TUTELA DEI CONSUMATORI – Clausole abusive nei contratti conclusi tra un professionista e un consumatore – Nozione di “professionista” – Verifica d’ufficio da parte del giudice nazionale diretta a stabilire se un contratto rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva – Articolo 2, lettera c) – Istituto di insegnamento superiore il cui finanziamento è garantito principalmente da fondi pubblici – Contratto relativo a un piano di rimborso a rate esente da interessi delle tasse di iscrizione e della partecipazione alle spese per un viaggio di studio – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Maggio 2018
Numero: C-147/16
Data di udienza:
Presidente: da Cruz Vilaça
Estensore: Levits
Premassima
TUTELA DEI CONSUMATORI – Clausole abusive nei contratti conclusi tra un professionista e un consumatore – Nozione di “professionista” – Verifica d’ufficio da parte del giudice nazionale diretta a stabilire se un contratto rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva – Articolo 2, lettera c) – Istituto di insegnamento superiore il cui finanziamento è garantito principalmente da fondi pubblici – Contratto relativo a un piano di rimborso a rate esente da interessi delle tasse di iscrizione e della partecipazione alle spese per un viaggio di studio – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE.
Massima
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 5^, 17 maggio 2018 Sentenza C-147/16SENTENZA
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
17 maggio 2018
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti conclusi tra un professionista e un consumatore – Verifica d’ufficio da parte del giudice nazionale diretta a stabilire se un contratto rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “professionista” – Istituto di insegnamento superiore il cui finanziamento è garantito principalmente da fondi pubblici – Contratto relativo a un piano di rimborso a rate esente da interessi delle tasse di iscrizione e della partecipazione alle spese per un viaggio di studio»
Nella causa C‑147/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal vredegerecht te Antwerpen (giudice di pace di Anversa, Belgio), con decisione del 10 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 14 marzo 2016, nel procedimento
Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW
contro
Susan Romy Jozef Kuijpers,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Berger (relatore) e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston,
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 marzo 2017,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo belga, da J. Van Holm, M. Jacobs, L. Van den Broeck e J.‑C. Halleux, in qualità di agenti, assistiti da P. Cambie e B. Zammitto, periti;
– per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;
– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da M. van Beek e D. Roussanov, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 novembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
2 Tale domanda è stata interpretata nell’ambito di una controversia tra il Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW, istituto di libero insegnamento con sede ad Anversa (Belgio) (in prosieguo: il «KdG»), e la sig.ra Susan Romy Jozef Kuijpers, in merito al rimborso, da parte di quest’ultima, di tasse di iscrizione e di spese relative a un viaggio di studio, maggiorate degli interessi, nonché al pagamento di un indennizzo.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Il decimo considerando della direttiva 93/13 prevede quanto segue:
«considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; che tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore; che sono segnatamente esclusi dalla presente direttiva i contratti di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto familiare, i contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società».
4 Il quattordicesimo considerando della citata direttiva è formulato come segue:
«considerando peraltro che gli Stati membri devono provvedere affinché non siano inserite clausole abusive, in particolare in quanto la presente direttiva riguarda anche le attività professionali di carattere pubblico».
5 Secondo l’articolo 1, paragrafo 1, della medesima direttiva:
«La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».
6 L’articolo 2 della direttiva 93/13 così dispone:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
b) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;
c) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata».
7 L’articolo 3 di tale direttiva prevede quanto segue:
«1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.
Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l’applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione.
Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l’onere della prova.
3. L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».
8 Il successivo articolo 6, paragrafo 1, così dispone:
«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
Diritto belga
9 La direttiva 93/13 è stata recepita nel diritto belga negli articoli da 73 a 78 della Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (legge relativa alle pratiche commerciali e alla tutela del consumatore), del 6 aprile 2010 (Belgisch Staatsblad del 12 aprile 2010, pag. 20803). Tali articoli sono stati in seguito abrogati e il loro contenuto è stato ripreso agli articoli da VI.83 a VI.87 del Wetboek van economisch recht (codice di diritto economico).
10 L’articolo VI.83 del codice di diritto economico prevede che le disposizioni di quest’ultimo riguardanti le clausole abusive si applichino unicamente ai contratti conclusi tra un’impresa e un consumatore.
11 L’articolo I.1 di detto codice definisce, al punto 1, la nozione di «impresa» come «qualsiasi persona fisica o giuridica che persegue stabilmente uno scopo economico, incluse le sue associazioni».
