Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia Numero: C-333/15 e C-334/15 | Data di udienza:

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regime di pagamento unico – Articoli 43 e 44 – Diritti al pagamento basati sulle superfici – Ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto basato sulla superficie – Pascoli permanenti – Normativa nazionale che sottopone l’ammissibilità delle superfici di pascolo permanente, superiori alle superfici foraggere inizialmente prese in considerazione per stabilire i diritti al pagamento, alla condizione che siano utilizzate per i bisogni dell’allevamento propri dell’azienda agricola – Rinvio pregiudiziale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 8^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Giugno 2016
Numero: C-333/15 e C-334/15
Data di udienza:
Presidente: Šváby
Estensore: Vilaras


Premassima

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regime di pagamento unico – Articoli 43 e 44 – Diritti al pagamento basati sulle superfici – Ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto basato sulla superficie – Pascoli permanenti – Normativa nazionale che sottopone l’ammissibilità delle superfici di pascolo permanente, superiori alle superfici foraggere inizialmente prese in considerazione per stabilire i diritti al pagamento, alla condizione che siano utilizzate per i bisogni dell’allevamento propri dell’azienda agricola – Rinvio pregiudiziale.



Massima

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.8^ – 9 giugno 2016, sentenza Cause riunite C-333/15 e C-334/15
 

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA –  Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regime di pagamento unico – Articoli 43 e 44 – Diritti al pagamento basati sulle superfici – Ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto basato sulla superficie – Pascoli permanenti – Normativa nazionale che sottopone l’ammissibilità delle superfici di pascolo permanente, superiori alle superfici foraggere inizialmente prese in considerazione per stabilire i diritti al pagamento, alla condizione che siano utilizzate per i bisogni dell’allevamento propri dell’azienda agricola – Rinvio pregiudiziale.
 
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 2012/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, che impedisce di considerare ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto basato sulla superficie per una campagna agricola superfici di pascolo permanente dichiarate da un agricoltore che superano la superficie di pascolo permanente inizialmente presa in considerazione per determinare l’importo dei suoi diritti al pagamento per ettaro, a meno che esso non dimostri che tali superfici sono effettivamente utilizzate per i bisogni dell’allevamento nella propria azienda agricola nel corso della suddetta campagna.
 

Pres. Šváby, Rel. Vilaras
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.8^ - 9 giugno 2016, sentenza Cause riunite C-333/15 e C-334/15

SENTENZA

 

 
 
 
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.8^ – 9 giugno 2016, sentenza Cause riunite C-333/15 e C-334/15
 
 
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
 
9 giugno 2016 
 
«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regime di pagamento unico – Articoli 43 e 44 – Diritti al pagamento basati sulle superfici – Ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto basato sulla superficie – Pascoli permanenti – Normativa nazionale che sottopone l’ammissibilità delle superfici di pascolo permanente, superiori alle superfici foraggere inizialmente prese in considerazione per stabilire i diritti al pagamento, alla condizione che siano utilizzate per i bisogni dell’allevamento propri dell’azienda agricola»
 
Nelle cause riunite C-333/15 e C-334/15,
 
aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisioni del 22 maggio 2015, pervenute in cancelleria il 6 luglio 2015, nei procedimenti
 
María del Pilar Planes Bresco
 
contro
 
Comunidad Autónoma de Aragón,

LA CORTE (Ottava Sezione),
 
composta da D. Šváby, presidente di sezione, J. Malenovský e M. Vilaras (relatore), giudici,
 
avvocato generale: J. Kokott
 
cancelliere: A. Calot Escobar
 
vista la fase scritta del procedimento,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per il governo spagnolo, da A. Rubio González, in qualità di agente;
 
–        per la Commissione europea, da J. Guillem Carrau e H. Kranenborg, in qualità di agenti,
 
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 marzo 2016,
 
ha pronunciato la seguente

Sentenza
 
1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 29, 43 e 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003, L 270, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2012/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006 (GU 2006, L 384, pag. 8) (in prosieguo: il «regolamento n. 1782/2003»).
 
