* RIFIUTI – DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianto di smaltimento D10 – Nuova classificazione R1 effettuata sulla base dei dati effettivi di un anno di esercizio, ed ai sensi dell’art. 35, c. 5 d.l. n. 133/2014 – Modifica sostanziale – Inconfigurabilità – Classificazione degli inceneritori come impianti R1 – Definizione univoca – Standard minimi energetici prestazioni – Direttiva 2008/98/CE – Linee guida R1.
Provvedimento: Sentenza
Sezione:
Regione: Trentino Alto Adige
Città: Bolzano
Data di pubblicazione: 21 Ottobre 2016
Numero: 294
Data di udienza: 28 Settembre 2016
Presidente: Del Gaudio
Estensore: Ebner
Premassima
* RIFIUTI – DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianto di smaltimento D10 – Nuova classificazione R1 effettuata sulla base dei dati effettivi di un anno di esercizio, ed ai sensi dell’art. 35, c. 5 d.l. n. 133/2014 – Modifica sostanziale – Inconfigurabilità – Classificazione degli inceneritori come impianti R1 – Definizione univoca – Standard minimi energetici prestazioni – Direttiva 2008/98/CE – Linee guida R1.
Massima
T.R.G.A. BOLZANO – 21 ottobre 2016, n. 294
RIFIUTI – DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianto di smaltimento D10 – Nuova classificazione R1 effettuata sulla base dei dati effettivi di un anno di esercizio, ed ai sensi dell’art. 35, c. 5 d.l. n. 133/2014 – Modifica sostanziale – Inconfigurabilità.
Ai sensi delle linee guida sulla R1 – formula sulla efficienza energetica per gli impianti di incenerimento di cui all’allegato II (“Operazioni di recupero”) della Direttiva 2008/98/UE (all. 1 della Provincia) – la classificazione come impianto di recupero R1 può essere fatto solo sulla base dei dati effettivi di un anno di esercizio dell’impianto. La nuova classificazione dell’impianto da D10 (impianto di smaltimento) a R1 (impianto energetico), effettuata, una volta concluso il periodo di prova, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, c. 5 del d.l. n. 133/2014 (convertito con L. 11.11.2014, n. 164), non integra una modifica sostanziale, ove non sia ravvisabile una variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, che producano effetti negativi e significativi sull’ambiente (art. 5 comma 1, lettera l-bis) del D. Lgs. n. 152/2006)
RIFIUTI – DIRITTO DELL’ENERGIA – Classificazione degli inceneritori come impianti R1 – Definizione univoca – Standard minimi energetici prestazioni – Direttiva 2008/98/CE – Linee guida R1.
La Direttiva (CE) 19 novembre 2008, n. 98, relativa ai rifiuti ora riporta una formula per il calcolo dei livelli di efficienza e di recupero del contenuto energetico dei rifiuti urbani, qualora essi siano destinati alla produzione di energia elettrica e/o termica. Inoltre, nell’anno 2011 sono state emanate le linee guida sulla R1 – formula sulla efficienza energetica per gli impianti di incenerimento di cui all’allegato II (“Operazioni di recupero”) della Direttiva 2008/98/CE che regolano nel dettaglio la classificazione degli inceneritori come impianti R1. A partire dall’anno 2008, quindi, è univoca la definizione di impianto di recupero energetico, definizione subordinata al raggiungimento di standard minimi energetici prestazionali: ne deriva l’infondatezza dell’affermazione secondo cui l’attività di trattamento termico dei rifiuti debba essere qualificata tout court come smaltimento.
