Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Numero: | Data di udienza:

RIFIUTI – Controllo delle spedizioni di rifiuti – Divieto di esportazione in Libano di catalizzatori esausti – Tutela dell’ambiente – Reg. n. 1013/2006/CE e n. 1418/2007/CE.


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Premassima

RIFIUTI – Controllo delle spedizioni di rifiuti – Divieto di esportazione in Libano di catalizzatori esausti – Tutela dell’ambiente – Reg. n. 1013/2006/CE e n. 1418/2007/CE.



Massima

 

 

 
CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. IV, 10/11/2011 procedimento C-405/10 

RIFIUTI – Controllo delle spedizioni di rifiuti – Divieto di esportazione in Libano di catalizzatori esausti – Tutela dell’ambiente – Reg. n. 1013/2006/CE e n. 1418/2007/CE.
 
Il combinato disposto degli artt. 36, n. 1, lett. f), e 37 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 1013, relativo alle spedizioni di rifiuti, e del regolamento (CE) della Commissione 29 novembre 2007, n. 1418, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 2008, n. 740, deve essere interpretato nel senso che è vietata l’esportazione dall’Unione europea verso il Libano di rifiuti destinati al recupero che rientrano nel codice B1120 di cui all’elenco B della parte 1 dell’allegato V del regolamento n. 1013/2006.
 
Pres. Bonichot, Est. Schiemann

 


Allegato


Titolo Completo


SENTENZA

 

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. IV, 10/11/2011 procedimento C-405/10

 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

10 novembre 2011 

«Tutela dell’ambiente – Regolamenti (CE) n. 1013/2006 e n. 1418/2007 – Controllo delle spedizioni di rifiuti – Divieto di esportazione in Libano di catalizzatori esausti»
 
Nel procedimento C-405/10,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Amtsgericht Bruchsal (Germania) con decisione 26 luglio 2010, pervenuta nella cancelleria il 10 agosto 2010, nel procedimento penale a carico di
 
Özlem Garenfeld,
 
LA CORTE (Quarta Sezione),
 
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra A. Prechal, dai sigg. K. Schiemann (relatore), L. Bay Larsen e E. Jarašiunas, giudici,
 
avvocato generale: sig. Y. Bot
 
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 giugno 2011,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per la sig.ra Garenfeld, dall’avv. S. Jäger, Rechtsanwalt;
 
–        per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;
 
–        per la Commissione europea, dai sigg. A. Marghelis e G. Wilms, in qualità di agenti;
 
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 luglio 2011,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni combinate dell’art. 37 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 1013, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1), e del regolamento (CE) della Commissione 29 novembre 2007, n. 1418, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento n. 1013/2006 verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316, pag. 6), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 2008, n. 740 (GU L 201, pag. 36; in prosieguo: il «regolamento n. 1418/2007»).
 
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico della sig.ra Garenfeld per aver spedito catalizzatori esausti per autoveicoli dalla Germania ai Paesi Bassi ai fini della loro esportazione in Libano.
 
 Contesto normativo
 
 Il diritto dell’Unione
 
3        I ‘considerando’ primo e quarantaduesimo del regolamento n. 1013/2006 indicano che esso ha lo scopo di garantire la protezione dell’ambiente quando i rifiuti sono oggetto di spedizione.
 
4        I ‘considerando’ ventiseiesimo e ventottesimo di tale regolamento sottolineano, quando si tratta di esportazioni dall’Unione europea verso paesi terzi, che tale protezione si estende in particolare all’«ambiente dei paesi interessati». Il trentatreesimo ‘considerando’ di tale regolamento precisa in particolare, a tale riguardo, che, «[p]er quanto attiene alle esportazioni non vietate [dell’Unione], dovrebbero essere fatti sforzi per assicurare che i rifiuti siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione, compreso il recupero o lo smaltimento nel paese terzo di destinazione».
 
5        Come risulta dal terzo ‘considerando’ di tale regolamento, esso è pertanto diretto, così come il regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1), al quale è subentrato, a garantire l’attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, firmata a Basilea il 22 marzo 1989, approvata a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 1° febbraio 1993, 93/98/CEE (GU L 39, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Basilea»).
 