12 Dalla decisione di rinvio risulta che la legge relativa alle pratiche commerciali e alla tutela del consumatore ha introdotto il termine «impresa» nel codice di diritto economico, il quale ha sostituito quello di «venditore».
13 L’articolo 806 del Gerechtelijk Wetboek (codice giudiziario) così recita:
«In caso di sentenza contumaciale, il giudice deve ammettere le domande o le difese della parte costituita nei limiti in cui il procedimento, le domande o i motivi non violano l’ordine pubblico».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
14 Il 3 febbraio 2014 la sig.ra Kuijpers, all’epoca studentessa presso il KdG, era debitrice nei confronti di quest’ultimo di un importo totale pari a EUR 1 546, a titolo, da un lato, di tasse di iscrizione per gli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014 e, dall’altro, di spese per un viaggio di studio.
15 Non essendo nella condizione di pagare il proprio debito in un’unica soluzione, la sig.ra Kuijpers e il KdG studievoorzieningsdienst (in prosieguo: il «dipartimento KdG Stuvo») concordavano, in forza di un contratto scritto, un rimborso calcolato secondo un piano di rimborso a rate esente da interessi. Conformemente a tale contratto, il dipartimento KdG Stuvo doveva anticipare alla sig.ra Kuijpers l’importo che necessitava per pagare il suo debito nei confronti del KdG, spettando all’interessata il versamento al dipartimento medesimo dell’importo di EUR 200 mensili a partire dal 25 febbraio 2014 e durante sette mesi. Era altresì previsto che il saldo del debito, di importo pari a EUR 146, sarebbe stato pagato il 25 settembre 2014.
16 Inoltre, il contratto conteneva una clausola applicabile in caso di mancato pagamento, redatta come segue:
«Se l’importo concesso in prestito non è tempestivamente restituito (in tutto o in parte) è dovuto ipso iure e senza previa messa in mora un interesse pari al 10% all’anno, calcolato sul debito residuo e con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza non rispettata. Inoltre, in tal caso, sarà dovuto un indennizzo a copertura delle spese di recupero del credito, contrattualmente fissato nel 10% del debito residuo con un minimo di EUR 100».
17 Pur avendo ricevuto una lettera di messa in mora dal dipartimento KdG Stuvo, la sig.ra Kuijpers non provvedeva al pagamento.
18 Il 27 novembre 2015 il KdG citava in giudizio la sig.ra Kuijpers dinanzi al vredegerecht te Antwerpen (giudice di pace di Anversa, Belgio), chiedendo che fosse condannata a versargli l’importo capitale di EUR 1 546, maggiorato degli interessi di mora nella misura del 10% a decorrere dal 25 febbraio 2014, ovvero EUR 269,81, nonché un indennizzo di EUR 154,60. La sig.ra Kuijpers non compariva in giudizio e non si era fatta rappresentare dinanzi a tale giudice.
19 Con sentenza provvisoria del 4 febbraio 2016, il giudice del rinvio accoglieva la domanda del KdG relativa all’importo capitale. Riguardo agli interessi e all’indennizzo, parimenti richiesti, esso ordinava la riapertura del dibattimento e invitava il KdG a formulare osservazioni su un’eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte.
20 Il giudice del rinvio osserva che, poiché la sig.ra Kuijpers non è comparsa all’udienza, esso è tenuto, in forza dell’articolo 806 del codice giudiziario, ad accogliere la domanda del KdG, salva l’ipotesi in cui il procedimento o tale domanda siano contrari all’ordine pubblico.
21 Al riguardo, in primo luogo, il giudice del rinvio chiede se, nel contesto di un procedimento in contumacia, esso possa esaminare d’ufficio la questione se il contratto su cui si basa la domanda del KdG rientri nell’ambito di applicazione della normativa nazionale che attua la direttiva 93/13. In particolare, non è certo che, in Belgio, la normativa sulle clausole abusive sia di ordine pubblico. Pertanto, detto giudice nutre dubbi circa la conformità delle norme di procedura nazionali con la suddetta direttiva, nei limiti in cui esse si oppongono a un esame del genere.