2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie tra la sig.ra María del Pilar Planes Bresco, imprenditrice agricola, e la Comunidad Autónoma de Aragón (Comunità Autonoma di Aragona, Spagna) in merito alle modalità di determinazione della superficie della sua azienda agricola ammissibile a beneficiare dell’aiuto unico basato sulla superficie, previsto dal regolamento n. 1782/2003 rispettivamente per le campagne agricole degli anni 2007 e 2008.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione
 
 Il regolamento n. 1782/2003
 
3        Il considerando 4 del regolamento n. 1782/2003 precisa quanto segue:
 
«In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno adottare misure per incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti, onde evitare una riconversione massiccia in seminativi».
 
4        Il considerando 24 del regolamento n. 1782/2003 indica quanto segue:
 
«Il potenziamento della competitività dell’agricoltura comunitaria e la promozione della qualità dei prodotti alimentari e della tutela ambientale implicano necessariamente un calo dei prezzi istituzionali dei prodotti agricoli e un aumento dei costi di produzione per le aziende agricole della Comunità. Per realizzare questi obiettivi e promuovere un’agricoltura più sostenibile e orientata verso il mercato, è necessario completare la transizione del sostegno dal prodotto al produttore, introducendo un sistema di sostegno disaccoppiato del reddito di ciascuna azienda. Pur lasciando invariata l’entità dell’aiuto effettivamente corrisposto agli agricoltori, il disaccoppiamento renderà notevolmente più efficace il sostegno al reddito. È quindi opportuno subordinare il pagamento unico per azienda al rispetto delle norme relative all’ambiente, alla sicurezza alimentare, al benessere e alla salute degli animali, nonché al mantenimento dell’azienda in buone condizioni agronomiche e ambientali».
 
5        L’articolo 2 di tale regolamento definisce nei seguenti termini le nozioni di «agricoltore», «azienda» e «attività agricola»:
 
«a)      “agricoltore”: una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all’associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell’articolo 299 del trattato e che esercita un’attività agricola;
 
b)      “azienda”: l’insieme delle unità di produzione gestite dall’agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro;
 
c)      “attività agricola”: la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 5».
 
6        L’articolo 5 dello stesso regolamento dispone quanto segue:
 
«1.      Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono a livello nazionale o regionale requisiti minimi per buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema riportato nell’allegato IV, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate (…).
 
2.      Gli Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente. (…)
 
Uno Stato membro può tuttavia derogare, in circostanze debitamente giustificate, al primo comma, purché si adoperi per evitare ogni riduzione significativa della sua superficie totale a pascolo permanente.
 
(…)».
 
7        L’articolo 29 del regolamento n. 1782/2003 così prevede:
 
«Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in singoli regimi di sostegno, nessun pagamento è effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno».
 
8        L’articolo 37, paragrafo 1, di tale regolamento enuncia quanto segue:
 
«L’importo di riferimento è la media triennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro dei regimi di sostegno di cui all’allegato VI, calcolata e adattata a norma dell’allegato VII, per ogni anno civile del periodo di riferimento di cui all’articolo 38.
 
(…)».
 
9        L’articolo 38 dello stesso regolamento precisa che «[i]l periodo di riferimento comprende gli anni civili 2000, 2001 e 2002».
 
10      L’articolo 43 del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Fissazione dei diritti all’aiuto», così dispone:
 
«1.      Fatto salvo l’articolo 48, ogni agricoltore è titolare di un diritto all’aiuto per ettaro calcolato dividendo l’importo di riferimento per il numero medio triennale di ettari che ha dato diritto ai pagamenti diretti di cui all’allegato VI nel corso del periodo di riferimento.
 
Il numero totale dei diritti all’aiuto è uguale al summenzionato numero medio di ettari.
 
(…)
 
2.      Il numero di ettari di cui al paragrafo 1 comprende inoltre:
 
(…)
 
b)      l’intera superficie foraggera durante il periodo di riferimento.
 
3.      Agli effetti del paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, per “superficie foraggera” s’intende la superficie aziendale disponibile durante tutto l’anno civile, (…) per l’allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista. Non sono compresi in questa superficie:
 
–        fabbricati, boschi, stagni, sentieri,
 
–        le superfici adibite ad altre colture ammissibili ad un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole;
 
–        le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei produttori di taluni seminativi, utilizzate nell’ambito del regime di aiuto per i foraggi essiccati o sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.
 
