Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: C-272/15 | Data di udienza:

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Obbligo di restituire quote di emissioni per i voli tra gli Stati membri dell’Unione e la maggior parte degli Stati terzi – Articolo 1 Decisione n. 377/2013/UE – Deroga temporanea – Esclusione dei voli da e verso aeroporti situati in Svizzera – Disparità di trattamento tra Stati terzi – Principio generale della parità di trattamento – Inapplicabilità – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/87/CE.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Dicembre 2016
Numero: C-272/15
Data di udienza:
Presidente: von Danwitz
Estensore:


Premassima

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Obbligo di restituire quote di emissioni per i voli tra gli Stati membri dell’Unione e la maggior parte degli Stati terzi – Articolo 1 Decisione n. 377/2013/UE – Deroga temporanea – Esclusione dei voli da e verso aeroporti situati in Svizzera – Disparità di trattamento tra Stati terzi – Principio generale della parità di trattamento – Inapplicabilità – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/87/CE.



Massima

 

 
 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.4^ 21/12/2016 sentenza C-272/15



INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Obbligo di restituire quote di emissioni per i voli tra gli Stati membri dell’Unione e la maggior parte degli Stati terzi – Articolo 1 Decisione n. 377/2013/UE – Deroga temporanea – Esclusione dei voli da e verso aeroporti situati in Svizzera – Disparità di trattamento tra Stati terzi – Principio generale della parità di trattamento – Inapplicabilità – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/87/CE.
 
L’esame della decisione n. 377/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2013, recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, non rivela, alla luce del principio della parità di trattamento, alcun elemento che possa inficiare la validità di tale decisione, nella parte in cui la deroga temporanea, prevista dall’articolo 1 della decisione stessa, agli obblighi dettati dall’articolo 12, paragrafo 2 bis, e dall’articolo 16 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, per quanto riguarda la restituzione delle quote di emissioni a effetto serra per i voli effettuati nel 2012 tra gli Stati membri dell’Unione europea e la maggior parte dei paesi terzi, non si applica, in particolare, ai voli da e verso gli aeroporti situati in Svizzera.


Pres./Rel. von Danwitz,  Ric. Swiss International Air Lines AG c. The Secretary of State for Energy and Climate Change
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.4^ 21/12/2016 sentenza C-272/15

SENTENZA

 

 



CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.4^ 21/12/2016 sentenza C-272/15
 
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
 
21 dicembre 2016 

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Obbligo di restituire quote di emissioni per i voli tra gli Stati membri dell’Unione e la maggior parte degli Stati terzi – Decisione n. 377/2013/UE – Articolo 1 – Deroga temporanea – Esclusione dei voli da e verso aeroporti situati in Svizzera – Disparità di trattamento tra Stati terzi – Principio generale della parità di trattamento – Inapplicabilità»
 
Nella causa C-272/15,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello d’Inghilterra e del Galles (Sezione Civile), Regno Unito], con decisione del 6 maggio 2015, pervenuta in cancelleria l’8 giugno 2015, nel procedimento
 
Swiss International Air Lines AG
 
contro
 
The Secretary of State for Energy and Climate Change,
 
Environment Agency,
 
LA CORTE (Quarta Sezione),
 
composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, E. Juhász, C. Vajda, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,
 
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
 
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 maggio 2016,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per la Swiss International Air Lines AG, da J. Robinson e M. Croft, solicitors, D. Piccinin, barrister, e M. Chamberlain, QC;
 
–        per The Secretary of State for Energy and Climate Change, da N. Cohen, barrister;
 
–        per l’Environment Agency, da J. Welsh, solicitor;
 
–        per il governo del Regno Unito, da M. Holt, in qualità di agente, assistito da R. Palmer e J. Holmes, barristers;
 
–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Grasso, avvocato dello Stato;
 
–        per il Parlamento europeo, da J. Rodrigues, R. van de Westelaken e A. Tamás, in qualità di agenti;
 
–        per il Consiglio dell’Unione europea, da M. Simm e K. Michoel, in qualità di agenti;
 
–        per la Commissione europea, da K. Mifsud-Bonnici e E. White, in qualità di agenti,
 
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 luglio 2016,
 
ha pronunciato la seguente

Sentenza
 
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità della decisione n. 377/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2013, recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU 2013, L 113, pag. 1), con riguardo al principio generale della parità di trattamento e sull’interpretazione dell’articolo 340 TFUE.
 
