Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale europeo, Fauna e Flora, Pubblica amministrazione Numero: C-243/15 | Data di udienza:

FAUNA E FLORA – Ambiente – Conservazione degli habitat naturali – CONVENZIONE DI AARHUSPUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Progetto di costruzione di una recinzione – Sito protetto di Strážovské vrchy – Procedimento amministrativo di autorizzazione – Organizzazione per la tutela dell’ambiente – Domanda diretta a ottenere la qualità di parte nel procedimento – Rigetto – Ricorso giurisdizionale – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/43/CEE.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: Sezioni Unite
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Novembre 2016
Numero: C-243/15
Data di udienza:
Presidente: Lenaerts
Estensore: Prechal


Premassima

FAUNA E FLORA – Ambiente – Conservazione degli habitat naturali – CONVENZIONE DI AARHUSPUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Progetto di costruzione di una recinzione – Sito protetto di Strážovské vrchy – Procedimento amministrativo di autorizzazione – Organizzazione per la tutela dell’ambiente – Domanda diretta a ottenere la qualità di parte nel procedimento – Rigetto – Ricorso giurisdizionale – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/43/CEE.



Massima

 

 

 
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. Un. 08/11/2016 sentenza C-243/15



FAUNA E FLORA – Ambiente – Conservazione degli habitat naturali – Convenzione di Aarhus – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Progetto di costruzione di una recinzione – Sito protetto di Strážovské vrchy – Procedimento amministrativo di autorizzazione – Organizzazione per la tutela dell’ambiente – Domanda diretta a ottenere la qualità di parte nel procedimento – Rigetto – Ricorso giurisdizionale – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/43/CEE.
 
 
L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, in quanto sancisce il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in condizioni che garantiscono un ampio accesso alla giustizia, dei diritti conferiti a un’organizzazione per la tutela dell’ambiente che soddisfi i requisiti prescritti dall’articolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione dal diritto dell’Unione, nella specie dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di detta convenzione, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, osta a un’interpretazione delle norme di diritto processuale nazionale secondo la quale un ricorso contro una decisione recante diniego a un’organizzazione del genere della qualità di parte nel procedimento amministrativo di autorizzazione di un progetto che deve essere realizzato su un sito protetto ai sensi della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, non deve necessariamente essere esaminato nel corso dello svolgimento di quest’ultimo procedimento, che può essere concluso in via definitiva prima che sia adottata una decisione giurisdizionale definitiva sulla qualità di parte, ed è automaticamente respinto non appena tale progetto è autorizzato, costringendo in tal modo tale organizzazione a proporre un ricorso di altro tipo per poter ottenere tale qualità e sottoporre a controllo giurisdizionale il rispetto da parte delle autorità nazionali competenti dei loro obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva.
 

Pres. Lenaerts, Rel. Prechal, Ric. Lesoochranárske zoskupenie VLK c. Obvodný úrad Trenčín
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.Un. 08/11/2016 sentenza C-243/15

SENTENZA

 

 
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.Un. 08/11/2016 sentenza C-243/15
 
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
 
8 novembre 2016

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Articolo 6, paragrafo 3 – Convenzione di Aarhus – Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale – Articoli 6 e 9 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Progetto di costruzione di una recinzione – Sito protetto di Strážovské vrchy – Procedimento amministrativo di autorizzazione – Organizzazione per la tutela dell’ambiente – Domanda diretta a ottenere la qualità di parte nel procedimento – Rigetto – Ricorso giurisdizionale»
 
Nella causa C-243/15,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte Suprema della Repubblica slovacca, Slovacchia), con decisione del 14 aprile 2015, pervenuta in cancelleria il 27 maggio 2015, nel procedimento
 
Lesoochranárske zoskupenie VLK
 
contro
 
Obvodný úrad Trenčín
 
con l’intervento di:
 
Biely potok a.s.,

LA CORTE (Grande Sezione),
 
composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça, E. Juhász, M. Berger, A. Prechal (relatore), M. Vilaras e E. Regan, presidenti di sezione, A. Rosas, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Jarašiūnas e C. Lycourgos, giudici,
 
avvocato generale: J. Kokott
 
cancelliere: M. Aleksejev, amministratore
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 aprile 2016,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per la Lesoochranárske zoskupenie VLK, da I. Rajtáková, advokátka;
 
–        per il governo slovacco, da B. Ricziová e M. Kianička, in qualità di agenti;
 
–        per la Commissione europea, da A. Tokár e L. Pignataro-Nolin, in qualità di agenti,
 
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 giugno 2016,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell’articolo 9 della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Aarhus»).
 
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Lesoochranárske zoskupenie VLK (associazione per la protezione delle foreste VLK, in prosieguo: la «LZ»), organizzazione di diritto slovacco per la tutela dell’ambiente, e l’Obvodný úrad Trenčín (Ufficio distrettuale di Trenčín, Slovacchia), in merito alla domanda di tale associazione diretta a farsi riconoscere la qualità di parte nel procedimento amministrativo relativo a una richiesta di autorizzazione di un progetto di costruzione di una recinzione in vista dell’ampliamento di una riserva per animali selvatici su un sito protetto.
 
 Contesto normativo

 Diritto internazionale
 
3        L’articolo 2 della Convenzione di Aarhus, intitolato «Definizioni», ai paragrafi 4 e 5 prevede quanto segue:
 
«(…) si intende per
 
(…)
 
4.      “pubblico”, una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;
 
5.      “pubblico interessato”, il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell’ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale».
 