22 In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede se il contratto concluso tra il KdG e la sig.ra Kuijpers rientri nell’ambito di applicazione della normativa nazionale sulle clausole abusive. In tale contesto, detto giudice nutre dubbi circa la conformità di quest’ultima con la direttiva 93/13, poiché l’ambito di applicazione della suddetta normativa non è definito con riferimento ai contratti conclusi tra un consumatore e un «professionista», bensì ai contratti stipulati tra un consumatore e un’«impresa». In ogni caso, il giudice del rinvio chiede se un istituto di insegnamento quale il KdG, il cui finanziamento è garantito principalmente da fondi pubblici, debba essere considerato un’«impresa» e/o un «professionista» quando consente a uno studente di avvalersi di un piano di rimborso a rate dello stesso tipo di quello oggetto del procedimento principale.
23 In tali circostanze, il vredegerecht te Antwerpen (giudice di pace di Anversa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il giudice nazionale, allorché è investito di un’azione nei confronti di un consumatore relativa all’esecuzione di un contratto ed esso, in forza delle norme di procedura nazionali, ha soltanto il potere di esaminare d’ufficio se la domanda sia contraria alle norme nazionali di ordine pubblico, sia parimenti competente ad esaminare e ad accertare d’ufficio, anche in caso di contumacia, che il contratto di cui trattasi rientra nell’ambito di applicazione della direttiva [93/13], come recepita in diritto nazionale belga.
2) Se un istituto di libero insegnamento, che presta attività di insegnamento sovvenzionata ad un consumatore, nel quadro di un contratto vertente su tale prestazione a fronte del pagamento di una tassa di iscrizione, eventualmente maggiorata degli importi a rimborso delle spese sostenute dall’istituto, possa essere considerato un’impresa ai sensi del diritto dell’Unione.
3) Se un contratto tra un consumatore e un istituto di libero insegnamento sovvenzionato, vertente sulla prestazione di attività di insegnamento sovvenzionate da parte di detto istituto, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva [93/13], e se un istituto di libero insegnamento che presta attività di insegnamento sovvenzionate ad un consumatore nel quadro del contratto avente ad oggetto tale prestazione debba essere considerato un professionista ai sensi della direttiva».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
24 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che un giudice nazionale che si pronuncia in contumacia ed è competente, secondo le norme di procedura nazionali, ad esaminare d’ufficio se la clausola su cui si basa la domanda sia contraria alle norme nazionali di ordine pubblico può, o addirittura deve, esaminare d’ufficio se il contratto contenente tale clausola rientri nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva.
25 Dalla decisione di rinvio risulta che tale questione è legata all’esistenza, nel diritto belga, dell’articolo 806 del codice giudiziario, che impone al giudice nazionale che si pronuncia in contumacia di ammettere le domande o le difese della parte costituita, sempre che il procedimento, tali domande o tali difese non siano contrari all’ordine pubblico. Pertanto, il giudice nazionale che si pronuncia in contumacia può sollevare d’ufficio unicamente i soli motivi di ordine pubblico. Orbene, non essendo certo che la normativa belga relativa alle clausole abusive sia di ordine pubblico, tale giudice dubita di poter esaminare d’ufficio, in particolare, se un contratto come quello di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13.
26 Per rispondere alla questione posta, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte preventivamente dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenze del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C‑137/08, EU:C:2010:659, punto 46 e giurisprudenza ivi citata; del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank, C‑472/11, EU:C:2013:88, punto 19 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 7 dicembre 2017, Banco Santander, C‑598/15, EU:C:2017:945, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
27 La Corte ha altresì dichiarato che, in considerazione di siffatta situazione di inferiorità, l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Come si evince dalla giurisprudenza, si tratta di una norma imperativa che mira a sostituire all’equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti un equilibrio reale, atto a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime (sentenze del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C‑137/08, EU:C:2010:659, punto 47 e giurisprudenza ivi citata; del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank, C‑472/11, EU:C:2013:88, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
28 Per garantire la tutela voluta da detta direttiva, la Corte ha sottolineato che la situazione di disuguaglianza tra il consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale (sentenze del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C‑137/08, EU:C:2010:659, punto 48 e giurisprudenza ivi citata; del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank, C‑472/11, EU:C:2013:88, punto 21 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 14 aprile 2016, Sales Sinués e Drame Ba, C‑381/14 e C‑385/14, EU:C:2016:252, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
29 È alla luce di tali considerazioni che la Corte ha dichiarato che, nell’ambito delle funzioni che incombono al giudice nazionale, in forza delle disposizioni della direttiva 93/13, quest’ultimo è tenuto ad esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale e, in tal modo, a porre un argine allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista (v., in tal senso, sentenze del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, EU:C:2006:675, punto 38, nonché del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank, C‑472/11, EU:C:2013:88, punti 22 e 24 e giurisprudenza ivi citata).