6        Il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 1013/2006 precisa che quest’ultimo è diretto, allo stesso modo, ad integrare il contenuto della decisione del consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), C(2001) 107 def., relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati al recupero (in prosieguo: la «decisione dell’OCSE»), allo scopo di armonizzare gli elenchi di rifiuti con la Convenzione di Basilea e rivedere talune altre prescrizioni.
 
7        A tale scopo, il regolamento n. 1013/2006 istituisce, come risulta dal suo art. 1, n. 1, le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti nonché del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.
 
8        L’art. 36, n. 1, del regolamento n. 1013/2006, articolo contenuto nella sezione 1, intitolata «Esportazioni verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE», del capo 2, intitolato «Esportazioni di rifiuti destinati al recupero», del titolo IV, a sua volta intitolato «Esportazioni dal[l’Unione] verso paesi terzi», dispone quanto segue:
 
«Sono vietate le esportazioni dal[l’Unione] dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:
 
a)      rifiuti che figurano nell’allegato V come pericolosi;
 
(…)
 
f)      rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione (…)».
 
9        L’art. 37 del regolamento n. 1013/2006, parimenti contenuto in tale sezione 1, ai suoi nn. 1-3 prevede quanto segue:
 
«1.      In relazione ai rifiuti elencati nell’allegato III o III A la cui esportazione non è vietata a norma dell’articolo 36, la Commissione, entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, invia una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE chiedendo:
 
i)      conferma scritta che detti rifiuti possono essere esportati dal[l’Unione] a fini di recupero in tale paese; e
 
ii)      un’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.
 
I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE possono scegliere una delle opzioni seguenti:
 
a)      il divieto; o
 
b)      una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte secondo le modalità di cui all’articolo 35; oppure
 
c)      nessun controllo nel paese di destinazione.
 
2.      Prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta un regolamento che tiene conto di tutte le risposte ricevute in virtù del paragrafo 1 (…).
 
Se un paese non ha inviato la conferma di cui al paragrafo 1 o se, per una qualunque ragione, un paese non è stato contattato, si applica il paragrafo 1, lettera b).
 
(…)
 
3.      Se nella risposta un paese indica che determinate spedizioni di rifiuti non sono soggette ad alcun controllo, a tali spedizioni si applica, mutatis mutandis, l’articolo 18».
 
10      L’art. 35 del regolamento n. 1013/2006 sottopone le spedizioni di rifiuti a cui tale disposizione si applica ad una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte che devono segnatamente provenire dalle autorità competenti di spedizione e destinazione.
 
11      L’art. 18 di tale medesimo regolamento sottopone le spedizioni di rifiuti a cui tale disposizione si applica a taluni obblighi di informazione. Tale articolo prevede, in particolare, che i rifiuti in oggetto debbano essere accompagnati da determinati documenti, che debba poter essere fornita la prova dell’esistenza di un contratto tra il soggetto che organizza la spedizione di rifiuti e il destinatario incaricato del recupero di tali rifiuti e che, inoltre, un contratto siffatto acquisti efficacia quando la spedizione ha inizio.
 
12      L’allegato III, parte I, intitolato «Elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 (“elenco verde”)», del regolamento n. 1013/2006 prevede in particolare che i rifiuti elencati nell’allegato IX della Convenzione di Basilea riprodotto all’allegato V, parte 1, elenco B, di tale regolamento siano soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all’art. 18 di quest’ultimo.
 
13      L’allegato V, parte I, elenco B, del regolamento n. 1013/2006 comprende, in particolare, la seguente categoria di rifiuti:
 
«B1120 Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori, contenenti uno dei seguenti elementi:
 
–        metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell’elenco A
 
(…)
 
–        lantanidi (metalli delle terre rare):
 
(…)».
 