4        L’articolo 6 di detta convenzione, rubricato «Partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività specifiche», così prevede:
 
«1.      Ciascuna parte:
 
(…)
 
b)      in conformità del proprio diritto nazionale, applica inoltre le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative ad attività non elencate nell’allegato I che possano avere effetti significativi sull’ambiente. A tal fine le Parti stabiliscono se l’attività proposta è soggetta a tali disposizioni;
 
(…)
 
2.      Il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente. (…)
 
(…)
 
3.      Per le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico ai sensi del paragrafo 2 e consentirgli di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.
 
4.      Ciascuna Parte provvede affinché la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un’influenza effettiva.
 
5.      Ove opportuno, ciascuna Parte incoraggia i potenziali richiedenti ad individuare il pubblico interessato, ad avviare discussioni e a fornire informazioni sugli obiettivi della richiesta prima di presentare la domanda di autorizzazione.
 
6.      Ciascuna Parte impone alle pubbliche autorità competenti di consentire al pubblico interessato, su sua richiesta e qualora ciò sia previsto dal diritto nazionale, di consultare gratuitamente, non appena siano disponibili, tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale di cui al presente articolo ottenibili al momento della procedura di partecipazione del pubblico, fatto salvo il diritto delle Parti di rifiutare la divulgazione di determinate informazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4. (…)
 
(…)
 
7.      Le procedure di partecipazione devono consentire al pubblico di presentare per iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche in presenza del richiedente, eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell’attività proposta.
 
(…)».
 
5        L’articolo 9 della medesima convenzione, intitolato «Accesso alla giustizia», ai paragrafi 2 e 4 prevede quanto segue:
 
«2.      Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico interessato
 
a)      che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa,
 
b)      che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga tale presupposto,
 
abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione.
 
Le nozioni di “interesse sufficiente” e di “violazione di un diritto” sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia nell’ambito della presente convenzione. A tal fine si ritiene sufficiente, ai sensi della lettera a), l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 5. Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi della lettera b).
 
Le disposizioni del presente paragrafo non escludono la possibilità di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad un’autorità amministrativa, né dispensano dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario, qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.
 
3.      In aggiunta, e ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.
 
4.      Fatto salvo il paragrafo 1, le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono offrire rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi, e devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose. Le decisioni prese in virtù del presente articolo sono emanate o registrate per iscritto. Le decisioni degli organi giurisdizionali e, ove possibile, degli altri organi devono essere accessibili al pubblico».
 
 Diritto dell’Unione
 
6        L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2006/105/CE, del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU 2006, L 363, pag. 368; in prosieguo: la «direttiva 92/43»), enuncia quanto segue:
 
«Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario».
 
7        L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/43 così prevede:
 
«È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.
 
La rete “Natura 2000” comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE [del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 1979, L 103, pag. 1)]».
 
8        L’articolo 4 della direttiva 92/43 enuncia quanto segue:
 
«1.      In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si riscontrano in detti siti. (…)
 
L’elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. (…)
 
2.      In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 2) e nell’ambito di ognuna delle nove regioni biogeografiche di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii) e dell’insieme del territorio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d’accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.
 
(…)
 
L’elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 21.
 
(…)
 
4.      Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile (…).
 
5.      Non appena un sito è iscritto nell’elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4».
 
9        L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 così dispone:
 
«Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica».
 
10      L’articolo 7 di tale direttiva così prevede:
 
«Gli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva [79/409], per quanto riguarda le zone classificate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva [79/409], qualora essa sia posteriore».
 
 Il diritto slovacco
 
11      L’articolo 13, paragrafo 2, della zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (legge n. 543/2002 sulla tutela dell’ambiente e del paesaggio) dispone quanto segue:
 
«Nei territori per i quali è previsto un secondo livello di protezione è richiesta l’autorizzazione dell’organo di tutela dell’ambiente.
 
(…)
 
d)      per costruire una recinzione fuori dai confini di un territorio comunale edificabile, tranne nei casi di vivai forestali, frutteti e vigneti.
 
(…)».
 
12      Ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, di detta legge:
 
«(…) [S]olo il richiedente ha la qualità di parte nel procedimento di rilascio di un’autorizzazione o di una deroga, salva diversa disposizione di legge. (…) Ogni associazione con personalità giuridica, in attività da almeno un anno per la tutela dell’ambiente e del paesaggio (…) e che ha notificato per iscritto la sua partecipazione al procedimento entro i sette giorni successivi alla notifica di cui al paragrafo 7, ha la qualità di terzo interessato».
 
13      Detta disposizione, nella versione modificata in vigore dal 1° dicembre 2011, va letta nel seguente modo:
 
«A meno che la presente legge non disponga diversamente, solo il richiedente ha la qualità di parte nei procedimenti di richiesta di autorizzazione o di concessione di una deroga. (…) Le associazioni con personalità giuridica, il cui oggetto sociale sia stata, per almeno un anno, la tutela dell’ambiente (…) e che hanno previamente richiesto di partecipare al procedimento (…), sono parti nel procedimento (…) se esse hanno confermato il proprio interesse alla partecipazione per iscritto o per via elettronica all’inizio del procedimento amministrativo; la dichiarazione deve essere trasmessa all’autorità competente di tutela dell’ambiente nel termine fissato a tale scopo dall’autorità stessa e comunicato insieme alle informazioni relative all’apertura del procedimento, in quanto procedimento che può pregiudicare gli interessi relativi all’ambiente e alle aree naturali protette con la presente legge (…)».
 
