Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia Numero: da C-323/10 a C-326/10 | Data di udienza:

 AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione – Carcassa di volatile – Classificazione e verifica doganale – Dichiarazione di esportazione – Carne di pollame – Galli e galline presentati svuotati e spennati – Reg. n. 3846/87/CEE. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 8^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Novembre 2011
Numero: da C-323/10 a C-326/10
Data di udienza:
Presidente: Prechal
Estensore: Prechal


Premassima

 AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione – Carcassa di volatile – Classificazione e verifica doganale – Dichiarazione di esportazione – Carne di pollame – Galli e galline presentati svuotati e spennati – Reg. n. 3846/87/CEE. 



Massima

 



CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez.Ottava, 24 novembre 2011 proc. riuniti da C-323/10 a C-326/10

 

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione – Carcassa di volatile  – Classificazione e verifica doganale – Dichiarazione di esportazione – Carne di pollame – Galli e galline presentati svuotati e spennati – Reg. n. 3846/87/CEE.

 

La sottovoce 0207 12 90 dell’allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2005, n. 2091, recante pubblicazione, per il 2006, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione, dev’essere interpretata nel senso che una carcassa di volatile rientrante in tale sottovoce dev’essere completamente eviscerata, di modo che è pregiudizievole sotto il profilo della sua classificazione doganale se, a seguito del processo meccanico di eviscerazione, ad essa aderisca ancora, ad esempio, una parte dell’intestino o della trachea. Mentre, il codice di prodotto 0207 12 90 9990 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 16 dicembre 1999, n. 2765, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «composizione irregolare» autorizza la presenza in una carcassa unicamente di frattaglie tra quelle in esso indicate, dello stesso o di diverso tipo, purché sia rispettato il numero massimo complessivo di quattro. La sottovoce 0207 12 10 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento n. 2765/1999, dev’essere interpretata nel senso che non comprende una carcassa di volatile nella quale siano presenti più frattaglie dello stesso tipo tra quelle menzionate in tale sottovoce, vale a dire il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio.  Così come, la sottovoce 0207 12 10 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento n. 2765/1999, dev’essere interpretata nel senso che, ai fini della classificazione per la restituzione all’esportazione, rientra in tale sottovoce una carcassa di volatile alla quale aderiscano ancora, dopo il processo meccanico di spiumatura, un numero limitato di piccole penne, piume, calami e filopiume, nella misura in cui tali residui di piumaggio non pregiudichino la caratteristica di pollo spennato pronto da arrostire e di qualità sana, leale e mercantile. Inoltre, il codice di prodotto 0207 12 90 9990 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento n. 2765/1999, dev’essere interpretato nel senso che una carcassa di volatile nella quale la trachea aderisca ancora al collo non rientra in tale codice di prodotto.  In sede della verifica doganale volta a determinare se le merci da esportare siano conformi alla voce tariffaria indicata nella dichiarazione di esportazione, i risultati di un esame parziale delle merci dichiarate valgono per la totalità delle merci oggetto della dichiarazione, conformemente all’art. 70, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario. Non deve essere ammesso alcun margine di tolleranza che consenta di considerare che un’anomalia non pregiudica la concessione delle restituzioni.

 

Pres./Rel. Prechal 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez.Ottava, 24 Novembre 2011 proc. riuniti da C-323/10 a C-326/10

SENTENZA

 

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez.8^ 24/11/2011 proc.riuniti da C-323/10 a C-326/10

 

CORTE DI GIUSTIZIA CE
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
 
24 novembre 2011
 
«Regolamento (CEE) n. 3846/87 – Agricoltura – Restituzioni all’esportazione – Carne di pollame – Galli e galline presentati svuotati e spennati»
 
Nei procedimenti riuniti da C-323/10 a C-326/10,
 
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania) con decisioni 11 maggio 2010, pervenute in cancelleria il 5 e 6 luglio 2010, nelle cause
 
Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10, C-324/10 e C-326/10),
 
Doux Geflügel GmbH (C-325/10)
 
contro
 
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
 
LA CORTE (Ottava Sezione),
 
composta dalla sig.ra A. Prechal, presidente di sezione (relatore), dal sig. K. Schiemann e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
 
avvocato generale: sig. J. Mazák
 
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 giugno 2011,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per la Gebr. Stolle GmbH & Co. KG, dagli avv.ti R. Steiling e M. Niestedt, Rechtsanwälte;
 
–        per la Doux Geflügel GmbH, dagli avv.ti R. Steiling e M. Niestedt, Rechtsanwälte;
 
–        per l’Hauptzollamt Hamburg-Jonas (da C-324/10 a C-326/10), dal sig. T. Peters;
 
–        per la Commissione europea, dai sigg. F. Wilman e G. von Rintelen, in qualità di agenti,
 
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione (GU L 366, pag. 1).
 
2        Tali domande sono state presentate dal Finanzgericht Hamburg nell’ambito di quattro controversie tra, da un lato, la Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Gebr. Stolle») e l’Hauptzollamt Hamburg-Jonas, per quanto riguarda le cause C-323/10, C-324/10 e C-326/10, e, dall’altro, la Doux Geflügel GmbH (in prosieguo: la «Doux Geflügel») e l’Hauptzollamt Hamburg-Jonas, per quanto riguarda la causa C-325/10, aventi ad oggetto le restituzioni all’esportazione di carne di pollame.
 
 Contesto normativo
 
 Il regolamento (CEE) n. 2777/75
 
3        L’art. 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282, pag. 77), modificato da ultimo mediante il regolamento (CE) del Consiglio 25 aprile 2006, n. 679 (GU L 119, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2777/75»), ha previsto, in tale settore, la concessione di restituzioni all’esportazione per coprire la differenza tra i prezzi dei prodotti sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità europea.
 
4        L’art. 10, n. 1, del regolamento n. 2777/75 precisa quanto segue:
 
«Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune».
 
 Il regolamento n. 3846/87
 
5        Il regolamento n. 3846/87 stabilisce una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione, la quale compare nel suo allegato I. Pur basandosi sulla nomenclatura combinata di applicazione generale, stabilita dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1; in prosieguo: la «NC»), il regolamento n. 3846/87 è volto a prendere in considerazione la specificità del sistema delle restituzioni all’esportazione, e in particolare la necessità di creare talune suddivisioni nella NC per siffatti prodotti.
 
6        L’allegato I del regolamento n. 3846/87 è stato modificato rispettivamente dal regolamento (CE) della Commissione 16 dicembre 1999, n. 2765 (GU L 338, pag. 1), al momento in cui si sono verificati i fatti nelle cause da C-324/10 a C 326/10, e dal regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2005, n. 2091, recante pubblicazione, per il 2006, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 (GU L 343, pag. 1), al momento del verificarsi dei fatti nella causa C-323/10.
 
