Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Tutela dei consumatori Numero: C-127/15 | Data di udienza:

TUTELA DEI CONSUMATORI – Credito ai consumatori – Accordi di rateizzazione – Dilazione di pagamento senza spese – Intermediari del credito – Società di recupero che agiscono in nome dei creditori – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/48/CE. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Dicembre 2016
Numero: C-127/15
Data di udienza:
Presidente: Bay Larsen
Estensore: Safjan


Premassima

TUTELA DEI CONSUMATORI – Credito ai consumatori – Accordi di rateizzazione – Dilazione di pagamento senza spese – Intermediari del credito – Società di recupero che agiscono in nome dei creditori – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/48/CE. 



Massima

 

 



CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.3^ 08/12/2016 sentenza C-127/15


TUTELA CONSUMATORI – Credito ai consumatori – Accordi di rateizzazione – Dilazione di pagamento senza spese – Intermediari del credito – Società di recupero che agiscono in nome dei creditori – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/48/CE. 
 
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio deve essere interpretato nel senso che un accordo di rateizzazione di un credito, stipulato, in seguito all’insolvenza del consumatore, tra quest’ultimo e il creditore con l’intermediazione di un’agenzia di recupero crediti, non è «senza spese», ai sensi di tale disposizione, qualora, con tale accordo, il consumatore s’impegni a rimborsare l’importo totale di tale credito e a pagare interessi o spese che non sono stati previsti dal contratto iniziale ai termini del quale è stato concesso detto credito. Mentre, l’articolo 3, lettera f), e l’articolo 7 della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che un’agenzia di recupero che stipula, in nome del creditore, un accordo di rateizzazione di un credito insoluto ma che agisce come intermediario del credito solo in via accessoria, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio, va considerata un «intermediario del credito», ai sensi di tale articolo 3, lettera f), e non è soggetta all’obbligo d’informazione precontrattuale del consumatore, a norma degli articoli 5 e 6 di tale direttiva.

Pres. Bay Larsen, Rel. Safjan, Ric. Verein für Konsumenteninformation c. INKO, Inkasso GmbH
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.3^ 08/12/2016 sentenza C-127/15

SENTENZA

 

 

 
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.3^ 08/12/2016 sentenza C-127/15
 
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
 
8 dicembre 2016 

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/48/CE – Tutela dei consumatori – Credito ai consumatori – Articolo 2, paragrafo 2, lettera j) – Accordi di rateizzazione – Dilazione di pagamento senza spese – Articolo 3, lettera f) – Intermediari del credito – Società di recupero che agiscono in nome dei creditori»
 
Nella causa C-127/15,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 17 febbraio 2015, pervenuta in cancelleria il 12 marzo 2015, nel procedimento
 
Verein für Konsumenteninformation
 
contro
 
INKO, Inkasso GmbH,
 
LA CORTE (Terza Sezione),
 
composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan (relatore) e D. Šváby, giudici,
 
avvocato generale: E. Sharpston
 
cancelliere: C. Strömholm, amministratore
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 febbraio 2016,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per il Verein für Konsumenteninformation, da S. Langer, Rechtsanwalt;
 
–        per l’INKO, Inkasso GmbH, da C. Rabl, Rechtsanwalt;
 
–        per il governo tedesco, da T. Henze, M. Hellmann, J. Kemper e D. Kuon, in qualità di agenti;
 
–        per il governo francese, da D. Colas e S. Ghiandoni, in qualità di agenti;
 
–        per il governo lituano, da K. Dieninis, D. Kriaučiūnas e J. Nasutavičienė, in qualità di agenti;
 
–        per la Commissione europea, da S. Grünheid e G. Goddin, in qualità di agenti,
 
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 luglio 2016,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera j), e dell’articolo 3, lettera f), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66, e rettifiche GU 2009, L 207, pag. 14; GU 2010, L 199, pag. 40; GU 2011, L 234, pag. 46, e GU 2015, L 36, pag. 15).
 
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Verein für Konsumenteninformation (Associazione per l’informazione dei consumatori, in prosieguo: l’«Associazione») e l’INKO, Inkasso GmbH (in prosieguo l’«Inko») in merito a una prassi che quest’ultima mette in atto stipulando con i consumatori accordi di rateizzazione di debiti relativi alla concessione di dilazioni di pagamento, senza aver loro comunicato le informazioni precontrattuali.
 