14      L’articolo 14 dello Správny poriadok (codice di procedura amministrativa), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, così prevede:
 
«(1)      È parte nel procedimento il soggetto per i cui diritti, interessi legittimi od obblighi debba procedersi o i cui diritti, interessi legittimi od obblighi possano essere direttamente riguardati dalla decisione; è parte del procedimento anche chi sostenga, fino a prova contraria, che la decisione potrebbe riguardare i suoi diritti, interessi legittimi od obblighi.
 
(2)      È parte nel procedimento anche il soggetto al quale una legge speciale riconosca tale status».
 
15      Conformemente all’articolo 15 bis, paragrafo 2, del codice di procedura amministrativa, il «terzo interessato» ha diritto di essere informato dell’instaurazione di un procedimento amministrativo, di consultare i fascicoli presentati dalle parti nel procedimento amministrativo, di partecipare alle audizioni e ai sopralluoghi e di produrre prove ed elementi integrativi ai fini dell’emananda decisione.
 
16      L’articolo 250 (b), paragrafi 2 e 3, dell’Občiansky súdny poriadok (codice di procedura civile), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, così prevede:
 
«(2)      Qualora il ricorrente sostenga che la decisione dell’autorità amministrativa non gli è stata notificata benché dovesse essere considerato parte nel procedimento, il giudice esamina la veridicità di questa affermazione e ordina all’autorità amministrativa di notificare a detta parte la decisione amministrativa posticipandone, all’occorrenza, l’esecutività. La pronuncia del giudice vincola l’autorità amministrativa. Eseguita la notifica, l’autorità amministrativa trasmette al giudice il fascicolo per la decisione del ricorso. Se, nell’ambito del procedimento amministrativo, dopo l’esecuzione dell’ordine giudiziale di notifica della decisione amministrativa inizia un procedimento d’impugnazione, l’autorità amministrativa ne informa immediatamente il giudice.
 
(3)      Il giudice procede in conformità al paragrafo 2 solo se dalla data della decisione che non era stata notificata al ricorrente non sono passati più di tre anni».
 
 Procedimento principale e questione pregiudiziale
 
17      Il 28 aprile 2014 la Repubblica slovacca informava la Commissione europea della designazione del sito di Strážovské vrchy (monti di Strážov, Slovacchia), di una superficie totale di circa 59 000 ettari, come zona di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409, al fine di garantire la conservazione e la riproduzione di talune specie di uccelli di importanza europea, quale il falco pellegrino (falco peregrinus).
 
18      Inoltre, con la decisione 2008/218/CE della Commissione, del 25 gennaio 2008, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (GU 2008, L 77, pag. 106), una parte di detto sito, di una superficie di circa 29 000 ettari, era stata iscritta nell’elenco dei siti di importanza comunitaria.
 
19      Il 18 novembre 2008 la LZ veniva informata dell’avvio, da parte dell’Ufficio distrettuale di Trenčín, di un procedimento amministrativo relativo a una domanda, proposta dalla Biely potok a.s., di autorizzazione di un progetto di costruzione di una recinzione al fine di ampliare una riserva per l’allevamento di cervi, su parcelle situate nel sito protetto di Strážovské vrchy.
 
20      Successivamente, la LZ si manifestava presso detta autorità, che le comunicava il verbale della fase orale del procedimento nonché i documenti preparatori della decisione di rilascio dell’autorizzazione richiesta.
 
21      Alla luce di tali elementi, la LZ chiedeva la sospensione del procedimento amministrativo presentando elementi che osterebbero al rilascio di un’autorizzazione. A tale proposito, essa si era fondata su taluni elementi contenuti nelle osservazioni della Štátna ochrana prírody – Správa CHKO (Autorità pubblica per la tutela dell’ambiente – Servizio relativo alle aree naturali protette, Slovacchia), presentate il 3 dicembre 2008.
 
22      Con decisione del 23 aprile 2009, l’Ufficio distrettuale di Trenčín respingeva la domanda della LZ volta ad ottenere il riconoscimento della qualità di parte nel procedimento amministrativo di autorizzazione in quanto la normativa applicabile riconosceva alle associazioni con personalità giuridica quali la LZ solo la qualità di «terzo interessato» ma non quella di «parte nel procedimento».
 
23      Il ricorso amministrativo gerarchico proposto dalla LZ avverso tale decisione era respinto dal Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne (Ufficio regionale per l’ambiente di Trenčín, Slovacchia), per il medesimo motivo, con decisione del 1° giugno 2009, divenuta definitiva il 10 giugno 2009 (in prosieguo, con riferimento alle due decisioni considerate congiuntamente: le «decisioni di cui al procedimento principale»).
 
24      Con decisione, anch’essa datata 10 giugno 2009 e divenuta definitiva il 19 giugno 2009, l’Ufficio distrettuale di Trenčín rilasciava l’autorizzazione richiesta dalla Biely potok.
 
25      L’11 giugno 2009, la LZ proponeva ricorso avverso le decisioni di cui al procedimento principale dinanzi al Krajský súd v Trenčíne (Tribunale regionale di Trenčín, Slovacchia), al fine di ottenere la qualità di parte nel procedimento amministrativo sulla base, segnatamente, dell’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus.
 