4.      I diritti all’aiuto per ettaro non sono soggetti a modifiche, salvo se altrimenti disposto».
 
11      L’articolo 44 del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Uso dei diritti all’aiuto», prevede quanto segue:
 
«1.      Ogni diritto all’aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile, conferisce il diritto al pagamento dell’importo fissato.
 
2.      Per “ettari ammissibili” s’intende qualunque superficie agricola dell’azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.
 
(…)
 
3.      L’agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all’aiuto. Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali tali parcelle sono a disposizione dell’agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi a decorrere dalla data che deve essere fissata dallo Stati membro, ma non anteriore al 1° settembre dell’anno civile precedente l’anno di presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico.
 
4.      Gli Stati membri possono, in circostanze debitamente motivate, autorizzare l’agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché egli rispetti il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all’aiuto e alle condizioni per l’attribuzione del pagamento unico per la superficie interessata».
 
 I regolamenti (CE) n. 795/2004 e (CE) n. 796/2004
 
12      L’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2004, L 141, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 291, pag. 18), come modificato dal regolamento (CE) n. 1974/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004 (GU 2004, L 345, pag. 85) (in prosieguo: il «regolamento n. 795/2004»), prevede quanto segue:
 
«Ai fini del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del presente regolamento, si intende per:
 
a)      “superficie agricole”, intera superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti e colture permanenti».
 
13      L’articolo 2, lettera e), del regolamento n. 795/2004 precisa che si deve intendere il «pascolo permanente» facendo rinvio al regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2004, L 141, pag. 18, e rettifiche in GU 2005, L 37, pag. 22, e GU 2009, L 207, pag. 15).
 
14      L’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 796/2004 definisce il «pascolo permanente» come «terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più».
 
 Diritto spagnolo
 
15      Il paragrafo 13 della Orden del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, por la que se establecen las medidas para la solicitud, tramitación y concesión de la ayuda desacoplada de régimen de pago único, las ayudas acopladas por superficie y por ganado para la campaña 2007/2008 (año 2007), las medidas para declaración de otro tipo de superficies, las medidas para la solicitud de la indemnización compensatoria, las ayudas agroambientales y las medidas para la solicitud de las ayudas para la forestación de tierras agrícolas, para el año 2007 [ordinanza del Dipartimento dell’Agricoltura e dell’Alimentazione della Comunità Autonoma di Aragona che stabilisce per il 2007 le misure relative alle domande, al trattamento e alla concessione dell’aiuto disaccoppiato dal regime di pagamento unico, gli aiuti in funzione della superficie e del bestiame per la campagna 2007/2008 (anno 2007), le misure relative alle dichiarazioni di altri tipi di superficie, le misure relative alle domande di indennità compensativa, gli aiuti agroambientali e le misure relative alle domande di aiuti all’imboschimento di terreni agricoli], del 24 gennaio 2007 (Boletín Oficial de Aragón, n. 13, del 31 gennaio 2007, pag. 1310; in prosieguo: l’«ordinanza del 24 gennaio 2007»), al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:
 
«Per ettari ammissibili [a beneficiare dell’aiuto], si intende:
 
a)      ogni superficie agricola dell’azienda, investita a seminativi, a piantagioni di luppolo, a uliveti coltivati e boschi di uliveti, nonché a pascolo permanente.
 
I pascoli permanenti sono (…) ammissibili all’aiuto solo per le aziende per le quali è stata computata una superficie foraggera ai fini dell’attribuzione di diritti di pagamento unico, e nei limiti di una superficie non superiore alla superficie foraggera media presa in considerazione per assegnare tali diritti di pagamento unico. I pascoli permanenti dichiarati che eccedano detta superficie non sono ammissibili all’aiuto in quanto, in conformità dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003, si presume che il beneficiario abbia creato artificiosamente le condizioni per ottenere il pagamento.
 
(…)».
 
