La Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che: gli agglomerati di Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, Trezzano sul Naviglio e Vigevano (Lombardia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva; negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado (Friuli-Venezia Giulia), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente all’articolo 4 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008; negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente, conformemente all’articolo 5 di detta direttiva, e la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.10^ 10 Aprile 2014 Sentenza C‑85/13
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli da 3 a 5 e 10 – Allegato I, sezioni A e B»
Nella causa C‑85/13,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 21 febbraio 2013,
Commissione europea, rappresentata da E. Manhaeve e L. Cimaglia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da E. Juhász (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio 2014,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che:
– gli agglomerati di Bareggio, Cassano d’Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo e Vigevano (Lombardia), aventi un numero di abitanti equivalenti (in prosieguo: gli «a.e.») superiore a 10 000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva;
– negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile (Friuli-Venezia Giulia), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), aventi un numero di a.e. superiore a 10 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente all’articolo 4 della direttiva 91/271;
– negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto (Sicilia), aventi un numero di a.e. superiore a 10 000 e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente, conformemente all’articolo 5 di detta direttiva, e
– la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto),
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10 della direttiva 91/271.
Contesto normativo
2 L’articolo 1 della direttiva 91/271 prevede quanto segue:
«La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.
Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue».
3 L’articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:
«1) “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.
(…)
4) “Agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.
5) “Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
6) “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.
(…)
8) “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I.
9) “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.
(…)».
4 L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e
– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.
Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.
Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.
2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A. (…)».
5 L’articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:
– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e.;
– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 15 000;
(…)
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (…)
(…)».
6 L’articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:
«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e.
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall’allegato I, sezione B. (…)
4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.
5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all’inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».
7 Ai sensi dell’articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».
8 L’articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un’apposita richiesta».
9 L’allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l’allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l’allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 49 999, l’allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell’allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L’allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell’allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l’azoto.
Fase precontenziosa
10 Conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 91/271, la Commissione ha invitato il governo italiano, con lettera del 29 maggio 2007, a fornire, entro sei mesi, informazioni dettagliate riguardo all’attuazione di detta direttiva in Italia.
11 La Commissione sostiene di aver ricevuto la risposta del governo italiano con notevole ritardo rispetto al termine da essa indicato e che tale risposta non riguardava l’intero territorio nazionale, bensì solo una parte del medesimo e riportava dati basati sul sistema informativo geografico (SIG) risultati alquanto imprecisi. La Commissione ha giudicato, nel complesso, insufficienti le informazioni ad essa pervenute al fine di consentirle di condurre un’accurata analisi circa il rispetto delle disposizioni della direttiva negli agglomerati italiani con un numero di a.e. superiore a 10 000, che scaricano le loro acque reflue urbane in aree sensibili o nei relativi bacini drenanti.
12 In esito all’esame di queste informazioni e di quelle raccolte dai suoi stessi servizi, la Commissione è giunta così alla conclusione che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli da 3 a 5 e 10 della direttiva 91/271 in un numero assai elevato di agglomerati con un numero di a.e. superiore a 10 000, che scaricano le loro acque reflue urbane in aree sensibili o nei relativi bacini drenanti, e che essa inoltre seguitava a violare sistematicamente tali disposizioni.
13 Di conseguenza, il 26 giugno 2009 la Commissione ha inviato al governo italiano una lettera di diffida, invitandolo a presentare le sue osservazioni entro due mesi dalla ricezione della suddetta lettera.
14 Unitamente alla lettera di diffida, la Commissione ha trasmesso alle autorità italiane un elenco di 525 agglomerati con un numero di a.e. superiore a 10 000, che scaricano le loro acque reflue urbane in aree sensibili o nei relativi bacini drenanti, in relazione ai quali detta istituzione riteneva che la direttiva 91/271 fosse applicata scorrettamente, sotto diversi profili, a parecchi anni di distanza dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione delle specifiche disposizioni cui sono soggetti siffatti agglomerati, ovvero il 31 dicembre 1998.
15 A questo proposito la Commissione sottolineava, in particolare, che i 525 agglomerati da essa menzionati fossero solo una parte degli agglomerati italiani che scaricano le loro acque reflue urbane in aree sensibili, dato che le informazioni fornite dalle autorità italiane non erano complete.
16 Il governo italiano ha risposto a detta lettera di diffida con una dettagliata nota di analisi, datata 27 ottobre 2009, predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, e con un CD-ROM che faceva seguito immediatamente alla stessa, inoltrato in data 29 ottobre 2009.
17 Nella sua risposta, il ministero competente ha ammesso che i dati presentati fossero incompleti e che sussistessero effettivamente varie situazioni di non conformità in relazione alle quali il governo italiano aveva soltanto intrapreso le iniziative necessarie, o addirittura aveva semplicemente programmato le misure da adottare per porre rimedio a tali situazioni.
18 In esito all’esame delle informazioni fornite dal governo italiano nella sua risposta, la Commissione ha ritenuto che numerosi agglomerati con un numero di a.e. superiore a 10 000, che scaricano le loro acque reflue urbane in aree sensibili o nei relativi bacini drenanti, non fossero conformi agli obblighi previsti dagli articoli da 3 a 5 e 10 della direttiva 91/271.
