoli superiori – 714,49 fino a 8 311 mg/dm³; aldeidi – 238,16 fino a 411 mg/dm³; esteri (acetato di etile) – 1 014 fino a 8 929 mg/dm³;
 
–        soddisfa i requisiti previsti dalla prenorma europea Pr EN 15376 per il bioetanolo-carburante;
 
–        è destinato ad essere utilizzato come carburante e, aggiunto alla benzina A95, viene effettivamente utilizzato come biocarburante e viene venduto presso le stazioni di servizio;
 
–        non viene denaturato mediante una speciale procedura di denaturazione.
 
2)      Se l’art. 2, n. 2, lett. a), della [direttiva 2003/30], debba essere interpretato nel senso che il prodotto controverso può essere classificato come bioetanolo solo qualora esso venga effettivamente utilizzato come biocarburante, oppure se è sufficiente che esso sia destinato all’utilizzazione come biocarburante e/o che sia effettivamente idoneo all’utilizzazione come biocarburante.
 
3)      Qualora, a causa delle soluzioni fornite alla prima e alla seconda questione, si debba partire dal presupposto che il prodotto controverso o una parte del medesimo sia bioetanolo, con quale codice della [NC] tale prodotto controverso debba allora essere classificato.
 
a)      Se le disposizioni del capitolo 22 della NC e, in particolare, la voce 2207 debbano essere interpretate nel senso che comprendono il prodotto bioetanolo.
 
b)      In caso di soluzione affermativa della [terza] questione [, lett. a)]: se occorra prendere in considerazione, in sede di classificazione del bioetanolo, e in particolare del prodotto controverso, l’avvenuta denaturazione del medesimo (mediante i processi menzionati nel [regolamento n. 3199/93] o in esito ad altri processi consentiti).
 
c)      In caso di soluzione affermativa della [terza] questione [, lett. b)]: se le disposizioni della NC concernenti la voce 2207 debbano essere interpretate nel senso che solo il bioetanolo denaturato deve essere classificato con il codice NC 2207 20 [00].
 
d)      In caso di soluzione affermativa della [terza] questione [, lett. c)]: se le disposizioni della NC concernenti la voce 2207 debbano essere interpretate nel senso che il bioetanolo non denaturato deve essere classificato con il codice 2207 10 [00].
 
e)      In caso di soluzione affermativa della [terza] questione [, lett. a)] e di soluzione negativa della [terza] questione [, lett. b)]: in quale delle due sottovoci – 2207 10 [00] o 2207 20 [00] – debba allora essere classificato il prodotto controverso.
 
f)      In caso di soluzione negativa della [terza] questione [, lett. a)]: se il bioetanolo debba essere classificato con uno dei codici NC menzionati nella definizione dell’art. 2, n. 1, della [direttiva 2003/96] e, in caso di soluzione affermativa, con quale.
 
4)      Qualora, in base alle soluzioni fornite alla prima e alla seconda questione, occorra ritenere che il prodotto controverso, o una parte del medesimo, non sia bioetanolo, se tale prodotto, che presenta le caratteristiche e le proprietà obiettive menzionate nella prima questione, debba essere qualificato come alcole etilico ai sensi dell’art. 20, [primo trattino], della [direttiva 92/83]».
 
 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità
 
32      L’Evroetil contesta la ricevibilità di tutte le questioni sollevate, che sarebbero materiali e di natura consultiva. Inoltre, le disposizioni di cui si chiede l’interpretazione nelle questioni prima, seconda e quarta sarebbero chiare e la risposta che potrebbe essere data alla terza questione sarebbe inutile per la soluzione della controversia principale.
 