30 Orbene, tale obbligo comporta altresì, per il giudice nazionale, quello di esaminare se il contratto contenente la clausola su cui si basa la domanda rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C‑137/08, EU:C:2010:659, punto 49, e, per analogia, sentenza del 4 giugno 2015, Faber, C‑497/13, EU:C:2015:357, punto 46). Infatti, esaminare d’ufficio la natura abusiva delle clausole contenute nel contratto di cui trattasi implica necessariamente che tale giudice valuti previamente se tale contratto rientri nell’ambito di applicazione di detta direttiva.
31 Tali obblighi incombenti al giudice nazionale devono essere ritenuti necessari per garantire al consumatore una tutela effettiva, quale garantita dalla direttiva 93/13, tenuto conto in particolare del rischio non trascurabile che questi ignori i suoi diritti o incontri difficoltà per esercitarli (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, EU:C:2006:675, punto 28 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, punto 42).
32 Pertanto, la tutela che la direttiva 93/13 conferisce ai consumatori si estende ai casi in cui il consumatore che abbia stipulato con un professionista un contratto contenente una clausola abusiva si astenga dall’invocare, da un lato, il fatto che tale contratto rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva e, dall’altro, la natura abusiva della clausola in questione perché ignora i suoi diritti o perché viene dissuaso dal farli valere a causa delle spese che un’azione giudiziaria comporterebbe (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, EU:C:2006:675, punto 29 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, punto 43).
33 Quanto all’attuazione di tali obblighi da parte di un giudice nazionale che si pronuncia in contumacia, occorre ricordare che, in assenza di disposizioni nel diritto dell’Unione in materia, le modalità dei procedimenti intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai soggetti in forza del diritto dell’Unione rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio dell’autonomia processuale di questi ultimi. Tuttavia, tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai consumatori dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., per analogia, sentenza del 30 maggio 2013, Asbeek Brusse e de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
34 Per quanto riguarda il principio di equivalenza, al quale si riferisce implicitamente la prima questione pregiudiziale e che è l’unico principio in questione nel caso di specie, occorre sottolineare che, come rammentato al punto 27 della presente sentenza, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 costituisce una disposizione di carattere imperativo (sentenza del 30 maggio 2013, Asbeek Brusse e de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
35 Inoltre, la Corte ha dichiarato che, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si fonda la tutela che tale direttiva garantisce ai consumatori, il suo articolo 6 dev’essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico. Occorre considerare che tale qualificazione si estende a tutte le disposizioni della direttiva indispensabili a realizzare l’obiettivo perseguito da detto articolo 6 (sentenza del 30 maggio 2013, Asbeek Brusse e de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
36 Ne deriva che, quando il giudice nazionale è competente, ai sensi delle norme interne di procedura, a valutare d’ufficio se una domanda sia contraria alle norme nazionali di ordine pubblico, il che, secondo le indicazioni fornite nella decisione di rinvio, si verifica nel sistema giurisdizionale belga del giudice che si pronuncia in contumacia, detto giudice deve parimenti esercitare tale competenza ai fini di valutare d’ufficio, rispetto ai criteri enunciati dalla direttiva 93/13, se la clausola controversa su cui si basa detta domanda nonché il contratto in cui essa è contenuta rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva medesima e, se del caso, se tale clausola sia abusiva (v., per analogia, sentenza del 30 maggio 2013, Asbeek Brusse e de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 45).
37 Alla luce di tutti i rilievi che precedono, si deve rispondere alla prima questione posta dichiarando che la direttiva 93/13 dev’essere interpretata nel senso che un giudice nazionale che si pronuncia in contumacia ed è competente, secondo le norme di procedura nazionali, ad esaminare d’ufficio se la clausola su cui si basa la domanda sia contraria alle norme nazionali di ordine pubblico è tenuto ad esaminare d’ufficio se il contratto contenente tale clausola rientri nell’ambito di applicazione della direttiva medesima e, se del caso, la natura eventualmente abusiva di detta clausola.
Sulla seconda e sulla terza questione
38 Con la seconda e la terza questione, il giudice del rinvio chiede, da un lato, se un istituto di libero insegnamento, quale il KdG, debba essere considerato un’impresa ai sensi del diritto dell’Unione quando presta attività di insegnamento sovvenzionata ad un consumatore e al riguardo riscuote soltanto una tassa di iscrizione, eventualmente maggiorata degli importi a rimborso delle spese sostenute da detto istituto. Dall’altro lato, detto giudice chiede se il contratto concluso tra un consumatore e un istituto del genere e vertente sulla prestazione di tale attività di insegnamento rientri nella direttiva 93/13 e se, nell’ambito del suddetto contratto, questo istituto debba essere considerato un «professionista» ai sensi della direttiva medesima.
