Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Associazioni e comitati, Inquinamento atmosferico Numero: C-673/13 P | Data di udienza:

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ASSOCIAZIONI E COMITATI – Accesso ai documenti delle istituzioni – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Art. 6, par. 1 Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Rischio di pregiudizio per gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica – Nozione di “informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente” – Documenti relativi alla procedura di autorizzazione di una sostanza attiva contenuta in prodotti fitosanitari – Sostanza attiva glifosato – Impugnazione – Nozione di «emissioni nell’ambiente» – Divulgazione delle informazioni ambientali – Emissioni del prodotto fitosanitario o della sostanza attiva glifosato – Valutazioni dei rischi (nella specie pesticidi).


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Novembre 2016
Numero: C-673/13 P
Data di udienza:
Presidente: da Cruz Vilaça
Estensore: Tizzano


Premassima

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ASSOCIAZIONI E COMITATI – Accesso ai documenti delle istituzioni – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Art. 6, par. 1 Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Rischio di pregiudizio per gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica – Nozione di “informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente” – Documenti relativi alla procedura di autorizzazione di una sostanza attiva contenuta in prodotti fitosanitari – Sostanza attiva glifosato – Impugnazione – Nozione di «emissioni nell’ambiente» – Divulgazione delle informazioni ambientali – Emissioni del prodotto fitosanitario o della sostanza attiva glifosato – Valutazioni dei rischi (nella specie pesticidi).



Massima

 

 


CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.5^ 23/11/2016 sentenza C-673/13 P
 


INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ASSOCIAZIONI E COMITATI – Accesso ai documenti delle istituzioni – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Art. 6, par. 1 Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Rischio di pregiudizio per gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica – Nozione di “informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente” – Documenti relativi alla procedura di autorizzazione di una sostanza attiva contenuta in prodotti fitosanitari – Sostanza attiva glifosato – Impugnazione.
 
 
Alla luce dell’obiettivo perseguito dall’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006, consistente nel garantire, in linea di principio, un accesso alle «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente», tale nozione dev’essere intesa nel senso che comprende, in particolare, i dati che consentono al pubblico di conoscere quanto effettivamente rilasciato nell’ambiente oppure quanto sarà prevedibilmente rilasciato in condizioni normali o reali di utilizzo del prodotto o della sostanza in questione, analoghe a quelle per le quali è stata concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio di tale prodotto o di tale sostanza e a quelle prevalenti nella zona di prevista utilizzazione di detto prodotto o di detta sostanza. Pertanto, detta nozione dev’essere interpretata nel senso che comprende, in particolare, le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo delle emissioni effettive e prevedibili, in siffatte condizioni, di detto prodotto o di detta sostanza. Occorre altresì includere nella nozione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente» le informazioni che consentono al pubblico di controllare se sia corretta la valutazione delle emissioni effettive o prevedibili, sulla cui base l’autorità competente ha autorizzato il prodotto o la sostanza in questione, nonché i dati relativi agli effetti di tali emissioni sull’ambiente. Infatti, dal considerando 2 del regolamento n. 1367/2006 risulta sostanzialmente che l’accesso alle informazioni ambientali garantito da tale regolamento mira, in particolare, a favorire una partecipazione pubblica più efficace al processo decisionale, in modo da accrescere la responsabilità degli organi competenti nell’ambito del processo decisionale, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e di ottenerne il sostegno nei confronti delle decisioni adottate. Orbene, per assicurarsi che le decisioni adottate dalle autorità competenti in materia ambientale siano fondate e per poter partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale, il pubblico deve aver accesso alle informazioni che gli consentano di verificare se le emissioni siano state correttamente valutate e deve poter ragionevolmente comprendere il modo in cui l’ambiente rischia di subire gli effetti di dette emissioni.


INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Nozione di «emissioni nell’ambiente» – Divulgazione delle informazioni ambientali – Emissioni del prodotto fitosanitario o della sostanza attiva glifosato – Valutazioni dei rischi (nella specie pesticidi).
 
Una limitazione della nozione di «emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 a quelle provenienti da determinati impianti industriali, quali fabbriche e centrali, sarebbe in contrasto con l’obiettivo di garantire la più ampia possibile divulgazione delle informazioni ambientali perseguito da tale regolamento (v., per analogia, sentenza pronunciata in data odierna, Bayer CropScience e Stichting De Bijenstichting, C-442/14, punto 73). Pertanto, rientrano altresì in detta nozione le informazioni sulle emissioni prevedibili del prodotto fitosanitario o della sostanza attiva in questione nell’ambiente, in condizioni normali o realistiche di utilizzo di tale prodotto o di tale sostanza, analoghe a quelle per le quali è stata concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio di detto prodotto o di detta sostanza e a quelle prevalenti nella zona di prevista utilizzazione di tale prodotto o di tale sostanza (v., per analogia, sentenza pronunciata in data odierna, Bayer CropScience e Stichting De Bijenstichting, C-442/14, punti 78 e 79). In conclusione, le autorità devono pubblicare tutti gli studi utilizzati per le valutazioni dei rischi (nella specie pesticidi), e non possono tenerli segreti per proteggere gli interessi commerciali delle aziende.
 

(La causa T-545/11 è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea) Pres. da Cruz Vilaça, Rel. Tizzano, Ric. Commissione europea
 
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.5^ 23/11/2016 sentenza C-673/13 P

SENTENZA

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.5^ 23/11/2016 sentenza C-673/13 P
 
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
 
23 novembre 2016
 
«Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Articolo 6, paragrafo 1 – Rischio di pregiudizio per gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica – Nozione di “informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente” – Documenti relativi alla procedura di autorizzazione di una sostanza attiva contenuta in prodotti fitosanitari – Sostanza attiva glifosato»
 
Nella causa C-673/13 P,
 
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 dicembre 2013,
 
Commissione europea, rappresentata da B. Smulders, P. Ondrůšek, P. Oliver e L. Pignataro-Nolin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
 
ricorrente,
 
sostenuta da:
 