33      In primo luogo, occorre ricordare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, stabilita dall’art. 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa dinanzi ad esso pendente, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte (sentenza 14 dicembre 2006, causa C-217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Racc. pag. I-11987, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
 
34      Quando le questioni poste dai giudici nazionali riguardano l’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, la Corte è quindi, in via di principio, tenuta a statuire, a meno che non appaia in modo manifesto che la domanda di pronuncia pregiudiziale tende in realtà ad indurla a pronunciarsi mediante una controversia fittizia o a formulare pareri consultivi su questioni generali o astratte, che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con i reali termini o con l’oggetto della controversia, o ancora che la Corte non dispone degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, cit., punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
 
35      Tuttavia non è questo il caso della presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Risulta infatti chiaramente dalla decisione di rinvio che il giudice nazionale ritiene che le risposte alle questioni sollevate, che vertono sull’interpretazione di diverse disposizioni del diritto dell’Unione, gli siano necessarie al fine di determinare il trattamento fiscale che, in forza del diritto dell’Unione, dovrebbe essere riservato ad un prodotto del tipo di quello descritto nella prima questione e, in tal senso, di risolvere la controversia di cui è investito.
 
36      In secondo luogo, l’asserita chiarezza delle risposte alle questioni sollevate non vieta in alcun modo al giudice nazionale di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali e non ha l’effetto di rendere la Corte incompetente a statuire su siffatte questioni (v., in tal senso, sentenza 11 settembre 2008, cause riunite da C-428/06 a C-434/06, UGT-Rioja e a., Racc. pag. I-6747, punti 42 e 43 nonché giurisprudenza ivi citata).
 
37      Ne risulta che occorre risolvere le questioni sollevate.
 
 Sulla prima e sulla seconda questione
 
38      Con la prima e con la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la definizione del bioetanolo, che figura all’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/30, debba essere interpretata nel senso che, da un lato, essa include un prodotto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, ricavato dalla biomassa mediante una tecnologia diversa da quella utilizzata per la produzione di alcole etilico di origine agricola, che presenta un tenore in alcole etilico superiore al 98,5%, contiene sostanze che lo rendono inadatto al consumo umano, soddisfa i requisiti previsti dalla prenorma europea Pr EN 15376 per il bioetanolo carburante e non è stato denaturato mediante una specifica procedura di denaturazione, e, dall’altro, nel senso che essa esige che tale prodotto venga effettivamente utilizzato come biocarburante.
 
39      Il Direktor, i governi bulgaro ed ellenico nonché la Commissione europea ritengono che la definizione che figura in tale disposizione includa un prodotto siffatto. Il Direktor e il governo bulgaro considerano inoltre che esso debba essere effettivamente utilizzato come carburante e il governo ellenico ritiene che la nozione di «bioetanolo» ai sensi della direttiva 2003/30 non possa essere interpretata indipendentemente dalla destinazione di tale prodotto. Su quest’ultimo punto, la Commissione ha sostenuto in udienza che il criterio decisivo per qualificare un prodotto come «bioetanolo» ai sensi della disposizione medesima è l’utilizzo effettivo di tale prodotto come biocarburante, sottolineando tuttavia, quando è stata interrogata su tale elemento, che la direttiva 2003/30 pone l’accento sulla capacità di detto prodotto di essere utilizzato in quanto tale.
 
40      Ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/30, il bioetanolo è un etanolo, ovvero, in altri termini, un alcole etilico, ricavato segnatamente dalla biomassa e usato come biocarburante. Ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. a), un biocarburante è un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa. Ne risulta che un prodotto che presenta un tenore in alcole etilico superiore al 98,5% ed è ricavato dalla biomassa corrisponde alla definizione del bioetanolo di cui all’art. 2, n. 2, lett. a), di tale direttiva qualora sia «usato come biocarburante».
 
41      Per quanto riguarda quest’ultima condizione, e come rilevato dal governo bulgaro, da un esame comparato delle diverse versioni linguistiche di tale disposizione risulta che talune versioni, come quelle in lingua ceca e francese, fanno pensare che sia richiesto l’utilizzo effettivo come biocarburante. Altre versioni tuttavia, come quelle in lingua italiana e lituana, sembrano indicare che sia sufficiente il semplice fatto che il prodotto sia destinato ad essere utilizzato come carburante. Altre versioni linguistiche inoltre, come quelle in lingua spagnola e polacca, possono essere interpretate nell’uno o nell’altro senso.
 