14      I ‘considerando’ primo e sesto del regolamento n. 1418/2007 enunciano quanto segue:
 
«(1)      Conformemente all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento [n. 1013/2006], la Commissione ha inviato una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione [dell’OCSE], chiedendo conferma scritta che i rifiuti di cui all’allegato III o III A del suddetto regolamento, la cui esportazione non sia vietata a norma dell’articolo 36, possono essere esportati dal[l’Unione] a fini di recupero in tale paese e un’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.
 
(…)
 
(6)      Alcuni paesi hanno comunicato nelle loro risposte la loro intenzione di seguire procedure di controllo applicabili ai sensi della normativa nazionale che differiscono da quelle previste dall’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento [n. 1013/2006]. Inoltre, conformemente all’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento [n. 1013/2006], l’articolo 18 di detto regolamento va applicato mutatis mutandis a tali spedizioni, salvo nel caso di rifiuti soggetti anche alle procedure di notifica e di autorizzazione preventive».
 
15      Risulta dal fascicolo che la Repubblica libanese ha risposto alla richiesta della Commissione di cui al primo ‘considerando’ del regolamento n. 1418/2007 con lettera datata 23 giugno 2007. Emerge, in particolare, dal testo di tale lettera che l’importazione di rifiuti in Libano è disciplinata dalla Convenzione di Basilea e da una decisione ministeriale datata 19 maggio 1997. Questa stessa lettera sottolineava peraltro che, per quanto riguarda il fatto che i codici utilizzati dalla Comunità europea sono diversi da quelli utilizzati dalla Repubblica libanese, quest’ultima non intendeva assumersi alcuna responsabilità in caso di errore o di omissione nella sua risposta.
 
16      A tale lettera era allegato il questionario standard trasmesso dalla Commissione, come compilato dalle autorità libanesi. Queste ultime vi hanno in particolare indicato che, ove non trovi applicazione la decisione ministeriale del 19 maggio 1997 per una categoria di rifiuti menzionata nel suddetto questionario, per tale categoria è stata apposta la menzione «NA». Tale menzione non figurava per il codice B1120 né per l’elenco dei corrispondenti tipi di rifiuti. Per quanto riguarda tale categoria di rifiuti, le autorità hanno invece barrato la colonna 1 dello stesso questionario, intitolata «[l]’importazione di tali rifiuti provenienti dalla Comunità europea è vietata».
 
17      L’art. 1 del regolamento n. 1418/2007 dispone quanto segue:
 
«L’esportazione di rifiuti destinati al recupero di cui all’allegato III o III A del regolamento [n. 1013/2006], la cui esportazione a norma dell’articolo 36 dello stesso non è vietata, verso determinati paesi ai quali non si applica la decisione [dell’OCSE], è soggetta alle procedure stabilite in allegato».
 
18      L’art. 1 bis di tale regolamento prevede quanto segue:
 
«Qualora un paese, nella risposta a una richiesta scritta inviata dalla Commissione a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, primo comma, del regolamento [n. 1013/2006], precisi che esso non intende vietare determinate spedizioni di rifiuti né applicare ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all’articolo 35 dello stesso regolamento, a tali spedizioni si applica mutatis mutandis l’articolo 18 di tale regolamento».
 
19      L’allegato del regolamento n. 740/2008 precisa in particolare quanto segue:
 
«Nota: in virtù dell’articolo 1 del presente regolamento, l’articolo 18 del regolamento [n. 1013/2006] si applica alle colonne c) e d) dell’allegato del regolamento [n. 1418/2007]».
 
20      L’allegato del regolamento n. 1418/2007 prevede quanto segue:
 
«Le voci delle colonne del presente allegato fanno riferimento ai seguenti punti:
 
a)      divieto;
 
b)      notifica e autorizzazione scritte preventive secondo le modalità di cui all’articolo 35 del regolamento [n. 1013/2006];
 
c)      nessun controllo nel paese di destinazione;
 
d)      altre procedure di controllo alle quali i rifiuti saranno assoggettati nel paese di destinazione ai sensi della normativa nazionale applicabile. (…)
 
(…)».
 
21      Per quanto riguarda il Libano, la categoria B1120 è menzionata sia nella colonna a) che nella colonna d) del suddetto allegato.
 