American Chemistry Council Inc. (ACC),
 
CropLife America Inc.,
 
National Association of Manufacturers of the United States of America (NAM),
 
con sede in Washington (Stati Uniti), rappresentate da M. Abenhaïm, avocat, K. Nordlander, advokat, e P. Harrison, solicitor,
 
CropLife International AISBL (CLI), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da D. Abrahams, barrister, R. Cana e E. Mullier, avocats, nonché da A. Patsa, dikigoros,
 
European Chemical Industry Council (Cefic),
 
European Crop Protection Association (ECPA),
 
con sede in Bruxelles, rappresentati da I. Antypas e D. Waelbroeck, avocats, nonché da D. Slater, solicitor,
 
European Crop Care Association (ECCA), con sede in Bruxelles, rappresentata da S. Pappas, dikigoros,
 
Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze e A. Lippstreu, in qualità di agenti,
 
intervenienti in sede d’impugnazione,
 
procedimento in cui le altre parti sono:
 
Stichting Greenpeace Nederland, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi),
 
Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), con sede in Bruxelles,
 
rappresentate da B. Kloostra e A. van den Biesen, advocaten,
 
ricorrenti in primo grado,
 
sostenute da:
 
Regno di Svezia, rappresentato da E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, U. Persson, C. Meyer-Seitz e N. Otte Widgren, in qualità di agenti,
 
interveniente in sede d’impugnazione,
 
LA CORTE (Quinta Sezione),
 
composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano (relatore), vicepresidente della Corte, M. Berger, E. Levits e F. Biltgen giudici,
 
avvocato generale: J. Kokott
 
cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 febbraio 2016,
 
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 aprile 2016,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        Con la propria impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 ottobre 2013, Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe/Commissione (T-545/11; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2013:523), con la quale il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione della Commissione, del 10 agosto 2011, con cui è stato negato l’accesso al volume 4 del progetto di relazione di valutazione della sostanza attiva glifosato, redatto dalla Repubblica federale di Germania in quanto Stato membro relatore, in applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1) (in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Contesto normativo

 Convenzione di Aarhus
 
2        La Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Aarhus»), all’articolo 4, intitolato «Accesso alle informazioni ambientali», prevede quanto segue:
 
«1.      Fatti salvi i paragrafi che seguono, ciascuna Parte provvede affinché, nel quadro della legislazione nazionale, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni ambientali loro richieste (…).
 
(…)
 
4.      Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare:
 
(…)
 
d)      la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, qualora essa sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici; tuttavia devono essere divulgate le informazioni sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela dell’ambiente;
 
(…)
 
I motivi di diniego di cui sopra devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonché dell’eventuale attinenza delle informazioni con le emissioni nell’ambiente.
 
(…)».

 Diritto dell’Unione

 Normativa in materia di accesso ai documenti
 
3        A termini del considerando 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43):
 
«Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti (…)».
 
4        L’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento così recita:
 
«Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:
 
–        gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale,
 
(…)
 
a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione».
 
5        I considerando 2 e 15 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), affermano quanto segue:
 
«(2)      Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (…) sottolinea l’importanza di fornire adeguate informazioni sull’ambiente e di offrire al pubblico effettive possibilità di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, in modo da accrescere la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuire a rafforzare la consapevolezza e il sostegno del pubblico nei confronti delle decisioni adottate. (…)
 
(…)
 
(15)      Le eccezioni previste dal regolamento [n. 1049/2001] dovrebbero trovare applicazione, fatte salve eventuali disposizioni più specifiche del presente regolamento in materia di richieste di informazioni ambientali. Le motivazioni di rifiuto per quanto riguarda l’accesso alle informazioni ambientali dovrebbero essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto dell’interesse pubblico che la rivelazione di dette informazioni persegue e valutando se le informazioni richieste riguardano le emissioni nell’ambiente (…)».
 
6        L’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone:
 
 «L’obiettivo del presente regolamento è quello di contribuire all’adempimento degli obblighi derivanti dalla [Convenzione di Aarhus], stabilendo le regole per applicare le disposizioni della Convenzione alle istituzioni e agli organi comunitari, e a tal fine:
 
 
 (…)
 
 
 b)     assicura la progressiva disponibilità e diffusione al pubblico delle informazioni ambientali per garantirne la più ampia possibile disponibilità e diffusione sistematica al pubblico, promuovendo in particolare, a tal fine, l’uso di tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica, se disponibili;
 
 
 (…)».
 
7        Il successivo articolo 2, paragrafo 1, così recita:
 
«Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 
(…)
 
d)      “informazioni ambientali”: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante:
 
i)      lo stato degli elementi dell’ambiente quali l’aria e l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, comprese le zone umide, le zone costiere e marine, la biodiversità e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché l’interazione fra questi elementi;
 
ii)      fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente di cui al punto i);
 
(…)».
 
8        Ai sensi del successivo articolo 3:
 
«Il regolamento [n. 1049/2001] si applica a tutte le richieste di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni e dagli organi comunitari (…)».
 
9        A termini dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento medesimo:
 
«Per quanto concerne l’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento [n. 1049/2001], (…) si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell’ambiente (…)».
 
 Normativa in materia di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e di iscrizione di sostanze attive
 
10      Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414 (GU 1992, L 366, pag. 10), indica le modalità di attuazione della prima fase del programma di lavoro pluriennale per l’esame progressivo delle sostanze attive presenti sul mercato due anni dopo la data di notificazione della direttiva 91/414. Dall’allegato I di detto regolamento risulta che il glifosato era ricompreso nella prima fase di tale programma di lavoro. Spettava allo Stato membro relatore preparare un progetto di relazione di valutazione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento.
 
11      In applicazione del regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l’attuazione del regolamento n. 3600/92 (GU 1994, L 107, pag. 8), la Repubblica federale di Germania è stata designata come Stato membro relatore per il glifosato.
 