26      Tale giudice, dopo aver sospeso il procedimento in attesa della pronuncia da parte della Corte della sentenza dell’8 marzo 2011, Lesoochranárske zoskupenie (C-240/09, EU:C:2011:125), con decisione del 23 agosto 2011, annullava le decisioni di cui al procedimento principale fondandosi, segnatamente, su tale sentenza.
 
27      Con decisione del 26 gennaio 2012, il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte Suprema della Repubblica slovacca, Slovacchia), annullava la decisione del 23 agosto 2011 del Krajský súd v Trenčíne (Tribunale regionale di Trenčín) e rinviava la causa dinanzi a tale giudice.
 
28      Da detta decisione del 26 gennaio 2012 emerge, da un lato, che, ai sensi delle disposizioni di procedura civile slovacche, successivamente alla chiusura definitiva nel merito di un procedimento amministrativo, avvenuta nella presente fattispecie a seguito della decisione del 10 giugno 2009 dell’Ufficio distrettuale di Trenčín che accoglieva la domanda di autorizzazione, non è più necessario il controllo giurisdizionale autonomo della decisione di rigetto della qualità di parte in un procedimento amministrativo, dato che, poiché i diritti procedimentali conferiti da tale qualità possono essere esercitati solo nell’ipotesi di un procedimento ancora pendente, il richiedente detta qualità non può più avvalersene una volta che tale procedimento si sia concluso definitivamente nel merito.
 
29      Dall’altro lato, anche se in una situazione del genere il procedimento giurisdizionale relativo alla concessione di una tale qualità deve essere concluso, la persona interessata deve essere avvisata della facoltà di richiedere la qualità di parte nel procedimento proponendo un ricorso in qualità di «parte pretermessa» ai sensi dell’articolo 250 (b), paragrafo 2, del codice di procedura civile, ricorso che dev’essere tuttavia proposto nel termine legale di tre anni di cui all’articolo 250 (b), paragrafo 3, di tale codice.
 
30      Con decisione del 12 settembre 2012, il Krajský súd v Trenčíne (Tribunale regionale di Trenčín), annullava una seconda volta le decisioni di cui al procedimento principale.
 
31      Ad avviso di tale giudice, la decisione di autorizzazione del 10 giugno 2009 dell’Ufficio distrettuale di Trenčín è stata adottata prematuramente, dal momento che, nel corso del procedimento amministrativo relativo alla domanda di autorizzazione, il procedimento giurisdizionale relativo alla domanda diretta ad ottenere la qualità di parte di tale procedimento amministrativo non era ancora concluso in via definitiva. Tale giudice ritiene che, fino alla conclusione in via definitiva, il procedimento sulla domanda di autorizzazione avrebbe dovuto essere sospeso.
 
32      Con decisione del 28 febbraio 2013, il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte Suprema della Repubblica slovacca), annullava la decisione del 12 settembre 2012 del Krajský súd v Trenčíne (Tribunale regionale di Trenčín) sostanzialmente per i medesimi motivi di cui alla sua decisione del 26 gennaio 2012.
 
33      Con decisione del 23 novembre 2013, il Krajský súd v Trenčíne (Tribunale regionale di Trenčín) respingeva la domanda di concessione della qualità di parte nel procedimento proposta dalla LZ e considerava di non doverla avvisare della possibilità di richiedere la qualità di parte nel procedimento proponendo un ricorso quale «parte pretermessa» ai sensi dell’articolo 250 (b), paragrafo 2, del codice di procedura civile, dato che, nel frattempo, era scaduto il termine di tre anni di cui all’articolo 250 (b), paragrafo 3, di tale codice.
 
34      Adito dalla LZ di un ricorso avverso detta decisione del 23 novembre 2013, il giudice del rinvio considera che, alla luce della sentenza dell’8 marzo 2011, Lesoochranárske zoskupenie (C-240/09, EU:C:2011:125), si pone essenzialmente la questione se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale che riguarda i diritti di cui i soggetti godono ai sensi dell’ordinamento dell’Unione, in particolare dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta, e l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente perseguito tanto da tale direttiva quanto dall’articolo 9 della Convenzione di Aarhus, siano stati rispettati.
 
35      Il giudice del rinvio ritiene a tale proposito che si potrebbe considerare che il diritto processuale nazionale deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, il procedimento amministrativo di concessione di un’autorizzazione non può continuare, né, tantomeno, concludersi definitivamente, fino a che non sia stata adottata una decisione giurisdizionale definitiva relativa alla domanda volta al riconoscimento della qualità di parte in tale procedimento amministrativo.
 
36      Infatti, in una situazione del genere, il proseguimento del procedimento amministrativo relativo alla domanda di autorizzazione potrebbe essere contrario al principio del contraddittorio, poiché solo il richiedente l’autorizzazione è parte in tale procedimento e non può escludersi che, in mancanza di partecipazione a detto procedimento di organizzazioni per la difesa dell’ambiente come la LZ, argomenti per la protezione dell’ambiente non siano né presentati né presi in considerazione, con la conseguenza che non sarebbe raggiunto l’obiettivo principale di un tale procedimento, vale a dire quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente.
 
37      Al contrario, si potrebbe altresì considerare che il proseguimento del procedimento amministrativo relativo alla domanda di autorizzazione, anche qualora sia pendente il procedimento giurisdizionale relativo a una domanda di riconoscimento della qualità di parte nel procedimento, consente un trattamento particolarmente rapido di detta domanda di autorizzazione. Se tale procedimento amministrativo non potesse proseguire senza che sia stato definitivamente statuito sulle azioni giurisdizionali relative all’ottenimento di tale qualità, il richiedente l’autorizzazione potrebbe contestare agli organi amministrativi un trattamento iniquo.
 