7        Nel settore del pollame, per quanto riguarda le carni di volatili fresche, refrigerate o congelate, l’allegato I del regolamento n. 3846/87 opera le seguenti distinzioni:
 

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice
del prodotto

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:

 

 

– di galli e galline:

 

ex 0207 12

— interi, congelati:

 

ex 0207 12 10

— presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “polli 70%”:

 

 

—- galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati:

 

 

—- altri

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

— presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “polli 65%” o altrimenti presentati:

 

 

—-“polli 65%”:

 

 

—– galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati:

 

 

—– altri

0207 12 90 9190

 

—- galli e galline presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio in composizione irregolare:

 

 

—– galli e galline nei quali la punta dello sterno, il femore e la tibia sono completamente ossificati:

 

 

—– altri

0207 12 90 9990

 

 

 

 

 
   
 
8        Il regolamento (CE) della Commissione 30 novembre 1998, n. 2580, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 (GU L 322, pag. 31) ha introdotto il codice di prodotto 0207 12 90 9990 nell’allegato I di quest’ultimo regolamento. Il suo secondo ‘considerando’ precisa, a tale proposito, quanto segue:
 
«considerando che sono comparse sul mercato presentazioni diverse dai polli 70% e 65% e che è pertanto opportuno inserire tali presentazioni nella nomenclatura delle restituzioni ai fini dell’ottenimento di restituzioni; che è quindi necessario modificare tale nomenclatura».
 
9        I regolamenti che stabiliscono le restituzioni all’esportazione del settore delle carni di pollame che erano in vigore durante i periodi considerati prevedevano, in particolare, taluni diritti a restituzioni all’esportazione per i prodotti rientranti nei codici di prodotto 0207 12 10 9900, 0207 12 90 9190 e 0207 12 90 9990 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87.
 
 Il regolamento n. 2658/87
 
10      Le regole generali per l’interpretazione della NC, figuranti nella prima parte di quest’ultima, titolo I, A, dispongono segnatamente quanto segue:
 
«A.       Regole generali per l’interpretazione della [NC]
 
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:
 
1.      I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
 
2.      a)      Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
 
(…)».
 
11      In forza degli artt. 9, n. 1, lett. a), secondo trattino, e 10 del regolamento n. 2658/87, la Commissione europea elabora note esplicative della NC, che sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
 
12      La nota esplicativa relativa alla sottovoce 0207 11 30 la quale, ai sensi della nota relativa alla sottovoce 0207 12 10, si applica mutatis mutandis a quest’ultima, è formulata come segue:
 
«La presente sottovoce comprende in particolare i polli da arrostire, che sono polli spennati, senza la testa e le zampe ma con il collo, interamente svuotati, ma nei quali, dopo essere stati tolti, sono stati reintrodotti il cuore, il fegato ed il ventriglio».
 
13      La nota esplicativa relativa alla sottovoce 0207 11 90 la quale, ai sensi della nota relativa alla sottovoce 0207 12 90, si applica mutatis mutandis a quest’ultima, ha il seguente tenore:
 
«La presente sottovoce comprende in particolare i polli spennati da arrostire, senza la testa e le zampe, interamente svuotati. Essa comprende anche i galli, le galline e i polli presentati in una forma che non corrisponde a nessuna delle presentazioni specifiche menzionate nelle sottovoci 0207 11 10 e 0207 11 30, per esempio con la testa, le zampe e gli intestini».
 
 Il regolamento (CE) n. 800/1999
 
14      Il regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11) definisce le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli.
 
15      Ai sensi dell’art. 21, n. 1, primo comma, del citato regolamento:
 
«Non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell’accettazione della dichiarazione di esportazione».
 
16      Ai sensi dell’art. 51, n. 1, del regolamento n. 800/1999 è soggetto a sanzione l’esportatore che «ha chiesto una restituzione superiore a quella spettante».
 
 Il regolamento (CEE) n. 2913/92
 
17      L’art. 70, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) dispone quanto segue:
 
«Se la visita riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione i suoi risultati valgono per tutte le merci comprese in tale dichiarazione.
 
Tuttavia il dichiarante può chiedere una visita supplementare delle merci quando ritenga che i risultati della visita parziale non siano validi per il resto delle merci dichiarate».
 
 Cause principali e questioni pregiudiziali
 
 Causa C-323/10
 
18      Con dichiarazione di esportazione depositata il 4 settembre 2006 presso l’ufficio doganale competente, la Gebr. Stolle dichiarava l’esportazione negli Emirati arabi uniti di 2 163 cartoni di polli recanti il codice di prodotto 0207 12 90 9190, dell’elenco dei prodotti dell’organizzazione comune dei mercati e presentava una domanda di restituzione all’esportazione.
 
19      Nell’ambito dello sdoganamento, l’ufficio doganale competente prelevava quattro cartoni a titolo di campione, di cui due cartoni come campioni di riserva, e li inviava allo Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt (Istituto di analisi e di studi di tecnica doganale) dell’Oberfinanzdirektion Hamburg (Direzione locale delle finanze di Amburgo), il quale accertava in seguito che quattro carcasse di pollame esaminate non potevano essere classificate nel codice indicato, in quanto non erano state completamente eviscerate. In due casi una parte dell’intestino aderiva ancora alla carcassa dell’animale e, in altri due casi, la trachea era ancora presente.
 
20      Con decisione di rigetto parziale 27 marzo 2007, l’Hauptzollamt Hamburg-Jonas (autorità doganale) negava una restituzione all’esportazione per una quantità parziale di 5 292,5 kg, corrispondente ad una percentuale pari al 21,17% del peso totale della merce. Esso irrogava alla Gebr. Stolle una sanzione pari a EUR 1 402,51.
 
21      A seguito di una procedura di reclamo senza esito, la Gebr. Stolle presentava un ricorso il 7 maggio 2008 dinanzi al giudice del rinvio avverso tale decisione e la decisione sul reclamo 9 aprile 2008.
 
22      Pertanto, il Finanzgericht Hamburg decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
 
«Se una carcassa rientrante nella sottovoce 0207 12 90 debba essere completamente (= senza alcun residuo) eviscerata di modo che sia pregiudizievole sotto il profilo della sua classificazione doganale se, a seguito del processo meccanico di eviscerazione, ad essa aderisca ancora, ad esempio, una parte dell’intestino o della trachea».
 