Pres. Del Gaudio, Est. Ebner – Associazione Forum Ambientalista Onlus e altro (avv. Stefutti) c. Provincia Autonoma di Bolzano (avv.ti von Guggenberg , Silbernagl , Cavallar e Gianesello)
Allegato
Titolo Completo
T.R.G.A. BOLZANO – 21 ottobre 2016, n. 294SENTENZA
T.R.G.A. BOLZANO – 21 ottobre 2016, n. 294
Pubblicato il 21/10/2016
N. 00294/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00253/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2015, proposto da:
Associazione Forum Ambientalista Onlus, in persona del legale rappresentante p.t. e Associazione Ambiente e Salute – Verein Umwelt und Gesundheit, rappresentati e difesi dall’avvocato Valentina Stefutti (C.F. STFVNT69R58H501Y), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Sandoli in Bolzano, Piazza Mazzini 49/11;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg (C.F. VNGRNT57L45A952K), Hansjörg Silbernagl (C.F. SLBHSJ55M23A952X), Fabrizio Cavallar (C.F. CVLFRZ62A24A952Y) e Patrizia Gianesello (C.F. GNSPRZ75A43A952X), domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;
nei confronti di
Eco Center S.p.a., non costituita in giudizio;
Comune di Bolzano, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 484439 del 31 agosto 2015 dell’Agenzia Provinciale per l’Ambiente della Provincia Autonoma di Bolzano, notificato ai ricorrenti in pari data, recante “Modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale del 20 dicembre 2013 prot. 698527 per il termovalorizzatore di rifiuti residui di Bolzano”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e con espressa riserva di formulare sin d’ora motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2016 la consigliere Margit Falk Ebner e uditi per le parti i difensori, avv. M. de Pascalis, in sostituzione di V. Stefutti per le parti ricorrenti e Avv. F. Cavallar per la Provincia autonoma di Bolzano.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Oggetto di impugnazione è la modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale del 20 dicembre 2013, prot. 698527, per il termovalorizzatore di rifiuti residui di Bolzano di cui al provvedimento del 31 agosto 2015, prot. n. 484439, dell’Agenzia Provinciale per l’Ambiente della Provincia Autonoma di Bolzano.
Il ricorso poggia sui seguenti motivi di impugnazione:
“1) Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 comma 4 lett. c), 5 comma 1bis, 29 octies commi 4 e 5 e nonies, 208 comma 11 bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i.. Violazione della Direttiva 2008/98/CE nel suo complesso ed in particolare dell’art. 23 comma 4. Violazione della Direttiva 10/75/CE. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Illogicità, travisamento, difetto di presupposto, contraddittorietà sotto numerosi profili. Violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, del giusto procedimento. Violazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. nel suo complesso, ed in particolare dell’art. 9 e 3 sexies D.lgs. 152/06. Violazione dell’art. 97 Cost.”;
“2) Violazione dell’art. 174 del Trattato (art. 191 TFUE). Violazione del principio di precauzione. Violazione dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificata. Violazione dell’All. III lett.ag) e IV punto n. 8 lett. t) Parte II e artt. 4, 5 lett. l) ed l-bis), 7 comma 4, 20 ss. e 184 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i.”.
La Provincia Autonoma di Bolzano si costituiva in giudizio con memoria di costituzione del 17.11.2015, chiedendo il rigetto del ricorso. Il Comune di Bolzano e la Eco Center S.p.A. non si costituivano in giudizio.
All’udienza pubblica del 28 settembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente appare opportuno descrivere brevemente il quadro normativo nonché i fatti che stanno a fondamento della presente controversia.
1.1. Sul piano europeo la materia relativa ai rifiuti veniva affrontata per la prima volta negli anni 70 con l’emanazione della Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE relativa ai rifiuti. Tale direttiva che definiva per la prima volta i concetti “rifiuto, produttore, detentore, gestione, smaltimento, ricupero e raccolta” aveva come obiettivo primario quello di porre i principi base per affrontare in modo unitario il problema relativo alla raccolta, allo smaltimento e al recupero dei rifiuti, al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti.
L’Italia recepiva tale Direttiva n. 75/442/CEE relativa ai rifiuti insieme ad altre due direttive (la n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e la n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) con il D.P.R. 10.9.1982, n. 915, successivamente abrogato e sostituito nel suo contenuto dal D. Lgs. 5.2.1997, n. 22 (cd. Decreto Ronchi).