38      Alla luce delle suesposte considerazioni, il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte Suprema della Repubblica slovacca), ha deciso di sospendere il giudizio e di porre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
 
«Se sia possibile garantire il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel caso di una supposta violazione del diritto a un livello elevato di protezione dell’ambiente, quale messo in atto alle condizioni stabilite dall’Unione europea principalmente tramite la direttiva 92/43, e segnatamente [del diritto] di concorrere ad acquisire il parere del pubblico riguardo a un progetto che possa avere effetti significativi su zone speciali di conservazione comprese nella rete ecologica europea denominata NATURA 2000, nonché i diritti che la parte ricorrente, quale associazione senza scopo di lucro attiva nella tutela dell’ambiente a livello nazionale, faccia valere ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione di Aarhus e nei limiti indicati dalla sentenza dell’8 marzo 2011, Lesoochranárske zoskupenie (C-240/09, EU:C:2011:125) anche quando il giudice nazionale ponga fine all’esame giudiziale in una controversia vertente sull’esame di una decisione che neghi [a tale associazione] lo status di parte in un procedimento amministrativo concernente il rilascio di un’autorizzazione, com’è accaduto nel caso di specie, ed inviti [tale associazione] a proporre ricorso per essere stata pretermessa in detto procedimento amministrativo».
 
 Sulla questione pregiudiziale
 
39      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 47 della Carta, congiuntamente all’articolo 9 della Convenzione di Aarhus, debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, esso osta ad un’interpretazione delle norme di diritto processuale nazionale secondo la quale un ricorso contro una decisione con cui è negata a un’organizzazione per la tutela dell’ambiente la qualità di parte in un procedimento amministrativo di autorizzazione di un progetto che deve essere realizzato su un sito protetto ai sensi della direttiva 92/43, non deve necessariamente essere esaminato durante lo svolgimento di tale procedimento, che può essere concluso in modo definitivo prima che venga adottata una decisione giurisdizionale definitiva sulla qualità di parte, ed è automaticamente respinto non appena tale progetto è autorizzato, costringendo, in tal modo, detta organizzazione a proporre un ricorso di tipo diverso per ottenere tale qualifica e sottoporre a un controllo giurisdizionale il rispetto da parte delle autorità nazionali competenti dei loro obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva.
 
40      Nel procedimento principale, la LZ, organizzazione per la tutela dell’ambiente, chiede, in via giurisdizionale, il riconoscimento della qualità di parte nel procedimento amministrativo autorizzatorio per far valere, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, diritti derivanti dal diritto dell’Unione in materia di ambiente, poiché tale organizzazione considera che la decisione di autorizzazione del progetto in questione, che deve essere realizzato su un sito protetto ai sensi della direttiva 92/43 quale zona di protezione speciale o sito di importanza comunitaria, è stata adottata in violazione degli obblighi incombenti alle autorità nazionali in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva.
 
41      A tale proposito, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, ai sensi delle norme del diritto processuale nazionale applicabile, un’organizzazione per la tutela dell’ambiente come la LZ, può contestare, in via giurisdizionale, una decisione che può essere contraria all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, in particolare nell’ambito di un ricorso diretto contro la decisione di autorizzazione successiva, solo qualora a tale organizzazione sia stata previamente formalmente riconosciuta la qualità di parte nel procedimento di cui trattasi, nella specie il procedimento di autorizzazione di un progetto che deve essere realizzato su un sito protetto.
 
42      Va, innanzitutto, ricordato che, in virtù dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, un’opportuna valutazione delle incidenze sul sito interessato del piano o progetto implica che, prima dell’approvazione di questo, siano individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. Le autorità nazionali competenti autorizzano un’attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l’integrità del detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all’assenza di tali effetti (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 24 novembre 2011, Commissione/Spagna, C-404/09, EU:C:2011:768, punto 99, nonché del 14 gennaio 2016, Grüne Liga Sachsen e a., C-399/14, EU:C:2016:10, punti 49 e 50).
 
43      L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 contribuisce, così alla realizzazione dell’obiettivo che perseguono le misure adottate in forza di tale direttiva, che consiste, secondo l’articolo 2, paragrafo 2, della stessa, ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse dell’Unione e, dell’obiettivo più generale della stessa direttiva che è garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente per quanto riguarda i siti protetti in forza della stessa.
 
44      Orbene, sarebbe incompatibile con il carattere vincolante che l’articolo 288 TFUE riconosce alle direttive escludere, in linea di principio, che gli obblighi da esse imposti possano essere fatti valere dagli interessati. L’effetto utile della direttiva 92/43, nonché la sua finalità, ricordata al precedente punto della presente sentenza, esigono che i singoli possano avvalersene dinanzi al giudice e che i giudizi nazionali possano prendere in considerazione tale direttiva in quanto elemento del diritto dell’Unione al fine, segnatamente, di controllare se l’autorità nazionale che ha rilasciato un’autorizzazione relativa a un piano o a un progetto abbia rispettato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva, rammentati al punto 42 della presente sentenza, e sia pertanto rimasta entro i limiti di discrezionalità conferiti alle autorità nazionali competenti da tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, EU:C:2004:482, punti 66 e 69).
 