 Contesto normativo
 
 Diritto dell’Unione
 
3        Il considerando 24 della direttiva 2008/48 così recita:
 
«Il consumatore deve essere informato in modo completo prima di concludere il contratto di credito, a prescindere dalla circostanza che un intermediario del credito partecipi o meno alla commercializzazione del credito. Pertanto, in generale, gli obblighi di informazione precontrattuale dovrebbero applicarsi anche agli intermediari del credito. Tuttavia, se i fornitori di merci e i prestatori di servizi svolgono un’attività di intermediazione creditizia in via accessoria, non è opportuno imporre loro per legge un obbligo di fornire l’informazione precontrattuale conformemente alla presente direttiva. Ad esempio, l’intermediazione creditizia svolta da fornitori di merci o prestatori di servizi può essere ritenuta accessoria se tale attività non costituisce lo scopo principale della loro attività commerciale o professionale. In casi del genere si garantisce comunque un livello sufficiente di tutela del consumatore in quanto il creditore ha la responsabilità di assicurare che il consumatore riceva la completa informazione precontrattuale, o dall’intermediario, se il creditore e l’intermediario decidono in tal senso, o in altro modo appropriato».
 
4        Ai sensi dell’articolo 2 della citata direttiva, intitolato «Ambito d’applicazione»:
 
«1.      La presente direttiva si applica ai contratti di credito.
 
«2.      La presente direttiva non si applica ai:
 
(…)
 
f)      contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese e contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile;
 
(…)
 
j)      contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente;
 
(…)
 
6.      Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli articoli da 1 a 4, gli articoli 6, 7 e 9, l’articolo 10, paragrafo 1, l’articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a i), l) e r), l’articolo 10, paragrafo 4, l’articolo 11, l’articolo 13, l’articolo 16 e gli articoli da 18 a 32 si applichino ai contratti di credito che prevedono che il creditore e il consumatore stabiliscano di comune accordo le modalità del pagamento dilazionato o del rimborso, in caso di inadempimento del consumatore già in relazione al contratto di credito iniziale, nel caso in cui:
 
a)      tali accordi offrano maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziali relativi al suddetto inadempimento; e
 
b)      il consumatore non sia in tal modo sottoposto a condizioni meno favorevoli di quelle del contratto di credito iniziale.
 
(…)».
 
5        L’articolo 3 di tale direttiva, rubricato «Definizioni», prevede quanto segue:
 
«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
 
(…)
 
b)      “creditore”: una persona fisica o giuridica che concede o s’impegna a concedere un credito nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale;
 
c)      “contratto di credito”: un contratto in base al quale il creditore concede o s’impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali;
 
(…)
 
f)      “intermediario del credito”: una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore e che, nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso, che può essere costituito da una somma di denaro o da qualsiasi altro vantaggio economico pattuito;
 
i)      presenta od offre contratti di credito ai consumatori;
 
ii)      assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie alla conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui al punto i); oppure
 
iii)      conclude con i consumatori contratti di credito per conto del creditore;
 
g)      “costo totale del credito per il consumatore”: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;
 
h)      “importo totale che il consumatore è tenuto a pagare”: la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito al consumatore;
 
i)      “tasso annuo effettivo globale”: il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all’articolo 19, paragrafo 2;
 
(…)».
 
6        L’articolo 5 della direttiva 2008/48, intitolato «Informazioni precontrattuali», al paragrafo 1, dispone quanto segue:
 
«Il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito (…)».
 
7        L’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Obblighi di informazione precontrattuale relativi ad alcuni contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e ad alcuni contratti di credito specifici», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:
 
«Il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta riguardante un contratto di credito ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3, 5 o 6, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito
 
(…)».
 
8        Ai sensi dell’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Deroghe agli obblighi di informazione precontrattuale»:
 
«Gli articoli 5 e 6 non si applicano ai fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Ciò non incide sull’obbligo del creditore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali contemplate in tali articoli».
 
9        Ai termini dell’articolo 21 della medesima direttiva, intitolato «Obblighi degli intermediari del credito nei confronti dei consumatori»:
 
«Gli Stati membri provvedono affinché:
 
a)      un intermediario del credito indichi, sia nella pubblicità che nei documenti destinati ai consumatori, l’ampiezza dei suoi poteri, in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori oppure a titolo di mediatore indipendente;
 
b)      il consumatore sia informato del compenso da versare, se del caso, all’intermediario del credito per i suoi servizi e che tale compenso sia oggetto di accordo tra il consumatore e l’intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito;
 
c)      l’intermediario del credito comunichi al creditore il compenso che il consumatore deve versare, se del caso, all’intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del tasso annuo effettivo globale».
 