16      Il paragrafo 16 della Orden del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, por la que se establecen las medidas para la solicitud, tramitación y concesión de la ayuda desacoplada de régimen de pago único, la solicitud de asignación de derechos de pago único con cargo a la reserva nacional, las ayudas acopladas por superficie y por ganado para la campaña 2008/2009 (año 2008), las medidas para declaración de otro tipo de superficies, las medidas para la solicitud de la indemnización compensatoria, las ayudas agroambientales y las medidas para la solicitud de las ayudas para la forestación de tierras agrícolas, para el año 2008 [ordinanza del Dipartimento dell’Agricoltura e dell’Alimentazione della Comunità Autonoma di Aragona che stabilisce per il 2008 le misure relative alle domande, al trattamento e alla concessione dell’aiuto disaccoppiato dal regime di pagamento unico, gli aiuti in funzione della superficie e del bestiame per la campagna 2008/2009 (anno 2008), le misure relative alle dichiarazioni di altri tipi di superficie, le misure relative alle domande di indennità compensativa, gli aiuti agroambientali e le misure relative alle domande di aiuti all’imboschimento di terreni agricoli], del 24 gennaio 2008 (Boletín Oficial de Aragón, n. 12, del 30 gennaio 2008, pag. 956), contiene disposizioni identiche a quelle dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell’ordinanza del 24 gennaio 2007, con l’aggiunta di un ultimo comma, che così dispone:
 
«Il paragrafo che precede non trova applicazione se l’agricoltore dimostra che al momento della domanda esercita l’attività di allevamento e i pascoli permanenti dichiarati a tale scopo sono effettivamente destinati a pascolo per allevamento».
 
 Cause principali e questioni pregiudiziali

 Causa C‑333/15
 
17      Il 30 aprile 2007 la ricorrente nel procedimento principale ha, in particolare, presentato una domanda di pagamento unico a titolo del regolamento n. 1782/2003, dichiarando a tale effetto 48,47 ettari come «ettari ammissibili che giustificano la concessione di aiuti normali».
 
18      Con una decisione dell’11 giugno 2007, il ministro dell’Agricoltura della Comunità Autonoma di Aragona ha tuttavia proceduto ad un aggiustamento della superficie dichiarata dalla ricorrente nel procedimento principale, riducendo la superficie stessa a 28,70 ettari, dal momento che «i pascoli permanenti superavano la superficie foraggera». Sui 63,48 diritti al pagamento di cui disponeva la ricorrente nel procedimento principale, 34,78 sono stati esclusi in quanto considerati «non utilizzati».
 
19      Il 26 giugno 2009 il ministro dell’Agricoltura della Comunità Autonoma di Aragona ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente nel procedimento principale contro tale decisione, facendo valere che l’articolo 13 dell’ordinanza del 24 gennaio 2007 era applicabile alla sua domanda.
 
20      Con sentenza del 13 marzo 2013, il Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Corte superiore di giustizia di Aragona, Spagna) ha respinto il ricorso giurisdizionale proposto dalla ricorrente nel procedimento principale contro la decisione del 26 giugno 2009, ritenendo che l’ordinanza del 24 gennaio 2007 applicata dal ministro dell’Agricoltura della Comunità Autonoma di Aragona fosse pienamente conforme al diritto dell’Unione.

 Causa C‑334/15
 
21      Il 22 aprile 2008 la ricorrente nel procedimento principale ha nuovamente presentato una domanda di pagamento unico ai sensi del regolamento n. 1782/2003, in particolare dichiarando a tale effetto 63,48 ettari come «ettari ammissibili che giustificano la concessione di aiuti normali».
 
22      Con una decisione del 25 novembre 2008 il ministro dell’Agricoltura della Comunità Autonoma di Aragona ha nuovamente proceduto ad un aggiustamento della superficie dichiarata dalla ricorrente nel procedimento principale, riducendo la superficie stessa a 29,01 ettari, dal momento che «i pascoli permanenti superavano la superficie foraggera». Sui 63,48 diritti al pagamento di cui disponeva la ricorrente nel procedimento principale, 34,47 sono stati esclusi in quanto considerati «non utilizzati».
 
23      Il 2 marzo 2010 il ministro dell’Agricoltura della Comunità Autonoma di Aragona ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente nel procedimento principale contro tale decisione, facendo valere che l’articolo 13 dell’ordinanza del 24 gennaio 2007 era applicabile alla sua domanda.
 
24      Con sentenza del 5 aprile 2013 il Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Corte superiore di giustizia di Aragona) ha respinto il ricorso giurisdizionale proposto dalla ricorrente nel procedimento principale contro la decisione del 2 marzo 2010, ritenendo che l’ordinanza del 24 gennaio 2007 applicata dal ministro dell’Agricoltura della Comunità Autonoma di Aragona fosse pienamente conforme al diritto dell’Unione.
 
