Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Tutela dei consumatori Numero: C-166/11 | Data di udienza:

TUTELA DEI CONSUMATORI – Contratti negoziati fuori dai locali commerciali – Direttiva 85/577/CEE – Ambito di applicazione – Contratti di assicurazione unit linked – Esclusione – Fattispecie: assicurazione sulla vita in cambio del versamento mensile di un premio destinato a essere investito – Art. 3, par.2, lett. d), Dir. 85/577/CEE.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Marzo 2012
Numero: C-166/11
Data di udienza:
Presidente: Safjan
Estensore: Berger


Premassima

TUTELA DEI CONSUMATORI – Contratti negoziati fuori dai locali commerciali – Direttiva 85/577/CEE – Ambito di applicazione – Contratti di assicurazione unit linked – Esclusione – Fattispecie: assicurazione sulla vita in cambio del versamento mensile di un premio destinato a essere investito – Art. 3, par.2, lett. d), Dir. 85/577/CEE.



Massima

 

 
CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. V,  1° marzo 2012 Sentenza C-166/11

TUTELA DEI CONSUMATORI – Contratti negoziati fuori dai locali commerciali – Direttiva 85/577/CEE – Ambito di applicazione – Esclusione – Contratti di assicurazione unit linked – Fattispecie: assicurazione sulla vita in cambio del versamento mensile di un premio destinato a essere investito – Art. 3, par.2, lett. d), Dir. 85/577/CEE.
 
Un contratto concluso fuori dei locali commerciali e che offre un’assicurazione sulla vita in cambio del versamento mensile di un premio destinato a essere investito, in proporzioni diverse, in titoli a reddito fisso, in titoli a reddito variabile e in prodotti di investimento finanziario della società controparte contraente non rientra, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, nella sfera d’applicazione di quest’ultima.
 
Pres. Safjan, Rel. Berger, González Alonso c. Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. V, 1° marzo 2012 Sentenza C-166/11

SENTENZA

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. V,  1° marzo 2012 Sentenza C-166/11
 
 
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
 
1° marzo 2012
 
«Tutela dei consumatori – Contratti negoziati fuori dei locali commerciali – Direttiva 85/577/CEE – Ambito di applicazione – Esclusione – Contratti di assicurazione unit linked»
 
Nella causa C-166/11,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Audiencia Provincial de Oviedo (Spagna) con decisione del 24 marzo 2011, pervenuta in cancelleria il 5 aprile 2011, nel procedimento
 
Ángel Lorenzo González Alonso
 
contro
 
Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE,
 
LA CORTE (Quinta Sezione),
 
composta dal sig. M. Safjan, presidente di sezione, dal sig. E. Levits e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,
 
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
 
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
 
vista la fase scritta del procedimento,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per l’Irlanda, da D. O’Hagan, in qualità di agente;
 
–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
 
–        per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz, in qualità di agente,
 
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31).
 
2        Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. González Alonso e la Nationale Nederlanden Vida Cia de Seguros y Reaseguros SAE (in prosieguo: la «Nationale Nederlanden») in merito a un ricorso diretto alla risoluzione di un contratto di assicurazione, detto «unit linked», nonché alla restituzione dei premi versati dal sig. González Alonso in base al citato contratto.
 
 Contesto normativo
 
 Il diritto dell’Unione
 
3        L’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 85/577 così dispone:
 
«La presente direttiva non si applica:
 
(…)
 
 d)     ai contratti di assicurazione».
 
4        L’articolo 2 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345, pag. 1; in proseguo: la direttiva «assicurazione vita»), intitolato «Campo d’applicazione», così dispone:
 
«La presente direttiva riguarda l’accesso alle attività non salariate dell’assicurazione diretta, (…) nonché l’esercizio di tali attività, quali sono qui di seguito definite:
 
1)      le seguenti assicurazioni ove risultino da un contratto:
 
a)       il ramo vita, cioè quello comprendente in particolare l’assicurazione per il caso di vita, l’assicurazione per il caso di morte (…);
 
b)       l’assicurazione di rendita;
 
(…)
 
(…)».
 
5        Ai sensi dell’articolo 35, intitolato «Termine di rinuncia», di questa direttiva:
 
«1.      Ogni Stato membro richiede che il contraente di un contratto di assicurazione sulla vita individuale disponga di un termine tra i 14 e i 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso per rinunciare agli effetti del contratto.
 
La notifica della rinuncia al contratto da parte del contraente ha l’effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.
 
Gli altri effetti giuridici e le condizioni della rinuncia sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto, definita all’articolo 32, in particolare per quanto riguarda le modalità secondo le quali il contraente viene informato della conclusione del contratto.
 
