ASSOCIAZIONE E COMITATI – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso del pubblico all’informazione ambientale – Tassa per la fornitura di informazioni ambientali – Nozione di “importo ragionevole” – Costi di mantenimento di una banca dati e spese generali – Accesso alla giustizia – Controllo amministrativo e giurisdizionale della decisione che applica una tassa – Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Aarhus – Art. 5 e 6 Direttiva 2003/4/CE.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Ottobre 2015
Numero: C-71/14
Data di udienza:
Presidente: von Danwitz
Estensore: von Danwitz
Premassima
ASSOCIAZIONE E COMITATI – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso del pubblico all’informazione ambientale – Tassa per la fornitura di informazioni ambientali – Nozione di “importo ragionevole” – Costi di mantenimento di una banca dati e spese generali – Accesso alla giustizia – Controllo amministrativo e giurisdizionale della decisione che applica una tassa – Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Aarhus – Art. 5 e 6 Direttiva 2003/4/CE.
Massima
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.5^ 06/10/2015 Sentenza C-71/14SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.5^ 06/10/2015 Sentenza C-71/14
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
6 ottobre 2015
«Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Articoli 5 e 6 – Accesso del pubblico all’informazione ambientale – Tassa per la fornitura di informazioni ambientali – Nozione di “importo ragionevole” – Costi di mantenimento di una banca dati e spese generali – Accesso alla giustizia – Controllo amministrativo e giurisdizionale della decisione che applica una tassa»
Nella causa C-71/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal First‑tier Tribunal (General Regulatory Chamber, Information Rights) (Regno Unito), con decisione del 4 febbraio 2014, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio 2014, nel procedimento
East Sussex County Council
contro
Information Commissioner,
con l’intervento di:
Property Search Group,
Local Government Association,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2014,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’East Sussex County Council, da R. Cobb e C. Brannigan, solicitors, nonché da N. Pleming, QC;
– per l’Information Commissioner, da R. Bailey, solicitor, e A. Proops, barrister;
– per la Property Search Group, da N. Clayton;
– per la Local Government Association, da R. Cobb, solicitor;
– per il governo del Regno Unito, da L. Christie, in qualità di agente, assistito da J. Maurici e S. Blackmore, barristers;
– per il governo danese, da C. Thorning e M. Wolff, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da L. Pignataro‑Nolin, L. Armati e J. Norris‑Usher, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 aprile 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 5 e 6 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’East Sussex County Council (consiglio della contea dell’East Sussex; in prosieguo: il «County Council») all’Information Commissioner (commissario all’informazione) in merito ad una decisione di quest’ultimo che dichiara illecita una tassa applicata dal County Council alla PSG Eastbourne, società di ricerca immobiliare.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3 La convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale è stata sottoscritta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»).
4 L’articolo 4 di detta convenzione, intitolato «Accesso alle informazioni ambientali», prevede, al suo paragrafo 1, che, fatte salve determinate riserve e condizioni, ciascuna parte della medesima convenzione provvede affinché, nel quadro della legislazione nazionale, le autorità pubbliche forniscano al pubblico le informazioni ambientali loro richieste.
5 L’articolo 4, paragrafo 8, della convenzione di Aarhus precisa quanto segue:
«Ciascuna Parte può autorizzare le autorità pubbliche a subordinare il rilascio di informazioni al pagamento di un corrispettivo, che tuttavia non può superare un importo ragionevole. Le autorità pubbliche che intendono rilasciare informazioni a titolo oneroso mettono a disposizione dei richiedenti un tariffario, indicando i casi in cui il rilascio delle informazioni è soggetto o non è soggetto a pagamento e i casi in cui è subordinato al pagamento anticipato del corrispettivo».
6 L’articolo 9 di tale convenzione, intitolato «Accesso alla giustizia», al paragrafo 1 così dispone:
«Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni formulata ai sensi dell’articolo 4 sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni di tale articolo, abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge.