Nell’anno 2004 l’Unione Europea interveniva poi con la Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 al fine di disciplinare la responsabilità in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, responsabilità che veniva regolata secondo il principio “chi inquina, paga”.
Sulla base della delega per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, contenuta nella L. 15 dicembre 2004, n. 308, veniva emanato il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152, contenente “Norme in materia ambientale”, che, tra l’altro, abrogava il precedente D. Lgs. n. 22/1997.
Di particolare importanza è la parte seconda di questo decreto legislativo, la quale introduceva le “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”.
Due anni dopo, a livello europeo, entrava in vigore una nuova disciplina organica in materia di rifiuti, e cioè la Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008.
L’Italia recepiva questa direttiva con il D. Lgs. 3.12.2010, n. 205.
Già prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 3.12.2010, n. 205 l’intera parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 era stata modificata con il D. Lgs. 29.6.2010, n. 128, a norma del art. 12 della L. 18.6.2009, n. 69, contenente la delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi e correttivi in materia ambientale.
Poco tempo dopo entrava in vigore il D. L. 12.9.2014, n. 133, convertito in legge con L. 11.11.2014, n. 164. Per quanto di interesse nella presente causa, tale decreto legge prevedeva all’art. 35, comma 5, che “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali”.
1.2. Ciò premesso, si può passare alla descrizione dei fatti che stanno a fondamento della presente controversia.
Il primo inceneritore di Bolzano è stato costruito negli anni 70 ed è stato successivamente più volte adeguato all’attuale stato della tecnica.
Nell’anno 2003 si era dovuto constatare che l’inceneritore esistente non corrispondeva più allo stato della tecnica migliore e che i costi di manutenzione erano esorbitanti.
Con deliberazione n. 3397 del 29.9.2003 (all. 3 della Provincia) la Giunta provinciale decideva, quindi, di sostituire il vecchio impianto con un nuovo impianto corrispondente all’ultimo standard della tecnica, dando corso alla progettazione dello stesso e fissando le caratteristiche che quest’impianto doveva rispettare (“Costruzione di una linea di incenerimento per rifiuti domestici e residui – Potenzialità: 400 ton/g – Potere calorifico del rifiuto: 13.000 kJ/kg – Trattamento fiumi allo stato dell’arte con i limiti raggiunti già oggi – Recupero energetico del calore prodotto”).
Nell’anno 2005 la Ripartizione provinciale Opere pubbliche realizzava il relativo progetto che veniva sottoposto a valutazione dell’impatto ambientale (VIA). Nella seduta del 2.3.2005 il Comitato competente per la valutazione dell’impatto ambientale (Comitato VIA) esprimeva parere positivo (parere n. 5/2005).
Con delibera n. 1071 del 4.4.2005 (all. 4 della Provincia) la Giunta provinciale esaminava il progetto ed il parere espresso dal Comitato VIA e si associava alle valutazioni ivi contenute.
Poco dopo iniziava la realizzazione dell’impianto affidata, a seguito di un apposito concorso, alla ditta TVA – BZ S.c.a.r.l., che trovava la sua conclusione nell’anno 2012.
In data 17.12.2012 l’allora gestore dell’impianto e cioè la ditta TVA – BZ S.c.a.r.l. avviava la domanda di autorizzazione all’esercizio dell’impianto alla Conferenza dei servizi in materia ambientale, istituita ai sensi dell’art. 23 della L.P. 5.4.2007, n. 2.
In data 20.12.2013 veniva rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale all’esercizio del termovalorizzatore di rifiuti residui come impianto di smaltimento (D10), perché – ai sensi delle linee guida sulla R1 – formula sulla efficienza energetica per gli impianti di incenerimento di cui all’allegato II (“Operazioni di recupero”) della Direttiva 2008/98/UE (all. 1 della Provincia) – la classificazione come impianto di recupero R1 poteva essere fatto solo sulla base dei dati effettivi di un anno di esercizio dell’impianto.
A seguito di detta autorizzazione la ditta TVA – BZ S.c.a.r.l. attivava l’impianto in prova.