 Le questioni pregiudiziali
 
25      La ricorrente nel procedimento principale ha impugnato dinanzi al Tribunal Supremo (Corte Suprema) le sentenze del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Corte superiore di giustizia di Aragona) del 13 marzo e del 5 aprile 2013, deducendo, in particolare, una violazione dell’articolo 44 del regolamento n. 1782/2003 nonché del regolamento n. 795/2004. Essa fa segnatamente valere che tali regolamenti richiedono che sia i seminativi sia i pascoli permanenti siano considerati ettari ammissibili, senza porre alcun limite, essendo escluse da tale categoria solo le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli. L’amministrazione non può pertanto escludere, per il fatto che costituiscono pascoli permanenti, una parte degli ettari che la ricorrente ha dichiarato e l’ordinanza del 24 gennaio 2007 sarebbe pertanto contraria al regolamento n. 1782/2003, in quanto priverebbe del suo contenuto la nozione di ettaro ammissibile.
 
26      In tali circostanze il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in termini identici nelle cause C‑333/15 e C‑334/15:
 
«1)      Se gli articoli 43 e 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che escluda dagli ettari ammissibili le superfici a pascolo permanente dichiarate da un agricoltore che eccedano quelle a suo tempo prese in considerazione per calcolare i diritti normali spettanti a detto agricoltore, subordinando l’inclusione di dette superfici, e quindi la sostituzione di seminativi con pascoli, alla condizione che questi ultimi siano effettivamente destinati all’allevamento nello specifico esercizio annuale per il quale viene chiesta l’attivazione dei diritti di aiuto.
 
In caso di risposta negativa a tale questione:
 
2)      Se l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, debba essere interpretato, nella parte in cui esclude i pagamenti previsti dai regimi di aiuti ai beneficiari “per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno”, nel senso che non consente agli Stati nazionali di introdurre norme generali che limitino il numero di “ettari ammissibili” (di pascolo permanente), oggettivando fattispecie generali nelle quali si presume che il beneficiario abbia creato artificialmente le condizioni per ottenere il pagamento, senza accertare, concretamente e in relazione a uno specifico agricoltore, l’attività svolta e il comportamento tenuto dal medesimo».
 
27      Con decisione del presidente della Corte del 28 luglio 2015, le cause C‑333/15 e C‑334/15 sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione
 
28      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il regolamento n. 1782/2003 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, che impedisce di considerare ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto basato sulla superficie per una campagna agricola superfici di pascolo permanente dichiarate da un agricoltore che superano la superficie di pascolo permanente inizialmente presa in considerazione per determinare l’importo dei propri diritti al pagamento per ettaro, a meno che esso non dimostri che tali superfici sono effettivamente utilizzate per i bisogni dell’allevamento nella propria azienda agricola nel corso della suddetta campagna.
 
29      Occorre anzitutto precisare che, sebbene il regolamento n. 1782/2003 sia stato abrogato dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16), tuttavia le sue disposizioni trovano applicazione, tenuto conto della data dei fatti del procedimento principale.
 
30      Si deve poi ricordare che, in forza del regolamento n. 1782/2003, ogni agricoltore ha diritto ogni anno, a patto di rispettare un certo numero di norme, di requisiti in materia di sana gestione e di buone condizioni agronomiche e ambientali, e a patto di ottemperare ad alcune formalità dichiarative, al versamento di un aiuto basato sulla superficie, il cui importo è determinato in funzione dei suoi diritti al pagamento per ettaro, che gli sono stati attribuiti al momento dell’entrata in vigore del sistema attuato dal suddetto regolamento.
 
31      Conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, il diritto al pagamento per ettaro di ogni agricoltore è calcolato dividendo l’importo di riferimento, vale a dire la media degli importi di aiuto diretti che gli sono stati concessi durante il periodo di riferimento di tre anni, ossia gli anni dal 2000 al 2002, per il numero medio di ettari che ha dato diritto a tali aiuti durante lo stesso periodo, mentre il numero totale dei diritti all’aiuto è uguale al summenzionato numero medio di ettari. L’articolo 43, paragrafo 2, di detto regolamento precisa che l’intera superficie foraggera durante il periodo di riferimento è compresa nel calcolo del numero medio di ettari considerato per il calcolo dei diritti al pagamento.
 