La Parte che preveda il ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale dispone affinché l’interessato abbia anche accesso a una procedura stabilita dalla legge, rapida e gratuita o poco onerosa, ai fini del riesame della propria richiesta da parte dell’autorità pubblica o da parte di un organo indipendente e imparziale di natura non giurisdizionale.
(…)».
Diritto dell’Unione
La direttiva 90/313/CEE
7 Ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente (GU L 158, pag. 56):
«Gli Stati membri possono fornire le informazioni a titolo oneroso, tuttavia entro limiti di costi ragionevoli».
La direttiva 2003/4
8 I considerando 2 e 18 della direttiva 2003/4 così recitano:
«(2) (…) La presente direttiva amplia l’accesso esistente sancito dalla direttiva 90/313/CEE.
(…)
(18) Le autorità pubbliche dovrebbero poter fornire l’informazione ambientale dietro pagamento di un corrispettivo che dovrebbe essere di entità ragionevole. Ciò implica che, in linea di principio, il corrispettivo non può eccedere i costi effettivi della produzione del materiale in questione. (…)».
9 L’articolo 1, lettera a), di tale direttiva dispone quanto segue:
«La presente direttiva ha i seguenti obiettivi:
a) garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio; (…)».
10 L’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva stabilisce quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse».
11 L’articolo 3, paragrafo 5, della medesima direttiva così dispone:
«Ai fini del presente articolo, gli Stati membri assicurano che:
(…)
c) siano stabilite le modalità pratiche per assicurare che il diritto di accesso all’informazione ambientale possa essere effettivamente esercitato, in particolare:
– la designazione di addetti all’informazione,
– l’istituzione e il mantenimento di uffici per la consultazione dell’informazione richiesta,
– registri o elenchi dell’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o dai punti di informazione, con indicazioni chiare per quanto riguarda il luogo dove tale informazione è disponibile.
(…)».
12 L’articolo 5 della direttiva 2003/4, intitolato «Tasse», ai paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue:
«1. L’accesso a tutti i registri o elenchi pubblici, istituiti e mantenuti come previsto dall’articolo 3, paragrafo 5, e l’esame in situ dell’informazione richiesta sono gratuiti.
2. Le autorità pubbliche possono applicare una tassa per la fornitura dell’informazione ambientale, ma tale tassa non supera un importo ragionevole».
13 L’articolo 6 della predetta direttiva, intitolato «Accesso alla giustizia», ai suoi paragrafi 1 e 2 così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente, allorché reputa che la sua richiesta di informazioni sia stata ignorata o infondatamente respinta (in tutto o in parte), non abbia ricevuto una risposta adeguata o non sia stata trattata ai sensi delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, possa esperire una procedura mediante la quale gli atti o le omissioni della pubblica autorità interessata sono riesaminati dalla stessa o da un’altra autorità pubblica o in via amministrativa da un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. In entrambi i casi le procedure sono celeri e gratuite o non dispendiose.
2. Oltre alla procedura di riesame di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente possa presentare ricorso, per chiedere il riesame degli atti o delle omissioni dell’autorità pubblica in questione, dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge le cui decisioni possano diventare definitive. Gli Stati membri possono inoltre prevedere che terzi messi sotto accusa per effetto della divulgazione dell’informazione possano ugualmente presentare ricorso».
Il diritto del Regno Unito
14 Il regolamento del 2004 sull’informazione ambientale (Environmental Information Regulations 2004; in prosieguo: l’«EIR 2004») è diretto a recepire la direttiva 2003/4 nel diritto interno.
15 L’articolo 8, paragrafi da 1 a 3, dell’EIR 2004 dispone quanto segue:
«1. Alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8, un’autorità pubblica può, quando fornisce informazioni ambientali (…), applicare al richiedente una tassa per la fornitura delle medesime.
2. Un’autorità pubblica non può applicare alcuna tassa:
a) per l’accesso a registri pubblici o elenchi dell’informazione ambientale dalla stessa detenuti; né
b) per la consultazione in situ dell’informazione fornita.