 Causa C-324/10
 
23      Con dichiarazione di esportazione presentata il 9 giugno 2000 presso l’ufficio doganale competente, la Gebr. Stolle dichiarava l’esportazione in Russia di 480 cartoni di pollame recante il codice di prodotto 0207 12 90 9990 dell’elenco dei prodotti dell’organizzazione comune dei mercati e presentava una domanda di restituzione all’esportazione.
 
24      Nell’ambito dello sdoganamento l’ufficio doganale competente prelevava, a titolo di campione, due cartoni, di cui uno come campione di riserva, contenenti ciascuno 12 carcasse di pollame e li inviava allo Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt dell’Oberfinanzdirektion Hamburg, il quale accertava, in seguito, che quattro delle carcasse esaminate non potevano essere classificate nel codice indicato, a causa della presenza di un numero di frattaglie anormale. In dettaglio, lo Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt accertava, in relazione ai campioni di pollo controversi, le seguenti frattaglie:
 
–       1 collo, 1 fegato, 1 stomaco, 2 cuori,
 
–       2 colli, 1 cuore, 1 fegato, 1 ventriglio e mezzo,
 
–       1 collo, 1 cuore, 1 stomaco, 2 cuori ovvero
 
–       1 collo, 1 fegato, 1 stomaco, 2 cuori.
 
25      Con decisione di rigetto parziale 8 gennaio 2001, l’Hauptzollamt Hamburg-Jonas negava alla ricorrente una restituzione all’esportazione per una quantità parziale di 1 741,9 kg, corrispondente ad una percentuale pari al 33,6% del peso totale della merce. Esso irrogava anche alla Gebr. Stolle una sanzione pari a EUR 600,96.
 
26      A seguito di una procedura di reclamo senza esito, la Gebr. Stolle presentava un ricorso il 30 aprile 2003 dinanzi al giudice del rinvio avverso tale decisione e la decisione sul reclamo 3 aprile 2003.
 
27      Il Finanzgericht Hamburg decideva pertanto di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
 
«1)      Se la nozione di “composizione irregolare” ai sensi del codice di prodotto 0207 12 90 9990 debba essere interpretata nel senso che tale codice consente che alla carcassa siano aggiunte unicamente frattaglie dello stesso o di diverso tipo purché sia rispettato il numero massimo complessivo di quattro.
 
2)      Nel caso di soluzione affermativa della prima questione, se la sottovoce 0207 12 10 comprenda anche le carcasse alle quali un tipo di frattaglia tra quelle menzionate in tale sottovoce è stata aggiunta più volte».
 
 Causa C-325/10
 
28      Con dichiarazione di esportazione presentata l’8 novembre 2000 presso l’ufficio doganale competente, la Doux Geflügel comunicava l’esportazione in Russia di 66 060 cartoni di polli recanti il codice di prodotto 0207 12 10 9900 nell’elenco dei prodotti dell’organizzazione comune dei mercati, e presentava una domanda di restituzione all’esportazione.
 
29      Nell’ambito dello sdoganamento, l’ufficio doganale competente prelevava quattro cartoni a titolo di campione, di cui due cartoni come campioni di riserva, contenenti ciascuno dieci carcasse di pollame e li inviava allo Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt dell’Oberfinanzdirektion Hamburg, il quale ha poi accertato che 17 delle carcasse di pollame esaminate non potevano essere classificate nel codice indicato, in quanto quattordici carcasse non erano state completamente spennate o, in tre casi, presentavano troppe ovvero nessuna frattaglia oppure presentavano fratture.
 
30      Con decisione di rigetto parziale 30 marzo 2001, l’Hauptzollamt Hamburg-Jonas negava alla ricorrente una restituzione all’esportazione per una quantità parziale di 369 508,50 kg, corrispondente al 43,49% del peso totale della merce. Esso irrogava anche una sanzione alla Doux Geflügel.
 
31      Nel periodo successivo, l’Hauptzollamt Hamburg-Jonas aumentava fino al 58,89% la parte del lotto per l’esportazione suscettibile di restituzione in quanto sarebbe emerso dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 7 settembre 2006, causa C-353/04, Nowaco Germany, Racc. pag. I-7357) e del Bundesfinanzhof (sentenza 16 gennaio 2007, VII R 19/03) che la carcassa che presentava una frattura aperta, oggetto di contestazione in sede di analisi dei campioni, avrebbe dato diritto alla restituzione.
 
32      A seguito di una procedura di reclamo senza esito, la Doux Geflügel presentava un ricorso dinanzi al giudice del rinvio avverso la decisione 30 marzo 2001 e la decisione sul reclamo 15 giugno 2001. L’oggetto della controversia tra le parti verteva sull’accertamento se la Doux Geflügel poteva aver diritto a un complemento di restituzione all’esportazione per il resto del volume pari a 331 019,74 kg.
 
33      Il Finanzgericht Hamburg decideva pertanto di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
 
«Se i galli e galline di cui alla sottovoce 0207 12 10 della [NC] debbano essere presentati completamente spennati o se alla carcassa possa aderire, dopo l’esecuzione del processo meccanico di spiumatura, un numero limitato di piccole penne, piume, calami e filopiume».
 
 Causa C-326/10
 
34      Con dichiarazione di esportazione presentata il 20 ottobre 2000 presso l’ufficio doganale competente, la Gebr. Stolle comunicava l’esportazione in Russia di 405 cartoni di polli recanti il codice di prodotto 0207 12 90 9990 dell’elenco dei prodotti dell’organizzazione comune dei mercati, e presentava domanda di restituzione all’esportazione.
 
35      Nell’ambito dello sdoganamento, l’ufficio doganale competente prelevava due cartoni a titolo di campione, di cui uno come campione di riserva, contenenti ciascuno dieci carcasse di pollame e li inviava allo Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt dell’Oberfinanzdirektion Hamburg, il quale accertava in seguito che una delle dieci carcasse di pollame esaminate non poteva essere classificata nel codice indicato, in quanto, nel caso del pollo di cui trattasi, al quale erano state aggiunte talune frattaglie, nel collo era ancora presente la trachea.
 
36      Con decisione di rigetto parziale 25 luglio 2001, l’Hauptzollamt Hamburg-Jonas negava alla Gebr. Stolle una restituzione all’esportazione per una quantità parziale di 543,20 kg, corrispondente ad una percentuale pari al 9,58% del peso totale della merce. Esso irrogava anche alla Gebr. Stolle una sanzione pari a EUR 73,33.
 
37      A seguito di una procedura di reclamo senza esito, la Gebr. Stolle presentava un ricorso dinanzi al giudice del rinvio il 7 maggio 2008 avverso tale decisione e la decisione sul reclamo 10 aprile 2008.
 