12      Infine, in forza dell’articolo 1 e dell’allegato I alla direttiva 2001/99/CE della Commissione, del 20 novembre 2001, che modifica l’allegato I della direttiva 91/414 con l’iscrizione delle sostanze attive glifosato e tifensulfuron metile (GU 2001, L 304, pag. 14), il glifosato è stato aggiunto all’allegato I della direttiva 91/414, con scadenza dell’iscrizione al 30 giugno 2012. Successivamente, la direttiva 2010/77/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414 per quanto riguarda le scadenze dell’iscrizione di determinate sostanze attive nell’allegato I (GU 2010, L 293, pag. 48), ha prolungato la durata di iscrizione del glifosato fino al 31 dicembre 2015.
 
 Normativa applicabile alle emissioni industriali
 
13      L’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU 1996, L 257, pag. 26), così recita:
 
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
 
(…)
 
3)      “impianto”, l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che sono tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possono influire sulle emissioni e sull’inquinamento;
 
(…)
 
5)      “emissione”, lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua ovvero nel terreno;
 
(…)».
 
14      Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17):
 
«La presente direttiva stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività industriali (…)».
 
15      L’articolo 3, punti 3 e 4, di detta direttiva così dispone:
 
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
 
(…)
 
3)      “installazione”, l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I o nell’allegato VII, parte I, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull’inquinamento;
 
4)      “emissione”, lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno;
 
(…)».
 
 Fatti
 
16      Il 20 dicembre 2010 la Stichting Greenpeace Nederland (in prosieguo: la «Greenpeace Nederland») e la Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), richiamandosi tanto al regolamento n. 1049/2001 quanto al regolamento n. 1367/2006, chiedevano l’accesso ad una serie di documenti riguardanti la prima autorizzazione all’immissione in commercio del glifosato come sostanza attiva, rilasciata in applicazione della direttiva 91/414.
 
17      I documenti richiesti erano i seguenti:
 
–        una copia del progetto di relazione di valutazione redatto dallo Stato membro relatore, vale a dire la Repubblica federale di Germania, precedentemente alla prima iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414 (in prosieguo: il «progetto di relazione»);
 
–        un elenco completo di tutti i test presentati dai richiedenti l’iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414, decisa con la direttiva 2001/99; e
 
–        la documentazione completa, integrale e originale dei test fornita nel 2001 dai richiedenti l’iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414, nella parte relativa ai test di tossicità a lungo termine, ai test di mutagenicità, di cancerogenicità, di neurotossicità e agli studi sulla riproduzione.
 
18      Dopo aver chiesto il previo accordo delle autorità tedesche, conformemente al regolamento n. 1049/2001, il Segretario generale della Commissione, con lettera del 6 maggio 2011, forniva l’accesso al progetto di relazione, ad eccezione del volume 4 del medesimo (in prosieguo: il «documento controverso»), la cui divulgazione era stata negata dalle autorità medesime. A quest’ultimo riguardo, il Segretario generale spiegava che la consultazione delle autorità tedesche era ancora in corso e che una decisione sarebbe stata adottata successivamente.
 
19      Con la decisione controversa, il Segretario generale della Commissione negava, infine, l’accesso al documento controverso, basandosi sul rifiuto espresso dalla Repubblica federale di Germania.
 
20      A sostegno di detta decisione, il Segretario generale della Commissione faceva valere che tale Stato membro si opponeva alla divulgazione del suddetto documento sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto tale documento conteneva informazioni riservate sui diritti di proprietà intellettuale dei richiedenti l’iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414, ossia la composizione chimica dettagliata della sostanza attiva prodotta da ciascuno di essi, informazioni dettagliate sul processo di fabbricazione della sostanza, informazioni sulle impurità, la composizione dei prodotti finiti e i dati sui rapporti contrattuali tra i diversi richiedenti.
 
21      Dopo aver osservato che, a parere delle autorità tedesche, non vi era alcun interesse pubblico prevalente, quale previsto all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, che giustificasse la divulgazione del documento controverso, il Segretario generale della Commissione esaminava se tale interesse pubblico potesse essere invocato a norma del regolamento n. 1367/2006. In proposito, questi rilevava, da un lato, che l’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultimo, in base al quale si ritiene che sussista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell’ambiente, non era applicabile al documento controverso, dato che quest’ultimo non conteneva simili informazioni.
 
22      Dall’altro, il Segretario generale della Commissione sottolineava che le informazioni di cui trattasi riguardavano il processo di produzione del glifosato da parte dei richiedenti la relativa iscrizione nell’allegato I alla direttiva 91/414. Orbene, nell’ambito della ponderazione degli interessi da operare, questi riteneva che la necessità di tutelare i diritti di proprietà intellettuale di detti richiedenti superasse l’interesse pubblico alla divulgazione delle informazioni. Infatti, tale divulgazione, nel caso di specie, avrebbe consentito ad imprese concorrenti di copiare i processi produttivi dei richiedenti l’iscrizione del glifosato, il che avrebbe comportato perdite considerevoli per questi ultimi, in violazione dei loro interessi commerciali e dei loro diritti di proprietà intellettuale. Per contro, l’interesse pubblico alla divulgazione delle informazioni sarebbe già stato preso in considerazione, in quanto i possibili effetti delle emissioni di glifosato risulterebbero da altre parti, rese pubbliche, del progetto di relazione, in particolare per quanto concerne le impurità pertinenti e i metaboliti. Quanto alle informazioni relative alle impurità non pertinenti, incluse nel documento controverso, esse riguarderebbero elementi privi di rischi per la salute o per l’ambiente, ma condurrebbero a rivelare i processi produttivi di ciascun prodotto.
 
23      Inoltre, secondo il Segretario generale della Commissione, dal procedimento con il quale il glifosato era stato iscritto nell’allegato I alla direttiva 91/414 emergeva che i requisiti posti dal regolamento n. 1367/2006, in termini di messa a disposizione del pubblico di informazioni sugli effetti di tale sostanza sull’ambiente, erano stati presi in considerazione. Ciò premesso, doveva prevalere la tutela degli interessi dei produttori di tale sostanza.
 
24      Il Segretario generale della Commissione affermava, in conclusione, che non sussisteva alcuna prova dell’esistenza di un interesse pubblico prevalente a favore della divulgazione.
 
 Sentenza impugnata
 
25      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2011, la Greenpeace Nederland e la PAN Europe proponevano ricorso di annullamento avverso la decisione controversa, a sostegno del quale deducevano tre motivi.
 