3. Una tassa ai sensi del paragrafo 1 non può superare l’importo che l’autorità pubblica ritiene essere un importo ragionevole».
16 In forza dell’articolo 50, paragrafo 1, della legge del 2000 relativa alla libertà d’informazione, come modificato dall’articolo 18 dell’EIR 2004, qualsiasi interessato può adire l’Information Commissioner affinché questi pronunci una decisione sulla questione se l’autorità pubblica di cui trattasi abbia trattato la sua richiesta d’informazione in ottemperanza alle disposizioni dell’EIR 2004.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17 Nell’ambito di una transazione immobiliare, la PSG Eastbourne, una società di ricerca immobiliare, ha presentato una richiesta di informazione ambientale al County Council allo scopo di fornire l’informazione ottenuta a fini commerciali a persone interessate da detta transazione. Il County Council, a cui vengono spesso presentate richieste di tale tipo, cosiddette «ricerche immobiliari», ha fornito le risposte richieste e ha imposto diverse tasse ammontanti a un importo totale di 17 sterline (GBP) (circa EUR 23), in applicazione di un tariffario standard. Come emerge dall’allegato C della decisione di rinvio, l’importo di tali tasse si situa per ciascuna di esse tra GBP 1 e GBP 4,50 (tra EUR 1 e 6 circa).
18 Una parte rilevante dei dati utilizzati per rispondere a tali ricerche immobiliari è trattata e organizzata da una squadra «informazione» del County Council in una banca dati contenente dati in versione elettronica o cartacea. Di tale banca dati si servono anche altre divisioni del County Council per svolgere diversi compiti.
19 Il tariffario impiegato dal County Council associa a ciascun tipo di informazione richiesta un costo forfettario, applicato in maniera uniforme a prescindere dall’autore della domanda. Tali costi sono stati calcolati dal County Council sulla base di un tasso orario tenendo conto del tempo dedicato dall’insieme della squadra «informazione» al mantenimento della banca dati e alla risposta alle richieste di informazione individuali. Conformemente alla prassi del County Council, le tasse richieste nella fattispecie sono destinate a coprire la totalità dei costi sopportati da detta autorità per lo svolgimento di tali due compiti senza procurarle utili. Il tasso orario preso in considerazione per la determinazione dell’importo di tali tasse comprende non solo i costi salariali del personale, ma anche una quota delle spese generali. Secondo il giudice del rinvio, l’inclusione delle spese generali nel calcolo di dette tasse corrisponde agli abituali principi contabili.
20 In seguito ad un reclamo della PSG Eastbourne avverso l’imposizione delle tasse richieste dal County Council, l’Information Commissioner ha emanato una decisione in cui ha dichiarato che tali tasse non erano conformi all’articolo 8, paragrafo 3, dell’EIR 2004 in quanto prendevano in considerazione costi diversi dalle spese postali, fotocopie o altri esborsi associati alla fornitura delle informazioni richieste.
21 Il County Council, sostenuto dalla Local Government Association (associazione di enti locali), ha presentato un ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio facendo valere che le tasse figuranti nel suo tariffario sono lecite e non superano un importo ragionevole. L’Information Commissioner, sostenuto dal Property Search Group (gruppo di ricerca immobiliare), fa valere invece che l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4 osta a che i costi connessi al mantenimento di una banca dati o spese generali siano presi in considerazione nel calcolo di siffatte tasse. Tuttavia, alla luce dei lavori preparatori relativi all’adozione della direttiva 2003/4, l’Information Commissioner ha ammesso che tasse esigibili in virtù di tale articolo non sono limitate a esborsi sostenuti, ma possono prendere in considerazione anche i costi associati al tempo dedicato dal personale per rispondere a richieste di informazione individuali.
22 Pur condividendo tale valutazione, il giudice del rinvio ritiene che le tasse figuranti nel tariffario impiegato dal County Council non possano dissuadere nessuno dal chiedere informazioni ambientali nel contesto particolare delle ricerche immobiliari, tenuto conto del valore delle transazioni di cui trattasi.
