Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto dell'energia
Numero: C-226/16 |
Data di udienza:
DIRITTO DELL’ENERGIA – Energia – Settore del gas – Sicurezza dell’approvvigionamento di gas – Regolamento (UE) n. 994/2010 – Obbligo per le imprese di gas naturale di adottare misure dirette a garantire l’approvvigionamento di gas dei clienti protetti – Nozione di “clienti protetti ” – Obbligo supplementare – Possibilità per le imprese di gas naturale di soddisfare il loro obbligo a livello regionale o dell’Unione – Normativa nazionale che impone ai fornitori di gas un obbligo supplementare di stoccaggio di gas il cui ambito di applicazione include clienti che non rientrano tra i clienti protetti ai sensi del regolamento n. 994/2010 – Obbligo di stoccaggio che deve essere soddisfatto per l’80% nel territorio dello Stato membro di cui trattasi – Rinvio pregiudiziale.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Dicembre 2017
Numero: C-226/16
Data di udienza:
Presidente: da Cruz Vilaça
Estensore: Borg Barthet
Premassima
DIRITTO DELL’ENERGIA – Energia – Settore del gas – Sicurezza dell’approvvigionamento di gas – Regolamento (UE) n. 994/2010 – Obbligo per le imprese di gas naturale di adottare misure dirette a garantire l’approvvigionamento di gas dei clienti protetti – Nozione di “clienti protetti ” – Obbligo supplementare – Possibilità per le imprese di gas naturale di soddisfare il loro obbligo a livello regionale o dell’Unione – Normativa nazionale che impone ai fornitori di gas un obbligo supplementare di stoccaggio di gas il cui ambito di applicazione include clienti che non rientrano tra i clienti protetti ai sensi del regolamento n. 994/2010 – Obbligo di stoccaggio che deve essere soddisfatto per l’80% nel territorio dello Stato membro di cui trattasi – Rinvio pregiudiziale.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.5^ 20/12/2017 Sentenza C-226/16
DIRITTO DELL’ENERGIA – Energia – Settore del gas – Sicurezza dell’approvvigionamento di gas – Regolamento (UE) n. 994/2010 – Obbligo per le imprese di gas naturale di adottare misure dirette a garantire l’approvvigionamento di gas dei clienti protetti – Nozione di “clienti protetti ” – Obbligo supplementare – Possibilità per le imprese di gas naturale di soddisfare il loro obbligo a livello regionale o dell’Unione – Normativa nazionale che impone ai fornitori di gas un obbligo supplementare di stoccaggio di gas il cui ambito di applicazione include clienti che non rientrano tra i clienti protetti ai sensi del regolamento n. 994/2010 – Obbligo di stoccaggio che deve essere soddisfatto per l’80% nel territorio dello Stato membro di cui trattasi – Rinvio pregiudiziale.
L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone ai fornitori di gas naturale un obbligo di stoccaggio di gas il cui ambito di applicazione comprende clienti che non compaiono tra i clienti protetti enumerati all’articolo 2, secondo comma, punto 1, del suddetto regolamento, purché siano rispettate le condizioni previste nella prima di tali disposizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Mentre, l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 994/2010 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che impone ai fornitori di gas naturale di rispettare i loro obblighi di detenere scorte di gas, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in caso di crisi, necessariamente ed esclusivamente attraverso infrastrutture situate nel territorio nazionale. Nella fattispecie, è compito, tuttavia, del giudice del rinvio verificare se la facoltà, offerta dalla normativa nazionale all’autorità competente, di tenere conto degli altri «strumenti di modulazione» di cui dispongono i fornitori considerati garantisca a questi ultimi l’effettiva possibilità di adempiere i loro obblighi a livello regionale o dell’Unione europea.