45      Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 prevede che le autorità nazionali competenti, prima di dare il loro accordo a un piano o a un progetto come previsto da tale disposizione, devono, se del caso, chiedere il parere dell’opinione pubblica. Detta disposizione deve essere letta in combinazione con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di Aarhus, che costituisce parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione.
 
46      Quest’ultima disposizione prevede che le disposizioni dell’articolo 6 della Convenzione di Aarhus in materia di partecipazione del pubblico alle decisioni su determinate attività, si applicano qualora si tratti dell’adozione di decisioni relative ad attività non elencate nell’allegato I che possano avere effetti significativi sull’ambiente. Come risulta da tale articolo 6, paragrafi 3, 4 e 7, esso conferisce al pubblico, in particolare, il diritto di partecipare «effettivamente al processo decisionale in materia ambientale», presentando, «per iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche in presenza del richiedente, eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell’attività proposta». Tale partecipazione deve avvenire «in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un’influenza effettiva».
 
47      Nel procedimento principale la LZ, la quale sicuramente soddisfa i requisiti enunciati all’articolo 2, paragrafo 5, della Convenzione di Aarhus per rientrare nella nozione di «pubblico interessato» ai sensi di tale disposizione, rientra altresì nella nozione più ampia di «pubblico» ai fini delle disposizioni dell’articolo 6 di tale convenzione. Inoltre, se, come ha altresì rilevato l’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, il progetto di costruzione di una recinzione su un sito protetto, oggetto del procedimento principale, non rientra nelle attività elencate nell’allegato I della Convenzione di Aarhus, la circostanza che le autorità nazionali abbiano deciso di avviare un procedimento di autorizzazione di tale progetto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 consente, tuttavia, di considerare che tali autorità hanno ritenuto necessario valutare l’importanza degli effetti di detto progetto sull’ambiente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di Aarhus.
 
48      Vero è che quest’ultima disposizione precisa che l’applicazione dell’articolo 6 della Convenzione di Aarhus è disciplinata dal diritto nazionale della parte contraente interessata. Tuttavia, tale precisione deve essere intesa come riguardante unicamente le modalità della partecipazione del pubblico esplicitata da tale articolo 6, senza rimettere in causa il diritto di partecipazione che tale articolo conferisce a un’organizzazione per la tutela dell’ambiente come la LZ.
 
49      Ne consegue che un’organizzazione per la tutela dell’ambiente che, come la LZ, soddisfa i requisiti enunciati all’articolo 2, paragrafo 5, della Convenzione di Aarhus, trae dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale convenzione, il diritto di partecipare, nel senso precisato al punto 46 della presente sentenza, a un procedimento per l’adozione di una decisione relativa a una domanda di autorizzazione di un piano o di un progetto che può avere effetti significativi sull’ambiente, nei limiti in cui, nell’ambito di tale procedimento, debba essere adottata una delle decisioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva suddetta.
 
50      Si deve, poi, ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, spetta ai giudici degli Stati membri, in forza del principio di leale cooperazione enunciato dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. L’articolo 19, paragrafo 1, TUE impone, peraltro, agli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione (sentenza del 19 novembre 2014, ClientEarth, C-404/13, EU:C:2014:2382, punto 52). Per quanto riguarda le decisioni amministrative adottate nell’ambito dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, tale obbligo deriva altresì dall’articolo 47 della Carta.
 
51      Infatti, l’ambito di applicazione di tale articolo della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione, disposizione questa che conferma la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse (v., in particolare, sentenza del 30 giugno 2016, Toma e Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci, C-205/15, EU:C::2016:499, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
 
52      Orbene, qualora uno Stato membro stabilisca norme di diritto processuale applicabili ai ricorsi vertenti sull’esercizio dei diritti conferiti a un’organizzazione per la tutela dell’ambiente dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di Aarhus, affinché siano controllate le decisioni delle autorità nazionali competenti alla luce degli obblighi ad esse incombenti in forza di tali disposizioni, tale Stato membro attua gli obblighi derivanti da tali disposizioni e si deve quindi considerare che attui il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.
 
53      In tali circostanze si deve constatare che la Corte è competente a rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto essa riguarda l’articolo 47 della Carta.
 
54      Il diritto a un ricorso effettivo e all’accesso a un giudice imparziale che figura in tale articolo 47 comprende, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.
 
55      Per quanto riguarda il diritto a un ricorso effettivo, si deve rilevare che l’articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus conferisce un diritto di ricorso alle organizzazioni per la tutela dell’ambiente che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione, ipotesi che ricorre nel caso della LZ, dato che il ricorso è diretto contro una decisione che rientra nell’ambito di applicazione di detto articolo 9, paragrafo 2.
 
56      Orbene, decisioni adottate dalle autorità nazionali competenti nell’ambito dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, che riguardino una domanda di partecipazione al procedimento di autorizzazione, o la valutazione della necessità di una valutazione dell’impatto ambientale di un piano o progetto su un sito protetto o anche il carattere appropriato delle conclusioni tratte da tale valutazione dei rischi di detto progetto o piano per l’integrità di un tale sito, e che siano autonome o integrate in una decisione di autorizzazione, sono decisioni che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus.
 
57      Infatti, come ha rilevato, in sostanza, l’avvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, le decisioni adottate dalle autorità nazionali rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, che non riguardano un’attività elencata nell’allegato I alla Convenzione di Aarhus, sono contemplate nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale convenzione e rientrano, quindi, nel campo di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2 della stessa, poiché tali decisioni comportano che le autorità competenti valutino, prima di autorizzare una qualunque attività, se essa, nelle circostanze del caso di specie, possa avere effetti significativi sull’ambiente.
 