26      Nell’ambito del primo motivo, esse affermavano che il regolamento n. 1049/2001 non conferiva alcun diritto di veto a uno Stato membro e che la Commissione poteva decidere di non conformarsi alla posizione di quest’ultimo in merito all’applicazione di un’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento. Con il secondo motivo, sostenevano che, nella specie, non doveva applicarsi la deroga al diritto d’accesso diretta a tutelare gli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica prevista all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, di detto regolamento. Infatti, secondo la Greenpeace Nederland e la PAN Europe, un interesse pubblico prevalente avrebbe giustificato la divulgazione delle informazioni richieste, attenendo queste ad emissioni nell’ambiente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006. Infine, con il terzo motivo, la Greenpeace Nederland e la PAN Europe facevano valere che la decisione controversa non era conforme all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 e all’articolo 4 della Convenzione di Aarhus, non avendo la Commissione valutato il rischio effettivo di un pregiudizio agli interessi commerciali invocati.
 
27      Il Tribunale accoglieva il secondo motivo di ricorso e, senza pronunciarsi sugli altri due motivi, annullava la decisione impugnata nella parte in cui negava l’accesso alle parti del documento controverso contenenti informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente, vale a dire, in primo luogo, le informazioni relative all’identità e al tenore di tutte le impurità contenute nella sostanza attiva notificata da ciascun operatore, in secondo luogo, i dati concernenti le impurità presenti nei differenti lotti nonché i quantitativi minimi, medi e massimi di ciascuna di queste impurità e, in terzo luogo, le informazioni vertenti sulla composizione dei prodotti fitosanitari sviluppati dai diversi operatori interessati (in prosieguo: le «informazioni controverse»).

 Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
 
28      Con la decisione del presidente della Corte del 29 aprile 2014, è stato autorizzato l’intervento della Repubblica federale di Germania a sostegno della Commissione.
 
29      Con ordinanze del presidente della Corte del 3 marzo 2015, anche l’American Chemistry Council Inc. (ACC), la CropLife America Inc. (in prosieguo: la «CropLife»), la CropLife International AISBL (CLI), l’European Chemical Industry Council (Cefic), la European Crop Care Association (ECCA), la European Crop Protection Association (ECPA) e la National Association of Manufacturers of the United States of America (NAM) (in prosieguo: la «NAM USA») sono stati ammessi ad intervenire a sostegno della Commissione.
 
30      Con decisione del presidente della Corte del 26 giugno 2015, il Regno di Svezia è stato autorizzato ad intervenire a sostegno della Greenpeace Nederland e della PAN Europe.
 
31      La Commissione nonché l’ACC, la CropLife, la CLI, il Cefic, l’ECCA, l’ECPA, la NAM USA e la Repubblica federale di Germania chiedono che la Corte voglia:
 
–        annullare la sentenza impugnata;
 
–        ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, statuire definitivamente sul primo e sul terzo motivo dedotti in primo grado, ovvero rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci su tali motivi, e
 
–        condannare la Greenpeace Nederland e la PAN Europe alle spese.
 
32      La Greenpeace Nederland e la PAN Europe chiedono che la Corte voglia respingere l’impugnazione della Commissione e condannare quest’ultima alle spese.
 
33      Il Regno di Svezia chiede alla Corte di respingere l’impugnazione della Commissione.
 
 Sull’impugnazione
 
34      A sostegno della propria impugnazione, la Commissione deduce un motivo unico, relativo all’erronea interpretazione da parte del Tribunale della nozione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006.
 
35      Con il primo capo di tale motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nell’ignorare la necessità di garantire la coerenza «interna» del regolamento n. 1049/2001.
 
36      Con il secondo capo, la Commissione afferma, in subordine, che il Tribunale, ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle eccezioni al diritto d’accesso previste dai regolamenti nn. 1049/2001 e 1367/2006, non ha debitamente tenuto conto del regime di informazione specificamente stabilito dalla normativa settoriale applicabile ai prodotti fitosanitari.
 
37      Con il terzo capo, la Commissione deduce, sempre in subordine, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’ignorare, ai punti 44 e 45 della sentenza impugnata, la necessità di dare all’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006, nella misura più ampia possibile, un’interpretazione conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare ai suoi articoli 16 e 17, e all’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, figurante nell’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1).

 Sul primo capo del motivo unico d’impugnazione

 Argomenti delle parti
 
38      Con il primo capo del motivo unico d’impugnazione, la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nell’ignorare la necessità di garantire la coerenza «interna» del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 e con l’articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione di Aarhus.
 
39      Dopo aver ricordato che l’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 istituisce una presunzione inconfutabile a favore della divulgazione delle informazioni rientranti nella nozione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente», la Commissione afferma, sostanzialmente, che tale nozione dev’essere interpretata restrittivamente per non svuotare di qualsiasi portata gli interessi di cui all’articolo 339 TFUE e all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.
 
40      In ogni caso, la Commissione ritiene, sostanzialmente, che le informazioni di cui trattasi, per rientrare in detta nozione, debbano soddisfare due condizioni cumulative, ossia, da un lato, riguardare emissioni provenienti da impianti, quali fabbriche e centrali, e, dall’altro, riferirsi ad emissioni effettive nell’ambiente.
 
41      Quanto alla prima condizione, invocata altresì dalla CLI, dal Cefic, dall’ECPA e dalla Repubblica federale di Germania, essa discenderebbe dalla guida per l’applicazione della Convenzione di Aarhus. Infatti, per definire la nozione di «emissione», la prima edizione di tale guida faceva riferimento alla direttiva 96/61. Orbene, l’articolo 2, punto 5, di quest’ultima definirebbe il termine «emissione» come lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua ovvero nel terreno, mentre l’articolo 2, punto 3, della medesima direttiva definirebbe il termine «impianto» come l’unità permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I di detta direttiva. Del pari, la seconda edizione della guida per l’applicazione della Convenzione di Aarhus sarebbe redatta negli stessi termini e farebbe riferimento alla direttiva 2010/75, che ha sostituito la direttiva 96/61, mantenendo le stesse definizioni dei termini «emissione» e «impianto». Ne risulterebbe che la nozione di «emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 dovrebbe essere interpretata come limitata alle emissioni contemplate dalle direttive 96/61 e 2010/75.
 