Pres.: da Cruz Vilaça, Est.: Borg Barthet, Ric.: ENI SpA c. Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.5^ 20/12/2017 Sentenza C-226/16
SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.5^ 20/12/2017 Sentenza C-226/16
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
20 dicembre 2017
«Rinvio pregiudiziale – Energia – Settore del gas – Sicurezza dell’approvvigionamento di gas – Regolamento (UE) n. 994/2010 – Obbligo per le imprese di gas naturale di adottare misure dirette a garantire l’approvvigionamento di gas dei clienti protetti – Articolo 2, secondo comma, punto 1 – Nozione di “clienti protetti ” – Articolo 8, paragrafo 2 – Obbligo supplementare – Articolo 8, paragrafo 5 – Possibilità per le imprese di gas naturale di soddisfare il loro obbligo a livello regionale o dell’Unione – Normativa nazionale che impone ai fornitori di gas un obbligo supplementare di stoccaggio di gas il cui ambito di applicazione include clienti che non rientrano tra i clienti protetti ai sensi del regolamento n. 994/2010 – Obbligo di stoccaggio che deve essere soddisfatto per l’80% nel territorio dello Stato membro di cui trattasi»
Nella causa C-226/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 15 aprile 2016, pervenuta in cancelleria il 22 aprile 2016, nel procedimento
ENI SpA,
Eni Gas & Power France SA,
Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz)
contro
Premier ministre,
Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer,
con l’intervento di
Storengy,
Total Infrastructures Gaz France (TIGF),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, E. Levits, A. Borg Barthet (relatore), M. Berger e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 marzo 2017,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’Eni SpA e l’Eni Gas & Power France SA, da C. Lefort, M. Dantin e A. Soloshchenkov, avocats;
– per l’Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz), da N. Autet e G. Marson, avocats;
– per la Storengy e la Total Infrastructures Gaz France (TIGF), da C. Le Bihan-Graf e L. Rosenblieh, avocates;
– per il governo francese, da D. Colas, R. Coesme, S. Horrenberger e A. Daly, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, da B. Majczyna, M. Rzotkiewicz e K. Rudzińska, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da M. Patakia e O. Beynet, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 luglio 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio (GU 2010, L 295, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’ENI SpA e l’Eni Gas & Power France SA (in prosieguo, congiuntamente: l’«ENI») e l’Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) al Premier ministre (Primo Ministro, Francia) e al ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (Ministro dell’Ambiente, dell’Energia e del Mare, Francia), in merito alla legittimità del decreto n. 2014-328 del 12 marzo 2014 che modifica il decreto n. 2006-1034 del 21 agosto 2006 relativo all’accesso agli stoccaggi sotterranei di gas naturale (JORF del 14 marzo 2014, pag. 5283; in prosieguo: il «decreto n. 2014-328»).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 I considerando 5, 9, 10 del regolamento n. 994/2010 sono del seguente tenore:
«(5) Tuttavia, nell’ambito delle misure vigenti in materia di sicurezza dell’approvvigionamento del gas adottate a livello dell’Unione, gli Stati membri dispongono ancora di un notevole margine di discrezionalità riguardo alla scelta delle misure. Se la sicurezza dell’approvvigionamento è in pericolo in uno Stato membro c’è il rischio evidente che gli interventi predisposti unilateralmente dallo Stato membro interessato possano ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno del gas e la fornitura di gas all’utenza. L’esperienza recente ha dimostrato come tale rischio sia reale. Per far sì che il mercato interno del gas funzioni adeguatamente anche in caso di una carenza delle forniture, è necessario garantire solidarietà e coordinamento nella risposta alle crisi degli approvvigionamenti, sia in termini di prevenzione che di reazione alle interruzioni concrete delle forniture.
(…)
(9) Un’interruzione importante della fornitura di gas all’Unione può avere ripercussioni in tutti gli Stati membri, nell’intera Unione e sulle parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell’energia, firmato ad Atene il 25 ottobre 2005 [(GU 2006, L 198, pag. 18)], con conseguenti danni economici gravi per tutta l’economia dell’Unione. Analogamente, l’interruzione della fornitura di gas può avere un grave impatto sociale, in particolare sui gruppi di clienti più vulnerabili.
(10) Determinati utenti, fra cui quelli domestici e quelli che forniscono servizi sociali essenziali come assistenza sanitaria e custodia di bambini, attività educative ed altri servizi sociali e di welfare, nonché servizi indispensabili per le funzioni di uno Stato membro, sono particolarmente vulnerabili e possono richiedere protezione. Una definizione ampia di questa utenza protetta non dovrebbe porsi in contrasto con i meccanismi di solidarietà europea».