39 Occorre ricordare, in via preliminare, che, conformemente al suo articolo 1, la direttiva 93/13 non si applica ai contratti stipulati tra un’«impresa» e un consumatore, bensì a quelli conclusi tra un «professionista» e un consumatore, cosicché non è necessario, nell’ambito del procedimento principale, determinare se un istituto di insegnamento quale il KdG debba essere considerato un’«impresa» ai sensi del diritto dell’Unione.
40 Inoltre, dagli atti di cui dispone la Corte risulta che il termine «impresa» di cui all’articolo VI.83 del codice di diritto economico è stato impiegato dal legislatore belga per recepire nell’ordinamento giuridico nazionale il termine «professionista» definito all’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13.
41 Si deve ricordare, in proposito, che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’applicare il diritto interno i giudici nazionali sono tenuti a interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e della finalità della direttiva 93/13, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE. Tale esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (v., per analogia, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 79 e giurisprudenza ivi citata).
42 Ne discende che, nell’ambito del procedimento principale, la nozione di «impresa», quale utilizzata nel diritto belga, dev’essere interpretata dal giudice nazionale conformemente a quella di «professionista», ai sensi della direttiva 93/13, e, in particolare, alla definizione contenuta nel suo articolo 2, lettera c).
43 Inoltre, dagli atti di cui dispone la Corte risulta altresì che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale, firmato dal KdG e dalla sig.ra Kuijpers, prevede un piano di rimborso a rate esente da interessi degli importi dovuti da quest’ultima a titolo di tasse di iscrizione e di spese relative a un viaggio di studio.
44 In tale contesto, la seconda e la terza questione, che occorre trattare congiuntamente, devono essere interpretate nel senso che il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se un istituto di libero insegnamento, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che, per contratto, abbia concordato con una delle sue studentesse agevolazioni di pagamento di importi dovuti da quest’ultima a titolo di tasse di iscrizione e di spese relative a un viaggio di studio, debba essere considerato, nell’ambito di tale contratto, un «professionista» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13, cosicché detto contratto rientra nell’ambito di applicazione della direttiva medesima.
45 È necessario ricordare, in proposito, che la direttiva 93/13 si applica, come risulta dai suoi articoli 1, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, alle clausole dei «contratti stipulati tra un professionista e un consumatore» che non sono stati «oggetto di negoziato individuale».
46 Come enunciato dal decimo considerando della direttiva 93/13, le regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a «qualsiasi contratto» stipulato tra un «professionista» e un «consumatore», quali definiti all’articolo 2, lettere b) e c), di tale direttiva.
47 Ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13, la nozione di «professionista» è definita come riguardante qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della suddetta direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata.
48 Dalla formulazione stessa di tale disposizione emerge che il legislatore dell’Unione ha inteso sancire un concetto ampio della nozione di «professionista» (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, Asbeek Brusse e de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
49 Infatti, in primo luogo, l’utilizzo del termine «qualsiasi» in detta disposizione sottolinea che ogni persona fisica o giuridica dev’essere considerata un «professionista», ai sensi della direttiva 93/13, qualora eserciti un’attività professionale.
50 In secondo luogo, la stessa disposizione riguarda qualsiasi attività professionale, «sia essa pubblica o privata». Pertanto, come enunciato dal suo quattordicesimo considerando, la direttiva 93/13 riguarda anche le attività professionali di carattere pubblico (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2015, Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14, punto 25).
51 Ne consegue che l’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 non esclude dal suo ambito di applicazione né gli enti incaricati di una missione di interesse generale né quelli che abbiano uno status di diritto pubblico (v., per analogia, sentenza del 3 ottobre 2013, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, C‑59/12, EU:C:2013:634, punto 32). Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, poiché i compiti di natura e interesse pubblici sono spesso svolti senza fini di lucro, il fatto che un organismo abbia o meno scopo di lucro è irrilevante ai fini della definizione della nozione di «professionista», ai sensi di tale disposizione.