38      Il Finanzgericht Hamburg decideva pertanto di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
 
«1)      Se una carcassa di volatile rientri nel codice di prodotto 0207 12 90 9990 qualora una parte del volatile non ammessa aderisca ad una delle frattaglie ammesse ai sensi di tale codice dell’elenco dei prodotti dell’organizzazione comune dei mercati.
 
2)      Nel caso di soluzione negativa della prima questione, se, in sede di verifica doganale della conformità dei prodotti da esportare al codice dell’elenco dei prodotti dell’organizzazione comune dei mercati indicato nella dichiarazione di esportazione, debba essere ammesso un margine di tolleranza di modo che un’anomalia non pregiudica la concessione delle restituzioni».
 
39      Con ordinanza 23 settembre 2010, il presidente della Corte ha deciso di riunire le cause C-323/10, C-324/10, C-325/10 e C-326/10 ai fini della fase orale e della sentenza.
 
 Sulle questioni pregiudiziali
 
 Causa C-323/10
 
40      In tale causa il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la sottovoce 0207 12 90 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento n. 2091/2005, debba essere interpretata nel senso che una carcassa di volatile rientrante in tale sottovoce debba essere completamente eviscerata di modo che sia pregiudizievole sotto il profilo della sua classificazione doganale se, a seguito del processo meccanico di eviscerazione, ad essa aderisca ancora, ad esempio, una parte dell’intestino o della trachea.
 
41      La sottovoce 0207 12 90 riguarda i seguenti prodotti: galli e galline interi, congelati, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65%».
 
42      In mancanza di definizione della nozione di «svuotati» nel regolamento n. 3846/87, occorre fare riferimento, conformemente all’art. 10, n. 1, del regolamento n. 2777/75, alle norme generali relative all’interpretazione della NC, nonché alle relative modalità di attuazione.
 
43      Secondo la regola generale 1 contenuta nella parte I, titolo I, A, della NC, la classificazione delle merci è determinata in primo luogo dal testo delle voci e da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, dato che i titoli delle sezioni o dei capitoli sono da considerare come puramente indicativi.
 
44      Secondo giurisprudenza costante, il criterio decisivo per la classificazione delle merci nella NC va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo delle voci e delle note di sezione o di capitolo (v., segnatamente, sentenza 18 luglio 2007, causa C-142/06, Olicom, Racc. pag. I-6675, punto 16, e 20 maggio 2010, causa C-370/08, Data I/O, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29).
 
45      Peraltro, le note esplicative del sistema armonizzato elaborato dell’organizzazione mondiale delle dogane forniscono, in sé stesse, strumenti validi per l’interpretazione della NC. Lo stesso vale per le note esplicative della NC elaborate dalla Commissione (v., in particolare, sentenza 7 ottobre 2004, causa C-379/02, Imexpo Trading, Racc. pag. I-9273, punto 16).
 
46      La nota esplicativa del NC relativa alla sottovoce 0207 11 90, la quale, secondo la formulazione della stessa, si applica mutatis mutandis alla sottovoce 0207 12 90, indica che tale sottovoce «comprende in particolare i polli da arrostire, che sono polli spennati, senza la testa e le zampe ma con il collo, interamente svuotati».
 
47      Il giudice del rinvio fa osservare che la formulazione della versione tedesca della citata nota si discosta dalle versioni francese e inglese della stessa per quanto riguarda la definizione della nozione di «svuotati». In particolare, laddove le versioni francese e inglese indicano che, per poter classificare una carcassa di volatile nella sottovoce 0207 12 90, essa deve essere «interamente svuotata», la versione tedesca prevede che essa sia privata di tutte le frattaglie («sämtliche Innereien entfernt»). Di conseguenza, il giudice del rinvio si chiede se la versione tedesca delle citate note trascrive correttamente la volontà del legislatore europeo.
 
48      Secondo le ricorrenti nella causa principale l’impiego del termine «sämtliche» (tutte) nella versione tedesca della citata nota significa unicamente che devono essere ritirati tutti gli organi, di modo che non rimanga nella carcassa alcun organo intero, per cui residui di frattaglie possono dunque eccezionalmente essere presenti senza che ciò influisca sulla classificazione delle carcasse nella sottovoce 0207 12 90. Emergerebbe inoltre dalla formulazione di tale nota, e segnatamente dall’impiego del termine «in particolare», che essa non sarebbe esaustiva e si limiterebbe a menzionare taluni esempi.
 
49      A tale proposito occorre rilevare che le discordanze linguistiche di tale versione rispetto alle versioni francese e inglese non consentono di interpretare in modo diverso la nozione di «svuotato» che compare nella sottovoce 0207 12 90 a seconda della versione utilizzata. Anche se la locuzione «sämtliche Innereien entfernt» in tedesco non costituisce una traduzione letterale dei termini «complètement vidés» in francese e «completely drawn» in inglese, la specificazione nella versione tedesca che tutti gli organi di una carcassa rientrante nella sottovoce 0207 12 90 vadano ritirati non ha un senso realmente diverso da quello delle versioni francese e inglese le quali specificano che la carcassa deve essere completamente svuotata.
 
50      Per quanto riguarda l’impiego del termine «in particolare» che compare nella nota esplicativa relativa alla citata sottovoce, anche se, per questo, tale nota non riveste un carattere esaustivo, non si può considerare che quest’ultima includa anche un riferimento implicito a prodotti le cui caratteristiche siano contrarie a quelle dei prodotti esplicitamente menzionate nella citata nota, pena ledere il valore interpretativo di quest’ultima.
 
51      Le ricorrenti in via principale fanno anche valere che l’applicazione della regola generale 2, lett. a), prevista nella parte I, titolo I, A, per l’interpretazione della NC, secondo la quale qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, consente di concludere che la presenza di residui di frattaglie non pregiudica la classificazione di una carcassa nella sottovoce 0207 12 90.
 
52      A tale proposito si deve rilevare anzitutto che il commentario relativo a tale regola, elaborato nell’ambito delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura dell’organizzazione mondiale delle dogane, precisa che la citata regola normalmente non si applica ai prodotti delle sezioni I-VI, vale a dire dei capitoli 1-38.
 
53      Sebbene la Corte abbia, certamente, riconosciuto nelle sentenze 3 giugno 1992, causa C-318/90, Boehringer Mannheim (Racc. pag. I-3495, punto 18), e 10 dicembre 1998, causa C-290/97, Bruner (Racc. pag. I-8333, punto 30), che i termini «normalmente non» non permettono di escludere totalmente l’applicazione di tale regola d’interpretazione a voci doganali che figurano in tali capitoli, essa ha tuttavia precisato che l’oggetto di tale regola è di consentire l’assimilazione di due prodotti che sono estremamente simili tra di loro al punto da essere, in sostanza, fatta salva la differenza relativa alla sola presentazione delle merci, identici per l’utilizzatore (sentenza Bruner, cit., punto 32). Orbene, una carcassa di volatile dalla quale sono estratte tutte le frattaglie di modo che essa sia completamente svuotata non è, in sostanza, identica per l’utilizzatore ad una carcassa in cui sono ancora presenti residui di frattaglie a seguito del processo di eviscerazione.
 
