APPALTI – Risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario – Controversia – Giurisdizione – Giudice ordinario.
Provvedimento: Sentenza
Sezione:
Regione: Trentino Alto Adige
Città: Trento
Data di pubblicazione: 30 Aprile 2018
Numero: 97
Data di udienza: 19 Aprile 2018
Presidente: Vigotti
Estensore: Devigili
Premassima
APPALTI – Risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario – Controversia – Giurisdizione – Giudice ordinario.
Massima
T.R.G.A. TRENTO – 30 aprile 2018, n. 97
APPALTI – Risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario – Controversia – Giurisdizione – Giudice ordinario.
In tema d’appalto di opera pubblica e di riparto della giurisdizione, la controversia relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario, afferendo esclusivamente al rapporto privatistico proprio della fase esecutiva del rapporto e non a quello del procedimento di evidenza pubblica per la scelta del contraente, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SU ord. n. 10705/2017 e n. 12901/2013; Tar Campania Napoli, sez. III, n. 4771/2017).
Pres. Vigotti, Est. De Vigili – E. s.p.a. (avv.ti Police, Gattamelata, Feleppa e Maccaferri) c. Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Fozzer e Spinelli)
Allegato
Titolo Completo
T.R.G.A. TRENTO – 30 aprile 2018, n. 97SENTENZA
T.R.G.A. TRENTO – 30 aprile 2018, n. 97
Pubblicato il 30/04/2018
N. 00097/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2018, proposto da
società Exprivia s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aristide Police, Stefano Gattamelata, Francesca Romana Feleppa e Mario Maccaferri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Trento via Grazioli n. 27;
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Fernando Spinelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo, nella sede dell’Avvocatura provinciale, in Trento piazza Dante n. 15;
per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale del 9 gennaio 2018, n. 4, con cui la Provincia Autonoma di Trento – sezione motorizzazione civile ha risolto il contratto di appalto per il “servizio di contact center” (n. 43881 del 28 gennaio 2016);
– delle note di data 28.11.17 di avvio del procedimento di risoluzione e di data 7.2.2018 in risposta all’istanza di annullamento in autotutela;
– di tutti gli atti presupposti e conseguenti, fra cui il parere rilasciato il 2.1.2018 dell’agenzia provinciale per gli appalti e contratti e la segnalazione alla Procura della Repubblica
nonché
per la condanna al risarcimento del danno subito a causa dell’illegittima azione amministrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 11 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2018 il cons. Paolo Devigili e uditi per la ricorrente l’avv. Mario Maccaferri e per l’amministrazione provinciale l’avv. Fernando Spinelli; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. All’esito della gara indetta per l’affidamento del servizio di contact center, la Provincia autonoma di Trento – servizio motorizzazione civile – ha stipulato in data 28 gennaio 2016 il contratto d’appalto con l’aggiudicataria società Exprivia Healtcare IT s.r.l.
2. Nel corso dell’esecuzione del rapporto negoziale, a seguito di indagini penali che hanno coinvolto alcuni dipendenti dell’aggiudicataria sono insorte contestazioni fra le parti contraenti: all’esito del confronto infraprocedimentale, sul presupposto dell’esser venuto meno il rapporto fiduciario e in applicazione dell’art. 2049 cod. civ., la Provincia di Trento ha disposto con deliberazione n. 4 di data 9 gennaio 2018 la risoluzione del contratto “ai sensi dell’art. 108 d.lgs. n. 50/2016 (già art. 136 d.lgs. 163/2006) e dell’art. 26, co.1 lett. a) del capitolato speciale richiamato dall’articolo 1 del contratto”, indicando nel T.r.g.a. di Trento l’autorità giudiziaria avanti la quale l’interessata avrebbe potuto procedere all’eventuale impugnazione.
3. Con il ricorso in esame la società Exprivia s.p.a., incorporante la società Exprivia Healthcare IT s.r.l., ha impugnato il predetto provvedimento e gli atti presupposti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento e affidando il ricorso al seguente articolato motivo:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 108, comma 2° e 3°, del D.Lgs. n. 50/16 nonché dell’art. 26, comma 1, lett. a) del C.S.A. in tema di risoluzione del contratto d’appalto – Falsa applicazione dell’art. 2049 c.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 136 e 140 del D.Lgs. n. 163/06 – Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, assenza dei presupposti, difetto di istruttoria, superficialità dell’azione.
4. Nel derivato giudizio, in data 5.4.2018 si è costituita l’amministrazione provinciale per resistere al ricorso: tuttavia la contestuale memoria difensiva risulta tardivamente depositata ex art. 73, co. 1, c.p.a., e di essa non può dunque tenersi conto.
5. All’odierna pubblica udienza il Collegio ha segnalato d’ufficio, ex art. 73, co. 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione di questo Tribunale e la causa è passata in decisione.
6. Ciò posto, deve osservarsi che in tema d’appalto di opera pubblica e di riparto della giurisdizione, la controversia relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario, come si è verificato nella fattispecie in esame, afferendo esclusivamente al rapporto privatistico proprio della fase esecutiva del rapporto e non a quello del procedimento di evidenza pubblica per la scelta del contraente, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SU ord. n. 10705/2017 e n. 12901/2013; Tar Campania Napoli, sez. III, n. 4771/2017).
7. Sulla base di tale enunciato e condiviso principio il Collegio non può che declinare la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario, davanti al quale, in applicazione del principio della “traslatio iudicii” disciplinato dall’art. 11 cod. proc. amm., il processo potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda in questa sede formulata.
8. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente giudizio, atteso che la deliberazione impugnata ha erroneamente indicato la possibilità di ricorrere avanti il giudice amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe dichiara il proprio difetto di giurisdizione, spettando essa al giudice ordinario avanti il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Roberta Vigotti, Presidente
Carlo Polidori, Consigliere
Paolo Devigili, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Paolo Devigili
IL PRESIDENTE
Roberta Vigotti
IL SEGRETARIO