4 L’articolo 2, secondo comma, di tale regolamento enuncia quanto segue:
«(…) Si applicano (…) le seguenti definizioni:
1) “clienti protetti”, tutti gli utenti domestici collegati ad una rete di distribuzione del gas che possono comprendere, qualora lo Stato membro interessato lo decida, anche:
a) le piccole e medie imprese, a condizione che siano collegate ad una rete di distribuzione del gas, e i soggetti che erogano servizi sociali essenziali, a condizione che siano connessi a una rete di distribuzione o di trasporto del gas, sempre che tale clientela aggiuntiva non rappresenti più del 20% dell’utenza finale; e/o
b) gli impianti di teleriscaldamento che servono sia gli utenti domestici sia gli utenti di cui alla lettera a), a condizione che gli impianti non siano convertibili ad altri combustibili e che siano collegati con una rete di distribuzione o di trasporto del gas.
(…)».
5 L’articolo 3, paragrafo 6, di tale regolamento prevede quanto segue:
«Le misure atte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento contenute nei piani d’azione preventivi e nei piani di emergenza sono definite con chiarezza, sono trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili, non distorcono indebitamente la concorrenza e l’efficace funzionamento del mercato interno del gas e non compromettono la sicurezza dell’approvvigionamento di altri Stati membri o dell’Unione nel suo insieme».
6 Ai sensi dell’articolo 8 del medesimo regolamento, intitolato «Norma in materia di approvvigionamento»:
«1. L’autorità competente richiede alle imprese di gas naturale che la stessa identifica di provvedere affinché ai clienti protetti dello Stato membro sia garantito l’approvvigionamento di gas nei casi seguenti:
a) temperature estreme per un periodo di picco di sette giorni che si osservano con una (…) probabilità statistica di una volta ogni vent’anni;
b) qualsiasi periodo di almeno trenta giorni di domanda di gas eccezionalmente elevata che si osserv[a] con una (…) probabilità statistica di una volta ogni vent’anni; e
c) un periodo di almeno trenta giorni in caso di guasto della principale infrastruttura del gas in condizioni invernali medie.
Ai fini del presente paragrafo, l’autorità competente individua le imprese di gas naturale di cui al primo paragrafo entro e non oltre il 3 giugno 2012.
2. Qualsiasi norma relativa all’aumento di fornitura di una durata superiore al periodo minimo di trenta giorni per i periodi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), o qualsiasi obbligo supplementare imposto per ragioni di sicurezza di approvvigionamento del gas, si basa sulla valutazione del rischio di cui all’articolo 9, trova riscontro nel piano d’azione preventivo e:
a) è conforme alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 6;
b) non distorce indebitamente la concorrenza né ostacola il funzionamento del mercato interno del gas;
c) non influisce negativamente sulla capacità di qualsiasi altro Stato membro di garantire l’approvvigionamento dei suoi clienti protetti in conformità del presente articolo in caso di emergenza a livello nazionale, dell’Unione o regionale; e
d) è conforme ai criteri specificati all’articolo 11, paragrafo 5, in caso di emergenza a livello dell’Unione o regionale.
In uno spirito di solidarietà, l’autorità competente stabilisce, nel piano d’azione preventivo e nel piano di emergenza, come ridurre temporaneamente una norma relativa all’aumento dell’approvvigionamento o un obbligo supplementare imposto alle imprese di gas nel caso di un’emergenza a livello dell’Unione o regionale.
3. Trascorsi i termini definiti dall’autorità competente in conformità dei paragrafi 1 e 2, o qualora le condizioni siano più gravi di quelle definite al paragrafo 1, l’autorità competente e le imprese di gas naturale si adoperano per mantenere, per quanto possibile, la fornitura di gas, in particolare ai clienti protetti.
4. Gli obblighi imposti alle imprese di gas naturale ai fini della conformità alle norme in materia di approvvigionamento di cui al presente articolo non sono discriminatori e non impongono un onere eccessivo a tali imprese.
5. Le imprese di gas naturale sono autorizzate, ove opportuno, a soddisfare i presenti obblighi a livello regionale o dell’Unione. L’autorità competente non richiede che le norme di cui al presente articolo siano rispettate sulla base delle infrastrutture ubicate esclusivamente sul suo territorio.
6. L’autorità competente garantisce che le condizioni per le forniture ai clienti protetti siano fissate fatto salvo il corretto funzionamento del mercato interno del gas e ad un prezzo corrispondente al valore di mercato delle forniture».