2        La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Swiss International Air Lines AG (in prosieguo: la «Swiss International»), da una parte, e il Secretary of State for Energy and Climate Change (Ministro dell’Energia e del Cambiamento climatico, Regno Unito) e l’Environment Agency (Agenzia per l’ambiente, Regno Unito), dall’altra, in merito alla validità della decisione n. 377/2013 e all’indennizzo per le quote di emissioni dei gas a effetto serra restituite dalla Swiss International per i voli da e verso la Svizzera effettuati nel 2012.
 
 Contesto normativo
 
 Diritto dell’Unione
 
 La direttiva 2003/87
 
3        La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 (GU 2009, L 8, pag. 3; in prosieguo: la «direttiva 2003/87»), all’articolo 12, paragrafo 2 bis, così dispone:
 
«Gli Stati membri di riferimento si accertano, entro il 30 aprile di ogni anno, che ciascun operatore aereo restituisca un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell’anno civile precedente dalle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I per le quali l’operatore in questione è l’operatore aereo, come verificate a norma dell’articolo 15. Gli Stati membri garantiscono che le quote restituite conformemente al presente paragrafo siano successivamente cancellate».
 
4        Il successivo articolo 16, intitolato «Sanzioni», così recita:
 
«1.       Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per l’applicazione di tali norme. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.
 
2.       Gli Stati membri assicurano la pubblicazione dei nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni sufficienti a norma della presente direttiva.
 
3.       Gli Stati membri provvedono affinché il gestore o l’operatore aereo che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate durante l’anno precedente sia obbligato a pagare un’ammenda per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa per la quale il gestore non ha restituito le quote di emissione, l’ammenda per le emissioni in eccesso corrisponde a 100 EUR. Il pagamento dell’ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall’obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all’atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell’anno civile seguente.
 
(…)».
 
 La decisione n. 377/2013
 
5        I considerando da 4 a 6 e 9 della decisione n. 377/2013 così recitano:
 
«(4)      La negoziazione di tutti gli accordi in materia di trasporto aereo con i paesi terzi dovrebbe prefiggersi l’obiettivo di salvaguardare la flessibilità di cui l’Unione necessita per poter adottare misure riguardanti problematiche di natura ambientale, comprese misure di mitigazione dell’impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici.
 
(5)      Sono stati compiuti progressi in seno all’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) a favore dell’adozione, in occasione della 38a sessione dell’Assemblea dell’ICAO, che si terrà dal 24 settembre al 4 ottobre 2013, di un quadro globale per la politica in materia di riduzione delle emissioni che agevoli l’applicazione alle emissioni imputabili al trasporto aereo internazionale, da parte degli Stati, di misure basate sul mercato nonché la predisposizione di una misura basata sul mercato mondiale (MBM). Un tale quadro potrebbe apportare un significativo contributo alla riduzione delle emissioni di CO2 su scala regionale, nazionale e globale.
 
(6)      Per facilitare tali progressi e imprimere un ulteriore impulso, è auspicabile rinviare l’applicazione dei requisiti, introdotti prima della 38a sessione dell’Assemblea dell’ICAO, concernenti i voli da e per aeroporti situati nei paesi al di fuori dell’Unione e che non appartengono all’Associazione europea di libero scambio (EFTA), nelle dipendenze e nei territori degli Stati nello spazio economico europeo (SEE) o nei paesi che hanno firmato un trattato di adesione con l’Unione. Non è pertanto opportuno adottare misure nei confronti degli operatori aerei in relazione ai requisiti derivanti dalla [direttiva 2003/87] per la notifica delle emissioni verificate relative agli anni civili 2010, 2011 e 2012 e la corrispondente restituzione di quote relative al 2012 derivanti da voli in arrivo verso questi aeroporti e in partenza da essi. È opportuno che gli operatori aerei che desiderino continuare a rispettare tali requisiti siano autorizzati a farlo.
 