42      A tal riguardo, la Repubblica federale di Germania, la CLI, il Cefic e l’ECPA aggiungono che tale interpretazione risulta avvalorata dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento n. 1367/2006, che distingue le emissioni dagli altri rilasci e scarichi. Orbene, l’interpretazione del Tribunale condurrebbe ad eliminare tale distinzione e a considerare che qualsiasi informazione ambientale riguardi emissioni nell’ambiente.
 
43      Quanto alla seconda condizione, invocata altresì dalla CLI e dal Cefic, la Commissione non la ritiene soddisfatta nel caso di specie. Infatti, il documento controverso non conterrebbe informazioni sulla natura e sulla quantità delle emissioni effettivamente liberate nell’ambiente, dato che tali emissioni varierebbero a seconda dei quantitativi di prodotto che gli agricoltori di fatto utilizzano e a seconda che i prodotti fitosanitari contengano o meno esattamente sostanze identiche a quelle esaminate nel progetto di relazione di valutazione.
 
44      Inoltre, a parere della Commissione, il criterio accolto dal Tribunale nel considerare che un’informazione «[riguardi] emissioni nell’ambiente» a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006, vale a dire l’esistenza di un nesso «sufficientemente diretto» tra le informazioni di cui trattasi e le emissioni nell’ambiente, non trova alcun fondamento normativo e il carattere vago di detto criterio pone seri problemi in termini di certezza del diritto, il che risulterebbe confermato dal modo in cui il Tribunale ha applicato tale criterio nella sentenza impugnata. Infatti, al punto 71 di quest’ultima, il Tribunale avrebbe rilevato che il profilo analitico dei lotti testati, ad eccezione delle formule strutturali delle impurità, faceva riferimento, in modo sufficientemente diretto, ad emissioni nell’ambiente. Orbene, tale affermazione non sarebbe avvalorata da alcuna argomentazione.
 
45      La Greenpeace Nederland e la PAN Europe, sostenute dal Regno di Svezia, contestano gli argomenti della Commissione.
 
46      A tal fine, in primo luogo, esse sostengono essenzialmente che, poiché la divulgazione delle informazioni ambientali costituisce la regola, non può interpretarsi restrittivamente la norma prevista all’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 e all’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera d), della Convenzione di Aarhus, secondo cui la tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica non può essere opposta alla divulgazione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente».
 
47      Le parti medesime ritengono, poi, che la guida per l’applicazione della Convenzione di Aarhus non consenta di avvalorare l’interpretazione restrittiva della nozione di «emissioni nell’ambiente» sostenuta dalla Commissione, limitandosi tale guida a rinviare alla definizione di «emissione» fornita dalla direttiva 96/61 a titolo di esempio. In ogni caso, detta Convenzione non consentirebbe di fondare in alcun modo un’interpretazione del genere. Infatti, l’ambito di applicazione della Convenzione non sarebbe limitato ai settori dell’ambiente relativi agli impianti industriali, ma si applicherebbe, espressamente e manifestamente, ad ogni tipo di settore e di informazione di carattere ambientale.
 
48      Infine, secondo la Greenpeace Nederland e la PAN Europe, va altresì respinta la limitazione della nozione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente» a quelle relative alle emissioni effettive. In proposito, esse deducono, in particolare, che le informazioni controverse sono necessarie, da un lato, per conoscere quantità e qualità dei rilasci di glifosato nell’ambiente nonché la quantità delle impurità emesse e, dall’altro, per verificare se gli effetti del rilascio di tale sostanza nell’ambiente come componente di un prodotto fitosanitario siano stati valutati correttamente. Tali informazioni, costituendo il fondamento sul quale autorizzare il rilascio del glifosato nell’ambiente, riguarderebbero «emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006. Di conseguenza, non si dovrebbe limitare la nozione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente» a quelle relative alle emissioni effettivamente liberate nell’ambiente durante l’applicazione del prodotto in questione.

 Giudizio della Corte
 
49      Al fine di statuire sul primo capo del motivo unico d’impugnazione, occorre determinare, come sostenuto dalla Commissione, in primo luogo, se la nozione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente» a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 debba essere interpretata restrittivamente; in secondo luogo, se tale nozione debba limitarsi alle informazioni relative ad emissioni provenienti da impianti industriali, quali fabbriche e centrali; in terzo luogo, se detta nozione comprenda unicamente le informazioni attinenti a emissioni effettive nell’ambiente e, in quarto luogo, se il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel ritenere sufficiente che un’informazione, per rientrare nella medesima nozione, riguardi «in modo sufficientemente diretto» le emissioni nell’ambiente.
 
–       Sull’interpretazione restrittiva della nozione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente»
 
50      Riguardo alla questione se la nozione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 debba essere interpretata restrittivamente, occorre certamente accogliere un’interpretazione di tale nozione che non vanifichi la portata dell’articolo 339 TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, considerato che tali disposizioni tutelano il segreto professionale e gli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica. Infatti, il diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni previsto da tale regolamento, come sottolineato dal Tribunale al punto 29 della sentenza impugnata, è soggetto a determinati limiti basati su ragioni di interesse pubblico o privato, tra i quali la tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica.
 
51      Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, tale nozione non può essere interpretata restrittivamente.
 
52      Infatti, conformemente a costante giurisprudenza della Corte, il regolamento n. 1049/2001, come emerge dal suo considerando 4 e dal suo articolo 1, mira a conferire al pubblico un diritto di accesso ai documenti delle istituzioni che sia il più ampio possibile (v., in particolare, sentenze del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e Commissione, C-514/07 P, C-528/07 P e C-532/07 P, EU:C:2010:541, punto 69, nonché del 17 ottobre 2013, Consiglio/Access Info Europe, C-280/11 P, EU:C:2013:671, punto 28). Del pari, il regolamento n. 1367/2006, come prevede il suo articolo 1, è volto a garantire la più ampia possibile disponibilità e diffusione sistematica delle informazioni ambientali in possesso delle istituzioni e degli organi dell’Unione.
 