(…)».
 
6        L’articolo 36, intitolato «Informazioni per i contraenti», della citata direttiva prevede quanto segue:
 
.«1.      Prima della conclusione del contratto d’assicurazione, al contraente devono essere comunicate le informazioni di cui all’allegato III, punto A.
 
(…)
 
4.      Le modalità di applicazione del presente articolo e dell’allegato III sono adottate dallo Stato membro dell’impegno».
 
7        L’allegato I, punto III, della direttiva «assicurazione vita» menziona, come «ramo» dell’assicurazione diretta coperto da detta direttiva, «le assicurazioni di cui all’articolo 2, punto 1, lettere a) e b), connesse con fondi d’investimento».
 
8        Secondo il punto A, sub a.13), dell’allegato III a tale direttiva, le «modalità d’esercizio del diritto di rinuncia» devono essere comunicate al contraente prima della conclusione del contratto.
 
9        Ai sensi dell’articolo 1 della prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’accesso all’attività dell’assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU L 63, pag. 1):
 
«La presente direttiva riguarda l’accesso alle attività non salariate dell’assicurazione diretta, (…) nonché l’esercizio di tali attività, quali sono qui di seguito definite:
 
1.      le seguenti assicurazioni da un contratto:
 
a)      il ramo vita (…)».
 
10      Il punto III dell’allegato a tale direttiva menziona, come ramo dell’assicurazione sulla vita, «le assicurazioni di cui all’articolo 1 punto 1 letter[a] a) (…) connesse con fondi d’investimento».
 
 Il diritto nazionale
 
11      La direttiva 85/577 è stata recepita nell’ordinamento giuridico spagnolo mediante la legge 26/1991, relativa ai contratti conclusi fuori dei locali commerciali (Ley 26/1991, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles), del 21 novembre 1991 (BOE n. 283 del 26 novembre 1991). La legge 26/1991, rimasta in vigore sino al 1° dicembre 2007, è quella applicabile ai fatti del procedimento principale.
 
12      Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della legge 26/1991, quest’ultima non si applica «ai contratti d’assicurazione».
 
13      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della legge 26/1991:
 
«1. Il contratto o la proposta contrattuale (…) devono essere formalizzati per iscritto in doppia copia, unitamente ad un modulo di revoca del consenso, e vanno datati e sottoscritti dal consumatore di proprio pugno.
 
2.      Il documento contrattuale deve presentare (…) un riferimento chiaro e preciso al diritto di quest’ultimo di revocare il consenso accordato, nonché ai presupposti e agli effetti dell’esercizio di tale diritto».
 
14      Ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge 26/1991, «il contratto stipulato o la proposta formulata in violazione delle condizioni stabilite dall’articolo precedente possono essere annullati su domanda del consumatore».
 
 Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale
 
15      Dalla decisione di rinvio si evince che, nel mese di luglio del 2007, un dipendente della Nationale Nederlanden ha fatto visita al sig. González Alonso sul posto di lavoro di quest’ultimo per proporgli un prodotto finanziario. Detto dipendente lo avrebbe informato che il prodotto in questione consiste in un conto remunerato con un elevato rendimento, che offre al depositante la facoltà di recuperare in qualsiasi momento il capitale investito.
 
16      Il giudice del rinvio ha precisato che il sig. González Alonso ha accettato l’offerta e sottoscritto una serie di documenti comprendenti un’assicurazione denominata «Segur Fondo Dinámico», un questionario di assicurazione relativo ai dati del sottoscrittore e al suo stato di salute nonché un’autorizzazione destinata alla sua banca per il prelievo dei premi assicurativi. Una volta sottoscritti tali documenti, la Nationale Nederlanden avrebbe iniziato a prelevare direttamente sul conto bancario del sig. González Alonso l’importo dei premi successivi a partire dal 3 settembre 2007 sino al 30 maggio 2008, per un importo totale pari a EUR 3 083,30.
 
17      Il sig. González Alonso ha informato la Nationale Nederlanden, nel luglio del 2008, in merito alla sua volontà di recuperare l’importo totale delle somme da lui versate. Quest’ultima si è rifiutata di restituirgli dette somme. A fronte di tale rifiuto, il sig. González Alonso ha proposto, dinanzi ai giudici di Oviedo, un ricorso ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 26/1991, chiedendo l’annullamento del contratto e la restituzione dei premi versati.
 