 La normativa nazionale
 
22      L’art. 326, nn. 2 e 5, del codice penale tedesco (Strafgesetzbuch) prevede quanto segue:
 
«(2)      È punito [con una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria] chiunque spedisca rifiuti, ai sensi del n. 1, in violazione di un divieto o senza l’autorizzazione necessaria, nel territorio di applicazione della presente disposizione o attraverso di esso ovvero al di fuori dello stesso.
 
(…)
 
(5)      Se il reo ha agito colposamente, la pena è la seguente:
 
1.      una pena di reclusione fino a tre anni o una pena pecuniaria nei casi di cui ai nn. 1 e 2,
 
(…)».
 
23      L’art. 2, n. 1, del regolamento tedesco sulle pene pecuniarie in materia di spedizione di rifiuti (Abfallverbringungsbußgeldverordnung) dispone, in particolare, che chiunque violi il regolamento n. 1418/2007 esportando, con dolo o colpa, rifiuti in violazione dell’art. 1 di tale regolamento, in combinato disposto con la colonna a) del suo allegato, commette un reato ai sensi dell’art. 18, n. 1, punto 18, lett. a), della legge tedesca sulla spedizione di rifiuti (Abfallverbringungsgesetz).
 
 Causa principale e questione pregiudiziale
 
24      La sig.ra Garenfeld è il gestore dell’ALU-KAT GmbH, società con sede a Bruchsal (Germania) e la cui attività verte in particolare sul recupero e sullo smaltimento di rifiuti metallici.
 
25      Il pubblico ministero tedesco contesta alla sig.ra Garenfeld di avere spedito, intorno al 25 maggio 2009, a Rotterdam (Paesi Bassi), dove sono stati sequestrati dalla dogana olandese, 3 794 catalizzatori esausti per autoveicoli, che le erano stati ceduti da terzi, quali rifiuti da recuperare o da eliminare. Tali catalizzatori dovevano essere poi esportati in Libano. A parere del pubblico ministero, l’interessata era peraltro consapevole del fatto che tali catalizzatori rientravano nella categoria di rifiuti B1120 di cui all’allegato IX della Convenzione di Basilea ed avrebbe quantomeno messo in conto che, in virtù di tale classificazione, la spedizione di detti catalizzatori in Libano era vietata ai sensi del combinato disposto dell’art. 37, n. 2, del regolamento n. 1013/2006 e del regolamento n. 1418/2007.
 
26      L’Amtsgericht Bruchsal, dinanzi al quale la sig.ra Garenfeld è perseguita in giudizio sulla base degli artt. 326 del codice penale tedesco e 2, n. 1, del regolamento tedesco sulle pene pecuniarie in materia di spedizione di rifiuti, rileva che gli elementi costitutivi dei reati previsti in tali disposizioni non sussisterebbero se dovesse risultare che non sono vietate le esportazioni in Libano di rifiuti che rientrano nella categoria B1120.
 
27      Orbene, il suddetto giudice nutre dubbi a tale riguardo. Esso osserva, da un lato, che nell’allegato del regolamento n. 1418/2007 i rifiuti che rientrano nella categoria di cui sopra sono menzionati, per quanto riguarda il Libano, sia nella colonna a), che prevede un divieto di importazione, sia nella colonna d), che prevede che altre procedure di controllo siano attuate ai sensi della normativa nazionale applicabile nel paese di destinazione. Esso rileva, dall’altro lato, che, ai sensi del sesto ‘considerando’ di tale regolamento, poiché alcuni paesi hanno comunicato nelle loro risposte la loro intenzione di seguire procedure di controllo applicabili ai sensi della normativa nazionale che differiscono da quelle previste dall’art. 37, n. 1, del regolamento n. 1013/2006, occorrerebbe, conformemente all’art. 37, n. 3, di quest’ultimo, applicare a tali spedizioni, mutatis mutandis, l’art. 18 di detto regolamento, salvo nel caso di rifiuti parimenti soggetti alle procedure di notifica e di autorizzazione preventive.
 