7 L’articolo 11 del regolamento n. 994/2010, relativo alle misure di emergenza a livello dell’Unione e regionale, al suo paragrafo 5 così prevede:
«Gli Stati membri e in particolare le autorità competenti assicurano che:
a) non siano introdotte misure che limitino indebitamente il flusso di gas nel mercato interno, in qualsiasi momento, in particolare il flusso di gas verso i mercati interessati;
b) non siano introdotte misure che potrebbero mettere seriamente in pericolo la situazione dell’approvvigionamento di gas in un altro Stato membro; e
c) sia mantenuto l’accesso transfrontaliero alle infrastrutture in conformità del regolamento (CE) n. 715/2009 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU 2009, L 211, pag. 36)], nella misura in cui ciò sia possibile tecnicamente e dal punto di vista della sicurezza, conformemente con il piano di emergenza».
Normativa francese
8 In Francia, lo stoccaggio di gas naturale è disciplinato dalle disposizioni degli articoli da L. 421-1 a L. 421-16 del code de l’énergie (codice dell’energia). Dette disposizioni organizzano l’accesso allo stoccaggio di gas nel quadro degli obblighi di servizio pubblico incombenti ai fornitori per garantire la continuità dell’approvvigionamento di gas naturale in caso di situazioni estreme.
9 Ai sensi dell’art. 421-3 di tale Codice:
«Le scorte di gas naturale consentono di assicurare in via prioritaria:
1° il buon funzionamento e l’equilibrio delle reti collegate ai depositi sotterranei di gas naturale;
2° il soddisfacimento diretto o indiretto del fabbisogno dei clienti domestici e di quelli che non hanno accettato contrattualmente una fornitura interrompibile o che garantiscono funzioni di interesse generale;
3° il rispetto degli altri obblighi di servizio pubblico previsti all’articolo L. 121-32».
10 L’art. L. 421-4, primo comma, del codice medesimo così dispone:
«Ogni fornitore deve detenere in Francia, al 31 ottobre di ogni anno, direttamente o indirettamente tramite un mandatario, scorte di gas naturale sufficienti, tenuto conto degli altri suoi strumenti di modulazione, per adempiere, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo, i suoi obblighi contrattuali di alimentazione diretta o indiretta dei clienti menzionati all’articolo L. 421-3, terzo comma (…)».
11 Ai sensi dell’articolo L. 421-7 del codice dell’energia, un decreto del Conseil d’État (Consiglio di Stato) fissa le condizioni e le modalità di applicazione, in particolare, dell’articolo L. 421-4.
12 Il decreto n. 2006/1034 del 21 agosto 2006 relativo all’accesso agli stoccaggi sotterranei di gas naturale (JORF del 23 agosto 2006, pag. 12370; in prosieguo: il «decreto n. 2006-1034»), adottato in applicazione dell’articolo L. 421-7 del codice dell’energia, precisa le condizioni in base alle quali è organizzato l’accesso allo stoccaggio di gas naturale. Dalla decisione di rinvio risulta che tale decreto prevede, da un lato, l’attribuzione a ciascun fornitore di gas naturale di diritti di accesso alla capacità di stoccaggio o «diritti di stoccaggio», determinati sulla base del suo portafoglio clienti, al fine di consentirgli di approvvigionare tali clienti durante il periodo invernale e, dall’altro, la determinazione degli obblighi gravanti su detti fornitori, vertenti, in particolare, sulla detenzione di un minimo di scorte all’inizio del periodo invernale.
13 L’articolo 9 del decreto n. 2014-328 ha modificato il decreto n. 2006/1034 stabilendo, in particolare, che gli obblighi di stoccaggio incombenti ai fornitori sono calcolati in funzione di «diritti di stoccaggio» corrispondenti non più al solo consumo annuale dei loro clienti domestici e dei loro clienti che svolgono compiti di interesse generale, come prevedeva il decreto n. 2006/1034 nella sua versione iniziale, ma anche al consumo dei clienti collegati alla rete di distribuzione che non hanno accettato contrattualmente una fornitura interrompibile. In compenso, il decreto n. 2014-328 ha ridotto il tasso degli obblighi di stoccaggio dall’85% all’80% dei diritti di stoccaggio.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
14 Con due atti introduttivi del 12 e 14 maggio 2014, l’ENI e l’Uprigaz hanno presentato dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) ricorsi di annullamento, per eccesso di potere, del decreto n. 2014-328.