 Il diritto austriaco
 
10      L’articolo 6 del Verbraucherkreditgesetz (legge sul credito al consumo), del 20 maggio 2010 (BGBl. I, 28/2010; in prosieguo: il «VKrG») è così redatto:
 
«1.      Il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, deve mettere a disposizione del consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito. Tali informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e, in particolare, contengono i seguenti dati:
 
1)      il tipo di credito;
 
(…)
 
3)      l’importo totale del credito e le condizioni di prelievo;
 
4)      la durata del contratto di credito;
 
(…)
 
7)      il tasso annuo effettivo globale e l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso conformemente all’articolo 27; (…)
 
(…)
 
8.      Gli obblighi di informazione previsti nei paragrafi da 1 a 7 si applicano anche all’intermediario del credito, purché quest’ultimo non sia un fornitore di merci o un prestatore di servizi che agisce come intermediario del credito a titolo accessorio».
 
11      L’articolo 25 del VKrG prevede quanto segue:
 
«1.      Ai contratti con i quali un imprenditore concede a titolo oneroso ad un consumatore una dilazione di pagamento o un’altra agevolazione finanziaria vanno applicate le disposizioni della sezione 2 (…).
 
(…)
 
2.      (…) Il prezzo in contanti, nonché la merce o il servizio devono essere indicati anche nelle informazioni precontrattuali (articolo 6, paragrafo 1) (…)».
 
12      Ai sensi dell’articolo 1000, paragrafo 1, dell’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile):
 
«Gli interessi concordati senza determinazione dell’ammontare o spettanti ex lege, ove non sia diversamente stabilito dalla legge, sono dovuti nella misura del 4% annuale».
 
13      L’articolo 1333 di tale codice prevede quanto segue:
 
«1.      I danni arrecati dal debitore al proprio creditore per effetto del ritardo del pagamento di un credito pecuniario sono risarciti attraverso gli interessi legali (articolo 1000, paragrafo 1).
 
2.      Il creditore può far valere, oltre agli interessi legali, anche il risarcimento di danni ulteriori da lui subiti e dovuti dal debitore, in particolare le spese necessarie per le misure di ingiunzione e di riscossione, purché esse siano proporzionate al credito preteso».
 
 Procedimento principale e questioni pregiudiziali
 
14      L’Associazione è legittimata, in base alla normativa austriaca, ad intentare azioni inibitorie collettive per tutelare gli interessi dei consumatori.
 
15      L’Inko gestisce un’agenzia di recupero crediti. Nell’ambito della sua attività, essa invia ai debitori, per conto dei creditori, lettere di diffida con l’indicazione dell’importo del debito insoluto, inclusi gli interessi maturati, e le proprie spese per il recupero. Essa invita i debitori o a pagare il loro debito entro tre giorni o a compilare un modulo prestampato contenente un piano di rateizzazione del loro debito e a rispedirglielo. I debitori, formalizzando il loro accordo, riconoscono il debito esistente, «oltre alle spese di monitoraggio e agli interessi da calcolarsi per tutta la durata risultante». Essi si impegnano a pagare il loro debito, in quote mensili rateizzate in base al piano di rimborso, imputando i pagamenti prima alle spese sostenute dall’Inko e poi al capitale e agli interessi.
 
16      L’Associazione ha adito l’Handelsgericht Wien (Tribunale per le controversie in materia di commercio di Vienna, Austria) chiedendo che all’Inko fosse vietato stipulare con i consumatori accordi di rimborso dei debiti vertenti sulla concessione di dilazioni di pagamento senza comunicare precedentemente le informazioni di cui all’articolo 6 del VKrG.
 
17      Con decisione del 14 novembre 2013, tale giudice ha accolto la domanda dell’Associazione.
 
18      Tale decisione è stata impugnata dinanzi all’Oberlandesgericht Wien (Tribunale regionale superiore di Vienna, Austria) il quale, con sentenza del 30 luglio 2014, ne ha disposto la parziale riforma.
 
19      L’Associazione e l’Inko hanno proposto dinanzi al giudice del rinvio un ricorso per cassazione (Revision) contro tale sentenza.
 
20      Detto giudice osserva che un’agenzia di recupero crediti, come l’Inko, opera a titolo professionale e retribuisce la propria attività tramite fatturazione di varie spese. Essa propone ai debitori, a nome dei creditori, di stipulare accordi vertenti su dilazioni di pagamento o rateizzazioni dei rimborsi.
 