42      Secondo una giurisprudenza costante, la necessità di un’applicazione e, pertanto, di un’interpretazione uniformi delle diverse versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione richiede che, in caso di disparità tra esse, la disposizione di cui è causa dev’essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenze 24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I-5403, punto 28, nonché 19 aprile 2007, causa C-63/06, Profisa, Racc. pag. I-3239, punto 14).
 
43      A tale riguardo, risulta dall’art. 2, n. 2, della direttiva 2003/30 che il bioetanolo, descritto in detto n. 2, lett. a), costituisce solo un esempio di prodotto che può essere considerato un biocarburante ai sensi di tale direttiva. Come già rilevato al punto 40 della presente sentenza, quest’ultima nozione riguarda nello specifico un combustibile ricavato dalla biomassa e utilizzato per i trasporti. Risulta inoltre in particolare dai ‘considerando’ dal quarto al settimo, decimo e quattordicesimo della direttiva 2003/30, così come dal suo titolo e dal suo art. 1, che essa ha come scopo la promozione dell’utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili per i trasporti, in sostituzione del carburante diesel o della benzina attualmente utilizzati.
 
44      Orbene, interpretare la nozione di «bioetanolo» ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/30 come limitata alla semplice facoltà di un dato prodotto di essere utilizzato come biocarburante sarebbe contrario a tale scopo. Tuttavia, considerare che un prodotto corrisponde a tale nozione solo qualora sia effettivamente utilizzato come biocarburante farebbe dipendere una siffatta qualifica da ulteriori verifiche fattuali tali da renderla difficilmente praticabile. Va parimenti rilevato che, ai sensi del ventitreesimo ‘considerando’ e dell’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 2003/30, è tramite l’immissione sul mercato dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili che dovrebbe essere incoraggiato il loro utilizzo come carburanti alternativi per il trasporto.
 
45      Ne risulta che un etanolo ricavato dalla biomassa è un bioetanolo ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/30 solo qualora sia messo in vendita come biocarburante per trasporti.
 
46      Peraltro, dal momento che tale disposizione non prevede altre condizioni relative alla tecnica di produzione utilizzata, alle sostanze che il prodotto conterrebbe, alle norme che dovrebbe rispettare o alla sua eventuale denaturazione, tali elementi non incidono sulla possibilità di considerare un dato prodotto un bioetanolo ai sensi di detta disposizione.
 
47      Da quanto precede risulta che occorre risolvere le questioni prima e seconda nel senso che la definizione del bioetanolo, che figura all’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/30, dev’essere interpretata nel senso che essa include un prodotto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, ricavato segnatamente dalla biomassa e che presenta un tenore in alcole etilico superiore al 98,5%, una volta che è messo in vendita come biocarburante per trasporti.
 
 Sulla terza e sulla quarta questione
 
48      Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte creata dall’art. 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenze 17 luglio 1997, causa C-334/95, Krüger, Racc. pag. I-4517, punti 22 e 23, nonché 11 marzo 2008, causa C-420/06, Jager, Racc. pag. I-1315, punto 46).
 
49      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, con la terza e con la quarta questione, il giudice nazionale si interroga in realtà sul regime fiscale cui è soggetto un prodotto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale e che eventualmente corrisponde alla definizione del bioetanolo che figura all’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/30. Risulta infatti dalle direttive 92/83 e 2003/96 che il trattamento fiscale di un siffatto prodotto dipende in particolare dalla sua classificazione nella NC.
 