(…)
 
(9)      È opportuno che la deroga prevista dalla presente decisione non incida sull’integrità ambientale e sull’obiettivo generale della legislazione dell’Unione in materia di cambiamenti climatici, e che non dia luogo a distorsioni della concorrenza. Di conseguenza, e al fine di salvaguardare l’obiettivo generale della [direttiva 2003/87] quale strumento facente parte del quadro giuridico di cui l’Unione si è dotata per conseguire il suo impegno unilaterale a ridurre le proprie emissioni del 20% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, è opportuno che tale direttiva continui ad applicarsi ai voli in partenza da o in arrivo in aeroporti situati nel territorio di uno Stato membro diretti verso o in provenienza da aeroporti situati in talune zone o in determinati paesi strettamente collegati o associati che si trovano al di fuori dell’Unione».
 
6        A termini dell’articolo 1 della decisione medesima:
 
«In deroga all’articolo 16 della [direttiva 2003/87], gli Stati membri non adottano misure nei confronti di operatori aerei in relazione ai requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 2 bis, e all’articolo 14, paragrafo 3, della suddetta direttiva, per gli anni civili 2010, 2011 e 2012, riguardo all’attività da e verso aeroporti situati nei paesi al di fuori dell’Unione che non sono membri dell’EFTA, nelle dipendenze e nei territori degli Stati nel SEE o nei paesi che hanno firmato un trattato di adesione con l’Unione, qualora tali operatori aerei non abbiano beneficiato di quote a titolo gratuito per detta attività per il 2012, o nel caso in cui abbiano beneficiato di tali quote, abbiano restituito agli Stati membri, ai fini della loro cancellazione, entro il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione, un numero di quote assegnate al trasporto aereo per il 2012 corrispondente alla quantità di tonnellate-chilometro verificate di tale attività nell’anno di riferimento 2010».
 
7        Detta decisione è entrata in vigore, ai sensi del suo articolo 6, il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, vale a dire il 25 aprile 2013, e si applica a decorrere dal 24 aprile 2013.
 
 Il diritto del Regno Unito
 
8        Con il Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme (Amendment) Regulations 2013 (atto del 2013 recante modifica dei regolamenti di applicazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra) il Ministro dell’Energia e del Cambiamento climatico ha modificato la normativa nazionale relativa al sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra al fine di attuare la decisione n. 377/2013.
 
 Procedimento principale e questioni pregiudiziali
 
9        La Swiss International è una compagnia aerea stabilita in Svizzera.
 
10      Per il 2012, tale società acquisiva un certo numero di quote di emissioni di gas a effetto serra a titolo gratuito e a titolo oneroso. Nel corso dello stesso anno essa restituiva le quote corrispondenti alle emissioni prodotte dai voli effettuati fra gli Stati membri del SEE e la Svizzera.
 
11      La Swiss International adiva quindi la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Alta Corte d’Inghilterra e del Galles competente per controversie di diritto amministrativo, Regno Unito), con domanda volta, da un lato, all’annullamento della normativa nazionale oggetto del procedimento principale, in quanto l’esclusione dei voli da e verso la Svizzera dalla deroga alle norme della direttiva 2003/87 prevista da quest’ultima normativa, che costituisce la normativa di attuazione della decisione n. 377/2013, violerebbe il principio generale della parità di trattamento.
 
12      Dall’altro, la Swiss International chiedeva l’annullamento della restituzione delle quote cui aveva proceduto per i voli effettuati nel 2012 fra gli Stati membri del SEE e la Svizzera. In subordine, chiedeva una compensazione economica del valore delle quote restituite, che essa aveva acquistato a titolo oneroso, ovvero una qualsiasi altra forma di adeguato indennizzo.
 