23 Inoltre, tale giudice considera che il calcolo delle tasse effettuato dal County Council è errato in quanto include nel loro insieme i costi annuali di personale connessi al mantenimento della banca dati del County Council, mentre alcune parti di tale banca dati sono mantenute anche a fini diversi da quello di rispondere alle richieste di informazione individuali. Pertanto, esso ritiene che tutt’al più una parte dei costi associati al mantenimento di detta banca dati avrebbe dovuto essere inclusa nel calcolo delle tasse.
24 Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se una parte dei costi associati al mantenimento della banca dati del County Council e le spese generali imputabili al tempo impiegato dal personale di quest’ultimo per il mantenimento di tale banca dati e per rispondere alle richieste di informazione individuali possano essere comprese nel calcolo delle tasse conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4.
25 Peraltro, il giudice di rinvio si interroga sulla portata necessaria del controllo amministrativo e giurisdizionale previsto all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4 quanto all’importo ragionevole di una tassa, pur considerando che l’incidenza pratica di tale questione sull’esito del procedimento principale non è certa. A tal proposito, detto giudice rileva che la formulazione letterale dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’EIR 2004, interpretato conformemente ai principi del diritto amministrativo inglese, limita la portata del controllo della decisione adottata dall’autorità interessata alla questione se la decisione di cui trattasi fosse essa stessa irragionevole, vale a dire irrazionale, illegittima o ingiusta, con una possibilità molto limitata di controllare le conclusioni di fatto pertinenti a cui tale autorità è giunta.
26 È in tale contesto che il First-tier Tribunal (Tribunale di primo grado) (General Regulatory Chamber, Information Rights) (divisione della regolamentazione generale, diritti d’informazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Quale significato debba attribuirsi all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4 e, in particolare, se una tassa di importo ragionevole per la fornitura di un particolare tipo di informazione ambientale possa includere:
a) parte del costo per il mantenimento di una banca dati utilizzata dall’autorità pubblica per rispondere alle richieste di quel particolare tipo di informazione;
b) i costi generali attribuibili alle ore lavorative del personale da tenere adeguatamente in considerazione quando si stabilisce la tassa.
2) Se sia compatibile con gli articoli 5, paragrafo 2, e 6 della [direttiva 2003/4] la legislazione di uno Stato membro che preveda che un’autorità pubblica possa applicare una tassa per la fornitura dell’informazione ambientale che “non eccede l’importo che l’autorità pubblica ritiene essere ragionevole”, qualora la decisione dell’autorità pubblica in merito al concetto di “importo ragionevole” sia soggetta a riesame in sede amministrativa e giurisdizionale come previsto dalla legislazione inglese».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
27 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4 debba essere interpretato nel senso che la tassa applicata per la fornitura di un tipo particolare di informazione ambientale può comprendere una parte delle spese causate dal mantenimento di una banca dati, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, usata a tale scopo dall’autorità pubblica, nonché le spese generali imputabili al tempo che il personale di tale autorità ha dedicato, da un lato, al mantenimento di tale banca dati e, dall’altro, a rispondere a richieste di informazione individuali, prese in considerazione adeguatamente nella determinazione di tale tassa.
28 Ai termini dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4, gli Stati membri possono fornire le informazioni a titolo oneroso, tuttavia entro limiti di costi ragionevoli.
29 Come l’avvocato generale ha rilevato ai paragrafi 44 e 46 delle sue conclusioni, detta disposizione assoggetta l’applicazione di una tassa a due condizioni. Da un lato, tutti gli elementi in base ai quali è calcolato l’importo della tassa devono riguardare la «fornitura» dell’informazione ambientale richiesta. Dall’altro, se tale prima condizione è soddisfatta, è necessario inoltre che l’importo globale della tassa non superi un «importo ragionevole».
30 In primo luogo, occorre pertanto esaminare se le spese causate dal mantenimento di una banca dati, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, utilizzata ai fini della fornitura di informazioni ambientali, nonché le spese generali imputabili al tempo dedicato dal personale dell’autorità pubblica interessata, da un lato, al mantenimento di tale banca dati e, dall’altro, a rispondere a richieste di informazione individuali, costituiscano elementi che riguardano la «fornitura» dell’informazione ambientale.