28      Alla luce di tali considerazioni, l’Amtsgericht Bruchsal ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
 
«Se le disposizioni dell’art. 37 del regolamento [n. 1013/2006], in combinato disposto con il regolamento [n. 1418/2007], debbano essere interpretate nel senso che sussiste un divieto di spedizione in Libano di rifiuti di cui alla categoria B1120 dell’allegato IX della [Convenzione di Basilea]».
 
 Sulla questione pregiudiziale
 
29      In via preliminare, occorre osservare che il tipo di trattamento da riservare, nel caso di specie, ai rifiuti di cui alla causa principale nel luogo della loro destinazione finale non risulta in modo certo dalle considerazioni espresse nella decisione di rinvio.
 
30      Sotto tale profilo, si deve ricordare che, qualora dovesse essere stabilito, in base all’apprezzamento dei fatti rientrante unicamente nella competenza del giudice del rinvio, che i rifiuti di cui alla causa principale erano destinati ad essere smaltiti in Libano, la loro esportazione in tale paese sarebbe quindi vietata ai sensi delle disposizioni dell’art. 34, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1013/2006, le quali prevedono, infatti, che le esportazioni dall’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, ad eccezione di quelle verso gli Stati dell’Associazione europea di Libero Scambio (AELS) che sono anche parti della Convenzione di Basilea.
 
31      Nel caso di specie, tuttavia, le disposizioni del diritto dell’Unione interessate dalla questione pregiudiziale vertono esclusivamente sull’esportazione dall’Unione di rifiuti destinati al recupero.
 
32      A tale riguardo va sottolineato che, ai sensi dell’art. 36, n. 1, lett. f), del regolamento n. 1013/2006, sono vietate le esportazioni dall’Unione di rifiuti, destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE, qualora l’importazione di tali rifiuti sia stata vietata per il paese di destinazione. È pacifico che la Repubblica libanese rientra nella categoria dei paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE.
 
33      Peraltro, per quanto riguarda l’esportazione dei rifiuti elencati negli allegati III e III A del regolamento n. 1013/2006, destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE e la cui esportazione non è vietata ai sensi dell’art. 36 di tale regolamento, l’art. 37 dello stesso regolamento prevede che la Commissione debba ottenere informazioni relative alle procedure applicabili prima di adottare un regolamento che tenga conto di tutte le risposte ricevute.
 
34      Come risulta da tale art. 37, n. 1, lett. i), la richiesta che la Commissione deve inviare a tale riguardo ai paesi terzi interessati mira in particolare ad ottenere la conferma scritta che i rifiuti possono essere esportati dall’Unione a fini di recupero in tale paese. Tale obiettivo è peraltro espressamente ricordato al primo ‘considerando’ del regolamento n. 1418/2007.
 
35      Orbene, nel caso di specie, la menzione «B1120» alla voce «Libano» nella colonna a) dell’allegato del regolamento n. 1418/2007 precisa che, lungi dall’aver confermato per iscritto che rifiuti del tipo di cui alla causa principale potevano essere esportati in tale paese terzo, le autorità di quest’ultimo hanno, invece, ufficialmente fatto sapere alla Commissione, nella loro risposta alla richiesta da essa inviata ai sensi del suddetto art. 37, n. 1, che era vietata la spedizione di rifiuti di tale tipo dall’Unione al Libano a fini di recupero in tale paese terzo.
 
36      È inoltre pacifico che detta menzione, a tale riguardo, rappresenta in modo corretto il contenuto della risposta delle autorità libanesi, dal momento che, come indicato al punto 16 della presente sentenza, dall’allegato alla loro lettera datata 23 giugno 2007 risulta che, per quanto riguarda i rifiuti rientranti nella categoria B1120, tali autorità hanno barrato la colonna 1 intitolata «[l]’importazione di tali rifiuti provenienti dalla Comunità europea è vietata».
 