21      Si evince dalla decisione di rinvio che l’oggetto sociale dell’Inko consiste, innanzitutto, nel recupero dei crediti. Ciò premesso, il giudice del rinvio chiede se un’agenzia di recupero crediti come l’Inko, la cui attività come intermediario del credito è soltanto accessoria rispetto alle altre attività professionali che essa esercita in via principale, possa essere considerata un «intermediario del credito», ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della direttiva 2008/48.
 
22      Per quanto riguarda le conseguenze finanziarie, previste dalla normativa austriaca, del ritardo del pagamento di un debito, il giudice del rinvio rileva che il debitore è tenuto non soltanto a pagare gli interessi legali ad una tasso del 4%, ma anche a indennizzare gli altri danni subiti dal creditore, compresi quelli afferenti alle spese di recupero del credito, purché siano proporzionati.
 
23      Si evince dalla decisione di rinvio che l’Associazione non ha dimostrato che gli interessi e le spese imputate dall’Inko ai debitori insolventi eccedono, con i loro importi, quelli dovuti ai creditori in base alla normativa austriaca, allorché questi ultimi concedono dilazioni di pagamento a siffatti debitori.
 
24      Di conseguenza, il giudice del rinvio chiede se gli accordi di rateizzazione di debiti vertenti sulla concessione di dilazioni di pagamento, stipulati dall’Inko con i consumatori, possano essere considerati «senza spese», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2008/48, e, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva.
 
25      Ciò premesso, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
 
«1)      Se un’agenzia di riscossione che, nell’ambito del recupero di crediti a fini commerciali, a nome dei suoi mandanti, propone ai debitori di questi ultimi la conclusione di accordi di rateizzazione, in cui provvede ad addebitare spese per la propria attività, le quali, in ultima analisi, devono essere sostenute dai debitori, operi come “intermediario del credito” ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della direttiva 2008/48 (…).
 
2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione:
 
Se un accordo di rateizzazione, concluso da un debitore e il suo creditore attraverso l’intermediazione di un’agenzia di riscossione, costituisca una “dilazione senza spese” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2008/48 (…), qualora il debitore, in detto accordo, si impegni soltanto al pagamento del debito non assolto, nonché degli interessi e delle spese che avrebbe dovuto ugualmente pagare in base alla legge – anche in assenza di un siffatto accordo – in ragione del suo ritardo».
 
 Sulle questioni pregiudiziali
 
 Sulla seconda questione
 
26      Con la seconda questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che un accordo di rateizzazione di un credito, stipulato, in seguito all’insolvenza del consumatore, tra questi e il creditore tramite l’intermediazione di un’agenzia di recupero, è considerato «senza spese», ai sensi di tale disposizione, quando, con tale accordo, il consumatore s’impegna a restituire l’importo totale del credito e a pagare gli interessi e le spese che avrebbe dovuto sostenere in base alla normativa nazionale in assenza di detto accordo.
 
27      Per rispondere a tale questione occorre sottolineare, in via preliminare, che la direttiva 2008/48 prevede, in materia di credito ai consumatori, un’armonizzazione completa ed imperativa in una serie di settori fondamentali, la quale viene ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell’Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo (v. sentenza del 18 dicembre 2014, CA Consumer Finance, C-449/13, EU:C:2014:2464, punto 21).
 
28      Tale direttiva si applica, conformemente al suo articolo 2, paragrafo 1, ai contratti di credito, tranne, in particolare, secondo il disposto del paragrafo 2, lettera j), di tale articolo, ai contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente.
 
29      Per quanto attiene, da un lato, alla nozione di «contratto di credito», essa è definita all’articolo 3, lettera c), di detta direttiva e identifica un contratto in base al quale il creditore concede o s’impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali.
 
30      Occorre rilevare che la nozione di «contratto di credito», definita da detta disposizione, è particolarmente ampia e comprende accordi, quale quello contestato nel procedimento principale, che prevedono la rateizzazione dei rimborsi di un debito esistente.
 
31      A tale riguardo, emerge espressamente dall’articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 che essa si applica in via di principio ai contratti che prevedono che il creditore e il consumatore stabiliscano di comune accordo le modalità del pagamento dilazionato o del rimborso, in caso di inadempimento del consumatore già in relazione al contratto di credito iniziale.
 
32      Di conseguenza, un accordo del genere, stipulato con il consumatore o direttamente dal creditore o da un intermediario del credito che agisce in nome di tale creditore, deve essere considerato un «contratto di credito», ai sensi dell’articolo 3, lettera c), di detta direttiva, fatte salve le deroghe di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della stessa.
 