31 Per determinare cosa costituisca una «fornitura» dell’informazione ambientale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4, occorre tener conto dell’articolazione tra detta disposizione e l’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.
32 A tal riguardo, occorre osservare che la direttiva 2003/4 introduce una distinzione tra, da un lato, la «fornitura» dell’informazione ambientale, per la quale le autorità possono applicare una tassa in virtù dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, e, dall’altro, l’«accesso» ai registri o agli elenchi pubblici istituiti e mantenuti come previsto dall’articolo 3, paragrafo 5, di detta direttiva nonché «l’esame in situ» dell’informazione richiesta, i quali, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva, sono gratuiti.
33 Infatti, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/4 fa riferimento all’articolo 3, paragrafo 5, di tale direttiva. Conformemente a detto articolo 3, paragrafo 5, lettera c), gli Stati membri assicurano che siano stabilite le modalità pratiche per assicurare che il diritto di accesso all’informazione ambientale possa essere effettivamente esercitato. A tale scopo sono menzionati, in particolare, «l’istituzione e il mantenimento di uffici per la consultazione dell’informazione richiesta» nonché «registri o elenchi dell’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o dai punti di informazione, con indicazioni chiare per quanto riguarda il luogo dove tale informazione è disponibile».
34 Pertanto, dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/4, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 5, lettera c), di tale direttiva, risulta che gli Stati membri sono tenuti non solo a istituire e mantenere registri e elenchi dell’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o dai punti di informazione nonché uffici per la consultazione dell’informazione, ma anche a dare accesso gratuitamente a tali registri, elenchi e uffici per la consultazione.
35 Orbene, la gratuità dell’accesso a tali registri, elenchi e uffici per la consultazione prevista all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/4 deve servire a delimitare la nozione di «fornitura» dell’informazione ambientale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva, la quale, da parte sua, può essere assoggettata a tassa.
36 Ne deriva che, in linea di principio, solo i costi non risultanti dall’istituzione e manutenzione di detti registri, elenchi e uffici per la consultazione sono imputabili alla «fornitura» dell’informazione ambientale e solo per essi le autorità nazionali possono applicare una tassa in base all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4.
37 Di conseguenza, le spese causate dal mantenimento di una banca dati impiegata dall’autorità pubblica per rispondere alle richieste di informazione ambientale non possono essere prese in considerazione nel calcolo di una tassa per la «fornitura» dell’informazione ambientale.
38 Infatti, conformemente all’articolazione fra l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/4 e l’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva rilevata ai punti da 31 a 35 della presente sentenza, siffatte spese sono associate all’istituzione e alla manutenzione dei registri, degli elenchi e degli uffici per la consultazione, i cui costi non sono recuperabili in virtù dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/4, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 5, lettera c), di tale direttiva. Orbene, sarebbe contraddittorio se le autorità pubbliche potessero ripercuotere tali spese sulle persone che hanno presentato richieste di informazione sul fondamento dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4, mentre la consultazione in situ delle informazioni figuranti nella banca dati è gratuita conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.
39 Invece, i costi relativi alla «fornitura» dell’ informazione ambientale, esigibili in base all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4, comprendono non solo le spese postali e di fotocopia, ma anche i costi imputabili al tempo dedicato dal personale dell’autorità pubblica interessata a rispondere ad una richiesta di informazione individuale, compreso, segnatamente, il tempo per cercare le informazioni in questione e porle nel formato richiesto. Infatti, siffatti costi non risultano dall’istituzione e dalla manutenzione dei registri e degli elenchi dell’informazione ambientale detenuta né dagli uffici per la consultazione di tali informazioni. Tale conclusione è peraltro confortata dal considerando 18 di tale direttiva secondo cui, in linea di principio, le tasse non possono eccedere i «costi effettivi» di produzione del materiale in questione.