50      Per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre quindi interpretare le questioni terza e quarta come sostanzialmente dirette ad accertare se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che un prodotto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, che eventualmente corrisponde alla definizione del bioetanolo che figura all’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/30, il quale è ricavato dalla biomassa mediante una tecnologia diversa da quella utilizzata per la produzione di alcole etilico di origine agricola, presenta un tenore in alcole etilico superiore al 98,5%, contiene sostanze che lo rendono inadatto al consumo umano, soddisfa i requisiti previsti dalla prenorma europea Pr EN 15376 per il bioetanolo carburante e non è stato denaturato mediante una specifica procedura di denaturazione, sia soggetto, per quanto riguarda l’accisa applicabile, alle disposizioni della direttiva 92/83 o a quelle della direttiva 2003/96.
 
51      L’Evroetil ritiene che un prodotto siffatto rientri nel campo di applicazione della direttiva 2003/96, in particolare poiché, non essendo adatto al consumo umano, non può essere tassato come alcole alimentare. Per contro, il Direktor, i governi bulgaro ed ellenico nonché la Commissione ritengono che un prodotto siffatto rientri, per quanto riguarda il suo trattamento fiscale, nella direttiva 92/83. La Commissione fa in particolare notare che l’applicazione della direttiva 92/83 è prioritaria rispetto a quella della direttiva 2003/96.
 
52      A tale riguardo occorre, in primo luogo, ricordare che le disposizioni della direttiva 2003/30 non prescrivono agli Stati membri l’obbligo di istituire o mantenere in vigore un regime di esenzione fiscale per i biocarburanti. Di conseguenza, da tale direttiva non può essere dedotto alcun diritto ad un’esenzione fiscale (v., in tal senso, sentenza 10 settembre 2009, causa C-201/08, Plantanol, Racc. pag. I-8343, punti 33-38). In tal senso, contrariamente a quanto sembrano ritenere l’Evroetil e il giudice del rinvio, la qualifica di «bioetanolo» ai sensi della direttiva 2003/30 non incide sul trattamento fiscale da riservare, in forza del diritto dell’Unione, a un prodotto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale.
 
53      In secondo luogo, occorre rilevare che, secondo il ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 2003/96, quest’ultima fa salva l’applicazione delle pertinenti disposizioni della direttiva 92/83 allorché il prodotto destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita o utilizzato come carburante per motori o come additivo di un carburante è l’alcole etilico quale definito nella direttiva 92/83. Pertanto, come giustamente rilevato dalla Commissione, l’applicazione delle disposizioni della direttiva 2003/96 è subordinata, per quanto riguarda l’alcole etilico ai sensi della direttiva 92/83, rispetto all’applicazione delle disposizioni della direttiva 92/83. In tal senso, solo nel caso in cui un prodotto qualificato come «alcole etilico» ai sensi di quest’ultima direttiva sia esente dall’accisa in forza della stessa, a tale prodotto potranno essere applicate, se del caso, le disposizioni della direttiva 2003/96.
 
54      Ai sensi dell’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83, la nozione di «alcole etilico» riguarda in particolare «tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore a 1,2% vol e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208». Il codice 2207 della NC riguarda segnatamente l’alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol, nonché l’alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo.
 
55      Un prodotto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, che è un alcole etilico con titolo alcolometrico volumico superiore a 80% vol, rientra pertanto nel codice 2207 della NC.
 
56      A tale riguardo non è rilevante il fatto che il termine «bioetanolo» non appaia nel testo di tale voce della NC. Infatti, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., segnatamente, sentenza 18 luglio 2007, causa C-142/06, Olicom, Racc. pag. I-6675, punto 16 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, un prodotto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, sebbene presenti determinate particolarità collegate in particolare alle sue modalità di produzione, nondimeno rimane, per quanto riguarda le sue caratteristiche e proprietà oggettive, un alcole etilico con titolo alcolometrico volumico superiore a 80% vol.
 
57      Il fatto che un prodotto siffatto non sia adatto al consumo umano è parimenti irrilevante per quanto riguarda la sua classificazione nella voce 2207 della NC. Come risulta dal titolo stesso della direttiva 92/83, essa mira ad armonizzare le strutture delle accise sia sulle bevande alcoliche che sull’alcole in generale (sentenza 9 dicembre 2010, causa C-163/09, Repertoire Culinarie, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 27 e 29).
 