53      Pertanto, solo nella misura in cui deroghino al principio dell’accesso più ampio possibile a detti documenti, limitando tale accesso, le eccezioni a detto principio, in particolare quelle previste all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, secondo costante giurisprudenza della Corte, devono essere interpretate ed applicate restrittivamente (v., in tal senso, sentenze del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e Commissione, C-514/07 P, C-528/07 P e C-532/07 P, EU:C:2010:541, punto 73, nonché del 17 ottobre 2013, Consiglio/Access Info Europe, C-280/11 P, EU:C:2013:671, punto 30). La necessità di tale interpretazione restrittiva è confermata, inoltre, dal considerando 15 del regolamento n. 1367/2006.
 
54      Per contro, nell’istituire una presunzione secondo cui si ritiene che la divulgazione delle «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente», ad eccezione di quelle relative alle indagini, presenti un interesse pubblico prevalente rispetto all’interesse concernente la tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica, cosicché la tutela di tali interessi commerciali non può essere opposta alla divulgazione di dette informazioni, l’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006, come sottolinea in particolare la CLI, deroga certamente alla norma in materia di ponderazione degli interessi prevista all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001. Tuttavia, lo stesso articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, consente, in tal modo, un’attuazione concreta del principio dell’accesso più ampio possibile alle informazioni in possesso delle istituzioni e degli organi dell’Unione, ragion per cui non può giustificarsi un’interpretazione restrittiva di tale disposizione.
 
55      Ciò premesso, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto, ai punti 49 e 53 della sentenza impugnata, laddove non ha adottato un’interpretazione restrittiva dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 e della nozione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente».
 
–       Sulla limitazione della nozione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente» a quelle concernenti emissioni provenienti da impianti industriali
 
56      Quanto all’argomento della Commissione secondo cui la nozione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 dev’essere interpretata come limitata alle informazioni attinenti ad emissioni provenienti da impianti industriali, quali fabbriche e centrali, occorre anzitutto sottolineare che, contrariamente a quanto afferma detta istituzione, il Tribunale ha espressamente risposto a tale argomento, ai punti da 54 a 56 della sentenza impugnata, prima di respingerlo.
 
57      Per quanto concerne la fondatezza della valutazione del Tribunale, si deve certamente rilevare che, nella versione del 2000, la guida per l’applicazione della Convenzione di Aarhus, al fine di definire la nozione di «emissione» a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera d), della Convenzione medesima, proponeva di ricorrere alla definizione data a tale nozione dall’articolo 2, punto 5, della direttiva 96/61, e che, nella versione del 2014, si riferisce ora alla definizione prevista all’articolo 3, punto 4, della direttiva 2010/75, identica a quella data da tale prima direttiva.
 
58      Orbene, da dette direttive risulta, sostanzialmente, che costituiscono «emissioni» ai sensi di queste ultime gli scarichi diretti o indiretti, da fonti puntiformi o diffuse di determinati impianti industriali ivi definiti, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua ovvero nel terreno.
 
59      Tuttavia, come rilevato giustamente dal Tribunale al punto 55 della sentenza impugnata, da costante giurisprudenza della Corte risulta che, sebbene detta guida possa essere considerata un documento esplicativo, idoneo eventualmente ad essere preso in considerazione, tra altri elementi rilevanti, al fine di interpretare la Convenzione di Aarhus, le analisi ivi contenute non possiedono tuttavia forza vincolante e sono prive della portata normativa propria delle disposizioni di tale Convenzione (v., in particolare, sentenza del 19 dicembre 2013, Fish Legal e Shirley, C-279/12, EU:C:2013:853, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
 
60      Orbene, da un lato, non si ravvisa alcun elemento nel regolamento n. 1367/2006 che consenta di ritenere che la nozione di «emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, di tale regolamento debba limitarsi alle emissioni provenienti da determinati impianti industriali, quali fabbriche o centrali.
 
61      Tale limitazione non può dedursi nemmeno dalla Convenzione di Aarhus, di cui si deve tener conto ai fini dell’interpretazione del regolamento n. 1367/2006, dal momento che detto regolamento, come prevede il suo articolo 1, mira a contribuire all’esecuzione degli obblighi derivanti da detta Convenzione stabilendo norme dirette ad applicare alle istituzioni e agli organi dell’Unione le disposizioni della Convenzione medesima.
 
62      Al contrario, come sottolineato dalla Corte al punto 72 della sentenza pronunciata in data odierna, Bayer CropScience e Stichting De Bijenstichting (C-442/14), una limitazione del genere sarebbe contraria al tenore stesso dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera d), della Convenzione di Aarhus. Infatti, tale disposizione prevede che debbano essere divulgate le informazioni sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela dell’ambiente. Orbene, le informazioni relative alle emissioni provenienti da fonti diverse da impianti industriali, come quelle risultanti dall’applicazione di prodotti fitosanitari sulle piante o sul suolo, sono altrettanto rilevanti per la tutela ambientale delle informazioni relative alle emissioni di origine industriale.
 
63      Dall’altro lato, una limitazione della nozione di «emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 a quelle provenienti da determinati impianti industriali, quali fabbriche e centrali, sarebbe in contrasto con l’obiettivo di garantire la più ampia possibile divulgazione delle informazioni ambientali perseguito da tale regolamento (v., per analogia, sentenza pronunciata in data odierna, Bayer CropScience e Stichting De Bijenstichting, C-442/14, punto 73).
 