40 Tenuto conto dell’utilizzo della nozione di «costi effettivi» in detto considerando, occorre constatare che spese generali, prese adeguatamente in considerazione, possono, in linea di principio, essere incluse nel calcolo della tassa prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4. Infatti, come ha rilevato il giudice del rinvio, l’inclusione delle spese generali nel calcolo di tale tassa corrisponde ai principi contabili abituali. Tuttavia, tali spese possono essere incluse nel calcolo di detta tassa solo in quanto sono imputabili ad un elemento di costo rientrante nella «fornitura» dell’informazione ambientale.
41 Alla luce della circostanza che il tempo dedicato dal personale dell’autorità pubblica interessata a rispondere a richieste di informazione individuali rientra nella «fornitura» dell’informazione ambientale, come è stato constatato al punto 39 della presente sentenza, la parte delle spese generali imputabile a tale tempo può parimenti essere inclusa nel calcolo della tassa prevista all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4. Ciò non avviene, invece, per quanto riguarda la parte delle spese generali imputabile al tempo dedicato dal personale all’istituzione e alla manutenzione di una banca dati utilizzata dall’autorità pubblica per rispondere alle richieste di informazione.
42 Quanto, in secondo luogo, alla seconda condizione fissata all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4, secondo cui l’importo globale della tassa prevista da tale disposizione non deve eccedere un importo ragionevole, emerge dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 5 della direttiva 90/313, la quale continua ad essere pertinente ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4, che si deve escludere qualsiasi interpretazione della nozione di «importo ragionevole» che possa produrre un effetto dissuasivo sulle persone che intendono ottenere informazioni o limitare il diritto delle medesime di accedervi (v., in tal senso, sentenza Commissione/Germania C‑217/97, EU:C:1999:395, punto 47).
43 Per valutare se una tassa applicata in virtù dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4 abbia effetto dissuasivo, occorre tener conto tanto della situazione economica del richiedente l’informazione quanto dell’interesse generale legato alla tutela dell’ambiente. Tale valutazione non può, quindi, essere effettuata unicamente rispetto alla situazione economica dell’interessato, ma deve basarsi anche su un’analisi obiettiva dell’importo di tale tassa. In tale misura, detta tassa non deve oltrepassare le capacità finanziaria dell’interessato né apparire, in ogni caso, oggettivamente irragionevole.
44 Poiché il giudice del rinvio considera che, alla luce del valore delle transazioni di cui trattasi, le tasse applicate dal County Council non appaiono dissuasive nel contesto particolare delle ricerche immobiliari, occorre dunque constatare che il semplice fatto che tali tasse non siano dissuasive rispetto alla situazione economica delle persone coinvolte in transazioni immobiliari non dispensa l’autorità pubblica dal suo obbligo di assicurare, parimenti, che dette tasse non appaiono irragionevoli al pubblico tenuto conto dell’interesse generale legato alla protezione dell’ambiente. Tuttavia, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, non sembra che tasse quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che sono state menzionate al punto 17 della presente sentenza e che, del resto, devono essere ridotte per escludere spese associate all’istituzione e alla manutenzione della banca dati, oltrepassino ciò che è ragionevole.
45 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che la tassa applicata per la fornitura di un tipo particolare di informazioni ambientali non può comprendere alcuna parte delle spese causate dal mantenimento di una banca dati, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, utilizzata a tale scopo dall’autorità pubblica, ma può comprendere le spese generali imputabili al tempo che il personale di tale autorità ha dedicato a rispondere a richieste di informazione individuali, preso in considerazione adeguatamente nella determinazione di tale tassa, purché l’importo complessivo di detta tassa non ecceda un importo ragionevole.
Sulla seconda questione
46 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 della direttiva 2003/4 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo cui la ragionevolezza della tassa imposta per la fornitura di un tipo particolare di informazione ambientale sia assoggettata solo ad un controllo amministrativo e giurisdizionale limitato, quale previsto dal diritto inglese.