58      Da quanto precede risulta che un prodotto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, che rientra nella voce 2207 della NC ed ha un titolo alcolometrico effettivo superiore a 1,2% vol, corrisponde alla definizione di alcole etilico che figura all’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 19, n. 1, di tale direttiva, dev’essere soggetto all’accisa armonizzata prevista dalla stessa, fatta salva tuttavia l’esenzione prevista dall’art. 27, n. 1, lett. a) e b), della medesima direttiva.
 
59      Dalla formulazione di tale disposizione risulta che la concessione o il rifiuto dell’esenzione dall’accisa dipendono dal metodo di denaturazione. Se quest’ultimo è stato approvato nell’ambito dell’Unione, l’alcole è esente dall’accisa in applicazione dell’art. 27, lett. a). Se invece l’alcole contenuto in un prodotto che non è destinato al consumo umano è stato denaturato secondo un metodo approvato in uno Stato membro, occorre applicare l’esenzione prevista dall’art. 27, lett. b). Inoltre, se il metodo di denaturazione non corrisponde a nessuno di quelli approvati dalle norme dell’Unione o dagli ordinamenti giuridici nazionali, il prodotto non può essere esentato (sentenza 7 dicembre 2000, causa C-482/98, Italia/Commissione, Racc. pag. I-10861, punti 40 e 41).
 
60      A tale riguardo, occorre anche ricordare che la denaturazione è un’operazione consistente nel rendere l’alcole tossico, tramite l’aggiunta intenzionale di determinate sostanze, affinché ne sia impossibile la riconversione ad uso alimentare (v., in tal senso, sentenza Italia/Commissione, cit., punti 21 e 22; v. altresì, a titolo informativo, le note esplicative del SA relative alla voce 2207 del SA, elaborate dell’Organizzazione mondiale delle dogane, alle quali rinviano le note esplicative della NC relative alla voce 2207 della NC, adottate dalla Commissione ai sensi degli artt. 9, n. 1, lett. a), secondo trattino, e 10 del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 31 gennaio 2000, n. 254/2000 (GU L 28, pag. 16), nella loro versione in vigore il 1° gennaio 2007; GU 2006, C 50, pag. 1).
 
61      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che al prodotto di cui alla causa principale non è stata aggiunta intenzionalmente alcuna sostanza denaturante al fine di renderlo inadatto al consumo umano in modo irreversibile. Pertanto è sufficiente constatare che esso non è stato denaturato ai sensi dell’art. 27, n. 1, lett. a) o b), della direttiva 92/83, senza che sia necessario chiedersi se il metodo di denaturazione seguito corrisponda ad uno di quelli approvati dalle normative dell’Unione o dall’ordinamento giuridico bulgaro.
 
62      Di conseguenza è irrilevante il fatto che, per quanto riguarda la Repubblica di Bulgaria, è solo con il regolamento n. 67/2008 che la descrizione dei denaturanti da utilizzare ai fini della denaturazione completa dell’alcole ai sensi delle disposizioni dell’art. 27, n. 1, lett. a), della direttiva 92/83 è stata introdotta nel regolamento n. 3199/93, così come il fatto, dedotto in udienza dall’Evroetil, e sempre ammesso che venga dimostrato, che disposizioni specificamente attinenti alla denaturazione del bioetanolo sono state introdotte nella legislazione bulgara solo nel corso del 2011. Del resto, dalla decisione di rinvio risulta che, all’epoca dei fatti su cui vertono le questioni sollevate dinanzi alla Corte, l’art. 4, punto 12, della legge sulle accise, già disponeva quanto segue: «“Denaturazione”: processo nel quale all’alcole etilico vengono aggiunte sostanze velenose o sgradevoli al gusto o all’olfatto (additivi), che lo rendono pericoloso per la salute o inadatto ad essere bevuto».
 
