* DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Silenzio inadempimento – Sentenza di accoglimento – Esecuzione – Nomina del commissario ad acta – Previa introduzione del giudizio di ottemperanza – Necessità – Esclusione – Artt. 117, c. 3 e 112 e ss. cod. proc. amm. – Esecuzione di delibera efficace – Iniziative diirette alla modifica della delibera – Irrilevanza. (Si ringrazia l’avv. Paola Brambilla per la segnalazione)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: L'Aquila
Data di pubblicazione: 12 Dicembre 2011
Numero: 672
Data di udienza: 9 Novembre 2011
Presidente: Mastrocola
Estensore: Tramaglini
Premassima
* DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Silenzio inadempimento – Sentenza di accoglimento – Esecuzione – Nomina del commissario ad acta – Previa introduzione del giudizio di ottemperanza – Necessità – Esclusione – Artt. 117, c. 3 e 112 e ss. cod. proc. amm. – Esecuzione di delibera efficace – Iniziative diirette alla modifica della delibera – Irrilevanza. (Si ringrazia l’avv. Paola Brambilla per la segnalazione)
Massima
TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. 1^ – 12 dicembre 2011, n. 672
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Silenzio inadempimento – Sentenza di accoglimento – Esecuzione – Nomina del commissario ad acta – Previa introduzione del giudizio di ottemperanza – Necessità – Esclusione – Artt. 117, c. 3 e 112 e ss. cod. proc. amm.
L’azione diretta all’esecuzione di una sentenza che abbia rilevato l’inerzia dell’amministrazione (silenzio inadempimento) è disciplinata dall’art. 117, 3° comma, d.lg. 104/2010, a norma del quale, ove occorra, il giudice nomina un commissario ad acta con la sentenza che definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata; non occorre in tal caso, pertanto, introdurre il giudizio di ottemperanza disciplinato dagli artt. 112 e ss del medesimo testo normativo , norme che ad ogni buon conto escludono espressamente la necessità della previa diffida (fattispecie relativa alla mancata adozione degli atti diretti all’esecuzione della deliberazione con cui era stata individuata una zona pedonale).
Pres. Mastrocola, Est. Tramaglini – W.W.F. Italia Ong Onlus e altro (avv.ti Simone e Corti) c. Comune di Avezzano (avv.ti Nicoli, Milo e Rosati)
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Esecuzione di delibera efficace – Iniziative diirette alla modifica della delibera – Irrilevanza.
Le iniziative dirette alla modifica di una delibera efficace sono irrilevanti ai fini della sua esecuzione, laddove non siano culminate in un provvedimento di revoca o sospensione dell’atto da eseguire.
Pres. Mastrocola, Est. Tramaglini – W.W.F. Italia Ong Onlus e altro (avv.ti Simone e Corti) c. Comune di Avezzano (avv.ti Nicoli, Milo e Rosati)
Allegato
Titolo Completo
TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. 1^ – 12 dicembre 2011, n. 672SENTENZA
TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. 1^ – 12 dicembre 2011, n. 672
N. 00672/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2010, proposto da:
Wwwf Italia Ong Onlus e Claudio Palazzi, rappresentati e difesi dagli avv. Herbert Simone, Fausto Corti, con domicilio eletto presso il secondo in L’Aquila, via Garibaldi N.62;
contro
Comune di Avezzano in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Giampiero Nicoli, Antonio Milo, Giovanni Rosati, con domicilio eletto presso avv. Antonio Valentini in L’Aquila, p.zza S.Giusta N.4-5; Regione Abruzzo;
nei confronti di
Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale;
per la nomina di commissario ad acta ex art.117, 3° comma, d.lg. 104/2010
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Avezzano in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato
– che con sentenza 30 settembre 2011 n. 671 il TAR, accogliendo il ricorso proposto dagli attuali instanti, accertata la formazione del silenzio-inadempimento di cui agli artt. 31 e 117 d.lg. 104/2010, disponeva che il Comune resistente adottasse i provvedimenti attuativi della deliberazione G.C. 180/2009 nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione;
– che, sul presupposto del passaggio in giudicato della predetta sentenza e della mancata adozione dei suddetti provvedimenti attuativi, è stata quindi chiesta la nomina di commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione inadempiente;
– che nell’atto di costituzione il Comune ha sollevato talune questioni in rito, relative alla mancata introduzione del giudizio di ottemperanza ex art. 112 e ss. d.lg. 104 cit., ed ha nel merito rilevato l’atteggiamento tutt’altro che inerte dell’amministrazione in quanto diretto, attraverso riunioni allo scopo indette, a “mettere a punto una modifica condivisa della richiamata deliberazione, che contemperasse le esigenze dell’isola pedonale con quelle del settore del commercio” nonché ad “affrontare in modo più ampio ed organico il problema”. Si è dunque opposto alla nomina del commissario ad acta in quanto “oltre che sicuramente discutibile sotto il profilo processuale … comporterebbe … una chiara interferenza con l’iter amministrativo in corso”;
Ritenuto
– che la sentenza di cui si tratta ha rilevato l’inerzia dell’amministrazione che, nel termine regolamentare, non aveva adottato gli atti diretti a dare esecuzione alla deliberazione n. 180 dell’8 giugno 2009 con cui la Giunta comunale di Avezzano individuava come “area pedonale” la zona denominata “Corso della Libertà”, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, demandando al Dirigente-Comandante del Corpo di Polizia Locale l’emanazione degli opportuni provvedimenti attuativi;
– che, trattandosi di silenzio-inadempimento- l’azione diretta all’esecuzione della predetta sentenza è disciplinata dall’art. 117, 3° comma, d.lg. 104/2010, a norma del quale, ove occorra, il giudice nomina un commissario ad acta con la sentenza che definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata, per cui vanno disattese le deduzioni comunali fondate sugli artt. 112 e ss. relativi al giudizio di ottemperanza, norme che ad ogni buon conto (art. 114, 1° comma) escludono espressamente la necessità della previa diffida;
– che, essendo tuttora valida ed efficace la citata deliberazione G.C. 180/2009, l’amministrazione è tenuta a dare ad essa esecuzione, essendo in questa sede irrilevanti la varie iniziative dirette alla sua modifica, visto che le stesse non fanno venire meno la mancata esecuzione di un atto tuttora efficace laddove non siano culminate in un provvedimento di revoca o sospensione dell’atto da eseguire;
– che, pertanto, rilevata la perdurante inerzia del Comune, l’istanza diretta alla nomina del commissario ad acta è fondata e va pertanto accolta;
– che le spese di giudizio e quelle di funzionamento dell’organo straordinario vanno poste a carico del Comune resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo nomina in qualità di commissario ad acta, con il compito di adottare gli atti richiesti per l’esecuzione della del. G.C. 180/2009, il Prefetto di L’Aquila, con facoltà di delegare funzionario dell’ufficio. Assegna per l’adozione degli atti allo scopo necessari il termine di 30 giorni dall’insediamento.
Condanna il Comune al rimborso delle spese della presente fase di giudizio che liquida in complessivi Euro 500.00, oltre accessori di legge.
Riserva, ad istanza del commissario, la liquidazione del relativo compenso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere
Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)