33      Ciò posto, occorre, dall’altro lato, valutare se un contratto del genere sia «senza spese», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della medesima direttiva, quando il consumatore si impegna a rimborsare l’importo totale del credito e a pagare gli interessi e le spese che avrebbe dovuto sostenere, in mancanza di contratto, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale.
 
34      Sebbene la direttiva 2008/48 non definisca specificatamente la nozione di «spese», va rilevato che, secondo l’articolo 3, lettera g), di tale direttiva, il costo totale del credito per il consumatore designa tutti i costi che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza (v. sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, punto 84).
 
35      Le definizioni particolarmente ampie della nozione di «contratto di credito», ai sensi dell’articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48, nonché della nozione di «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi dell’articolo 3, lettera g), di tale direttiva, rispondono all’obiettivo perseguito da detta direttiva, ricordato al punto 27 della presente sentenza, in quanto consentono di garantire una tutela dei consumatori estesa.
 
36      Pertanto, qualsiasi limitazione dell’ambito di applicazione della medesima direttiva, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, della stessa, deve essere interpretata alla luce di tale obiettivo.
 
37      Di conseguenza, qualora con un accordo che prevede nuove condizioni di pagamento di un debito esistente, il consumatore s’impegni non soltanto a rimborsare l’importo totale del credito ma anche a pagare interessi o spese che non erano state previste nel contratto iniziale in base al quale era stato accordato il credito insoluto, un simile accordo non può essere considerato «senza spese», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2008/48.
 
38      Nel caso di specie, si evince dalla decisione di rinvio che gli accordi di rateizzazione del credito proposti dall’Inko ai consumatori, in seguito a insolvenze, prevedono che questi ultimi si impegnino a pagare il loro debito tramite rate mensili, imputando i pagamenti prima alle spese dell’Inko, poi al capitale restante dovuto e agli interessi.
 
39      Un accordo del genere, che prevede l’obbligo per un consumatore di pagare le spese di un’agenzia di recupero crediti, nel presente caso l’Inko, che non sono previste nel contratto iniziale di credito, non può essere considerato relazionato a una dilazione di pagamento «senza spese», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2008/48.
 
40       Tenuto conto dell’obiettivo, di cui al punto 27 della presente sentenza, di assicurare a tutti i consumatori un livello adeguato di tutela dei loro interessi, tale considerazione non può essere rimessa in discussione a causa del cumularsi degli importi degli interessi e delle spese previsti da un simile accordo, anche se tali importi non oltrepassano quelli che sarebbero dovuti in mancanza di accordo tra le parti, in base alla normativa nazionale applicabile in caso di ritardo di pagamento.
 
41      Ciò detto, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che un accordo di rateizzazione di un credito, stipulato, in seguito all’insolvenza del consumatore, tra quest’ultimo e il creditore con l’intermediazione di un’agenzia di recupero crediti, non è «senza spese», ai sensi di tale disposizione, qualora, con tale accordo, il consumatore s’impegni a rimborsare l’importo totale di tale credito e a pagare interessi o spese che non sono stati previsti dal contratto iniziale ai termini del quale è stato concesso detto credito.
 
 Sulla prima questione
 
42      Con la prima questione, che occorre esaminare in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, lettera f), e l’articolo 7 della direttiva 2008/48 debbano essere interpretati nel senso che un’agenzia di recupero che stipula, in nome del creditore, un accordo di rateizzazione di un credito insoluto ma che agisce come intermediario del credito solo in via accessoria debba essere considerata un «intermediario del credito», ai sensi di tale articolo 3, lettera f), ed essere soggetta all’obbligo d’informazione precontrattuale del consumatore, a norma degli articoli 5 e 6 di tale direttiva.
 
43      A tale proposito, occorre ricordare che, a norma di detto articolo 3, lettera f), è «intermediario del credito» una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore e che, nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso, che può essere costituito da una somma di denaro o da qualsiasi altro vantaggio economico pattuito, presenta o propone contratti di credito ai consumatori, assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie alla conclusione di contratti di credito, oppure conclude contratti di credito con i consumatori in nome e per conto del creditore.
 
44      Di conseguenza, un’agenzia di recupero, quale l’Inko, che agisce in nome di un creditore per stipulare un accordo di rateizzazione di un credito insoluto, ai termini del quale il consumatore s’impegna a rimborsare l’importo totale del credito e a pagare interessi e spese, deve essere qualificato come «intermediario del credito» ai sensi di tale disposizione.
 