63      Peraltro, il fatto che un prodotto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale sia di per sé inadatto al consumo umano non è sufficiente per consentire di ritenere che sia stato denaturato ai sensi dell’art. 27, n. 1, lett. a) o b), della direttiva 92/83. Come infatti risulta dal punto 60 della presente sentenza, la denaturazione consiste nell’aggiunta intenzionale di determinate sostanze ad un alcole al fine di renderlo inadatto al consumo umano in modo irreversibile. Orbene, il semplice fatto che tale alcole sia di per sé tossico non esclude che possa in seguito venire trattato al fine di privarlo della sua tossicità. A tale riguardo, considerando che il requisito del carattere irreversibile della denaturazione mira a prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso eventuali nell’ambito delle esenzioni dalle accise, il semplice costo di tale trattamento, anche qualora fosse molto elevato, non può, contrariamente a quanto suggerito dall’Evroetil, essere sufficiente per scartare una siffatta possibilità.
 
64      Infine, come giustamente indicato dalla Commissione in udienza, la prenorma europea Pr EN 15376, in seguito sostituita dalla norma EN 15376:2011, intitolata «Combustibili per autotrazione – Etanolo come componente della benzina – Requisiti e metodi di prova» e approvata dal Comitato europeo di normalizzazione il 24 dicembre 2010, al suo punto 4.3 contiene un elenco di denaturanti raccomandati che non danneggiano i veicoli. L’allegazione dell’Evroetil secondo cui la denaturazione del prodotto di cui alla causa principale non potrebbe essere richiesta, poiché lo renderebbe inadatto all’utilizzo come biocarburante, deve quindi essere respinta.
 
65      Da quanto precede risulta che un prodotto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, che corrisponde alla definizione di alcole etilico che figura all’art. 20, primo trattino, della direttiva 92/83 e non è stato denaturato ai sensi dell’art. 27, n. 1, lett. a) e b), della stessa, non può essere esentato dall’accisa armonizzata prevista da tale direttiva. Come risulta dal punto 53 della presente sentenza, una siffatta constatazione esclude che detto prodotto possa rientrare nel campo di applicazione della direttiva 2003/96.
 
66      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere le questioni terza e quarta dichiarando che il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che a un prodotto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, che presenta un tenore in alcole etilico superiore al 98,5% e non è stato denaturato mediante una specifica procedura di denaturazione, dev’essere applicata l’accisa prevista all’art. 19, n. 1, della direttiva 92/83, anche qualora sia ricavato dalla biomassa mediante una tecnologia diversa da quella utilizzata per la produzione di alcole etilico di origine agricola, contenga sostanze che lo rendono inadatto al consumo umano, soddisfi i requisiti previsti dalla prenorma europea Pr EN 15376 per il bioetanolo carburante ed eventualmente corrisponda alla definizione del bioetanolo che figura all’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/30.
 
 Sulle spese
 
67      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
 
1)      La definizione del bioetanolo, che figura all’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, dev’essere interpretata nel senso che essa include un prodotto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, ricavato segnatamente dalla biomassa e che presenta un tenore in alcole etilico superiore al 98,5%, una volta che è messo in vendita come biocarburante per trasporti.
 
2)      Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che a un prodotto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, che presenta un tenore in alcole etilico superiore al 98,5% e non è stato denaturato mediante una specifica procedura di denaturazione, dev’essere applicata l’accisa prevista all’art. 19, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, anche qualora sia ricavato dalla biomassa mediante una tecnologia diversa da quella utilizzata per la produzione di alcole etilico di origine agricola, contenga sostanze che lo rendono inadatto al consumo umano, soddisfi i requisiti previsti dalla prenorma europea Pr EN 15376 per il bioetanolo carburante ed eventualmente corrisponda alla definizione del bioetanolo che figura all’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/30.
 
Firme
 

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