54      A tale proposito si deve, segnatamente, constatare che la nota esplicativa relativa alla sottovoce 0207 12 90, sia nelle sue versioni francese e inglese sia nella sua versione tedesca, fa riferimento, in particolare, ai polli da arrostire. Come rilevato dalla Commissione, i polli da arrostire sono caratterizzati dal fatto di essere svuotati in modo da non aver bisogno di alcuna eviscerazione da parte dell’utilizzatore per essere pronti ad essere arrostiti.
 
55      In ogni caso, e alla luce del fatto che il testo della citata nota specifica espressamente che tutte le frattaglie devono essere estratte perché una carcassa possa essere classificata nella sottovoce 0207 12 90, le ricorrenti in via principale non hanno dimostrato l’esistenza di circostanze particolari che giustificherebbero l’applicazione di tale regola generale nella presente causa.
 
56      Per quanto riguarda, da ultimo, l’argomento delle ricorrenti in via principale secondo il quale l’impossibilità di classificare una carcassa di volatile nella sottovoce 0207 12 90 della NC a causa della presenza in essa di qualche residuo di un organo sarebbe contraria al principio di proporzionalità, dal momento che quest’ultimo implica non solo il diniego parziale del versamento delle restituzioni all’esportazione bensì anche l’irrogazione di una sanzione, basti constatare che la questione della classificazione delle merci precede quella della proporzionalità delle eventuali conseguenze finanziarie in caso di mancato rispetto di tale classificazione. La risposta a quest’ultima questione non potrebbe dunque determinare la risposta alla prima questione.
 
57      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sottoposta nella causa C-323/10 dichiarando che la sottovoce 0207 12 90 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento n. 2091/2005, dev’essere interpretata nel senso che una carcassa di volatile rientrante in tale sottovoce dev’essere completamente eviscerata, di modo che è pregiudizievole sotto il profilo della sua classificazione doganale se, a seguito del processo meccanico di eviscerazione, ad essa aderisca ancora, ad esempio, una parte dell’intestino o della trachea.
 
 Causa C-324/10
 
 Sulla prima questione nella causa C-324/10
 
58      In tale causa il giudice del rinvio chiede, anzitutto, se il codice di prodotto 0207 12 90 9990 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento n. 2765/1999, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «composizione irregolare» ai sensi di tale codice autorizzi la presenza in una carcassa unicamente di frattaglie tra quelle in esso indicate, vale a dire il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dello stesso o di diverso tipo, purché sia rispettato il numero massimo complessivo di quattro.
 
59      Il codice di prodotto 0207 12 90 9990 riguarda i prodotti seguenti: galli e galline presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio in composizione irregolare.
 
60      Tale codice di prodotto è stato inserito nell’allegato I del regolamento n. 3846/87, nel settore delle carni di pollame, dal regolamento n. 2580/98, ai sensi del suo secondo ‘considerando’, al fine di includere nella nomenclatura delle restituzioni all’esportazione presentazioni diverse dai polli detti «65%» o «70%» che sono apparsi sul mercato.
 
61      A tale proposito, occorre rammentare che i polli detti «65%», rientranti nella sottovoce 0207 12 90, sono presentati senza frattaglie. Per quanto riguarda i polli detti «70%» rientranti nella sottovoce 0207 12 10, emerge dalla nota esplicativa relativa alla sottovoce 0207 11 30, la quale, ai sensi della nota relativa alla sottovoce 0207 12 10, si applica mutatis mutandis a quest’ultima, che, dopo il processo di svisceramento volto a svuotare le carcasse dalle loro frattaglie, il cuore, il fegato e il ventriglio sono reintrodotti all’interno della carcassa.
 
62      Quindi, per quanto riguarda i polli rientranti nel codice di prodotto, 0207 12 90 9990, essi si distinguono dai polli rientranti nella sottovoce 0207 12 10 per il fatto che, nel caso dei primi, il collo, il cuore, il fegato e il vetriglio possono essere presenti in «composizione irregolare».
 
63      Si deve constatare che né il regolamento n. 3846/87, né la formulazione del codice di prodotto 0207 12 90 9990, né le note esplicative ad esso relative contengono una definizione della nozione di «composizione irregolare».
 
64      Secondo il giudice del rinvio e le ricorrenti in via principale, in considerazione della genesi del codice di prodotto di cui trattasi e del secondo ‘considerando’ del regolamento n. 2580/98, tale nozione deve parimenti comprendere carcasse contenenti più di quattro frattaglie tra quelle indicate, dello stesso o di diverso tipo. In particolare, essi osservano che la Repubblica federale di Germania ha proposto, alla 661a seduta del comitato di gestione per il pollame e le uova, il 14 ottobre 1998, una modifica della nomenclatura delle restituzioni all’esportazione mediante l’aggiunta del codice di prodotto 0207 12 90 9990 al fine di evitare che non siano concesse restituzioni per merci la cui composizione delle frattaglie presenta leggere anomalie dovute a carenze nell’ambito del processo produttivo. Dal momento che la presenza di più di quattro frattaglie nella carcassa può anche risultare da carenze di tal genere, tale fattispecie dovrebbe parimenti rientrare nel codice di prodotto di cui trattasi. Il codice di prodotto 0207 12 90 9990 costituirebbe dunque un codice residuale per prodotti i quali, tenuto conto delle frattaglie presenti nella carcassa, non possono essere classificati in nessun’altra forma di presentazione descritta dalle sottovoci 0207 12 10 (polli 70%) e 0207 12 90 (polli 65%).
 
65      Per contro, l’Hauptzollamt Hamburg-Jonas non considera il codice di prodotto 0207 12 90 9990 come una voce residuale. Come sarebbe stato precisato durante la 662a seduta del comitato di gestione per il pollame e le uova, il 17 novembre 1998, l’introduzione di detto codice non implicherebbe la creazione di una nuova voce di merci. Di conseguenza, la composizione irregolare cui fa riferimento tale codice di prodotto dovrebbe situarsi entro il margine del 5% che distingue un pollo «65%» da un pollo detto «70%», venendo altrimenti meno il carattere naturale della proporzione.
 