19 Di conseguenza, la Commissione ha trasmesso al governo italiano, con lettera del 20 marzo 2011, un parere motivato emesso ai sensi dell’articolo 258, primo comma, TFUE e ha invitato la Repubblica italiana ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere motivato nel termine di due mesi dalla sua ricezione.
20 Il parere motivato era corredato di un elenco di 159 agglomerati aventi un numero di a.e. superiore a 10 000, che scaricano le loro acque reflue urbane in aree sensibili o nei loro bacini drenanti, i quali, alla luce dei dati disponibili, non apparivano conformi alle pertinenti disposizioni della direttiva 91/271.
21 Il governo italiano ha risposto agli addebiti formulati nel parere motivato con una nota datata 27 luglio 2011, proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale era allegata una nuova nota d’analisi dettagliata del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
22 Nei documenti forniti in risposta al parere motivato, la Repubblica italiana operava ulteriori ridefinizioni degli agglomerati da esaminare, che riducevano a 153 il numero totale degli stessi, e descriveva i progressi ottenuti nei diversi agglomerati in materia di reti fognarie, trattamento secondario e trattamento terziario.
23 In seguito all’analisi svolta dalla Commissione sulla base delle informazioni ottenute in risposta al parere motivato, detta istituzione ha concluso che, nell’insieme degli agglomerati italiani menzionati nel parere motivato come aventi un numero di a.e. superiore a 10 000, che scaricano le loro acque reflue urbane in aree sensibili, essa disponeva già, per 50 fra di essi, di prove sufficienti di non conformità alle pertinenti disposizioni della direttiva 91/271 alla data di scadenza del termine impartito per la risposta.
24 Di conseguenza, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso ai sensi dell’articolo 258 TFUE.
Sul ricorso
25 Con il presente ricorso, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo garantito la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane scaricate in aree sensibili di diversi agglomerati con un numero di a.e. superiore a 10 000, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10 della direttiva 91/271.
26 Nel suo ricorso, la Commissione sostiene che la Repubblica italiana non ha rispettato gli obblighi ad essa incombenti per quanto riguarda 50 agglomerati. Tuttavia, in sede di replica, quest’istituzione ha rinunciato alla censura relativa alla violazione degli articoli da 3 a 5 e 10 della direttiva 91/271 per quanto concerne gli agglomerati di San Vito al Tagliamento (Friuli-Venezia Giulia), Bareggio, Cassano d’Adda, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Turbigo, Vimercate (Lombardia) e Monteiasi (Puglia).
27 Inoltre, la Commissione ritiene che non occorra più perseguire la Repubblica italiana per violazione dell’articolo 4 della direttiva 91/271 per gli agglomerati di Aviano Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons e Sacile (Friuli-Venezia Giulia).
28 Viceversa, la Commissione conferma le sue censure per quanto concerne gli altri 41 agglomerati indicati nel suo ricorso.
29 Occorre rilevare che la Repubblica italiana, il giorno dell’udienza, non nega più l’inadempimento che le è addebitato per 36 agglomerati sui 41 ancora oggetto del contendere. Viceversa, questo Stato membro ritiene che gli agglomerati di Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Latisana Capoluogo, Sacile (Friuli-Venezia Giulia), Dorgali (Sardegna) e Partinico (Sicilia) dispongano di reti fognarie e di impianti di trattamento delle acque reflue conformi alle disposizioni della direttiva 91/271.
30 A sostegno della sua difesa, la Repubblica italiana fa riferimento ad alcune analisi di controllo condotte sugli scarichi degli impianti di trattamento di detti agglomerati. Occorre però rilevare, come riconosciuto dalla Repubblica italiana in udienza, che queste analisi sono successive alla scadenza del termine previsto nel parere motivato del 20 marzo 2011.
31 Occorre a tal riguardo ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che i mutamenti avvenuti in seguito non possono essere presi in considerazione dalla Corte (sentenza Commissione/Francia, C‑23/13, EU:C:2013:723, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). Ebbene, è pacifico che, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, la Repubblica italiana non aveva adottato le misure necessarie al fine di osservare gli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni della direttiva 91/271.
32 Ciò posto, il ricorso della Commissione va considerato fondato.
33 Di conseguenza, occorre dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che:
– gli agglomerati di Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, Trezzano sul Naviglio e Vigevano (Lombardia), aventi un numero di a.e. superiore a 10 000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva;
– negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado (Friuli-Venezia Giulia), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), aventi un numero di a.e. superiore a 10 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente all’articolo 4 della direttiva 91/271;
– negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto (Sicilia), aventi un numero di a.e. superiore a 10 000 e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente, conformemente all’articolo 5 di detta direttiva, e
– la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto),
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10 della direttiva 91/271.
Sulle spese
34 A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che:
– gli agglomerati di Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, Trezzano sul Naviglio e Vigevano (Lombardia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva;
– negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado (Friuli-Venezia Giulia), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente all’articolo 4 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008;
– negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente, conformemente all’articolo 5 di detta direttiva, e
– la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto),
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Firme