13      A seguito del rigetto del ricorso, la Swiss International ricorreva in appello dinanzi alla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello d’Inghilterra e del Galles (Sezione Civile), Regno Unito]. Dinanzi a tale giudice, la controversia tra le parti nel procedimento principale si focalizzava, in particolare, sulla domanda di annullamento della normativa nazionale oggetto del procedimento medesimo. A tal proposito, la Swiss International sosteneva che la decisione n. 377/2013, escludendo i voli effettuati fra gli Stati membri del SEE e la Svizzera dalla deroga alle disposizioni della direttiva 2003/87 che si applica ai voli da o verso quasi tutti gli altri paesi terzi, si porrebbe in contrasto con il principio della parità di trattamento.
 
14      Sebbene la Corte abbia, infatti, già affermato, nelle sentenze del 22 gennaio 1976, Balkan-Import-Export (55/75, EU:C:1976:8), del 28 ottobre 1982, Faust/Commissione (52/81, EU:C:1982:369), e del 10 marzo 1998, Germania/Consiglio (C-122/95, EU:C:1998:94), che il principio della parità di trattamento non si applica sotto ogni aspetto laddove l’Unione introduca una disparità di trattamento tra paesi terzi nelle proprie relazioni esterne, tale giurisprudenza costituirebbe un’eccezione limitata al principio della parità di trattamento unicamente con riguardo alle fattispecie in cui l’Unione abbia esercitato le proprie competenze in materia di azione esterna, in particolare, mediante la conclusione di un accordo internazionale che giustifichi una disparità di trattamento tra paesi terzi. Orbene, per quanto concerne il trattamento differenziato dei voli da o verso la Svizzera oggetto del procedimento principale, non sussisterebbe alcun accordo internazionale di questo tipo o altro atto dell’Unione in materia di relazioni esterne.
 
15      Tale disparità di trattamento non risulterebbe giustificata neppure da altre ragioni. Essa non potrebbe essere giustificata, in particolare, dalla prossimità geografica della Svizzera all’Unione. Dato che, in effetti, la deroga prevista dalla decisione n. 377/2013 coprirebbe soltanto i voli effettuati nel 2012 prima dell’adozione della decisione medesima, la sua applicazione anche ai voli da e verso la Svizzera non potrebbe falsare la concorrenza. Per quanto riguarda l’obiettivo di tale decisione di non indebolire l’impegno unilaterale dell’Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, la Swiss International rilevava che la Confederazione svizzera non ha aderito a tale impegno unilaterale.
 
16      Il Ministro dell’Energia e del Cambiamento climatico e l’Agenzia per l’ambiente contestavano tale tesi. A loro avviso, il principio della parità di trattamento non si applicherebbe alla disparità di trattamento operata dalla decisione n. 377/2013 tra taluni paesi terzi al fine di favorire i negoziati internazionali a livello dell’ICAO. Inoltre, anche nell’ipotesi in cui il principio della parità di trattamento trovasse applicazione, il legislatore dell’Unione, astenendosi dall’estendere la deroga temporanea prevista da tale decisione ai paesi terzi strettamente collegati o associati all’Unione, come la Confederazione svizzera, non avrebbe superato i limiti del proprio potere discrezionale.
 
17      In tale contesto, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello d’Inghilterra e del Galles (Sezione Civile)] decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
 
«1)       Se la [decisione n. 377/2013] violi il principio generale dell’Unione della parità di trattamento nella parte in cui stabilisce una moratoria degli obblighi di restituzione di quote di emissione imposti dalla [direttiva 2003/87] concernenti i voli tra gli Stati del [SEE] e quasi tutti gli Stati non appartenenti al SEE, senza peraltro estendere tale moratoria ai voli tra gli Stati del SEE e la Svizzera.
 
2)       In caso di risposta affermativa, di quale rimedio debba poter disporre un ricorrente nella posizione della Swiss International, che abbia restituito quote di emissione in relazione a voli effettuati nel 2012 tra Stati del SEE e la Svizzera, affinché sia reintegrato nella posizione in cui si sarebbe trovato se non fosse stato escluso dalla moratoria dei voli tra gli Stati del SEE e la Svizzera. In particolare:
 
a)      se il registro debba essere rettificato in modo da riflettere il numero inferiore di quote che detto ricorrente avrebbe dovuto restituire se i voli da o verso la Svizzera fossero stati inclusi nella moratoria;
 
b)       in caso di risposta affermativa, quale azione debba intraprendere (se del caso) l’autorità competente nazionale e/o il giudice nazionale per ottenere che le quote supplementari restituite siano riassegnate a tale ricorrente;
 
c)       se tale ricorrente abbia il diritto di agire nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio per risarcimento danni ai sensi dell’articolo 340 del TFUE, per la perdite eventualmente subite a causa della restituzione di quote supplementari in conseguenza della decisione [n. 377/2013];
 
d)       se al ricorrente debba essere concessa un’altra forma di risarcimento e, in caso di risposta affermativa, quale».
 