15 Nei loro ricorsi, l’ENI e l’Uprigaz sostengono, tra l’altro, che tale decreto contravviene alle disposizioni del regolamento n. 994/2010. Da un lato, infatti, tale decreto amplierebbe illegittimamente la definizione dei «clienti protetti» di cui all’articolo 2, secondo comma, punto 1, di detto regolamento. Dall’altro, esso imporrebbe ai fornitori di gas naturale l’obbligo di ubicare in Francia le capacità di stoccaggio, in violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del suddetto regolamento.
16 A tale proposito, il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che il decreto n. 2014-328 include nella definizione nazionale dei «clienti protetti» i clienti non domestici collegati alla rete di distribuzione che non hanno accettato contrattualmente una fornitura interrompibile, i quali non necessariamente sono «piccole e medie imprese» ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, punto 1, lettera a), del regolamento n. 994/2010. Così, la definizione dei «clienti protetti» adottata nel decreto eccederebbe quindi i termini della definizione contenuta in tale regolamento. Le autorità francesi sosterrebbero tuttavia che siffatti clienti aggiuntivi corrispondono a siti di modeste dimensioni che, pur appartenendo a grandi imprese, condividerebbero numerose caratteristiche con le piccole e medie imprese. Inoltre, secondo dette autorità, tale definizione ampliata si collegherebbe ai requisiti supplementari che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento, gli Stati membri possono imporre per ragioni di sicurezza dell’approvvigionamento del gas.
17 In tali circostanze, la legittimità del decreto n. 2014-328 dipenderebbe dalla questione se quest’ultima disposizione debba essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro imponga ai fornitori di gas naturale obblighi supplementari risultanti dall’inclusione, tra i clienti protetti, il cui consumo contribuisce a definire la portata degli obblighi di stoccaggio diretti ad assicurare la continuità dell’approvvigionamento, di clienti non menzionati all’articolo 2, secondo comma, punto 1, lettera a), del regolamento n. 994/2010.
18 In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che, per garantire la continuità dell’approvvigionamento di gas ai clienti, l’articolo L. 421-4 del codice dell’energia impone ai fornitori di detenere in Francia scorte di gas naturale sufficienti, tenuto conto degli altri strumenti di modulazione di cui essi dispongono, e che il decreto n. 2014-328 implica che l’80% dei diritti di stoccaggio sia detenuto nel territorio nazionale, prevedendo nondimeno che il Ministro dell’Energia tenga conto degli altri strumenti di modulazione di cui dispone un fornitore di gas per valutare se le capacità di stoccaggio da quest’ultimo detenute siano sufficienti a garantire il rispetto del suo obbligo di stoccaggio. La legittimità del decreto n. 2014-328 dipenderebbe quindi anche dalla questione se l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 994/2010 osti a che uno Stato membro imponga obblighi siffatti ai fornitori di gas naturale.
19 In tale contesto, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 8, paragrafo 2, del [regolamento n. 994/2010] debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro imponga ai fornitori di gas naturale obblighi supplementari risultanti dall’inclusione fra i “clienti protetti”, il cui consumo contribuisce a definire il perimetro degli obblighi di stoccaggio volti ad assicurare la continuità dell’approvvigionamento, di clienti che non sono citati all’articolo 2, [secondo comma] 1, del medesimo regolamento.
2) Se l’articolo 8, paragrafo 5, del [regolamento n. 994/2010] debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro imponga ai fornitori di gas naturale obblighi riguardanti i volumi di gas stoccati e le relative portate di erogazione, nonché la detenzione di capacità di stoccaggio acquisite a titolo dei diritti corrispondenti all’obbligo di detenzione di scorte sul territorio di tale Stato membro, pur prevedendo che il ministro, nella sua valutazione delle capacità di stoccaggio detenute da un fornitore, tenga conto degli altri strumenti di modulazione di cui quest’ultimo dispone».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
20 Occorre ricordare che la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul margine di manovra accordato agli Stati membri in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale nel contesto della direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale (GU 2004, L 127, pag. 92), la quale ha istituito, per la prima volta, un quadro giuridico a livello dell’Unione volto a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale ed era precedente al regolamento n. 994/2010.