Concluso il periodo di prova alla fine della primavera del 2014, l’impianto passava in gestione alla Provincia Autonoma di Bolzano che affidava la gestione dello stesso alla ditta Eco Center S.p.A., azienda pubblica in proprietà dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e della Provincia (affidamento “in house”).
Il passaggio della gestione dell’impianto dalla ditta TVA – BZ S.c.a.r.l. all’Eco Center S.p.A. comportava anche la volturazione dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto da parte della Conferenza dei servizi in materia ambientale, impianto che era sempre ancora classificato come impianto di smaltimento (D10) ai sensi dell’allegato B (“Operazioni di smaltimento”) alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.
Dopo l’entrata in vigore del succitato D. L. 12.9.2014, n. 133 (convertito in legge con L. 11.11.2014, n. 164) in data 7.7.2015 l’Eco Center S.p.A. faceva domanda per le modifiche necessarie dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 35, comma 5, di tale decreto legge, presentando in data 17.8.2015 la “Verifica di qualifica in impianto di recupero energetico del nuovo termovalorizzatore di Bolzano” ai sensi dell’allegato C (“Operazioni di recupero”) alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 (all. 10 della Provincia).
Dopo la relativa istruttoria della richiesta di modifica di classificazione da parte della Conferenza di servizi in materia ambientale, l’Agenzia provinciale per l’ambiente – Ufficio Valutazione dell’impatto ambientale, con provvedimento del 31.8.2015, prot. n. 484439, approvava le modifiche non sostanziali, modificando l’autorizzazione integrata ambientale del 20.12.2013, prot. n. 698527 e classificando l’impianto come impianto R1 (all. 11 della Provincia).
2.1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2.2. L’infondatezza del ricorso esonera il Collegio dall’esame della questione pregiudiziale sulla legittimazione attiva dell’Associazione Ambiente e Salute – Verein Umwelt und Gesundheit. Ciò anche in considerazione del fatto che la legittimazione attiva dell’Associazione Forum Ambientalistica Onlus sussiste, trattandosi di associazione riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 L. 8.7.1986, n. 349 ed inclusa nell’apposito elenco (cfr. D.M. 9.7.2012 del Ministero dell’Ambiente), con la conseguenza che anche nell’ipotesi di carenza di legittimazione attiva dell’Associazione Ambiente e Salute – Verein Umwelt und Gesundheit il ricorso sarebbe comunque ammissibile.
2.3. Con il primo motivo le ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 comma 4 lett. c), 5 comma 1bis, 29 octies commi 4 e 5 e nonies, 208 comma 11 bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i., violazione della Direttiva 2008/98/CE nel suo complesso ed in particolare dell’art. 23 comma 4, violazione della Direttiva 10/75/CE, difetto assoluto di istruttoria e motivazione, illogicità, travisamento, difetto di presupposto, contraddittorietà sotto numerosi profili, violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, del giusto procedimento, violazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. nel suo complesso, ed in particolare degli artt. 9 e 3 sexies D.lgs. 152/2006, nonché violazione dell’art. 97 della Costituzione.
In sostanza le ricorrenti affermano che la Provincia autonoma di Bolzano avrebbe illegittimamente ritenuto non sostanziale la modifica all’autorizzazione integrata ambientale del 20.12.2013, prot. n. 698527, richiesta dalla Eco Center S.p.A. con domanda 7.7.2015, e per gli effetti applicato la corrispondente procedura invece della procedura per le modifiche sostanziali.
Secondo le ricorrenti il cambiamento di autorizzazione da impianto D10 (impianto di smaltimento) a impianto R1 (impianto di recupero) costituirebbe una modifica sostanziale all’autorizzazione integrata ambientale con la conseguenza che tale modifica avrebbe dovuto essere sottoposta a nuova VIA.
Le censure sono infondate.