66      Per quanto riguarda le precisazioni formulate durante la 661a e la 662a seduta del comitato di gestione per il pollame e le uova, emerge dalla giurisprudenza costante che né le prese di posizione individuali né le dichiarazioni congiunte degli Stati membri possono essere prese in considerazione per interpretare un atto comunitario quando, come nella fattispecie, il loro contenuto non trova alcun riscontro nel testo della disposizione di cui trattasi e non ha pertanto portata giuridica (v., in particolare, sentenze 30 gennaio 1985, causa 143/83, Commissione/Danimarca, Racc. pag. 427, punto 13, e 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen, Racc. pag. I-745, punto 18).
 
67      In mancanza di definizione della nozione di «composizione irregolare» nel regolamento n. 3846/87, occorre prendere in considerazione, per l’interpretazione di quest’ultima, l’economia generale e gli scopi del sistema di restituzioni all’esportazione nei quali si situa.
 
68      A tale proposito occorre rilevare che, nell’ambito dell’esportazione di carne di pollame, l’importo dei diritti alle restituzioni all’esportazione per i prodotti rientranti nei codici di prodotto 0207 12 10 9900, 0207 12 90 9190 e 0207 12 90 9990 è determinata in funzione del peso totale delle carcasse esportate. Al fine di garantire l’effetto utile del sistema di restituzioni sulla base del peso totale e di evitare abusi consistenti nell’aggiungere regolarmente nelle carcasse più di quattro frattaglie, in modo da aumentare artificialmente i pesi di riferimento per la restituzione delle carcasse esportate, occorre interpretare la nozione di «composizione irregolare» nel senso che le frattaglie menzionate nel codice di prodotto 0207 12 90 9990 possono essere accidentalmente presenti nella carcassa in numero di due o maggiore di due, a condizione che il totale di quattro sia rispettato, e ciò nonostante il testo del regolamento n. 2580/98 e i suoi ‘considerando’ non precisino che il legislatore europeo ha previsto, per il codice di prodotto 0207 1290 9990, una quantità minima o massima di frattaglie aggiunte nella carcassa in composizione irregolare.
 
69      Occorre pertanto risolvere la prima questione sottoposta nella causa C-324/10 dichiarando che il codice di prodotto 0207 12 90 9990 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento n. 2765/1999, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «composizione irregolare» autorizza la presenza in una carcassa unicamente di frattaglie tra quelle in esso indicate, dello stesso o di diverso tipo, purché sia rispettato il numero massimo complessivo di quattro.
 
 Sulla seconda questione nella causa C-324/10
 
70      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, in caso di soluzione affermativa della prima questione, se la sottovoce 0207 12 10 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento n. 2765/1999, debba essere interpretata nel senso che rientri in tale sottovoce una carcassa di volatile nella quale siano presenti più frattaglie dello stesso tipo tra quelle menzionate in tale sottovoce.
 
71      A tale proposito occorre rammentare che la sottovoce 0207 12 10 riguarda i seguenti prodotti: galli e galline interi, congelati, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70%».
 
72      Come rilevato al punto 62 della presente sentenza, i polli rientranti nella sottovoce 0207 12 10 si distinguono dai polli rientranti nel codice di prodotto 0207 12 90 9990 per il fatto che, nel caso dei primi, a seguito del processo di svisceramento della totalità delle loro frattaglie, è presente un solo esemplare di ogni frattaglia menzionata in tale sottovoce, mentre, nel caso dei secondi, tali frattaglie possono essere presenti in composizione irregolare.
 
73      Ne consegue che la sottovoce 0207 12 10 può comprendere solo carcasse di pollame che presentano un solo esemplare di ciascun tipo di frattaglia menzionato, vale a dire il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio.
 
74      Si deve, pertanto, risolvere la seconda questione sottoposta nella causa C-324/10 dichiarando che la sottovoce 0207 12 10 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento n. 2765/1999, dev’essere interpretata nel senso che non comprende una carcassa di volatile nella quale siano presenti più frattaglie dello stesso tipo tra quelle menzionate in tale sottovoce, vale a dire il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio.
 
 Causa C-325/10
 
75      In tale causa, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la sottovoce 0207 12 10 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento n. 2765/1999, debba essere interpretata nel senso che rientra in tale sottovoce una carcassa di volatile alla quale aderiscano ancora, dopo il processo meccanico di spiumatura, un numero limitato di piccole penne, piume, calami e filopiume.
 
76      Come rilevato al punto 71 della presente sentenza, la sottovoce 0207 12 10 riguarda i seguenti prodotti: galli e galline interi, congelati, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70%».
 
77      In mancanza di definizione della nozione di «spennati» prevista dal regolamento n. 3846/87, occorre fare riferimento, conformemente all’art. 10, n. 1, del regolamento n. 2777/75, alle norme generali relative all’interpretazione della NC, nonché alle relative modalità di attuazione.
 
78      Tenuto conto della giurisprudenza citata al punto 44 della presente sentenza, occorre esaminare le caratteristiche e proprietà oggettive delle merci, quali definite nel testo delle voci della NC e delle note di sezione.
 
79      A tale proposito occorre rammentare che emerge dalla nota esplicativa relativa alla sottovoce 0207 11 30, la quale, ai sensi della nota relativa alla sottovoce 0207 12 10, si applica mutatis mutandis a quest’ultima, che tale ultima voce «comprende in particolare i polli da arrostire, che sono polli spennati (…)». Di conseguenza, ai fini della classificazione doganale delle carcasse di cui trattasi è rilevante determinare se la presenza di piccole penne, piume, calami e filopiume sia tale da influire sulle caratteristiche proprie di pollo pronto «da arrostire» che possiede il pollo di cui trattasi.
 
80      Il giudice del rinvio, le ricorrenti in via principale e la Commissione fanno riferimento, a tale proposito, ai criteri qualitativi menzionati negli artt. 6 e 7 del regolamento (CEE) della Commissione 5 giugno 1991, n. 1538, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 143, pag. 11).
 
81      Conformemente all’art. 6, n. 2, secondo trattino, di tale regolamento, la presenza di piccole piume, spuntoni (calami) e filopiume sul petto, sulle cosce, sul codriolo, in corrispondenza delle articolazioni delle zampe e sulla punta delle ali dopo il processo di spiumatura non osterebbe all’ammissione di una carcassa nella classe mercantile A per la sua commercializzazione nel mercato comunitario. Inoltre, i polli della classe B potrebbero anch’essi essere commercializzati, ma, conformemente all’art. 7, n. 5, del citato regolamento, le norme ad essi applicabili sarebbero meno rigorose rispetto a quelle sui polli della classe A. Sarebbe dunque illogico rifiutare il versamento delle restituzioni all’esportazione per carcasse che possono essere immesse nel mercato senza alcuna restrizione nell’Unione europea e nei paesi terzi in ragione del fatto che la merce non rientrerebbe in un codice di prodotto della nomenclatura delle restituzioni alle esportazioni.
 