Sulla ricevibilità
47 La Commissione europea e il governo del Regno Unito nutrono dubbi sulla ricevibilità della seconda questione, poiché il giudice del rinvio ritiene che l’incidenza pratica di tale questione sull’esito della procedimento principale non sia certa.
48 A tal proposito occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di pertinenza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le sono sottoposte (v., in tal senso, sentenza Fish Legal e Shirley, C‑279/12, EU:C:2013:853, punti 29 e 30).
49 Orbene, la semplice incertezza del giudice del rinvio con riferimento alla questione se la portata del controllo amministrativo e giurisdizionale della ragionevolezza della tassa imposta per la fornitura dell’informazione ambientale abbia un’incidenza pratica sull’esito del procedimento principale non può bastare a consentire la conclusione manifesta che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta con la seconda questione non ha alcun rapporto con l’oggetto della controversia principale o che essa riguarda un problema di natura ipotetica. Tale questione è dunque ricevibile.
Nel merito
50 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/4 enuncia, in sostanza che gli Stati membri provvedono affinché il richiedente possa esperire una procedura mediante la quale gli atti o le omissioni della pubblica autorità interessata sono riesaminati dalla stessa o da un’altra autorità pubblica, oppure in via amministrativa da un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge.
51 Il paragrafo 2 del medesimo articolo dispone, in sostanza, che gli Stati membri provvedono affinché il richiedente possa presentare ricorso, per chiedere il riesame degli atti o delle omissioni dell’autorità pubblica in questione dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge le cui decisioni possano diventare definitive.
52 In virtù di una giurisprudenza costante, laddove, in assenza di disposizioni fissate in tale settore dal diritto dell’Unione, spetti all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi diretti a garantire la salvaguardia dei diritti che i singoli vantano in forza del diritto dell’Unione, tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle riguardanti ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenza Gruber, C‑570/13, EU:C:2015:231, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata). Per quanto riguarda quest’ultimo principio, occorre ricordare anche che l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice imparziale (v., a tal riguardo, sentenza Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).
53 Nella direttiva 2003/4, i termini «sono riesaminati» e «riesaminati (…) in via amministrativa» figuranti all’articolo 6, paragrafo 1, della medesima nonché il termine «riesame» figurante al paragrafo 2 di detto articolo non determinano la portata del controllo amministrativo e giurisdizionale richiesto da detta direttiva. In mancanza di precisazione nel diritto dell’Unione, la determinazione di tale portata rientra nell’ordinamento giuridico degli Stati membri, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
54 Per quanto riguarda il principio di equivalenza, occorre constatare che il fascicolo sottoposto alla Corte non contiene alcun elemento che consenta di concludere che le modalità procedurali dei ricorsi istituiti dal diritto inglese per assicurare la salvaguardia dei diritti derivanti ai singoli dal diritto dell’Unione sono meno favorevoli di quelle di ricorsi analoghi diretti ad assicurare la salvaguardia di diritti dei singoli fondati su disposizioni interne.
55 Quanto al principio di effettività, esso richiede, nella fattispecie, che la protezione dei diritti che derivano ai richiedenti l’informazione dalla direttiva 2003/4 non sia assoggettata a condizioni che possano rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tali diritti.
56 Occorre ricordare che, adottando la direttiva 2003/4, il legislatore dell’Unione ha inteso garantire la compatibilità del diritto dell’Unione con la convenzione di Aarhus prevedendo un regime generale volto a garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica di uno Stato membro abbia il diritto di accedere all’informazione ambientale detenuta dalla pubblica amministrazione o per conto di essa, senza che tale persona sia obbligata a far valere un interesse (sentenza Fish Legal e Shirley, C‑279/12, EU:C:2013:853, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata). L’esistenza di un controllo amministrativo e giurisdizionale effettivo dell’applicazione di una tassa per la fornitura di siffatta informazione è intrinsecamente legata alla realizzazione di tale obiettivo. Inoltre, tale controllo deve necessariamente vertere sulla questione se l’autorità pubblica abbia rispettato le due condizioni previste dall’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, indicate al punto 29 della presente sentenza.