Innanzitutto le ricorrenti non tengono conto del fatto che nel caso de quo il procedimento di modifica dell’autorizzazione integrata ambientale riguardante il termovalorizzatore di rifiuti residui di Bolzano ha per oggetto l’adeguamento ai sensi e per gli effetti del sopra citato D. L. 12.9.2014, n. 133, convertito in legge con L. 11.11.2014, n. 164, che all’art. 35, comma 5, prescrive all’Amministrazione competente di verificare per gli impianti esistenti la sussistenza dei requisiti per la classificazione dell’impianto medesimo quale impianto di recupero energetico R1: “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali”.
Come già esposto sopra, la ditta TVA – BZ S.c.a.r.l. aveva realizzato un impianto di smaltimento D10 e ha consegnato lo stesso – dopo un periodo di prova di poco più di un anno per la verifica della congruità dell’opera – alla Provincia Autonoma di Bolzano, la quale a sua volta ha affidato l’impianto all’azienda pubblica Eco Center S.p.A..
In data 7.7.2015 l’Eco Center S.p.A. ha presentato, ai sensi dell’art. 35, comma 5, D. L. n. 133/2014, la richiesta motivata di nuova classificazione dell’impianto e la Conferenza dei servizi in materia ambientale ha provveduto con il provvedimento impugnato all’adeguamento dell’autorizzazione integrata ambientale, individuando del tutto legittimamente nella nuova classificazione dell’impianto da D10 (impianto di smaltimento) a R1 (impianto energetico) una modifica non sostanziale.
Ed invero, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera l-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 la modifica sostanziale è così definita: “Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producono effetti negativi e significativi sull’ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”.
Nella fattispecie l’autorità competente, e cioè la Conferenza di servizi in materia ambientale, ha ritenuto – sulla base della relazione generale e di calcolo dd. 17.8.2015 della Eco Center S.p.A. relativa alla richiesta di classificazione come impianto di recupero energetico R1 (all. 10 della Provincia) – che non sia ravvisabile una variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, che producano effetti negativi e significativi sull’ambiente.
Inoltre, nel caso in esame, non si è in presenza di alcun incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia.
La nuova classificazione dell’impianto da D10 a R1 non comporta quindi nessuna modifica all’impianto stesso, che del resto, come già detto sopra, sin dall’inizio era stato concepito per massimizzare l’efficienza energetica. Nella succitata deliberazione n. 3397/2003 (all. 3 della Provincia) che ha fissato le caratteristiche che il nuovo impianto doveva rispettare risulta indicato espressamente anche il “recupero energetico del calore prodotto”.
Anche nel piano di gestione rifiuti della Provincia Autonoma di Bolzano (all. 2 della Provincia) si prevedeva espressamente l’utilizzo del calore dall’incenerimento dei rifiuti. Al punto 5.2 si legge che “l’obiettivo dell’incenerimento è la riduzione della quantità dei rifiuti da depositare in discarica, inoltre in questo modo arrivano in discarica rifiuti inertizzati. Con l’incenerimento il volume dei rifiuti si riduce a un decimo e a un terzo il peso. L’energia del processo di incenerimento può essere utilizzata in forma di energia elettrica o calore. L’utilizzo di calore dall’incenerimento dei rifiuti sostituisce 1.500 m3/anno di metano” e al punto 5.3.2 che “perl’Alto Adige, dove è prevista la realizzazione di un unico impianto da 100.000 – 130.000 ton/anno e con una disponibilità di suolo per la realizzazione di nuove discariche estremamente limitata, si può affermare che il trattamento termico dei rifiuti con recupero energetico è ambientalmente e economicamente migliore rispetto alle altre forme di pretrattamento”.
Inoltre va considerato che per la classificazione come impianto energetico R1 le succitate linee guida sulla R1 – formula sulla efficienza energetica per gli impianti di incenerimento di cui all’allegato II (“Operazioni di recupero”) della Direttiva 2008/98/UE (all. 1 della Provincia) prescrivono espressamente che la qualifica come impianto energetico R1 può avvenire solo dopo aver raccolto i dati di esercizio per il periodo di un anno. Per quello che riguarda il termovalorizzatore di rifiuti residui di Bolzano la classificazione come impianto R1 era, quindi, solo possibile in base ai dati raccolti nel periodo di riferimento 1.6.2014 fino al 31.5.2015, come espressamente indicati nella sopra citata relazione generale e di calcolo dd. 17.8.2015 della Eco Center S.p.A. relativa alla richiesta di classificazione come impianto di recupero energetico R1 (all. 10 della Provincia).