58      Orbene, dall’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus discende che tale disposizione circoscrive il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri nella determinazione delle modalità di ricorso cui essa si riferisce, in quanto tale disposizione persegue l’obiettivo di garantire un «ampio accesso alla giustizia» al pubblico interessato, che comprende le organizzazioni per la tutela dell’ambiente che soddisfano i requisiti prescritti dall’articolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione [v., per analogia, per quanto riguarda l’articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 1985, L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU 2003, L 156, pag. 17, in prosieguo la «direttiva 85/337»), che riprende in termini quasi identici l’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus, sentenza del 16 aprile 2015, Gruber, C-570/13, EU:C:2015:231, punto 39].
 
59      Di conseguenza, tali organizzazioni devono necessariamente poter far valere in giudizio le norme di diritto nazionale che attuano la legislazione dell’Unione in materia ambientale nonché le norme del diritto dell’Unione in materia ambientale che hanno un effetto diretto (v., per analogia, per quanto riguarda l’articolo 10 bis della direttiva 85/337, sentenza del 15 ottobre 2015, Commissione/Germania, C-137/14, EU:C:2015:683, punto 92).
 
60      Nel novero dei diritti che una siffatta organizzazione non governativa deve poter far valere nell’ambito di un ricorso ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus rientrano le norme di diritto nazionale derivanti dall’articolo 6 della direttiva 92/43 (v., per analogia, per quanto riguarda l’articolo 10 bis della direttiva 85/337, sentenza del 12 maggio 2011, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen, C-115/09, EU:C:2011:289, punti 49 e 58).
 
61      Di conseguenza, tale organizzazione deve poter contestare, nell’ambito di un ricorso del genere, non solamente la decisione di non compiere un’opportuna valutazione dell’incidenza del piano o del progetto sul sito interessato ma altresì, se del caso, la valutazione realizzata in quanto viziata (v. per analogia, per quanto riguarda l’articolo 10 bis della direttiva 85/337, sentenza del 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e a., C-72/12, EU:C:2013:712, punto 37).
 
62      Inoltre, va rilevato che l’articolo 9, paragrafo 4, della Convenzione di Aarhus esige che le procedure di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della stessa offrano rimedi «adeguati ed effettivi».
 
63      Pertanto, al fine di rispondere alla questione posta dal giudice del rinvio, si deve valutare se l’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzione di Aarhus, osti, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, a un’interpretazione delle norme di diritto processuale nazionale dalla quale deriva che un ricorso giurisdizionale proposto da un’organizzazione per la tutela dell’ambiente che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione, contro una decisione che le nega la qualità di parte nel procedimento amministrativo di autorizzazione di un progetto che deve essere realizzato su un sito protetto ai sensi della direttiva 92/43, non deve necessariamente essere esaminato mentre è in corso quest’ultimo procedimento, che può essere concluso in via definitiva prima che sia adottata una decisione giurisdizionale definitiva sulla qualità di parte, ed è automaticamente respinto nel momento in cui tale progetto è autorizzato, costringendo in tal modo tale organizzazione a proporre un ricorso di altro tipo al fine di ottenere tale qualità e sottoporre a un controllo giurisdizionale il rispetto da parte delle autorità nazionali competenti dei loro obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva.
 
64      Se è vero che tale valutazione spetta, in linea di principio, solo al giudice del rinvio, è pur vero che la Corte è competente per dedurre dalle disposizioni del diritto dell’Unione i criteri che tale giudice può o deve applicare nell’ambito della stessa. Inoltre, nulla osta a che un giudice nazionale chieda alla Corte di pronunciarsi sull’applicazione di dette disposizioni nel caso di specie, purché, tuttavia, alla luce di tutti gli elementi del fascicolo di cui dispone tale giudice nazionale, esso proceda alla constatazione e alla valutazione dei fatti necessari a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2015, Banif Plus Bank, C-312/14, EU:C:2015:794, punti 51 e 52).
 
65      Ciò premesso, va ricordato che, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, sono gli ordinamenti giuridici nazionali dei singoli Stati membri a dover stabilire le modalità procedurali per i ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione, fermo restando che gli Stati membri sono tenuti a garantire in ogni caso la tutela effettiva di tali diritti e, in particolare, garantire il pieno rispetto del diritto a un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, sanciti dall’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenze dell’8 marzo 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C-240/09, EU:C:2011:125, punto 47, e del 15 settembre 2016, Star Storage e a., C-439/14 e C-488/14, EU:C:2016:688, punto 46).
 
66      A tale proposito, va ricordato che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 istituisce un procedimento di controllo preventivo fondato su un criterio di autorizzazione severo che, contenendo il principio di precauzione, consente di prevenire efficacemente pregiudizi all’integrità dei siti protetti dovute ai piani o ai progetti proposti, dal momento che impone alle autorità nazionali competenti di negare l’autorizzazione di un piano o progetto qualora sussistano incertezze sull’assenza di effetti pregiudizievoli di tali piani o progetti per l’integrità di tali siti (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, EU:C:2004:482, punti 57 e 58, nonché del 14 gennaio 2016, Grüne Liga Sachsen e a., C-399/14, EU:C:2016:10, punto 48).
 