57 Nella fattispecie, il giudice del rinvio rileva che la formulazione letterale dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’EIR 2004, interpretato conformemente ai principi del diritto amministrativo inglese, limita la portata del controllo amministrativo e giurisdizionale alla questione se la decisione adottata dall’autorità pubblica interessata fosse irrazionale, illegittima o ingiusta, con una possibilità molto limitata di controllare le conclusioni di fatto pertinenti a cui tale autorità è giunta.
58 A tal proposito, la Corte ha constatato che l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione non viene reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile solo perché un procedimento di controllo giurisdizionale delle decisioni delle autorità amministrative non consente un controllo integrale di dette decisioni. Tuttavia, secondo questa medesima giurisprudenza, qualsiasi procedimento nazionale di controllo giurisdizionale deve consentire al giudice investito di un ricorso di annullamento di una tale decisione di applicare effettivamente, nell’ambito del controllo di legittimità della medesima, i principi e le regole del diritto dell’Unione pertinenti (v., in tal senso, sentenze Upjohn, C‑120/97, EU:C:1999:14, punti 30, 35 e 36, nonché HLH Warenvertrieb e Orthica, C‑211/03, C‑299/03 e da C‑316/03 a C‑318/03, EU:C:2005:370, punti da 75 a 77). Pertanto, un controllo giurisdizionale limitato alla valutazione di talune questioni di fatto è conforme al diritto dell’Unione, a condizione che consenta al giudice investito di un ricorso di annullamento di una tale decisione di applicare effettivamente, nell’ambito del controllo di legittimità della medesima, i principi e le regole del diritto dell’Unione pertinenti (v., in tal senso, sentenza HLH Warenvertrieb e Orthica, C‑211/03, C‑299/03 e da C‑316/03 a C‑318/03, EU:C:2005:370, punto 79).
59 Ad ogni modo, occorre precisare che sia la questione se un elemento di costo riguardi la «fornitura» dell’informazione richiesta e possa quindi, in quanto tale, essere preso in considerazione per il calcolo di una tassa applicata sia la questione se l’importo globale della tassa sia ragionevole costituiscono questioni di diritto dell’Unione. Esse devono essere assoggettate ad un controllo amministrativo e giurisdizionale effettuato sulla base di elementi obiettivi, idoneo ad assicurare il pieno rispetto delle condizioni risultanti dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4.
60 Spetta al giudice del rinvio verificare se i requisiti soprammenzionati siano soddisfatti nel procedimento principale e, eventualmente, interpretare il diritto nazionale conformemente a tali requisiti.
61 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione che l’articolo 6 della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale secondo cui la ragionevolezza della tassa applicata per la fornitura di un tipo particolare di informazioni ambientali è oggetto di un controllo amministrativo e giurisdizionale solo limitato, quale previsto dal diritto inglese, purché tale controllo sia effettuato sulla base di elementi oggettivi e verta, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, sulla questione se l’autorità pubblica che impone una tale tassa abbia rispettato le condizioni previste dall’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulle spese
62 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la tassa applicata per la fornitura di un tipo particolare di informazioni ambientali non può comprendere alcuna parte delle spese causate dal mantenimento di una banca dati, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, utilizzata a tale scopo dall’autorità pubblica, ma può comprendere le spese generali imputabili al tempo che il personale di tale autorità ha dedicato a rispondere a richieste di informazione individuali, preso in considerazione adeguatamente nella determinazione di tale tassa, purché l’importo complessivo di detta tassa non ecceda un importo ragionevole.
2) L’articolo 6 della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale secondo cui la ragionevolezza della tassa applicata per la fornitura di un tipo particolare di informazioni ambientali è oggetto di un controllo amministrativo e giurisdizionale solo limitato, quale previsto dal diritto inglese, purché tale controllo sia effettuato sulla base di elementi oggettivi e verta, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, sulla questione se l’autorità pubblica che impone una tale tassa abbia rispettato le condizioni previste dall’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Firme