Del tutto infondata è al riguardo l’affermazione delle ricorrenti che “l’attività di trattamento termico dei rifiuti debba essere qualificata come smaltimento”.
Ed invero, la sentenza C-458/00 del 13.2.2003 della Corte di Giustizia Europea richiamata al riguardo dalle ricorrenti non è più applicabile al caso de quo, in quanto la Direttiva (CE) 19 novembre 2008, n. 98, relativa ai rifiuti ora riporta una formula per il calcolo dei livelli di efficienza e di recupero del contenuto energetico dei rifiuti urbani, qualora essi siano destinati alla produzione di energia elettrica e/o termica.
Inoltre, nell’anno 2011 sono state emanate le succitate linee guida sulla R1 – formula sulla efficienza energetica per gli impianti di incenerimento di cui all’allegato II (“Operazioni di recupero”) della Direttiva 2008/98/UE (all. 1 della Provincia) che regolano nel dettaglio la classificazione degli inceneritori come impianti R1.
A partire dall’anno 2008, quindi, è univoca la definizione di impianto di recupero energetico, definizione subordinata al raggiungimento di standard minimi energetici prestazionali.
Alla luce di quanto precede, appare corretta la decisione dell’Amministrazione provinciale di considerare il passaggio da D10 a R1 dell’impianto de quo come modifica non sostanziale.
2.4. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 174 del Trattato (art. 191 TFUE), la violazione del principio di precauzione, la violazione dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificata, la violazione dell’All. III lett. ag) e IV punto n. 8 lett. T) Parte II e artt. 4, 5 lett. l) ed l-bis, 7 comma 4, 20 ss. e 184 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i..
Con questo motivo le ricorrenti in sostanza contestano i tipi di rifiuti conferiti nel termovalorizzatore di Bolzano, affermando che nell’anno 2005 oggetto di valutazione in sede di VIA sarebbe stato unicamente l’esercizio di un impianto destinato a trattare rifiuti urbani (RSU) e rifiuti ad essi assimilati ex lege (art. 195 D. Lgs. n. 152/2006) e non già rifiuti speciali (art. 198, comma 2 lett. g) D. Lgs. n. 152/2006), ancorché non pericolosi, non rientranti nel servizio pubblico di raccolta e qualificati assimilabili da una delibera comunale.
Posto che tale modifica in ordine alle categorie di rifiuti potrebbe comportare effetti negativi sull’ambiente, secondo le ricorrenti, anche nell’ipotesi del termovalorizzatore di Bolzano e quindi di un impianto già esistente ed autorizzato, si sarebbe comunque dovuto ripetere la VIA al fine di valutare se la modifica gestionale di cui trattasi comporti effetti significativi sull’ambiente.
Pure queste censure non colgono nel segno.
Occorre innanzitutto evidenziare che nella definizione delle caratteristiche del progetto fissato dalla Giunta provinciale con la sopra citata deliberazione n. 3397/2003 (all. 3 della Provincia) era prevista la “costruzione di una linea di incenerimento per rifiuti domestici e residui” (“Hausmüll und hausmüllähnlicher Müll”). Come giustamente rileva la difesa della Provincia Autonoma di Bolzano dal testo tedesco della deliberazione che parla di “Hausmüll und hausmüllähnlicher Müll” emerge ancora meglio la volontà di realizzare un impianto non solo per rifiuti urbani e assimilati ma anche per rifiuti assimilabili.