37      Da quanto precede consegue che il divieto di esportazione in Libano dei rifiuti che rientrano nella categoria B1120 risulta, nel caso di specie, dal fatto che la loro importazione in tale Stato terzo è vietata da quest’ultimo, cosicché tale divieto di esportazione si impone in considerazione sia dell’art. 37 del regolamento n. 1013/2006 e della menzione di tale categoria di rifiuti nella colonna a) dell’allegato del regolamento n. 1418/2007 alla voce «Libano», sole disposizioni considerate nella questione pregiudiziale, sia, come giustamente fatto valere dalla Commissione, dell’art. 36, n. 1, lett. f), del regolamento n. 1013/2006.
 
38      Per quanto riguarda la circostanza alla base dei quesiti posti dal giudice del rinvio, vale a dire il fatto che la categoria B1120 compaia parimenti, per quanto riguarda il Libano, nella colonna d) di tale stesso allegato, occorre rilevare quanto segue.
 
39      Da un lato, non può essere presa in considerazione, a tale riguardo, la spiegazione fornita dalla Commissione secondo cui, qualora un paese terzo abbia precisato di vietare l’importazione sul proprio territorio di un determinato tipo di rifiuti, le «procedure di controllo (…) che differiscono da quelle previste dall’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006», a cui fa riferimento il sesto ‘considerando’ del regolamento n. 1418/2007, riguarderebbero tale divieto di importazione. Occorre infatti ricordare che le procedure di controllo di cui al suddetto art. 37, n. 1, vale a dire quelle che prevedono gli artt. 18 o 35 del regolamento n. 1013/2006, riguardano per definizione esclusivamente i rifiuti la cui importazione non è stata oggetto di un divieto in via di principio.
 
40      Dall’altro lato, secondo un’altra spiegazione fornita dalla Commissione, sembrerebbe che la menzione della categoria di rifiuti B1120 in tale colonna d) sarebbe conseguenza della riserva espressa dalle autorità libanesi nella loro summenzionata lettera del 23 giugno 2007, per quanto riguarda le conseguenze che possono essere connesse con eventuali discrepanze tra le codificazioni inerenti alle categorie di rifiuti considerate dalla Comunità e dalla Repubblica Libanese.
 
41      Quali che siano i motivi esatti che hanno indotto la Commissione a inserire tale menzione, rimane il fatto che essa non può comunque portare a mettere in discussione la conclusione, di cui al punto 36 della presente sentenza, secondo cui l’esportazione di rifiuti che rientrano nella categoria B1120 dall’Unione al Libano risulta vietata allo stato attuale del diritto dell’Unione, né pertanto, e contrariamente a quanto sostenuto dalla sig.ra Garenfeld, giustificare un’applicazione della procedura prevista all’art. 18 del regolamento n. 1013/2006.
 
42      La menzione nella suddetta colonna d), relativa alle «altre procedure di controllo alle quali i rifiuti saranno assoggettati nel paese di destinazione ai sensi della normativa nazionale applicabile», deve infatti essere interpretata alla luce del regolamento n. 1013/2006 e conformemente ad esso.
 
43      Orbene, ai sensi dell’art. 37, n. 1, di tale regolamento, la Commissione, entro venti giorni dall’entrata in vigore dello stesso, invia una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE chiedendo conferma scritta che i rifiuti possono essere esportati dall’Unione a fini di recupero in tale paese e un’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione. Tale n. 1 prevede altresì che i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE possano scegliere una delle opzioni seguenti, vale a dire un divieto o una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte secondo le modalità di cui all’articolo 35 del regolamento n. 1013/2006, oppure nessun controllo nel paese di destinazione. L’art. 37, n. 3, di tale regolamento precisa, dal canto suo, che, se si opta per una siffatta assenza di controllo, l’art. 18 di quest’ultimo si applica alle spedizioni di rifiuti in oggetto.
 
44      Da tali disposizioni risulta che l’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione, così come l’eventuale applicazione alle loro spedizioni verso tale paese della semplice procedura di informazione prevista dall’art. 18 del regolamento n. 1013/2006, presuppongono necessariamente che tali rifiuti possano essere esportati dall’Unione a fini di recupero in tale paese.
 