21 Così, la Corte ha statuito che tale direttiva aveva istituito solo un quadro all’interno del quale spettava agli Stati membri definire le politiche generali in materia di sicurezza dell’approvvigionamento e che, come risultava dal suo considerando 3, essa costituiva solo un approccio minimo comune in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale. La Corte ha inoltre dichiarato che tale direttiva lasciava un ampio margine di manovra agli Stati membri quanto ai mezzi per raggiungere gli scopi da essa perseguiti (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2008, Commissione/Spagna, C-207/07, non pubblicata, EU:C:2008:428, punti 43 e 44).
22 Orbene, mentre la direttiva 2004/67 riconosceva un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri quanto alla scelta delle misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, dal considerando 5 del regolamento n. 994/2010 risulta chiaramente che quest’ultimo è stato adottato al fine di inquadrare maggiormente tale margine di manovra per evitare che misure adottate unilateralmente da uno Stato membro possano compromettere il corretto funzionamento del mercato interno del gas e la fornitura di gas negli altri Stati membri.
Sulla prima questione
23 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 994/2010 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone ai fornitori di gas naturale un obbligo di stoccaggio di gas il cui ambito di applicazione comprende clienti che non compaiono tra i clienti protetti enumerati all’articolo 2, secondo comma, punto 1, di tale regolamento.
24 Occorre ricordare che, come risulta dal suo articolo 8, paragrafo 1, il regolamento n. 994/2010 impone agli Stati membri di garantire, nelle situazioni elencate in tale disposizione, la fornitura di gas ad alcuni clienti, denominati «clienti protetti».
25 A tal proposito, dall’articolo 2, secondo comma, punto 1, del regolamento n. 994/2010 risulta che la nozione di «clienti protetti» in esso contenuta riguarda, da un lato, la categoria degli «utenti domestici collegati ad una rete di distribuzione del gas» e, dall’altro, se uno Stato membro decide in tal senso, altre due categorie, definite, rispettivamente, all’articolo 2, secondo comma, punto 1, lettera a) e all’articolo 2, secondo comma, punto 1, lettera b), di tale regolamento.
26 Per quanto riguarda, in particolare, la categoria di cui all’articolo 2, secondo comma, punto 1, lettera a), del regolamento n. 994/2010, tale disposizione prevede che gli Stati membri possano considerare come clienti protetti «le piccole e medie imprese, a condizione che siano collegate ad una rete di distribuzione del gas, e i soggetti che erogano servizi sociali essenziali, a condizione che siano connessi a una rete di distribuzione o di trasporto del gas, sempre che tale clientela aggiuntiva non rappresenti più del 20% dell’utenza finale».
27 Nella fattispecie, il governo francese sostiene che, avendo incluso nel novero dei clienti protetti ai sensi del diritto nazionale non solo gli utenti domestici, ma altresì i clienti non domestici collegati alla rete di distribuzione che non hanno accettato contrattualmente una fornitura interrompibile, il decreto n. 2014-328 non è andato oltre la definizione dei «clienti protetti» quale è prevista all’articolo 2, secondo comma, punto 1, lettera a), del regolamento n. 994/2010. Tale categoria di clienti comprenderebbe, infatti, soggetti di dimensioni modeste, quali piccole imprese, piccole agenzie di grandi imprese, piccoli negozi appartenenti a reti integrate o piccoli impianti industriali appartenenti a un’impresa più grande, mentre i soggetti di dimensioni più significative non sarebbero collegati alla rete di distribuzione ma direttamente alla rete di trasporto.
28 In questo contesto, il governo francese sostiene che occorre intendere il riferimento alle «piccole e medie imprese» di cui all’articolo 2, secondo comma, punto 1, lettera a), del regolamento n. 994/2010, nel senso che esso non riguarda solo i soggetti il cui status giuridico è quello di piccole e medie imprese, ma, alla luce degli obiettivi di tale regolamento, nel senso che esso comprende anche i soggetti che costituiscono, di fatto, unità autonome che consumano un quantitativo di gas equivalente a quello che consuma una piccola o media impresa.
29 Siffatta interpretazione della nozione di «clienti protetti» ai sensi di tale disposizione, non può, tuttavia, essere accolta.