52 Inoltre, dal tenore letterale dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 risulta che, per essere qualificata come «professionista», è necessario che la persona interessata agisca «nel quadro della sua attività professionale». Per quanto concerne l’articolo 2, lettera b), di tale direttiva, esso prevede che la nozione di «consumatore» riguardi qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della suddetta direttiva, agisce «per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale».
53 Pertanto, è con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale, che la direttiva 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica (sentenze del 30 maggio 2013, Asbeek Brusse e de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 30, nonché del 3 settembre 2015, Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
54 Tale criterio corrisponde all’idea, già richiamata al punto 26 della presente sentenza, sulla quale è basato il sistema di tutela istituito dalla direttiva medesima, ossia che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di trattativa sia il livello di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenze del 30 maggio 2013, Asbeek Brusse e de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 31, nonché del 3 settembre 2015, Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).
55 Ne consegue che la nozione di «professionista», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13, è una nozione funzionale che comporta la necessità di valutare se il rapporto contrattuale si inserisca nell’ambito delle attività che una persona svolge a titolo professionale (v., per analogia, ordinanza del 27 aprile 2017, Bachman, C‑535/16, non pubblicata, EU:C:2017:321, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
56 Nel caso di specie, i governi belga e austriaco hanno fatto valere che, in quanto istituto di insegnamento superiore il cui finanziamento è garantito principalmente da fondi pubblici, il KdG non può essere considerato un’«impresa», conformemente all’accezione ammessa di tale nozione nel diritto della concorrenza dell’Unione e, pertanto, un «professionista», ai sensi della direttiva 93/13, dato che l’attività di insegnamento che fornisce non costituisce un «servizio», ai sensi dell’articolo 57 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 1993, Wirth, C‑109/92, EU:C:1993:916, punti 16 e 17).
57 In proposito, dagli atti di cui dispone la Corte risulta che, in ogni caso, il procedimento principale non verte direttamente sulla funzione di insegnamento di un istituto quale il KdG. Ciò di cui si discute è invece una prestazione fornita da tale istituto, a titolo complementare e accessorio della sua attività di insegnamento, consistente nell’offrire, mediante un contratto, un rimborso a rate esente da interessi di importi dovutigli da una studentessa. Orbene, una prestazione del genere equivale, di per sé, a consentire agevolazioni di pagamento di un debito esistente e costituisce sostanzialmente un contratto di credito.
58 Pertanto, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi menzionati al punto precedente, si deve considerare che, nel fornire, nell’ambito di detto contratto, una siffatta prestazione complementare e accessoria della sua attività di insegnamento, un istituto quale il KdG agisce in qualità di «professionista», ai sensi della direttiva 93/13.
59 Tale interpretazione è avvalorata dall’obiettivo di tutela perseguito da detta direttiva. Infatti, nell’ambito di un contratto come quello di cui trattasi nel procedimento principale, esiste, in linea di principio, una disuguaglianza tra l’istituto di insegnamento e la studentessa, dovuta all’asimmetria dell’informazione e delle competenze tecniche tra dette parti. Invero, un istituto del genere possiede un’organizzazione permanente e competenze tecniche di cui lo studente, che agisce per fini privati, non necessariamente dispone quando sia incidentalmente confrontato a tale contratto.
60 Alla luce di tutti i suesposti rilievi, e fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione sollevate che l’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che un istituto di libero insegnamento, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che, per contratto, abbia concordato con una delle sue studentesse agevolazioni di pagamento di importi dovuti da quest’ultima a titolo di tasse di iscrizione e di spese relative a un viaggio di studio, dev’essere considerato, nell’ambito di tale contratto, un «professionista» ai sensi di tale disposizione, cosicché detto contratto rientra nell’ambito di applicazione della direttiva medesima.
Sulle spese
61 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che un giudice nazionale che si pronuncia in contumacia ed è competente, secondo le norme di procedura nazionali, ad esaminare d’ufficio se la clausola su cui si basa la domanda sia contraria alle norme nazionali di ordine pubblico è tenuto ad esaminare d’ufficio se il contratto contenente tale clausola rientri nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva e, se del caso, la natura eventualmente abusiva di detta clausola.
2) Fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, l’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che un istituto di libero insegnamento, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che, per contratto, abbia concordato con una delle sue studentesse agevolazioni di pagamento di importi dovuti da quest’ultima a titolo di tasse di iscrizione e di spese relative a un viaggio di studio, dev’essere considerato, nell’ambito di tale contratto, un «professionista» ai sensi di tale disposizione, cosicché detto contratto rientra nell’ambito di applicazione della direttiva medesima.
Firme