45      Per quanto riguarda tale art. 18 ed il riferimento alla citata disposizione contenuto nel sesto ‘considerando’ del regolamento n. 1418/2007, occorre inoltre aggiungere che l’art. 1 bis di tale medesimo regolamento conferma espressamente che è solo nel caso in cui un paese precisi, nella risposta ad una richiesta scritta inviata dalla Commissione a norma dell’articolo 37, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1013/2006, che esso «non intende vietare determinate spedizioni di rifiuti» né «applicare ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all’articolo 35 dello stesso regolamento» che l’art. 18 dello stesso regolamento è destinato ad essere applicato, mutatis mutandis, a tali spedizioni.
 
46      Inoltre, la nota preliminare contenuta nell’allegato del regolamento n. 740/2008, la quale precisa che, in virtù dell’art. 1 di tale regolamento, l’art. 18 del regolamento n. 1013/2006 si applica alle colonne c) e d) dell’allegato del regolamento n. 1418/2007, dev’essere anch’essa letta nel senso che la procedura prevista al suddetto art. 18 si applica solo nel caso in cui una categoria di rifiuti sia inserita nell’una o nell’altra di tali colonne c) o d), e non qualora sia inserita contemporaneamente nelle colonne a) o b), inerenti rispettivamente al divieto di importazione e all’applicazione della procedura prevista all’art. 35 del regolamento n. 1013/2006.
 
47      Occorre infine rilevare che l’interpretazione del combinato disposto degli artt. 36 e 37 del regolamento n. 1013/2006 e del regolamento n. 1418/2007, secondo la quale la menzione, contenuta nell’allegato di quest’ultimo regolamento, di un divieto di importazione di una categoria di rifiuti in un paese terzo è sufficiente a stabilire l’esistenza di un divieto di esportazione di rifiuti di tal genere dall’Unione in detto paese terzo e ad escludere qualsiasi applicazione dell’art. 18 del regolamento n. 1013/2006, è, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 65-68 delle sue conclusioni, la sola conforme agli obiettivi perseguiti nella fattispecie dalla normativa dell’Unione.
 
48      Per quanto riguarda la questione se le disposizioni del diritto dell’Unione presentino nel caso di specie un grado di chiarezza tale da poter costituire gli elementi di una qualificazione penale nazionale conformemente al principio della legalità penale, essa rientra, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, nella valutazione del giudice del rinvio. A tale riguardo occorre tuttavia ricordare che tale principio costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito in particolare all’art. 49, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale principio, al cui rispetto gli Stati membri sono tenuti in particolare quando infliggono una pena diretta a sanzionare l’inosservanza di disposizioni del diritto dell’Unione, implica che la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questa condizione è soddisfatta solo quando il soggetto di diritto può conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, nel caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua responsabilità penale (v. in tal senso, segnatamente, sentenze 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf, Racc. pag. 2609, punto 19; 3 maggio 2007, causa C-303/05, Advocaten voor de Wereld, Racc. pag. I-3633, punti 49 e 50, nonché 31 marzo 2011, causa C-546/09, Aurubis Balgaria, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 41 e 42).
 
49      Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata nel senso che il combinato disposto degli artt. 36, n. 1, lett. f), e 37 del regolamento n. 1013/2006 e del regolamento n. 1418/2007 deve essere interpretato nel senso che è vietata l’esportazione dall’Unione verso il Libano di rifiuti destinati al recupero che rientrano nel codice B1120 di cui all’elenco B della parte 1 dell’allegato V del regolamento n. 1013/2006.
 
 Sulle spese
 
50      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute dal governo italiano nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
 
Il combinato disposto degli artt. 36, n. 1, lett. f), e 37 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 1013, relativo alle spedizioni di rifiuti, e del regolamento (CE) della Commissione 29 novembre 2007, n. 1418, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 2008, n. 740, deve essere interpretato nel senso che è vietata l’esportazione dall’Unione europea verso il Libano di rifiuti destinati al recupero che rientrano nel codice B1120 di cui all’elenco B della parte 1 dell’allegato V del regolamento n. 1013/2006.

 

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