 Sulle questioni pregiudiziali
 
 Sulla prima questione
 
18      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di esaminare la validità della decisione n. 377/2013 alla luce del principio della parità di trattamento, nella parte in cui la deroga temporanea, prevista all’articolo 1 della decisione stessa dagli obblighi dettati dall’articolo 12, paragrafo 2 bis, e dall’articolo 16 della direttiva 2003/87, per quanto riguarda la restituzione delle quote di emissioni a effetto serra per i voli effettuati nel 2012 tra gli Stati membri dell’Unione e la maggior parte dei paesi terzi, non si applica, in particolare, ai voli da e verso gli aeroporti situati in Svizzera.
 
19      L’articolo 1 della decisione n. 377/2013 introduce una distinzione tra i diversi voli verso o da paesi terzi, distinzione basata esclusivamente sul paese di destinazione o di provenienza di tali voli situati al di fuori dell’Unione. Tale distinzione, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, equivale ad una disparità di trattamento fra paesi terzi.
 
20      Laddove la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito alla validità della decisione n. 377/2013 alla luce del principio della parità di trattamento, ora sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si pone la questione se una disparità di trattamento tra paesi terzi ricada nell’ambito d’applicazione di tale principio.
 
21      A tal proposito, va rilevato che le politiche interne dell’Unione nei loro aspetti esterni rientrano nelle competenze di quest’ultima in materia di relazioni esterne (v., per analogia, per quanto riguarda un atto emesso in materia di mercato interno e di politica agricola comune, sentenza del 22 gennaio 1976, Balkan-Import-Export, 55/75, EU:C:1976:8, punto 14).
 
22      La decisione n. 377/2013 fa parte delle misure prese nell’ambito delle competenze dell’Unione in materia di relazioni esterne. Tale decisione è, infatti, volta, come risulta dai suoi considerando 5 e 6, a favorire l’adozione di un accordo internazionale in seno all’ICAO in materia di applicazione alle emissioni imputabili al trasporto aereo internazionale di misure basate sul mercato ed è stata adottata sulla base della competenza esterna in campo ambientale risultante dall’articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 191, paragrafo 1, quarto trattino, del Trattato medesimo.
 
23      Orbene, le relazioni esterne possono essere gestite per mezzo di un ampio ventaglio di misure che non si limitano a misure adottate nei confronti dell’insieme dei paesi terzi e possono, in tal modo, riguardare parimenti uno o più paesi terzi.
 
24      Le istituzioni e gli organi dell’Unione dispongono, nella gestione delle relazioni esterne, di un ampio margine di scelta politica. Come sottolineato, infatti, dal Regno Unito, dal Parlamento e dal Consiglio nel corso della procedimento dinanzi alla Corte, la gestione delle relazioni esterne implica necessariamente scelte di natura politica. L’Unione deve, quindi, essere in grado di compiere le proprie scelte politiche e di operare, in funzione degli obiettivi che essa persegue, una distinzione tra i paesi terzi, senza essere obbligata ad accordare a tutti loro un trattamento eguale. L’esercizio delle prerogative di politica esterna da parte delle istituzioni e degli organi dell’Unione può, dunque, avere come conseguenza che un paese terzo sia trattato in maniera differente rispetto ad altri paesi terzi.
 