30 A tale riguardo occorre rilevare che nelle categorie elencate nell’articolo 2, secondo comma, punto 1, lettera a), del regolamento n. 994/2010 non rientrano tutti i clienti che non hanno accettato un contratto di fornitura di gas interrompibile. In particolare, è pacifico che le piccole agenzie di grandi imprese, i piccoli negozi appartenenti a reti integrate o i piccoli impianti industriali appartenenti a un’impresa più grande non costituiscono «piccole o medie imprese», nel senso comune di tali termini, come peraltro riconosciuto dal governo francese.
31 La circostanza che il consumo di gas di siffatti soggetti sia, eventualmente, analogo a quello di una piccola o media impresa è irrilevante a tal riguardo. Infatti, come emerge dai considerando 9 e 10 del regolamento n. 994/2010, l’elenco dei «clienti protetti» di cui all’articolo 2, secondo comma, punto 1, lettera a), di quest’ultimo non si basa tanto sul volume di consumo di gas di tali clienti quanto sulla speciale protezione di cui essi necessitano in caso di perturbazione della fornitura di gas, tenuto conto della loro vulnerabilità.
32 Orbene, contrariamente a quanto sostiene lo stesso governo, detti soggetti e le piccole o medie imprese non condividono la medesima esigenza di protezione contro eventuali interruzioni delle forniture di gas. Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, l’appartenenza a un’impresa, a un gruppo o a una rete integrata di dimensioni significative consente a tali soggetti di disporre di risorse economiche e tecniche, di cui generalmente non dispongono le piccole e medie imprese, risorse atte a consentire loro di far fronte a tale interruzione.
33 Occorre pertanto esaminare la questione se uno Stato membro può, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 994/2010, imporre ai fornitori di gas naturale misure volte a garantire l’approvvigionamento di gas per una cerchia di clienti più ampia di quella dei clienti protetti di cui all’articolo 2, secondo comma, punto 1, lettera a), di tale regolamento.
34 A tale proposito, dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 994/2010 risulta che gli Stati membri hanno la possibilità di adottare due tipi di misure che vadano al di là di quelle che devono imporre alle imprese di gas naturale da essi identificati, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, essendo queste ultime riservate, come ricordato al punto 24 della presente sentenza, ai clienti protetti.
35 Da un lato, gli Stati membri possono prevedere «norme relative all’aumento di fornitura», vale a dire, come risulta dai termini dell’articolo 8, paragrafo 2, del suddetto regolamento, misure di durata superiore al periodo di 30 giorni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso regolamento. Tale facoltà non riguarda quindi l’ampliamento dell’ambito di applicazione ratione personae di tali misure, bensì il prolungamento della durata della loro applicazione.
36 D’altro lato, gli stessi Stati membri possono imporre «obblighi supplementari» alle imprese di gas naturale per ragioni di sicurezza dell’approvvigionamento del gas. A tale riguardo, l’uso del termine «supplementari» sottolinea che si tratta di requisiti aggiuntivi di natura diversa rispetto a quella delle misure di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 994/2010, al quale, peraltro, l’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento non fa rinvio, per quanto attiene a tali obblighi.
37 Pertanto, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, dal tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 994/2010, risulta che uno Stato membro può, in linea di principio, prevedere un obbligo supplementare a carico delle imprese di gas naturale il cui ambito di applicazione comprenda i clienti che non compaiono tra i clienti protetti enumerati all’articolo 2, secondo comma, punto 1, di tale regolamento.
38 Tuttavia, dalla formulazione stessa di tale disposizione risulta altresì che la possibilità per uno Stato membro di imporre siffatto obbligo supplementare alle imprese di gas è subordinata al rispetto delle condizioni rigorose in essa enunciate.
39 Spetta nella fattispecie al giudice del rinvio stabilire se soddisfi le condizioni enunciate all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 994/2010, la fissazione, con il decreto n. 2014-328, a carico dei fornitori di gas, di un obbligo supplementare di stoccaggio di gas, il cui ambito di applicazione comprende tutti i clienti collegati alla rete di distribuzione che non hanno accettato contrattualmente una fornitura interrompibile e che non rientrano necessariamente tra i clienti protetti enumerati all’articolo 2, secondo comma, punto 1, lettera a), del suddetto regolamento.
