Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia
Numero: C-293/16 | Data di udienza:
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Agricoltura – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Procedura di riesame da parte degli Stati membri, dei prodotti fitosanitari autorizzati – Termine – Iscrizione delle sostanze attive – Divergenza tra le versioni linguistiche – Rinvio pregiudiziale – Art. 3, par.2 Direttiva 2008/69/CE.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 9^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Giugno 2017
Numero: C-293/16
Data di udienza:
Presidente: Juhász
Estensore: Lycourgos
Premassima
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Agricoltura – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Procedura di riesame da parte degli Stati membri, dei prodotti fitosanitari autorizzati – Termine – Iscrizione delle sostanze attive – Divergenza tra le versioni linguistiche – Rinvio pregiudiziale – Art. 3, par.2 Direttiva 2008/69/CE.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.9^ 08/06/2017 Sentenza C-293/16
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Agricoltura – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Procedura di riesame da parte degli Stati membri, dei prodotti fitosanitari autorizzati – Termine – Iscrizione delle sostanze attive – Divergenza tra le versioni linguistiche – Rinvio pregiudiziale – Art. 3, par.2 Direttiva 2008/69/CE.
L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/69/CE della Commissione, del 1° luglio 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen, deve essere interpretato nel senso che la data del 31 dicembre 2008 ivi prevista corrisponde, per un prodotto fitosanitario già autorizzato, contenente una delle sostanze attive indicate nell’allegato di tale direttiva, alla data limite entro cui devono risultare iscritte, nell’elenco di cui all’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, tutte le sostanze attive contenute in detto prodotto fitosanitario, diverse da quelle elencate nell’allegato della direttiva 2008/69, affinché nasca un’obbligazione di procedere al riesame di tale prodotto, previsto da tale articolo 3, paragrafo 2, primo comma.
Pres. Juhász, Rel. Lycourgos, Ric. Sharda Europe BVBA contro Administración del Estado ed altro.
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.9^ 08/06/2017 Sentenza C-293/16SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.9^ 08/06/2017 Sentenza C-293/16
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
8 giugno 2017
«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Direttiva 2008/69/CE – Articolo 3, paragrafo 2 – Procedura di riesame, da parte degli Stati membri, dei prodotti fitosanitari autorizzati – Termine – Divergenza tra le versioni linguistiche»
Nella causa C-293/16,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte Suprema, Spagna), con decisione del 5 maggio 2016, pervenuta in cancelleria il 25 maggio 2016, nel procedimento
Sharda Europe BVBA
contro
Administración del Estado,
Syngenta Agro SA,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da E. Juhász, presidente di sezione, C. Vajda e C. Lycourgos (relatore), giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo spagnolo, da M. A. Sampol Pucurull, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da I. Galindo Martín e F. Moro, in qualità di agenti,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/69/CE della Commissione, del 1° luglio 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen (GU 2008, L 172, pag. 9).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Sharda Europe BVBA (in prosieguo: la «Sharda») e la Syngenta Agro SA (in prosieguo: la «Syngenta»), avente ad oggetto una procedura di riesame di un prodotto fitosanitario registrato con il nome di Sharda.
Contesto normativo
Direttiva 2008/66/CE
3 L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/66/CE della Commissione, del 30 giugno 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell’iscrizione di bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine come sostanze attive (GU 2008, L 171, pag. 9), dispone come segue:
«In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri procedono a una nuova valutazione di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine come unica sostanza attiva o come sostanza attiva associata ad altre, iscritte tutte entro il 31 dicembre 2008 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE [del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1)], secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI di tale direttiva, in base a un fascicolo conforme alle prescrizioni del suo allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione nel suo allegato I concernente rispettivamente bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto corrisponde alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) della direttiva 91/414/CEE.
(…)».
Direttiva 2008/69
4 Il considerando 7 della direttiva 2008/69 così recita:
«Fatti salvi gli obblighi fissati dalla direttiva 91/414/CEE derivanti dall’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi a partire dall’iscrizione perché possano rivedere le autorizzazioni vigenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all’allegato e soddisfare quanto disposto dalla direttiva 91/414/CEE, in particolare all’articolo 13, e le pertinenti condizioni, di cui all’allegato I. Gli Stati membri modificano, sostituiscono o revocano, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti, in conformità della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo (cfr. allegato III), relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE».