64      Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica federale di Germania, una limitazione del genere non può essere giustificata dall’esigenza di preservare la coerenza del diritto dell’Unione, in particolare, tra il regolamento n. 1367/2006 e le direttive 96/61 e 2010/75. Infatti, la limitazione, in queste ultime direttive, della nozione di «emissioni» a quelle provenienti da determinati impianti industriali è giustificata dall’oggetto stesso di dette direttive che, come indica l’articolo 1 della direttiva 2010/75, consiste proprio nello stabilire norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento dovuto alle attività industriali. Per contro, tale limitazione non è giustificata alla luce dell’oggetto del regolamento n. 1367/2006 che, conformemente al suo articolo 1, consiste nel delimitare le norme applicabili all’accesso alle informazioni ambientali in possesso delle istituzioni e degli organi dell’Unione. D’altronde, occorre sottolineare che la nozione di «emissione» nel diritto dell’Unione non è univoca, ma varia a seconda dell’ambito di applicazione considerato. Così, la definizione di tale nozione data dalle direttive 96/61 e 2010/75 differisce da quella prevista in particolare all’articolo 2, punto 8, della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU 2004, L 143, pag. 56), o da quella enunciata all’articolo 3, lettera e), della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU 2001, L 309, pag. 22).
 
65      Va sottolineato, infine, che, contrariamente a quanto sostengono in particolare la CLI, il Cefic, l’ECPA e la Repubblica federale di Germania, una limitazione del genere non trova fondamento nemmeno nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), ii), del regolamento n. 1367/2006.
 
66      È pur vero che tale disposizione, la quale elenca i fattori che possono rientrare nella nozione di «informazione ambientale», sembra, prima facie, distinguere la nozione di «emissioni» da quelle di «scarichi» e di «rilasci» nell’ambiente, con la conseguenza, secondo la CLI, il Cefic, l’ECPA e la Repubblica federale di Germania, che la nozione di «emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, di tale regolamento dovrebbe limitarsi alle emissioni provenienti da determinati impianti industriali, ad esclusione di altri scarichi e rilasci nell’ambiente.
 
67      Tuttavia, da un lato, una distinzione tra le nozioni di «emissioni», di «scarichi» e di «rilasci» è estranea alla Convenzione di Aarhus, la quale si limita a prevedere, all’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera d), che la tutela del segreto commerciale e industriale non possa essere opposta alla divulgazione di «informazioni sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela dell’ambiente» (v. sentenza pronunciata in data odierna, Bayer CropScience e Stichting De Bijenstichting, C-442/14, punto 62).
 
68      Dall’altro, una distinzione del genere è priva di pertinenza rispetto all’obiettivo di divulgazione delle informazioni ambientali perseguito dal regolamento n. 1367/2006 e risulterebbe artificiale. Inoltre, tali nozioni si sovrappongono ampiamente, come testimonia l’utilizzo dell’espressione «altri rilasci» all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), ii), di tale regolamento, da cui risulta che anche le emissioni e gli scarichi costituiscono rilasci nell’ambiente (v., per analogia, sentenza pronunciata in data odierna, Bayer CropScience e Stichting De Bijenstichting, C-442/14, punti 63 e 65).
 
69      Pertanto, al fine d’interpretare l’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006, non occorre distinguere la nozione di «emissioni» da quelle di «scarichi» e di «rilasci» nell’ambiente (v., per analogia, sentenza pronunciata in data odierna, Bayer CropScience e Stichting De Bijenstichting, C-442/14, punto 67).
 
70      Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto laddove ha affermato, ai punti da 54 a 56 della sentenza impugnata, che la nozione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente» ai sensi di detta disposizione non è limitata alle informazioni concernenti le emissioni provenienti da determinati impianti industriali.
 
–       Sulla limitazione della nozione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente» a quelle concernenti emissioni effettive nell’ambiente
 
71      Quanto all’argomento della Commissione secondo cui la nozione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 contemplerebbe unicamente le informazioni attinenti a emissioni effettive nell’ambiente, circostanza che non ricorrerebbe nel caso delle informazioni controverse, si deve certamente sottolineare che tale nozione, come sostenuto dalla Commissione, non include le informazioni relative a emissioni ipotetiche.
 
72      Infatti, dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), di quest’ultimo, risulta sostanzialmente che l’obiettivo di detto regolamento consiste nel garantire il diritto d’accesso alle informazioni concernenti fattori, quali le emissioni, che incidono, o possono incidere, sugli elementi dell’ambiente, in particolare sull’aria, l’acqua e il suolo. Orbene, tale ipotesi non ricorre nel caso delle emissioni meramente ipotetiche (v., per analogia, sentenza pronunciata in data odierna, Bayer CropScience e Stichting De Bijenstichting, C-442/14, punto 80).
 
73      Tuttavia, contrariamente a quanto fa valere la Commissione, detta nozione non può limitarsi unicamente alle informazioni attinenti alle emissioni effettivamente liberate nell’ambiente durante l’applicazione del prodotto fitosanitario o della sostanza attiva di cui trattasi sulle piante o sul suolo, le quali dipendono in particolare dalle quantità di prodotto utilizzate di fatto dagli agricoltori nonché dalla composizione esatta del prodotto finale commercializzato.
 
74      Pertanto, rientrano altresì in detta nozione le informazioni sulle emissioni prevedibili del prodotto fitosanitario o della sostanza attiva in questione nell’ambiente, in condizioni normali o realistiche di utilizzo di tale prodotto o di tale sostanza, analoghe a quelle per le quali è stata concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio di detto prodotto o di detta sostanza e a quelle prevalenti nella zona di prevista utilizzazione di tale prodotto o di tale sostanza (v., per analogia, sentenza pronunciata in data odierna, Bayer CropScience e Stichting De Bijenstichting, C-442/14, punti 78 e 79).
 
75      Infatti, sebbene l’immissione in commercio di un prodotto o di una sostanza non sia sufficiente, in generale, per considerare che tale prodotto o tale sostanza sarà necessariamente rilasciata nell’ambiente e che le informazioni corrispondenti riguardano «emissioni nell’ambiente», la situazione è diversa laddove si tratti di un prodotto, come un prodotto fitosanitario, e di sostanze in esso contenute, che, nell’ambito di un utilizzo normale, siano destinati ad essere liberati nell’ambiente a motivo della loro stessa funzione. In tal caso, le emissioni prevedibili, in condizioni normali o reali di utilizzo, del prodotto di cui trattasi o delle sostanze in esso contenute nell’ambiente non sono ipotetiche e rientrano nella nozione di «emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 (v., per analogia, sentenza pronunciata in data odierna, Bayer CropScience e Stichting De Bijenstichting, C-442/14, punti 78 e 79).
 