25      A tal proposito, va sottolineato che il diritto dell’Unione non sancisce alcun obbligo esplicito per l’Unione di garantire un trattamento uguale per tutti i paesi terzi. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, il principio della parità di trattamento fra paesi terzi è assente nel diritto internazionale pubblico. Pertanto, poiché un’applicazione unilaterale del principio della parità di trattamento ai paesi terzi restringerebbe unilateralmente il margine di manovra dell’Unione sul piano internazionale, non si può ritenere che l’Unione abbia inteso riconoscere tale esigenza senza sancire la parità di trattamento tra i paesi terzi in modo esplicito nei trattati.
 
26      In tal senso, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, non esiste nel Trattato FUE un principio generale che imponga all’Unione, nelle relazioni esterne, di riservare sotto ogni aspetto un trattamento uguale ai singoli paesi terzi e gli operatori economici non possono in nessun caso invocare la sussistenza di un principio di tal genere (v., in particolare, sentenze del 22 gennaio 1976, Balkan-Import-Export, 55/75, EU:C:1976:8, punto 14; del 28 ottobre 1982, Faust/Commissione, 52/81, EU:C:1982:369, punto 25; del 10 marzo 1998, Germania/Consiglio, C-122/95, EU:C:1998:94, punto 56, nonché del 10 marzo 1998, T. Port, C-364/95 e C-365/95, EU:C:1998:95, punto 76).
 
27      Orbene, la Swiss International sostiene che tale giurisprudenza introduce soltanto un’eccezione limitata al principio della parità di trattamento. Tale eccezione troverebbe applicazione unicamente nelle fattispecie in cui l’Unione abbia esercitato le proprie competenze in materia di azione esterna, in particolare mediante la conclusione di un accordo internazionale che giustifichi una disparità di trattamento tra paesi terzi. Quanto alla decisione n. 377/2013 adottata al fine di favorire la conclusione di un accordo internazionale in seno all’ICAO, mancherebbe tuttavia un’azione esterna di tal genere, di modo che la disparità di trattamento risultante da tale decisione dovrebbe essere giustificata in modo obiettivo.
 
28      A tal riguardo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la Swiss International, la menzionata giurisprudenza non può essere interpretata nel senso che essa subordini, in linea di principio, le relazioni dell’Unione con i paesi terzi al rispetto del principio della parità di trattamento.
 
29      Piuttosto, al contrario, la giurisprudenza richiamata al precedente punto 25 è volta a dispensare le istituzioni e gli organi dell’Unione dall’applicazione del principio della parità di trattamento in relazione ai paesi terzi, al fine di tutelare la loro capacità di azione politica sul piano internazionale. Nel mettere l’accento sull’assenza di qualsiasi obbligo di uguale trattamento dei paesi terzi, la Corte ha infatti rilevato, in linea generale, che una disparità di trattamento tra paesi terzi non è contraria al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 28 ottobre 1982, Faust/Commissione, 52/81, EU:C:1982:369, punti 25 e 27; del 10 marzo 1998, Germania/Consiglio, C-122/95, EU:C:1998:94, punto 56, nonché del 10 marzo 1998, T. Port, C-364/95 e C-365/95, EU:C:1998:95, punto 76).
 
30      L’inapplicabilità del principio della parità di trattamento alle relazioni dell’Unione con i paesi terzi trova conferma nelle modalità con cui la Corte ha attuato il principio giurisprudenziale richiamato al precedente punto 26. Nella sentenza del 28 ottobre 1982, Faust/Commissione (52/81, EU:C:1982:369, punto 25), la Corte si è infatti limitata a rilevare che la differenza di trattamento fra talune importazioni era conseguenza dei diversi trattamenti riservati ai paesi terzi, per poi affermare, in conclusione, che tale disparità di trattamento non è incompatibile con il diritto dell’Unione. Allo stesso modo, la Corte ha dichiarato che la disparità di trattamento tra operatori che commercializzino prodotti originari di paesi terzi, conseguenza automatica dei diversi trattamenti riservati ai paesi terzi, non è incompatibile con il principio generale della parità di trattamento (v. sentenze del 10 marzo 1998, Germania/Consiglio, C-122/95, EU:C:1998:94, punti da 56 a 58, nonché del 10 marzo 1998, T. Port, C-364/95 e C-365/95, EU:C:1998:95, punti 76 e 77).
 