Nel piano di gestione rifiuti della Provincia autonoma di Bolzano (all. 2 della Provincia) elaborato dall’Agenzia provinciale per l’ambiente ai sensi delle Direttive (CE) 91/156 sui rifiuti, (CE) 91/689 sui rifiuti pericolosi e (CE) 94/61 sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio, come recepiti a livello nazionale con il cosiddetto Decreto Ronchi (D. Lgs. 5.2.1997, n. 22 concernente “Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”) e riportata nel progetto di impatto ambientale, l’intero capitolo 5.4 è dedicato all’inceneritore di Bolzano.
Nel punto 5.4.7 “Le dimensioni” si legge che “all’incenerimento possono essere avviati solo i rifiuti urbani e i rifiuti ingombranti”. Tale dizione è imprecisa, come risulta dal punto 5.4.1 “I flussi di rifiuti”, dove si individuano due grandi flussi di rifiuti urbani, e cioè i rifiuti “urbani e ingombranti” che sono quelli destinati allo smaltimento e i rifiuti “riciclati” che sono destinati al recupero. Quindi il testo del punto 5.4.7 deve essere letto, tenendo conto del testo e della tabella di cui al punto 5.4.1. (All’incenerimento possono essere avviati solo i rifiuti urbani e i rifiuti ingombranti quali individuati nella tabella 9 del punto 5.4.1).
Anche ai sensi del piano di gestione rifiuti della Provincia autonoma di Bolzano il fine principale è quello di avviare al recupero materiale, e non al recupero energetico, vale a dire l’incenerimento, i rifiuti riciclati individuati sempre al punto 5.4.1, tabella 9.
Come dimostra la difesa della Provincia Autonoma di Bolzano in base ai dati sulle raccolte differenziate, pubblicati regolarmente dall’Agenzia provinciale per l’ambiente, per effetto dell’applicazione del piano di gestione rifiuti e in virtù del principio citato il riciclaggio dei rifiuti urbani in Provincia di Bolzano è passato dal circa 40% del 2005 (anno di approvazione del piano) al circa 60% attuale di raccolta differenziata non inviabile all’inceneritore di Bolzano, se pur classificato come impianto di recupero.
Per questo motivo la Conferenza di Servizi in materia ambientale già con la prima autorizzazione integrata ambientale del 20.12.2013, rilasciata alla ditta TVA –BZ S.c.a.r.l., nel capo IV “Settore rifiuti” autorizzava l’impianto alla termodistruzione (D10) di “rifiuti solidi urbani (R.S.U.) e rifiuti speciali assimilabili a urbani come da allegato D” (capo IV, comma 1). Dal confronto del testo della autorizzazione integrata ambientale del 20.12.2013 (all. 8 della Provincia) con il testo dell’impugnata autorizzazione integrata ambientale del 31.8.2015 (all. 9 della Provincia) emerge che i tipi di rifiuti non sono stati modificati: “Viene autorizzato l’impianto termodistruzione (R1) di rifiuti solidi urbani (R.S.U.) e rifiuti speciali assimilabili a urbani come da allegato D” (capo IV, comma 1).
Infine va rilevato che ai sensi dell’Allegato D) alla L.P. 5.4.2007, n. 2, concernente la “Valutazione ambientale per piani e progetti”, sono previsti solamente due tipi di impianti di incenerimento, e precisamente “k) Impianti di incenerimento o trattamento termico di rifiuti urbani o speciali non pericolosi” e “l) Impianti di trattamento termico di rifiuti speciali pericolosi”, ragion per cui il termovalorizzatore di Bolzano è stato sottoposto a valutazione ambientale come “impianto di incenerimento di rifiuti urbani o speciali, non pericolosi” e tale è, pertanto, l’oggetto dell’autorizzazione all’esercizio.
3. Da quanto precede, risulta la infondatezza del ricorso che va, pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese in favore della Provincia Autonoma di Bolzano, spese che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA, CAP e altri accessori di legge.
Nulla per le spese delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Terenzio Del Gaudio, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere, Estensore
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere
Peter Michaeler, Consigliere
L’ESTENSORE
Margit Falk Ebner
IL PRESIDENTE
Terenzio Del Gaudio
IL SEGRETARIO