5 L’articolo 3 della direttiva 2008/69 prevede quanto segue:
«1. Se necessario, entro il 30 giugno 2009, gli Stati membri modificano o revocano in conformità alla direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni vigenti per i prodotti fitosanitari che contengono, come sostanze attive, le sostanze attive di cui all’allegato.
Entro tale data, essi in particolare verificano che le sostanze attive dell’allegato, escluse quelle identificate nella parte B dell’iscrizione di tale sostanza attiva, soddisfino le condizioni dell’allegato I della suddetta direttiva e verificano anche che il titolare dell’autorizzazione disponga, in conformità delle condizioni dell’articolo 13 della direttiva, di un fascicolo rispondente alle prescrizioni dell’allegato II della stessa, o possa accedervi.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri devono riesaminare, in conformità ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, in base a un fascicolo che soddisfi i requisiti dell’allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione all’allegato I di tale direttiva riguardante le sostanze attive iscritte in allegato, ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente una delle sostanze attive iscritte in allegato, come sostanza attiva unica o come una tra più sostanze, tutte iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro e non oltre il 31 dicembre 2008. In base a tale esame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfi le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
(…)».
Direttiva 2008/70/CE
6 L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/70/CE della Commissione, dell’11 luglio 2008, che modifica la direttiva 91/414 (…) del Consiglio per includervi il tritosulfuron come sostanza attiva (GU 2008, L 185, pag. 40), dispone come segue:
«In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il tritosulfuron come unica sostanza attiva o come una sostanza attiva associata ad altre, tutte iscritte entro il 30 novembre 2008 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B dell’iscrizione del tritosulfuron nell’allegato I della medesima direttiva. In base a tale esame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
(…)».
Direttiva 2010/28/UE
7 L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/28/UE della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414 (…) del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metalaxil (GU 2010, L 104, pag. 57), dispone come segue:
«In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente metalaxil come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 30 giugno 2010 è oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al metalaxil figurante nell’allegato I della stessa direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
(…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8 Il 14 gennaio 2009, la Sharda ha depositato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/69, una domanda di riesame dell’autorizzazione rilasciata per l’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Core», contenente difenoconazolo, una delle sostanze attive che figurano nell’allegato di tale direttiva. Tale domanda è stata ammessa dalle autorità nazionali competenti.
9 La Syngenta ha presentato un ricorso amministrativo dinanzi alla Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (segreteria generale tecnica del Ministero per l’ambiente e per gli ambiti rurali e marini, Spagna), diretto alla revoca dell’autorizzazione rilasciata per il prodotto fitosanitario «Core». Secondo la Syngenta, la domanda di riesame di detto prodotto era stata depositata successivamente al 31 dicembre 2008, data limite, a suo avviso, al fine del deposito di una simile domanda di riesame, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/69. Mediante una decisione del 20 gennaio 2011, la suddetta segreteria generale tecnica ha respinto tale ricorso.
10 Avverso tale decisione, la Syngenta ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Corte superiore di giustizia di Madrid, Spagna), il quale, con una sentenza del 25 ottobre 2013, ha annullato la procedura di riesame del prodotto fitosanitario «Core» con la motivazione che la domanda di riesame era stata depositata oltre il termine stabilito dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/69.
11 La Sharda ha impugnato questa sentenza dinanzi al Tribunal Supremo (Corte Suprema, Spagna), sostenendo che la data indicata da detto articolo 3, paragrafo 2, non ostava alla presentazione di domande di riesame successivamente al 31 dicembre 2008.
12 La Syngenta ha fatto valere che, poiché l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/69 costituisce una disposizione imperativa non idonea ad essere interpretata in diverso modo, la domanda di rivalutazione presentata dalla Sharda il 14 gennaio 2009, cioè successivamente alla data limite prevista da tale disposizione, non avrebbe mai dovuto essere accolta.
13 Il giudice del rinvio ritiene necessario, per decidere in merito alla controversia di cui è investito, stabilire se il termine di cui a detto articolo 3, paragrafo 2, sia un termine perentorio oppure se si tratti di un termine che può essere prorogato dagli Stati membri, per ragioni obiettive di forza maggiore o conformemente al loro diritto interno.