45      La controversia principale verte sulla questione se un’agenzia di recupero come l’Inko sia tenuta, per le sue attività come intermediario del credito, a comunicare ai consumatori le informazioni precontrattuali di cui all’articolo 6 della VKrG, che recepisce nell’ordinamento austriaco l’articolo 5 della direttiva 2008/48.
 
46      A tale riguardo, occorre osservare che un simile intermediario del credito, in linea di principio, è soggetto all’obbligo di informazione precontrattuale del consumatore di cui agli articoli 5 e 6 di detta direttiva.
 
47      Tuttavia, secondo quanto prescritto dall’articolo 7, prima frase, della direttiva 2008/48, i fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono sottoposti a tale obbligo. A tale riguardo, il considerando 24 di tale direttiva espone che l’intermediazione creditizia svolta da tali fornitori o tali prestatori può essere ritenuta accessoria se tale attività non costituisce lo scopo principale della loro attività commerciale o professionale.
 
48      Spetta al giudice del rinvio verificare se, tenuto conto di tutte le circostanze del procedimento principale, in particolare dell’oggetto principale dell’attività dell’intermediario del credito in parola, si possa considerare che quest’ultimo agisca come intermediario del credito a titolo accessorio, ai sensi dell’articolo 7, prima frase, di tale direttiva.
 
49      Allo stesso tempo, occorre rilevare che l’eccezione, di cui può beneficiare l’intermediario del credito, all’obbligo di provvedere all’informazione precontrattuale del consumatore, non pregiudica la nozione di «intermediario del credito», ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della direttiva 2008/48, ma ha l’unico effetto di impedire che le persone che agiscono come intermediari solo a titolo accessorio siano soggette all’obbligo di informazione precontrattuale, di cui agli articoli 5 e 6 di tale direttiva, fermo restando che le altre disposizioni di detta direttiva, in particolare l’articolo 21 relativo a determinati obblighi degli intermediari nei confronti dei consumatori, si applicano nei confronti di tali persone.
 
50      Tale deroga non ha neanche l’effetto di pregiudicare il livello di tutela del consumatore di cui alla direttiva 2008/48.
 
51      A tale proposito, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 28 a 30 delle conclusioni, l’obbligo, di cui agli articoli 5 e 6 di tale direttiva, che ha il creditore ed, eventualmente, l’intermediario del credito, di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo, menzionato al punto 27 della presente sentenza, di garantire a tutti i consumatori un elevato livello di tutela dei loro interessi (v. in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2014, CA Consumer Finance, C-449/13, EU:C:2014:2464, punto 21, nonché del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, punto 61).
 
52      Orbene, come si evince dall’articolo 7, seconda frase, di detta direttiva, letto alla luce del considerando 24 della stessa, la deroga, prevista all’articolo 7, prima frase, della direttiva 2008/48, nei confronti dei fornitori di merci o dei prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio, non lede l’obbligo del creditore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali elencate agli articoli 5 e 6 di tale direttiva.
 
53      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, lettera f), e l’articolo 7 della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che un’agenzia di recupero che stipula, in nome del creditore, un accordo di rateizzazione di un credito insoluto ma che agisce come intermediario del credito solo in via accessoria, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio, va considerata un «intermediario del credito», ai sensi di tale articolo 3, lettera f), e non è soggetta all’obbligo d’informazione precontrattuale del consumatore, a norma degli articoli 5 e 6 di tale direttiva.
 
 Sulle spese
 
54      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
 
1)      L’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio deve essere interpretato nel senso che un accordo di rateizzazione di un credito, stipulato, in seguito all’insolvenza del consumatore, tra quest’ultimo e il creditore con l’intermediazione di un’agenzia di recupero crediti, non è «senza spese», ai sensi di tale disposizione, qualora, con tale accordo, il consumatore s’impegni a rimborsare l’importo totale di tale credito e a pagare interessi o spese che non sono stati previsti dal contratto iniziale ai termini del quale è stato concesso detto credito.
 
2)      L’articolo 3, lettera f), e l’articolo 7 della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che un’agenzia di recupero che stipula, in nome del creditore, un accordo di rateizzazione di un credito insoluto ma che agisce come intermediario del credito solo in via accessoria, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio, va considerata un «intermediario del credito», ai sensi di tale articolo 3, lettera f), e non è soggetta all’obbligo d’informazione precontrattuale del consumatore, a norma degli articoli 5 e 6 di tale direttiva.
 
Firme
 

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