67      Tuttavia, nel procedimento principale, se è pacifico che la LZ ha potuto, in una certa misura, partecipare al procedimento di autorizzazione nella sua qualità di «terzo interessato», il che le ha consentito, segnatamente, di far valere, alla luce delle osservazioni presentate da un’autorità competente in materia di ambiente, argomenti volti a dimostrare che il progetto in questione nel procedimento principale può pregiudicare l’integrità di un sito protetto, tale qualità non equivale a quella di «parte nel procedimento».
 
68      In tali circostanze, l’interpretazione del diritto processuale nazionale, contestata dalla LZ, secondo la quale un ricorso contro una decisione amministrativa di diniego della qualità di parte in un procedimento di autorizzazione non deve necessariamente essere esaminato durante lo svolgimento di tale procedimento ed è respinto d’ufficio non appena è rilasciata l’autorizzazione richiesta, non consente di garantire ad un’organizzazione come la LZ una tutela giurisdizionale effettiva delle varie prerogative inerenti al diritto di partecipazione del pubblico, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione di Aarhus, quale precisato al punto 46 della presente sentenza.
 
69      Infatti, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la qualità di «parte nel procedimento», qualora fosse stata concessa alla LZ, le avrebbe consentito di partecipare più attivamente all’iter decisionale sviluppando maggiormente e in modo più rilevante i suoi argomenti vertenti sui rischi di pregiudizio all’integrità del sito protetto da parte del progetto proposto, i quali peraltro avrebbero dovuto essere presi in considerazione dalle autorità competenti prima dell’autorizzazione e della realizzazione di tale progetto.
 
70      In tale contesto, il giudice del rinvio ha, peraltro, rilevato che, poiché solo il richiedente l’autorizzazione è a pieno titolo parte nel procedimento, non può escludersi che, in assenza di partecipazione al procedimento amministrativo di una organizzazione per la tutela dell’ambiente come la LZ in qualità di parte nel procedimento, argomenti tendenti alla tutela dell’ambiente non siano né presentati né presi in considerazione, con la conseguenza che l’obiettivo fondamentale previsto all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, ovvero quello di garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente, non sarebbe raggiunto.
 
71      Peraltro, va rilevato che la qualità di «terzo interessato» che la LZ si è vista riconoscere nel procedimento principale, è insufficiente a far valere, nell’ambito di un ricorso, i suoi argomenti volti a contestare la legittimità della decisione di autorizzazione, dal momento che, per poter proporre un tale ricorso, è necessario avere la qualità di «parte nel procedimento».
 
72      In tali circostanze, va constatato che l’interpretazione del diritto processuale nazionale, contestata dalla LZ, secondo la quale la proposizione di un ricorso avverso una decisione amministrativa recante diniego della qualità di parte nel procedimento di autorizzazione non osta a che quest’ultima sia conclusa in via definitiva e che tale ricorso sia respinto d’ufficio e comunque non appena è concessa l’autorizzazione, non è idonea, alla luce dell’obiettivo di garantire un ampio accesso alla giustizia in materia di ricorsi contro decisioni in materia ambientale, a garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti a un’organizzazione per la tutela dell’ambiente dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di Aarhus, diretto a prevenire i pregiudizi particolari all’integrità dei siti protetti in forza di tale direttiva.
 
73      Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzione di Aarhus, poiché sancisce il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in condizioni che garantiscono un ampio accesso alla giustizia, dei diritti conferiti a un’organizzazione per la tutela dell’ambiente che soddisfi i requisiti prescritti dall’articolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione dal diritto dell’Unione, nella specie dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di detta convenzione, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, osta a un’interpretazione delle norme di diritto processuale nazionale secondo la quale un ricorso contro una decisione recante diniego a un’organizzazione del genere della qualità di parte nel procedimento amministrativo di autorizzazione di un progetto che deve essere realizzato su un sito protetto ai sensi di tale direttiva, non deve necessariamente essere esaminato nel corso dello svolgimento di quest’ultimo procedimento, che può essere concluso in via definitiva prima che sia adottata una decisione giurisdizionale definitiva sulla qualità di parte, ed è automaticamente respinto non appena tale progetto è autorizzato, costringendo in tal modo tale organizzazione a proporre un ricorso di altro tipo per poter ottenere tale qualità e sottoporre a controllo giurisdizionale il rispetto da parte delle autorità nazionali competenti dei loro obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva.

 Sulle spese
 
74      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
 
L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, in quanto sancisce il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in condizioni che garantiscono un ampio accesso alla giustizia, dei diritti conferiti a un’organizzazione per la tutela dell’ambiente che soddisfi i requisiti prescritti dall’articolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione dal diritto dell’Unione, nella specie dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di detta convenzione, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, osta a un’interpretazione delle norme di diritto processuale nazionale secondo la quale un ricorso contro una decisione recante diniego a un’organizzazione del genere della qualità di parte nel procedimento amministrativo di autorizzazione di un progetto che deve essere realizzato su un sito protetto ai sensi della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, non deve necessariamente essere esaminato nel corso dello svolgimento di quest’ultimo procedimento, che può essere concluso in via definitiva prima che sia adottata una decisione giurisdizionale definitiva sulla qualità di parte, ed è automaticamente respinto non appena tale progetto è autorizzato, costringendo in tal modo tale organizzazione a proporre un ricorso di altro tipo per poter ottenere tale qualità e sottoporre a controllo giurisdizionale il rispetto da parte delle autorità nazionali competenti dei loro obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva.
 
Firme
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di Ambientediritto.it e QuotidianoLegale.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!