14 In tale contesto, il Tribunal Supremo (Corte Suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la data del 31 dicembre 2008 prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva [2008/69], nella sua versione in lingua spagnola, vada intesa nel senso che indica la scadenza del termine per lo svolgimento del riesame da parte degli Stati membri, o che indica il termine ultimo per l’iscrizione nell’elenco di cui all’allegato I della direttiva [91/414] delle sostanze attive da sottoporre a riesame, oppure che indica l’ultimo giorno utile per presentare la corrispondente domanda di iscrizione.
2) Se la locuzione “entro e non oltre il 31 dicembre 2008” di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/69 costituisca un termine perentorio stante il fine tutelato con il sistema stabilito dalla direttiva 91/414, che non può essere prorogato dagli Stati membri, cosicché il suo calcolo è quello fissato nella direttiva [2008/69].
3) Per il caso in cui si ritenesse che detto termine sia prorogabile, se una proroga possa essere giustificata per ragioni oggettive di forza maggiore o se, considerando che il mandato di cui all’articolo 3 è rivolto agli Stati membri, questi ultimi possano ampliare detto termine conformemente alla normativa nazionale, secondo le fattispecie e i requisiti deducibili da quest’ultima».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
15 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/69 debba essere interpretato nel senso che la data del 31 dicembre 2008 ivi prevista corrisponda, per un prodotto fitosanitario già autorizzato, contenente una delle sostanze attive indicate nell’allegato di tale direttiva, a un termine di cui gli Stati membri dispongono per lo svolgimento del riesame di tale prodotto fitosanitario, previsto da detto articolo 3, paragrafo 2, primo comma, oppure a un termine per presentare la corrispondente domanda di riesame, oppure, ancora, alla data limite entro cui devono risultare iscritte, nell’elenco di cui all’allegato I della direttiva 91/414, tutte le sostanze attive contenute in detto prodotto fitosanitario, diverse da quelle elencate nell’allegato della direttiva 2008/69, affinché nasca un’obbligazione di procedere a un riesame di tale prodotto.
16 L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/69, di cui è richiesta l’interpretazione, dispone che «(…) gli Stati membri devono riesaminare, in conformità ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE (…), ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente una delle sostanze attive iscritte in allegato, come sostanza attiva unica o come una tra più sostanze, tutte iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro e non oltre il 31 dicembre 2008 (…)».
17 Come osservato dal giudice del rinvio, si deve constatare che esiste una divergenza tra la formulazione della versione in lingua spagnola dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/69 e quella di altre versioni linguistiche.
18 Infatti, la versione in lingua spagnola di tale disposizione, secondo cui «todo producto fitosanitario autorizado (…) será objeto de una nueva evaluación, a más tardar, el 31 de diciembre de 2008», sembra condurre a un’interpretazione secondo cui la data del 31 dicembre 2008 costituisce il termine massimo di cui gli Stati membri dispongono per lo svolgimento del riesame, ai sensi di tale disposizione, di ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente una delle sostanze attive iscritte nell’allegato di tale direttiva, come sostanza attiva unica o come una tra più sostanze attive, tutte iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414.
19 Le versioni dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/69 in lingua tedesca («die sämtlich bis spätestens 31 Dezember 2008 in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgeführt waren»), inglese («all of which were listed in Annex I to Directive 91/414/EEC by 31 December 2008 at the latest») e francese («toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2008») conducono invece ad un’interpretazione secondo cui la data del 31 dicembre 2008 si riferisce all’iscrizione delle sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario autorizzato che deve essere oggetto di un riesame da parte degli Stati membri, conformemente alle prescrizioni di detto articolo 3, paragrafo 2. Lo stesso vale, fra l’altro, per le versioni di tale disposizione nelle lingue greca, italiana e neerlandese.
20 Più precisamente, la formulazione di tutte queste versioni linguistiche, ad eccezione di quella in lingua spagnola, indica che il prodotto fitosanitario in questione deve essere oggetto di un riesame se tutte le sostanze attive che lo compongono, associate a quelle che figurano nell’allegato della direttiva 2008/69, risultavano iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414 al più tardi il 31 dicembre 2008.
21 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, la necessità che un atto dell’Unione sia applicato e, quindi, interpretato in modo uniforme esclude che esso sia considerato isolatamente in una delle sue versioni, ma impone che esso sia interpretato in funzione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui fa parte (v., in particolare, sentenze del 7 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, punto 14, e del 17 marzo 2016, Kødbranchens Fællesråd, C-112/15, EU:C:2016:185, punto 36).