31      Se è ben vero che, al punto 15 della sentenza del 22 gennaio 1976, Balkan-Import-Export (55/75, EU:C:1976:8), la Corte ha proceduto ad un esame della comparabilità dei formaggi bulgari e svizzeri, si deve rilevare, come evidenziato dal Parlamento nelle proprie osservazioni presentate alla Corte, che tale esame è stato effettuato ad abundantiam e non può rimettere in discussione l’affermazione contenuta nel punto 14 della sentenza medesima, secondo cui il principio della parità di trattamento non si applica alle relazioni dell’Unione con i paesi terzi.
 
32      Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Swiss International, la giurisprudenza richiamata al precedente punto 26 non ha introdotto alcuna «eccezione» rispetto al principio della parità di trattamento da interpretare in maniera restrittiva.
 
33      Inoltre, tale giurisprudenza non si limita a fattispecie che presuppongono il previo esercizio delle competenze esterne dell’Unione per mezzo di un’azione esterna, come un accordo internazionale, ma riguarda una disparità di trattamento tra paesi terzi, disparità che si estende parimenti a misure unilaterali dell’Unione volte a favorire la conclusione di un accordo internazionale, al pari della decisione n. 377/2013.
 
34      Contrariamente a quanto sostiene la Swiss International la Corte ha, infatti, applicato la menzionata giurisprudenza anche in casi in cui la disparità di trattamento tra paesi non risultava dal previo esercizio delle competenze esterne dell’Unione, segnatamente attraverso la conclusione di un accordo internazionale dell’Unione. Nella causa sfociata nella sentenza del 28 ottobre 1982, Faust/Commissione (52/81, EU:C:1982:369), la disparità di trattamento tra i paesi terzi in questione risultava, infatti, non da un accordo internazionale concluso dall’Unione, bensì da una normativa di quest’ultima che sospendeva unilateralmente il rilascio di titoli d’importazione di determinati prodotti provenienti da tutti i paesi terzi, con l’eccezione dei paesi terzi in grado di garantire esportazioni di tali prodotti verso l’Unione non eccedenti determinati quantitativi.
 
35      Ne consegue che la disparità di trattamento tra paesi terzi nell’ambito delle relazioni esterne dell’Unione introdotta dall’articolo 1 della decisione n. 377/2013 non rientra nell’ambito di applicazione del principio della parità di trattamento.
 
36      Ciò detto, non è necessario, ai fini della risposta alla prima questione, esaminare se tale disparità di trattamento possa risultare obiettivamente giustificata.
 
37      A fronte delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione nel senso che l’esame della decisione n. 377/2013 alla luce del principio della parità di trattamento non rivela alcun elemento che possa inficiare la validità di tale decisione, nella parte in cui la deroga temporanea, prevista dall’articolo 1 della decisione stessa, agli obblighi dettati dall’articolo 12, paragrafo 2 bis, e dall’articolo 16 della direttiva 2003/87, per quanto riguarda la restituzione delle quote di emissioni a effetto serra per i voli effettuati nel 2012 tra gli Stati membri dell’Unione e la maggior parte dei paesi terzi, non si applica, in particolare, ai voli da e verso gli aeroporti situati in Svizzera.
 
 Sulla seconda questione
 
38      Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non appare necessario procedere all’esame della seconda.
 
 Sulle spese
 
39      Poiché la presente causa costituisce, nei confronti delle parti nel procedimento principale, un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, spetta quindi a quest’ultimo statuire sulle spese. Le spese per presentare osservazioni alla Corte sostenute da altri soggetti non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
 
L’esame della decisione n. 377/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2013, recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, non rivela, alla luce del principio della parità di trattamento, alcun elemento che possa inficiare la validità di tale decisione, nella parte in cui la deroga temporanea, prevista dall’articolo 1 della decisione stessa, agli obblighi dettati dall’articolo 12, paragrafo 2 bis, e dall’articolo 16 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, per quanto riguarda la restituzione delle quote di emissioni a effetto serra per i voli effettuati nel 2012 tra gli Stati membri dell’Unione europea e la maggior parte dei paesi terzi, non si applica, in particolare, ai voli da e verso gli aeroporti situati in Svizzera.

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