18      Secondo l’Audiencia Provincial de Oviedo, adita in appello, il documento denominato «Segur Fondo Dinámico», sottoscritto dal sig. González Alonso, contiene un’assicurazione sulla vita sulla quale figurano, in qualità di beneficiari designati dal contraente del contratto d’assicurazione, l’assicurato nonché i di lui figli, con un capitale assicurato di importo minimo pari a EUR 3 000 in caso di decesso. All’assicurazione sarebbero stati aggiunti altri tipi di prestazioni, che snaturerebbe le caratteristiche specifiche di un contratto di assicurazione sulla vita e lo trasformerebbero in contratto misto. Infatti, le prestazioni specifiche di questo contratto di assicurazione sarebbero combinate con quelle corrispondenti a un vero e proprio prodotto di investimento finanziario.
 
19      Il giudice del rinvio fa rilevare che i premi versati mensilmente dal contraente del contratto d’assicurazione appaiono destinati a un investimento finanziario, nell’ambito del quale il cliente può scegliere la ripartizione dei suoi fondi in funzione del portafoglio che gli è presentato. Così, in base alla selezione effettuata dal sig. González Alonso, il 30% dei premi versati è destinato a un investimento in un fondo interno gestito dalla Nationale Nederlanden, il 60% di detti premi è destinato a un investimento in titoli a reddito variabile e il 10% dei medesimi è destinato a essere investito in titoli a reddito fisso.
 
20      Secondo il giudice del rinvio, il sig. González Alonso ha sottoscritto pertanto un contratto unit linked, contrassegnato dal fatto che la compagnia assicurativa sostiene solo il rischio attuariale, mentre il rischio finanziario dell’investimento è trasferito al contraente del contratto. Quest’ultimo assumerebbe detto rischio in cambio di determinate agevolazioni fiscali.
 
21      Alla luce di ciò, il giudice del rinvio, malgrado l’esclusione dei contratti d’assicurazione dalla sfera di applicazione della direttiva 85/577, prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), di quest’ultima, nonché l’esclusione corrispondente contenuta nell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della legge 26/1991, nutre dubbi riguardo alla possibile inclusione del contratto in questione nel procedimento principale nella sfera d’applicazione di detta direttiva. Infatti, secondo detto giudice una siffatta interpretazione potrebbe essere giustificata, tenuto conto della giurisprudenza della Corte, la quale avrebbe sottolineato più volte che le esclusioni previste dall’articolo 3 della direttiva 85/577 devono essere interpretate restrittivamente.
 
22      Il giudice del rinvio pone in evidenza che, qualora un prodotto finanziario considerato rientrante fra i contratti unit linked potesse essere compreso nella sfera d’applicazione della direttiva 85/577, i requisiti di forma imposti dagli articoli 3 e 4 della legge 26/1991 sarebbero applicabili allo stesso e, di conseguenza, sarebbe possibile pronunciare la nullità del contratto sottoscritto dal ricorrente nel procedimento principale.
 
23      In tale contesto l’Audiencia Provincial de Oviedo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
 
«Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva [85/577] debba essere interpretato restrittivamente nel senso che esso non include un contratto concluso fuori dei locali commerciali con cui si offre un’assicurazione sulla vita contro il versamento di un premio mensile destinato ad essere investito, in proporzioni diverse, in titoli a reddito fisso, in titoli a reddito variabile e in prodotti di investimento finanziario della medesima società».
 
 Sulla questione pregiudiziale
 
24      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se un contratto concluso fuori dei locali commerciali e che offre un’assicurazione sulla vita in cambio del versamento mensile di un premio destinato a essere investito, in proporzioni diverse, in titoli a reddito fisso, in titoli a reddito variabile e in prodotti di investimento finanziario della società controparte contraente non rientri, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 85/577, nella sfera d’applicazione di quest’ultima.
 
25      A questo riguardo occorre ricordare, in primo luogo, che la direttiva 85/577 non contiene nessuna definizione della nozione di contratto d’assicurazione. Per di più, questa direttiva non fa nemmeno espresso rinvio al diritto degli Stati membri a tale proposito. Pertanto, come deriva dai vincoli posti sia dall’applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia dal principio di uguaglianza, la portata dei termini «contratto d’assicurazione» dev’essere definita tenendo conto del contesto in cui si inserisce questa direttiva e deve trovare un’interpretazione autonoma e uniforme in tutta l’Unione europea (v., in questo senso, sentenze del 14 gennaio 1982, Corman, 64/81, Racc. pag. 13, punto 8, nonché del 6 marzo 2008, Nordania Finans e BG Factoring, C-98/97, Racc. pag. I-1281, punto 17).
 