22 A tal riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che la direttiva 2008/69 è entrata in vigore il 1° gennaio 2009. Orbene, sarebbe incompatibile con l’ambito di applicazione ratione temporis di tale direttiva interpretare l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di quest’ultima come atto ad imporre che le procedure di riesame ai sensi di tale disposizione siano svolte, o che le domande di riesame corrispondenti siano presentate, al più tardi il 31 dicembre 2008, vale a dire prima dell’entrata in vigore di tale direttiva.
23 In secondo luogo, va rilevato che il considerando 7 della direttiva 2008/69 prevede un termine di sei mesi, derogabile nei casi della presentazione e della valutazione del fascicolo completo previsti all’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva. Detto termine decorre, conformemente alla prima frase di tale considerando, dall’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414, vale a dire dall’entrata in vigore della direttiva 2008/69, che prevede tale iscrizione. Poiché quest’ultima direttiva è entrata in vigore il 1° gennaio 2009, il suo considerando 7 si riferisce, per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previste all’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, a una data successiva al 30 giugno 2009. Ne consegue che la data del 31 dicembre 2008, menzionata all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/69, non può costituire il termine previsto per il riesame di un prodotto fitosanitario, ai sensi di tale disposizione.
24 In terzo luogo, come indicato dalla Commissione nelle osservazioni scritte, occorre riferirsi alle direttive 2008/66, 2008/70 e 2010/28, le quali, come la direttiva 2008/69, modificano la direttiva 91/414 per aggiungere talune sostanze attive al suo allegato I e ciascuna delle quali contiene un articolo 3, paragrafo 2, che si distingue dell’articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2008/69 soltanto per la data e la sostanza o le sostanze attive alle quali si riferisce. Orbene, la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 2, di ciascuna di tali direttive, ivi inclusa la rispettiva versione in lingua spagnola, corrisponde alla formulazione delle versioni linguistiche dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/69, citate al punto 19 della presente sentenza, dalle quali risulta chiaramente che la data prevista da ciascuno di tali articoli 3, paragrafo 2, costituisce la data limite entro cui devono risultare iscritte, nell’elenco di cui all’allegato I della direttiva 91/414, tutte le sostanze attive contenute in un prodotto fitosanitario contenente, fra l’altro, una delle sostanze attive iscritte nell’allegato di ciascuna di tali direttive, affinché nasca un’obbligazione di procedere a un riesame di tale prodotto.
25 In considerazione di quanto precede, alla prima questione occorre rispondere che l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/69 deve essere interpretato nel senso che la data del 31 dicembre 2008 ivi prevista corrisponde, per un prodotto fitosanitario già autorizzato, contenente una delle sostanze attive indicate nell’allegato di tale direttiva, alla data limite entro cui devono risultare iscritte, nell’elenco di cui all’allegato I della direttiva 91/414, tutte le sostanze attive contenute in detto prodotto fitosanitario, diverse da quelle elencate nell’allegato della direttiva 2008/69, affinché nasca un’obbligazione di procedere al riesame di tale prodotto, previsto da tale articolo 3, paragrafo 2, primo comma.
Sulla seconda e sulla terza questione
26 La seconda e la terza questione pregiudiziale si fondano sulla premessa che la data del 31 dicembre 2008 di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/69 corrisponda a un termine per la presentazione di una domanda diretta al riesame di un prodotto fitosanitario previsto da tale disposizione. Orbene, dalla risposta data alla prima questione risulta che la data in argomento non corrisponde a un termine di questo tipo.
27 Di conseguenza, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione del giudice del rinvio.
Sulle spese
28 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/69/CE della Commissione, del 1° luglio 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen, deve essere interpretato nel senso che la data del 31 dicembre 2008 ivi prevista corrisponde, per un prodotto fitosanitario già autorizzato, contenente una delle sostanze attive indicate nell’allegato di tale direttiva, alla data limite entro cui devono risultare iscritte, nell’elenco di cui all’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, tutte le sostanze attive contenute in detto prodotto fitosanitario, diverse da quelle elencate nell’allegato della direttiva 2008/69, affinché nasca un’obbligazione di procedere al riesame di tale prodotto, previsto da tale articolo 3, paragrafo 2, primo comma.
Firme