82      Per contro, secondo l’Hauptzollamt Hamburg-Jonas, il regolamento n. 1538/91 non si applicherebbe alle carni di pollame destinate all’esportazione al di fuori dell’Unione e le sue disposizioni non sono pertinenti alla luce della valutazione doganale dei prodotti o dell’interpretazione del diritto doganale. Tali disposizioni verrebbero in considerazione unicamente in sede di valutazione della qualità sana, leale e mercantile dei prodotti nell’ambito del diritto alla restituzione.
 
83      Per quanto riguarda l’applicabilità del regolamento n. 1538/91 ad una causa come quella principale, si deve rammentare anzitutto che esso ha lo scopo di definire le modalità d’applicazione del regolamento n. 1906/90, il quale prevede espressamente, all’art. 1, n. 3, primo trattino, che esso non è applicabile alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori dalla Comunità.
 
84      Tuttavia, la Corte ha deciso, al punto 39 della sua sentenza Nowaco Germany, citata supra, che le disposizioni del regolamento n. 1538/91 che stabiliscono norme minime di qualità e margini di tolleranza per la commercializzazione di carni di pollame nel mercato comunitario, in particolare i suoi artt. 6 e 7, sono parimenti applicabili per determinare la «qualità sana, leale e mercantile» di una merce per la quale è richiesta una restituzione all’esportazione.
 
85      A tale proposito va rilevato che il criterio della qualità sana, leale e mercantile di un prodotto, imposto dall’art. 21, n. 1, del regolamento n. 800/1999, e la classificazione di un prodotto in una voce tariffaria della nomenclatura delle restituzioni all’esportazione prevista dal regolamento n. 3846/87 costituiscono in via generale due condizioni essenzialmente distinte richieste per la concessione di restituzioni all’esportazione.
 
86      Nel caso di specie, tuttavia, occorre rilevare che le citate condizioni, vale a dire, da un lato, la caratteristica di pollo spennato pronto da arrostire prevista nella sottovoce 0207 12 10 e, dall’altro, il criterio della qualità sana, leale e mercantile, tendono a convergere.
 
87      Pertanto, si deve risolvere la questione sottoposta nella causa C-325/10 dichiarando che la sottovoce 0207 12 10 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento n. 2765/1999, dev’essere interpretata nel senso che, ai fini della classificazione per la restituzione all’esportazione, rientra in tale sottovoce una carcassa di volatile alla quale aderiscano ancora, dopo il processo meccanico di spiumatura, un numero limitato di piccole penne, piume, calami e filopiume, nella misura in cui tali residui di piumaggio non pregiudichino la caratteristica di pollo spennato pronto da arrostire e di qualità sana, leale e mercantile.
 
 Causa C-326/10
 
 Sulla prima questione nella causa C-326/10
 
88      Con la sua prima questione in tale causa il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il codice di prodotto 0207 12 90 9990 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento n. 2765/1999, debba essere interpretato nel senso che comprende una carcassa di volatile alla quale aderisca una frattaglia non ammessa, nella specie la trachea, ad una delle frattaglie ammesse ai sensi di tale codice di prodotto, nella specie il collo.
 
89      Al fine di risolvere tale questione occorre esaminare, tenuto conto della giurisprudenza citata al punto 44 della presente sentenza, le caratteristiche e proprietà oggettive delle merci, quali definite nel testo delle voci della NC e delle note di sezione.
 
90      Il codice di prodotto 0207 12 90 9990 riguarda i prodotti seguenti: galli e galline presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio in composizione irregolare.
 
91      Emerge, pertanto, dalla formulazione stessa di tale codice di prodotto che esso non può comprendere nessuna carcassa di pollo che contenga frattaglie diverse da quelle in esso espressamente menzionate. In particolare, la formulazione «(…) svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio in composizione irregolare» esclude che un altro organo, quale la trachea, possa essere presente nelle merci rientranti nel codice di prodotto 0207 12 90 9990 in aggiunta o al posto delle frattaglie menzionate.
 
92      Per quanto riguarda il riferimento operato dal giudice del rinvio e dalle ricorrenti in via principale ai margini di tolleranza previsti dal regolamento n. 1538/91 relativamente ai criteri qualitativi applicabili alle carcasse di pollame, occorre rilevare, in ogni caso, che la disposizione alla quale essi si riferiscono, vale a dire l’art. 2, n. 4, del regolamento n. 1538/91, non fornisce alcuna precisazione sulla questione se la trachea possa ancora aderire al collo.
 
93      Occorre pertanto risolvere la prima questione sottoposta nella causa C-326/10 dichiarando che il codice di prodotto 0207 12 90 9990 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento n. 2765/1999, dev’essere interpretato nel senso che una carcassa di volatile nella quale la trachea aderisca ancora al collo non rientra in tale codice di prodotto.
 
 Sulla seconda questione nella causa C-326/10
 
94      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio intende accertare, sostanzialmente, se, in sede della verifica doganale volta a determinare se i prodotti da esportare siano conformi alla voce tariffaria indicata nella dichiarazione di esportazione, debba essere ammesso un margine di tolleranza, di modo che un’anomalia non pregiudica la restituzione.
 
95      A tale proposito occorre rammentare che, nella presente causa, l’ufficio doganale competente ha prelevato due cartoni titolo di campioni, di cui un cartone come campione di riserva, contenenti ciascuno dieci carcasse di volatili. È emerso dall’esame di uno dei citati cartoni che nove carcasse erano conformi alla voce tariffaria dichiarata nella domanda di restituzione e che una carcassa non lo era.
 
96      Secondo il giudice del rinvio e le ricorrenti in via principale, tenuto conto della riduzione dell’importo della restituzione all’esportazione e della sanzione potenziale da irrogarsi sulla base dell’art. 51, n. 1, del regolamento n. 800/1999, il controllo delle merci volto a determinare se queste ultime sono conformi alle disposizioni della voce tariffaria dichiarata deve essere fondato su un campione rappresentativo, il che non si verificherebbe qualora le autorità doganali si limitino ad un solo campione e un unico prodotto controllato non sia conforme.
 
97      A tale proposito il giudice del rinvio e le ricorrenti in via principale fanno riferimento al regolamento (CE) della Commissione 10 dicembre 1997, n. 2457, relativo al prelievo di campioni nel quadro di un controllo fisico dei pezzi disossati di carni bovine che fruiscono di una restituzione all’esportazione (GU L 340, pag. 29), nel quale il legislatore comunitario ha espressamente ammesso, a loro parere, un margine di errore nel diritto relativo alle restituzioni alle esportazioni.
 