26      In secondo luogo, come si evince da una giurisprudenza consolidata, le deroghe alle norme del diritto dell’Unione volte a tutelare i consumatori vanno interpretate restrittivamente (v. sentenze del 13 dicembre 2001, Heininger, C-481/99, Racc. pag. I-9945, punto 31, e del 15 aprile 2010, E. Friz, C-215/08, Racc. pag. I-2947, punto 32).
 
27      Tuttavia, come già precisato dalla Corte, la tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 85/577 non è assoluta ed è soggetta a determinati limiti (v. sentenze del 10 aprile 2008, Hamilton, C-412/06, Racc. pag. I-2383, punti 39 e 40, nonché E. Friz, cit., punto 44). Le esclusioni sancite dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 85/577 fanno parte di questi limiti. Un’interpretazione troppo restrittiva di queste esclusioni porterebbe alla conseguenza di privarle della loro efficacia pratica e, pertanto, non può essere ammessa.
 
28      Orbene, per quanto concerne il tipo di contratto in questione nel procedimento principale, esso prevede, in particolare, un’assicurazione sulla vita nel senso stretto dei termini. La qualificazione di un contratto siffatto come «contratto d’assicurazione», ai sensi della direttiva 85/577, non appare pertanto manifestamente errata. Benché, certo, il contratto in questione nel procedimento principale offra un’assicurazione sulla vita in cambio del versamento mensile di premi destinati ad essere investiti in titoli a reddito fisso e a reddito variabile nonché in prodotti finanziari, e il rischio finanziario di tali investimenti gravi sul sottoscrittore, clausole contrattuali di tal genere non sono tuttavia inabituali.
 
29      Al contrario, i contratti detti «unit linked», oppure «collegati a fondi d’investimento», come quello concluso dal sig. González Alonso, sono normali in diritto delle assicurazioni. Difatti, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che questo tipo di contratti rientri in un ramo dell’assicurazione sulla vita, come si ricava espressamente dall’allegato I, punto III, della direttiva «assicurazione vita», letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, lettera a), della stessa direttiva.
 
30      Peraltro, già prima dell’entrata in vigore della direttiva 85/577, le assicurazioni collegate a fondi d’investimento erano considerate, conformemente all’articolo 1, punto 1, lettera a), della direttiva 79/267, nonché al punto III dell’allegato alla medesima, come rientranti in un ramo dell’assicurazione sulla vita. Il legislatore dell’Unione, adottando la direttiva 85/577, non ha ristretto tuttavia la nozione di contratto d’assicurazione nel senso che essa non coprirebbe le assicurazioni collegate a fondi d’investimento.
 
31      Alla luce di ciò, e in mancanza di disposizioni che vadano in senso contrario, è giustificato ritenere che il legislatore dell’Unione, quando ha adottato la direttiva 85/577 ed ha escluso dalla sfera d’applicazione della medesima i contratti di assicurazione nella loro integralità, considerasse come contratti di assicurazione i contratti d’assicurazione collegati a fondi di investimento.
 
32      Di conseguenza, occorre dichiarare che questi contratti non rientrano nella sfera d’applicazione di questa direttiva.
 
33      Quest’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 85/577 non esclude del resto di colpo la facoltà, per i consumatori, di rinunciare, in determinate circostanze, agli effetti di un contratto d’assicurazione. Infatti, la direttiva «assicurazione vita» prevede, all’articolo 35, paragrafo 1, letto in combinato disposto con l’articolo 36 nonché con il punto A, sub a.13), dell’allegato III alla medesima, il diritto del sottoscrittore di rinunciare al contratto d’assicurazione. Tuttavia, è compito unicamente del giudice del rinvio verificare se i presupposti richiesti per l’esercizio di tale diritto siano soddisfatti nell’ambito della controversia di cui è investito.
 
34      Alla luce del ragionamento sin qui svolto, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che un contratto concluso fuori dei locali commerciali e che offre un’assicurazione sulla vita in cambio del versamento mensile di un premio destinato a essere investito, in proporzioni diverse, in titoli a reddito fisso, in titoli a reddito variabile e in prodotti di investimento finanziario della società controparte contraente non rientra, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 85/577, nella sfera d’applicazione di quest’ultima.
 
 Sulle spese
 
35      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
 
Un contratto concluso fuori dei locali commerciali e che offre un’assicurazione sulla vita in cambio del versamento mensile di un premio destinato a essere investito, in proporzioni diverse, in titoli a reddito fisso, in titoli a reddito variabile e in prodotti di investimento finanziario della società controparte contraente non rientra, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, nella sfera d’applicazione di quest’ultima.
 
Firme

 

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