76      Di conseguenza, erroneamente la Commissione sostiene che, nel ritenere che il documento controverso contenesse «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente», il Tribunale ha commesso un errore di diritto, atteso che tale documento non conterrebbe informazioni sulla natura e sulla quantità delle emissioni effettivamente liberate nell’ambiente durante l’applicazione del prodotto in questione.
 
–       Sul criterio relativo all’esistenza di un nesso sufficientemente diretto tra le informazioni e le emissioni nell’ambiente
 
77      In ultimo luogo, occorre stabilire se il Tribunale, al punto 53 della sentenza impugnata, potesse ritenere sufficiente che un’informazione riguardi «in modo sufficientemente diretto» le emissioni nell’ambiente per rientrare nell’ambito dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006, o se, come asserisce la Commissione, un criterio del genere, attinente all’esistenza di un nesso sufficientemente diretto tra le informazioni di cui trattasi e le emissioni, debba essere disatteso in quanto privo di qualunque fondamento normativo.
 
78      In proposito, dal tenore dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 risulta che tale disposizione contempla le informazioni «riguardanti emissioni nell’ambiente», vale a dire quelle concernenti o che sono relative a siffatte emissioni, e non le informazioni che presentano un nesso qualunque, diretto o indiretto, con le emissioni nell’ambiente. Tale interpretazione è confermata dall’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera d), della Convenzione di Aarhus, che fa riferimento alle «informazioni sulle emissioni».
 
79      Alla luce dell’obiettivo perseguito dall’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006, consistente nel garantire, in linea di principio, un accesso alle «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente», tale nozione dev’essere intesa nel senso che comprende, in particolare, i dati che consentono al pubblico di conoscere quanto effettivamente rilasciato nell’ambiente oppure quanto sarà prevedibilmente rilasciato in condizioni normali o reali di utilizzo del prodotto o della sostanza in questione, analoghe a quelle per le quali è stata concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio di tale prodotto o di tale sostanza e a quelle prevalenti nella zona di prevista utilizzazione di detto prodotto o di detta sostanza. Pertanto, detta nozione dev’essere interpretata nel senso che comprende, in particolare, le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo delle emissioni effettive e prevedibili, in siffatte condizioni, di detto prodotto o di detta sostanza.
 
80      Occorre altresì includere nella nozione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente» le informazioni che consentono al pubblico di controllare se sia corretta la valutazione delle emissioni effettive o prevedibili, sulla cui base l’autorità competente ha autorizzato il prodotto o la sostanza in questione, nonché i dati relativi agli effetti di tali emissioni sull’ambiente. Infatti, dal considerando 2 del regolamento n. 1367/2006 risulta sostanzialmente che l’accesso alle informazioni ambientali garantito da tale regolamento mira, in particolare, a favorire una partecipazione pubblica più efficace al processo decisionale, in modo da accrescere la responsabilità degli organi competenti nell’ambito del processo decisionale, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e di ottenerne il sostegno nei confronti delle decisioni adottate. Orbene, per assicurarsi che le decisioni adottate dalle autorità competenti in materia ambientale siano fondate e per poter partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale, il pubblico deve aver accesso alle informazioni che gli consentano di verificare se le emissioni siano state correttamente valutate e deve poter ragionevolmente comprendere il modo in cui l’ambiente rischia di subire gli effetti di dette emissioni.
 
81      Per contro, sebbene, come esposto al punto 55 supra, non occorra adottare un’interpretazione restrittiva della nozione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente», tale nozione non può, tuttavia, includere qualsiasi informazione che presenti un qualsiasi nesso, ancorché diretto, con le emissioni nell’ambiente. Infatti, se detta nozione fosse interpretata nel senso di comprendere informazioni del genere, essa priverebbe in gran parte di contenuto la nozione di «informazioni ambientali» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1367/2006. Una simile interpretazione priverebbe, pertanto, di ogni effetto utile la possibilità per le istituzioni, prevista all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, di negare la divulgazione di informazioni ambientali, per il motivo, in particolare, che una divulgazione del genere pregiudicherebbe la tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica e comprometterebbe l’equilibrio che il legislatore dell’Unione ha inteso garantire tra l’obiettivo di trasparenza e la tutela di detti interessi. Essa arrecherebbe altresì un pregiudizio sproporzionato alla tutela del segreto professionale garantita dall’articolo 339 TFUE.
 
82      Dai suesposti rilievi risulta che, nel dichiarare, al punto 53 della sentenza impugnata, che è sufficiente che un’informazione riguardi in modo sufficientemente diretto emissioni nell’ambiente per rientrare nella nozione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006, il Tribunale è incorso in un errore di diritto che vizia la sentenza impugnata.
 
83      Di conseguenza, essendo fondato il primo capo del motivo unico d’impugnazione, occorre annullare la sentenza impugnata, senza necessità di esaminare gli altri capi.

 Sulle conseguenze dell’annullamento della sentenza impugnata
 
84      Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, questa, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, oppure statuire definitivamente essa stessa sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
 
85      Nel caso di specie, la soluzione della controversia comporta una nuova valutazione dei fatti che spetta al Tribunale effettuare alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 78 a 80 supra, dopo aver dato alle parti la possibilità di esprimersi. Se, al termine di tale valutazione, il Tribunale dovesse ritenere che le informazioni controverse non rientrino nella nozione di «informazioni [riguardanti] emissioni nell’ambiente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006, dovrà pronunciarsi sul primo e sul terzo motivo invocati dalla Greenpeace Nederland e dalla PAN Europe nell’ambito del proprio ricorso di annullamento.
 
86      Ciò premesso, lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia e, di conseguenza, la causa dev’essere rinviata al Tribunale.

 Sulle spese
 
87      Poiché la causa viene rimessa dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione.
 
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:
 
1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 ottobre 2013, Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe/Commissione (T-545/11, EU:T:2013:523), è annullata.
 
2)      La causa T-545/11 è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
 
3)      Le spese sono riservate.
 
 
 
 
 
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di Ambientediritto.it e QuotidianoLegale.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!