40 Alla luce di tutto ciò che precede, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 994/2010 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone ai fornitori di gas naturale un obbligo di stoccaggio di gas il cui ambito di applicazione comprende clienti che non compaiono tra i clienti protetti enumerati all’articolo 2, secondo comma, punto 1, del suddetto regolamento, purché siano rispettate le condizioni previste nella prima di tali disposizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulla seconda questione
41 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 994/2010 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che impone ai fornitori di gas naturale un obbligo di detenere scorte di gas nel suo territorio, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in caso di crisi, prevedendo nel contempo che l’autorità competente, nella sua valutazione delle capacità di stoccaggio detenute dal fornitore, tenga conto degli altri «strumenti di modulazione» di cui quest’ultimo dispone.
42 In proposito, occorre rilevare che l’articolo 8 paragrafo 5, prima frase, del regolamento n. 994/2010 dispone che le imprese di gas naturale sono autorizzate, ove opportuno, a soddisfare gli obblighi loro imposti per il rispetto delle norme in materia di approvvigionamento previste all’articolo 8 del medesimo regolamento a livello regionale o dell’Unione.
43 Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, seconda frase, di tale regolamento, l’autorità competente non richiede che le norme di cui a tale articolo siano rispettate sulla base delle infrastrutture ubicate esclusivamente sul suo territorio.
44 Nella fattispecie, l’articolo 9 del decreto n. 2014-328, in combinato disposto con l’articolo L. 421-4 del codice dell’energia, impone ai fornitori di gas l’obbligo di detenere nel territorio francese, alla data del 31 ottobre di ciascun anno, scorte di gas corrispondenti ad almeno l’80% dei diritti di stoccaggio associati ai consumatori ricompresi entro il perimetro dell’obbligo, prevedendo nel contempo che il ministro competente tenga conto degli altri strumenti di modulazione di cui dispone il fornitore per verificare che questi ottemperi ai suoi obblighi.
45 Una normativa siffatta, nei limiti in cui impone ai fornitori di detenere necessariamente ed esclusivamente in Francia scorte di gas naturale sufficienti per ottemperare ai loro obblighi diretti a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in caso di crisi, è incompatibile con l’articolo 8, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento n. 994/2010, che, come è stato ricordato, vieta all’autorità competente di esigere che le norme stabilite all’articolo 8 di tale regolamento siano rispettate sulla base delle infrastrutture ubicate esclusivamente nel territorio nazionale dello Stato membro interessato.
46 Se è vero che la legislazione francese consente al Ministro competente di tenere conto degli altri «strumenti di modulazione» del fornitore di gas in questione, il giudice del rinvio non fornisce informazioni sufficienti che consentano di comprendere la natura e la portata pratica della valutazione che l’autorità competente può svolgere a tale titolo.
47 In proposito, incombe a tale giudice interpretare il diritto nazionale e verificare se la facoltà, offerta dalla normativa nazionale all’autorità competente, di «tener conto degli altri strumenti di modulazione» dei fornitori interessati garantisca a questi ultimi una possibilità effettiva di adempiere i loro obblighi a livello regionale o dell’Unione.
48 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 994/2010 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che impone ai fornitori di gas naturale di rispettare i loro obblighi di detenere scorte di gas, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in caso di crisi, necessariamente ed esclusivamente attraverso infrastrutture situate nel territorio nazionale. Nella fattispecie, è compito del giudice del rinvio verificare se la facoltà, offerta dalla normativa nazionale all’autorità competente, di tenere conto degli altri «strumenti di modulazione» di cui dispongono i fornitori considerati garantisca a questi ultimi l’effettiva possibilità di adempiere i loro obblighi a livello regionale o dell’Unione.
Sulle spese
49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone ai fornitori di gas naturale un obbligo di stoccaggio di gas il cui ambito di applicazione comprende clienti che non compaiono tra i clienti protetti enumerati all’articolo 2, secondo comma, punto 1, del suddetto regolamento, purché siano rispettate le condizioni previste nella prima di tali disposizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
2) L’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 994/2010 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che impone ai fornitori di gas naturale di rispettare i loro obblighi di detenere scorte di gas, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in caso di crisi, necessariamente ed esclusivamente attraverso infrastrutture situate nel territorio nazionale. Nella fattispecie, è compito, tuttavia, del giudice del rinvio verificare se la facoltà, offerta dalla normativa nazionale all’autorità competente, di tenere conto degli altri «strumenti di modulazione» di cui dispongono i fornitori considerati garantisca a questi ultimi l’effettiva possibilità di adempiere i loro obblighi a livello regionale o dell’Unione europea.
Firme