Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA
Numero: C-352/11 | Data di udienza:
AIA – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti – Gestione degli impianti – Obbligo di garantire la conformità alla direttiva – Inadempimento di uno Stato (Austria) – Artt.5, par.1, 6 e 8 Direttiva 2008/1/CE.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 8^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Giugno 2012
Numero: C-352/11
Data di udienza:
Presidente:
Estensore:
Premassima
AIA – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti – Gestione degli impianti – Obbligo di garantire la conformità alla direttiva – Inadempimento di uno Stato (Austria) – Artt.5, par.1, 6 e 8 Direttiva 2008/1/CE.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sez. Ottava, 24 maggio 2012 Sentenza Causa C-352/11
AIA VIA VAS– Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti – Gestione degli impianti – Obbligo di garantire la conformità alla direttiva – Inadempimento di uno Stato (Austria) – Artt.5, par.1, 6 e 8 Direttiva 2008/1/CE.
La Repubblica d’Austria, avendo omesso di rilasciare autorizzazioni a norma degli articoli 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, di controllare o, se necessario, di rinnovare e di garantire quelle esistenti, in modo che tutti gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lettere a) e b), e 15, paragrafo 2, di tale direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva.
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms e A. Alcover San Pedro, agenti), Convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e A. Posch, agenti)