* VIA, VAS E AIA – VAS – Piani attuativi conformi al PRG – Esclusione dalla procedura di VAS – Infondatezza – Autorità competente a ritenere la necessità di sottoporre il piano a VAS – Autorità procedente – Art. 11 d.lgs. n. 152/2006.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: L'Aquila
Data di pubblicazione: 15 Novembre 2011
Numero: 536
Data di udienza:
Presidente: Mastrocola
Estensore: Tramaglini
Premassima
* VIA, VAS E AIA – VAS – Piani attuativi conformi al PRG – Esclusione dalla procedura di VAS – Infondatezza – Autorità competente a ritenere la necessità di sottoporre il piano a VAS – Autorità procedente – Art. 11 d.lgs. n. 152/2006.
Massima
TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I – 15 novembre 2011, n. 536
VIA, VAS E AIA – VAS – Piani attuativi conformi al PRG – Esclusione dalla procedura di VAS – Infondatezza.
L’art. 6 del d.lgs. n. 152/2006 non contiene una distinzione di trattamento tra PRG e piano di lottizzazione e considera invece rilevanti la dimensione delle aree interessate ai piani e programmi nonché il tipo di impatto generato dagli interventi previsti, cosicché non può essere condiviso l’assunto secondo cui un piano attuativo conforme allo strumento generale sarebbe di per sé escluso dalla procedura in questione.
Pres. Mastrocola, Est. Tramaglini – A.T. (avv. Lopardi) c. Comune di Rocca di Mezzo (avv. Camerini)
VIA, VAS E AIA – VAS – Autorità competente a ritenere la necessità di sottoporre il piano a VAS – Autorità procedente – Art. 11 d.lgs. n. 152/2006.
L’autorità competente a ritenere la necessità che il piano sia sottoposto a VAS non può che essere quella competente all’approvazione, visto che “la valutazione ambientale strategica è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma…” (art. 11 d.lgs. n. 152/2006).
Pres. Mastrocola, Est. Tramaglini – A.T. (avv. Lopardi) c. Comune di Rocca di Mezzo (avv. Camerini)
Allegato
Titolo Completo
TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. 1^ – 15 novembre 2011, n. 536SENTENZA
TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I – 15 novembre 2011, n. 536
N. 00536/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2009, proposto da:
Antonio Tucceri, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Lopardi, con domicilio eletto presso Riccardo Avv. Lopardi in L’Aquila, via S.Teresa 5;
contro
Comune di Rocca di Mezzo, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Camerini, con domicilio eletto presso Francesco Avv. Camerini in L’Aquila, via Garibaldi N. 62 (N.I.);
per l’annullamento
della nota con cui è stata chiesta la verifica di assoggettabilità alla procedura VAS ex art. 12 d.lg. 152/2006 della richiesta di approvazione di piano di lottizzazione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Rocca di Mezzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza 491/2009 il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso diretto alla declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi su richiesta di approvazione di piano di lottizzazione nonché alla declaratoria del diritto all’approvazione del suddetto piano. Infatti, all’atto della proposizione del ricorso l’amministrazione aveva dato seguito all’istanza con provvedimento con cui chiedeva la sottoposizione a VAS del progetto. Tale atto era stato quindi impugnato con motivi aggiunti. Con la predetta sentenza, resa con il rito camerale di cui all’art. 21bis L. TAR, è stato altresì disposto che tanto la domanda di annullamento di cui ai motivi aggiunti che quella di condanna al risarcimento dei danni proposta con il ricorso introduttivo fossero trattate con rito ordinario.
Con memorie le parti hanno quindi ulteriormente illustrato le rispettive conclusioni ed all’udienza di discussione il ricorso è passato in decisione.
2. La nota con cui il Comune ha ritenuto che il piano di lottizzazione sia soggetto a “valutazione ambientale strategica” (VAS) è censurata sotto due aspetti:
– il piano attuativo non sarebbe assoggettabile alla procedura in questione, che è invece richiesta unicamente per il PRG o per gli interventi con questo in contrasto, fattispecie palesemente estranee a quella in esame;
– comunque “l’autorità competente” a cui spetta verificare se l’intervento abbia “impatti significativi sull’ambiente” ex art. 6, comma 3, d.lg. 152/2006, non potrebbe comunque essere il Comune.
Entrambi i rilievi sono infondati.
Quanto al primo, va osservato che, ai sensi del citato art. 6, “Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori … della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto …” (2° comma). “Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento” (3° comma).
Le norme richiamate non contengono una distinzione di trattamento tra PRG e piano di lottizzazione e considerano invece rilevanti la dimensione delle aree interessate ai piani e programmi nonché il tipo di impatto generato dagli interventi previsti, cosicché l’assunto di parte ricorrente, secondo cui un piano attuativo conforme allo strumento generale sarebbe di per sé escluso dalla procedura in questione, non può essere condiviso. La censura che sostiene la illegittimità dell’atto per essere lo stesso del tutto privo di motivazione in ordine alla produzione di “impatti significativi sull’ambiente” è d’altra parte inammissibile in quanto introdotta solo nella memoria prodotta in vista dell’udienza di discussione.
Quanto al secondo rilievo, “l’autorità competente” a ritenere la necessità che il piano sia sottoposto a VAS non può che essere quella competente all’approvazione, visto che “la valutazione ambientale strategica è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma…” (art. 11).
La domanda di annullamento è quindi infondata. Ne consegue la pari infondatezza della domanda risarcitoria.
Le spese di giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere
Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)