32      Conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, ogni diritto all’aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile al beneficio dell’aiuto basato sulla superficie, conferisce il diritto al pagamento dell’importo fissato. L’articolo 44, paragrafo 2, di tale regolamento prevede che qualunque superficie agricola dell’azienda dell’agricoltore investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli, costituisce un ettaro ammissibile al beneficio dell’aiuto basato sulla superficie.
 
33      Di conseguenza, e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 25 delle conclusioni, affinché le superfici dichiarate da un agricoltore al fine di ottenere l’aiuto basato sulla superficie si possano considerare ettari ammissibili ai sensi di quest’ultima disposizione, esse devono soddisfare tre condizioni, vale a dire, in primo luogo deve trattarsi di superfici agricole, in secondo luogo devono fare parte dell’azienda di detto agricoltore e in terzo luogo non devono essere destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli (v. sentenza del 2 luglio 2015, Demmer, C‑684/13, EU:C:2015:439, punto 54).
 
34      A tale riguardo, in primo luogo, l’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 795/2004 definisce la «superficie agricola» come l’intera superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti e colture permanenti. L’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 796/2004, cui rinvia l’articolo 2, lettera e), del regolamento n. 795/2004, dal canto suo definisce il «pascolo permanente» come il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più.
 
35      Da tali disposizioni emerge che la qualificazione di «pascolo permanente» e, di conseguenza, di «superficie agricola» dipende dall’effettiva destinazione dei terreni in questione e che una superficie deve essere qualificata «agricola» se è utilizzata, in particolare, come pascolo permanente (sentenza del 14 ottobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, C‑61/09, EU:C:2010:606, punto 37).
 
36      In secondo luogo, l’articolo 2, lettera b), del regolamento n. 1782/2003 definisce l’«azienda agricola» come l’insieme delle unità di produzione gestite dall’agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro, mentre l’articolo 2, lettera a), di tale regolamento definisce l’«agricoltore» come, in particolare, una persona fisica o giuridica la cui azienda si trova nel territorio dell’Unione e che esercita un’attività agricola.
 
37      La Corte ha già statuito, a tale riguardo, che le superfici agricole fanno parte dell’azienda di un agricoltore quando quest’ultimo dispone del potere di gestirle ai fini dell’esercizio di un’attività agricola, vale a dire quando quest’ultimo dispone di un’autonomia sufficiente ai fini dell’esercizio della sua attività agricola su tale superficie (v. sentenze del 14 ottobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, C‑61/09, EU:C:2010:606, punti 58 e 62, nonché del 2 luglio 2015, Wree, C‑422/13, EU:C:2015:438, punto 44, e Demmer, C‑684/13, EU:C:2015:439, punto 58).
 
38      Si deve rilevare che nell’ambito del procedimento principale non è controverso che gli ettari dichiarati dalla ricorrente nel procedimento principale al fine di ottenere l’aiuto basato sulla superficie per le campagne agricole degli anni 2007 e 2008 fanno parte della superficie agricola della sua azienda, né che le superfici di pascolo permanente dichiarate rientrino effettivamente in tale qualificazione. Spetta in ogni caso al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie a tale riguardo.
 
39      In terzo luogo si deve sottolineare, da un lato, che il regolamento n. 1782/2003 non subordina, come risulta dal punto 33 della presente sentenza, l’ammissibilità delle superfici di pascolo permanente di un’azienda agricola al beneficio dell’aiuto basato sulla superficie alla condizione che esse corrispondano alle superfici foraggere inizialmente prese in considerazione per il calcolo dei diritti al pagamento spettanti a tale azienda.
 
40      Dall’altro, l’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1782/2003 definisce la nozione di «attività agricola» come consistente in particolare nel mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 5 di tale regolamento; tale attività è considerata alla stessa stregua della produzione, dell’allevamento o della coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli.
 
41      L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 prevede a tal fine che gli Stati membri debbano provvedere affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. L’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento dispone inoltre che gli Stati membri devono provvedere affinché le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente.
 