98      Relativamente alle merci oggetto di tale regolamento, l’art. 3, n. 1, primo comma, di quest’ultimo impone alle autorità doganali di verificare se ogni pezzo disossato di carne bovina contenuto nel primo cartone sia imballato individualmente e se ogni imballaggio non contenga più di un pezzo e, qualora tali condizioni non siano osservate, di procedere alle stesse verifiche per il campione di riserva. Nel secondo comma di tale disposizione è precisato che, qualora su due cartoni si constati la presenza di un solo pezzo non imballato individualmente o se un solo imballaggio contiene più di un pezzo, il lotto non è considerato irregolare e la restituzione è concessa.
 
99      Il giudice del rinvio e le ricorrenti in via principale riconoscono che tale regolamento riguarda unicamente l’esportazione di pezzi disossati di carne bovina imballati in confezioni singole, ma essi ritengono che tali disposizioni costituiscano l’espressione del principio di proporzionalità sancita dal diritto comunitario, che dovrebbe applicarsi nel caso di specie. A loro parere, il fatto che il campione di riserva non sia stato esaminato nella causa principale non deve arrecare pregiudizio alle ricorrenti.
 
100    A tale proposito occorre rilevare che l’estrapolazione cui ha proceduto l’Hauptzollamt Hamburg-Jonas è prevista dall’art. 70, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92. Emerge da tale disposizione che, se la visita riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione i suoi risultati valgono per tutte le merci comprese in tale dichiarazione.
 
101    Tale finzione della qualità uniforme non si applica unicamente alle visite effettuate in base alla normativa doganale, dal momento che il citato art. 70 è una delle disposizioni doganali generali che si applicano a tutte le dichiarazioni di esportazione relative alle merci che costituiscono l’oggetto di una restituzione, fatte salve disposizioni specifiche (v., in tal senso, sentenza Nowaco Germany, cit., punti 47, 49 e 56).
 
102    L’applicazione dell’art. 70, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92 è dunque pertinente per il controllo della natura delle merci effettuato dalle autorità doganali al fine di garantire la conformità delle merci da esportare con la voce tariffaria indicata nella dichiarazione di esportazione.
 
103    Inoltre, contrariamente alle disposizioni del regolamento n. 2457/97 che si applica in materia di carni bovine, nell’ambito dei controlli delle carcasse di pollame non esistono disposizioni che prevedono un rapporto di rappresentatività specifica tra il numero di carcasse di polli non conformi e il numero di carcasse esaminate.
 
104    In ogni caso, l’effetto giuridico che deriva dall’applicazione dell’art. 70, n. 1, del regolamento n. 2913/92 nell’ambito del controllo delle voci tariffarie indicate nella dichiarazione di esportazione è compatibile con il principio di proporzionalità.
 
105    Poiché il sistema delle restituzioni alle esportazioni si basa su dichiarazioni facoltative, laddove l’esportatore decide spontaneamente di beneficiarne, egli deve fornire le informazioni pertinenti necessarie a stabilire il diritto alla restituzione e la determinazione del suo importo. Un esportatore, quando dichiara un prodotto nell’ambito di un procedimento di restituzione all’esportazione, sottintende che il prodotto in questione soddisfa tutte le condizioni necessarie alla restituzione.
 
106    Inoltre, l’art. 70, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2913/92 prevede la possibilità per il dichiarante di chiedere una visita supplementare delle merci quando ritenga che i risultati della visita parziale non siano validi per il resto di tali merci. Detta disposizione consente dunque essa stessa di garantire che il risultato della visita parziale non abbia conseguenze sproporzionate.
 
107    Alla luce di tutto quanto precede occorre risolvere la seconda questione sottoposta nella causa C-326/10 dichiarando che, in sede della verifica doganale volta a determinare se le merci da esportare siano conformi alla voce tariffaria indicata nella dichiarazione di esportazione, i risultati di un esame parziale delle merci dichiarate valgono per la totalità delle merci oggetto della dichiarazione, conformemente all’art. 70, n. 1, del regolamento n. 2913/92. Non deve essere ammesso alcun un margine di tolleranza che consenta di considerare che un’anomalia non pregiudica la concessione delle restituzioni.
 
 Sulle spese
 
108    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
 
1)      La sottovoce 0207 12 90 dell’allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2005, n. 2091, recante pubblicazione, per il 2006, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione, dev’essere interpretata nel senso che una carcassa di volatile rientrante in tale sottovoce dev’essere completamente eviscerata, di modo che è pregiudizievole sotto il profilo della sua classificazione doganale se, a seguito del processo meccanico di eviscerazione, ad essa aderisca ancora, ad esempio, una parte dell’intestino o della trachea.
 
2)      Il codice di prodotto 0207 12 90 9990 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 16 dicembre 1999, n. 2765, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «composizione irregolare» autorizza la presenza in una carcassa unicamente di frattaglie tra quelle in esso indicate, dello stesso o di diverso tipo, purché sia rispettato il numero massimo complessivo di quattro.
 
3)      La sottovoce 0207 12 10 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento n. 2765/1999, dev’essere interpretata nel senso che non comprende una carcassa di volatile nella quale siano presenti più frattaglie dello stesso tipo tra quelle menzionate in tale sottovoce, vale a dire il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio.
 
4)      La sottovoce 0207 12 10 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento n. 2765/1999, dev’essere interpretata nel senso che, ai fini della classificazione per la restituzione all’esportazione, rientra in tale sottovoce una carcassa di volatile alla quale aderiscano ancora, dopo il processo meccanico di spiumatura, un numero limitato di piccole penne, piume, calami e filopiume, nella misura in cui tali residui di piumaggio non pregiudichino la caratteristica di pollo spennato pronto da arrostire e di qualità sana, leale e mercantile.
 
5)      Il codice di prodotto 0207 12 90 9990 dell’allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento n. 2765/1999, dev’essere interpretato nel senso che una carcassa di volatile nella quale la trachea aderisca ancora al collo non rientra in tale codice di prodotto.
 
6)      In sede della verifica doganale volta a determinare se le merci da esportare siano conformi alla voce tariffaria indicata nella dichiarazione di esportazione, i risultati di un esame parziale delle merci dichiarate valgono per la totalità delle merci oggetto della dichiarazione, conformemente all’art. 70, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario. Non deve essere ammesso alcun margine di tolleranza che consenta di considerare che un’anomalia non pregiudica la concessione delle restituzioni.
 
Firme
 

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