42      A tale riguardo, il regolamento n. 796/2004 definisce i diversi obblighi diretti al mantenimento del pascolo permanente che sia gli Stati membri sia gli agricoltori devono rispettare. L’articolo 3 di tale regolamento prevede quindi, in particolare, che l’obiettivo che gli Stati membri devono raggiungere è quello di mantenere, a livello nazionale o regionale, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale. L’articolo 4 di tale regolamento aggiunge segnatamente che, ove si constati che detta proporzione diminuisce a scapito dei pascoli permanenti, lo Stato membro interessato impone agli agricoltori l’obbligo di non convertire ad altri usi superfici investite a pascolo permanente senza previa autorizzazione.
 
43      Ne risulta che le superfici di pascolo permanente di un’azienda agricola sono ammissibili al beneficio dell’aiuto basato sulla superficie quando rientrano nella superficie agricola di tale azienda e che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 30 delle conclusioni, il loro mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali costituisce di per sé un’attività agricola, essendo irrilevante a tale riguardo il fatto che l’erba e le altre piante erbacee da foraggio, alla cui produzione, conformemente all’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 796/2004, tali superfici devono essere dedicate, non siano direttamente utilizzate per i bisogni dell’allevamento propri dell’azienda agricola.
 
44      Tale analisi è confermata dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1782/2003 e dal ruolo riconosciuto ai pascoli permanenti nell’ambito della realizzazione di tali obiettivi.
 
45      Infatti, da un lato, il regolamento n. 1782/2003 al suo considerando 4 indica che il pascolo permanente comporta benefici ambientali e che è opportuno adottare misure per incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti, onde evitare una riconversione massiccia in seminativi.
 
46      A tale riguardo, la Corte ha già statuito che la tutela dell’ambiente, che costituisce uno degli scopi essenziali dell’Unione, deve essere considerata un obiettivo appartenente altresì alla politica agricola comune (sentenza del 16 luglio 2009, Horvath, C‑428/07, EU:C:2009:458, punto 29) e che essa, più precisamente, rientra negli scopi del regime di pagamento unico (sentenza del 14 ottobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, C‑61/09, EU:C:2010:606, punto 39), come risulta dai considerando 3, 21 e 24 del regolamento n. 1782/2003.
 
47      Dall’altro, il regolamento n. 1782/2003, come risulta dal suo considerando 24, tende a sostituire al sistema di aiuti diretti alla produzione, fino ad allora prevalente, un sistema di aiuti diretti alle aziende agricole, disaccoppiati dalla produzione e versati direttamente agli agricoltori a complemento del loro reddito (v. sentenza del 5 febbraio 2015, Agrooikosystimata, C‑498/13, EU:C:2015:61, punto 40).
 
48      Ne consegue che tutte le superfici di pascolo permanente che rientrano nella superficie agricola di un’azienda agricola sono ammissibili al beneficio dell’aiuto basato sulla superficie ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003, senza che tale ammissibilità sia subordinata alla condizione che tali superfici corrispondano alle superfici foraggere inizialmente incluse nel calcolo del numero medio di ettari considerati per il calcolo dei diritti al pagamento, o alla condizione che le superfici di pascolo permanente che superano dette superfici foraggere siano effettivamente utilizzate per i bisogni dell’allevamento propri dell’azienda agricola, purché esse siano destinate a un’attività agricola ai sensi di tale regolamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
 
49      Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che il regolamento n. 1782/2003 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, che impedisce di considerare ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto basato sulla superficie per una campagna agricola superfici di pascolo permanente dichiarate da un agricoltore che superano la superficie di pascolo permanente inizialmente presa in considerazione per determinare l’importo dei suoi diritti al pagamento per ettaro, a meno che esso non dimostri che tali superfici sono effettivamente utilizzate per i bisogni dell’allevamento nella propria azienda agricola nel corso della suddetta campagna.
 
 Sulla seconda questione
 
50      Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione, poiché quest’ultima è stata sottoposta alla Corte soltanto nell’ipotesi di una risposta negativa alla prima.
 
 Sulle spese
 
51      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
 
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 2012/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, che impedisce di considerare ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto basato sulla superficie per una campagna agricola superfici di pascolo permanente dichiarate da un agricoltore che superano la superficie di pascolo permanente inizialmente presa in considerazione per determinare l’importo dei suoi diritti al pagamento per ettaro, a meno che esso non dimostri che tali superfici sono effettivamente utilizzate per i bisogni dell’allevamento nella propria azienda agricola nel corso della suddetta campagna.
 
Firme
 

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