Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 228 | Data di udienza: 9 Maggio 2018

* APPALTI – Incarichi di progettazione – Presenza di un giovane professionista – Condizione di ammissibilità alla gara – Partecipazione in veste di socio del R.T.P. – Non è richiesta – Commissione – Obbligo di astensione per conflitto di interessi – Collaborazione professionale tra candidato e commissario – Caratteri della sistematicità, stabilità e continuità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: L'Aquila
Data di pubblicazione: 30 Maggio 2018
Numero: 228
Data di udienza: 9 Maggio 2018
Presidente: Amicuzzi
Estensore: Perpetuini


Premassima

* APPALTI – Incarichi di progettazione – Presenza di un giovane professionista – Condizione di ammissibilità alla gara – Partecipazione in veste di socio del R.T.P. – Non è richiesta – Commissione – Obbligo di astensione per conflitto di interessi – Collaborazione professionale tra candidato e commissario – Caratteri della sistematicità, stabilità e continuità.



Massima

 

TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. 1^ – 30 maggio 2018 n. 228


APPALTI – Incarichi di progettazione – Presenza di un giovane professionista – Condizione di ammissibilità alla gara – Partecipazione in veste di socio del R.T.P. – Non è richiesta.

Nelle procedure selettive volte all’affidamento di incarichi di progettazione, la presenza di un giovane professionista costituisce una condizione di ammissibilità alla gara; tuttavia la legge non richiede che questa presenza assuma la connotazione di una partecipazione in veste di socio del R.T.P. ma è sufficiente che essa si manifesti in un mero rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza (CdS, sez. V, n. 6437 del 24/10/2006)
 

APPALTI – Commissione – Obbligo di astensione per conflitto di interessi – Collaborazione professionale tra candidato e commissario – Caratteri della sistematicità, stabilità e continuità.

Affinché sussista l’obbligo di astensione per conflitto di interessi di un commissario, deve essere dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro stabile, con la presenza di interessi economici, ovvero di un rapporto personale di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità; in altri termini, per assurgere a causa di incompatibilità, la collaborazione professionale tra candidato e commissario deve presentare i caratteri della sistematicità, stabilità e continuità, tali da far sorgere tra i soggetti un vero e proprio sodalizio professionale (cfr. CdS, n. 2119/2015; delibera ANAC n. 209 dell’1.3.2017)

Pres. Amicuzzi, Est. Perpetuini – H. scarl (avv.ti De Beaumont e De Beaumont) c. Comune di Avezzano (avv. Blandini)


Allegato


Titolo Completo

TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. 1^ - 30 maggio 2018 n. 228

SENTENZA

 

TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. 1^ – 30 maggio 2018 n. 228

Pubblicato il 30/05/2018

N. 00228/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00154/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2018, proposto da
Hub Engineering Consorzio Stabile Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Beaumont, Maria Ludovica De Beaumont, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Avezzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Blandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Promotec S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Avezzano, via Sabotino 36;

per l’annullamento

della D.D. n. 287/2018 Aggiudicazione definitiva gara di appalto valorizzazione Villa Torlonia e Parco Torlonia

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Avezzano e di Promotec S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il gravame in epigrafe l’odierna ricorrente insorge per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, delle determina dirigenziale n. 287 del 02.03.2018, pubblicata il 06.03.2018, del Comune di Avezzano recante l’aggiudicazione definitiva dei servizi di “Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché Direzione Lavori, Contabilità e Misura ed Assistenza al Collaudo” relativi all’intervento denominato “Valorizzazione di Villa Torlonia e Parco Torlonia (Avezzano) – Masterplan per l’Abruzzo” al R.T.P. Promotec srl – Arch. F. Zaccaro – +39 Energy srl – Arch. Gualtieri, nonché dell’avviso relativo all’appalto aggiudicato pubblicato il 06.03.2018, della determina dirigenziale n. 1316 del 18.10.2017 del Comune di Avezzano con cui è stato nominato membro della commissione giudicatrice l’ing. Antonio Cesare Patamia e di tutti i verbali di gara (nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), recanti altresì l’ammissione del RTI con capogruppo Promotec srl, nonché di tutti gli atti connessi e presupposti, anteriori e successivi.

Alla camena di consiglio del 9 maggio 2018, previo avviso di cui all’art. 60 cpa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 80 d.lgs. n. 50/2012 – Mancata verifica del possesso dei requisiti in quanto la stazione appaltante, avrebbe proceduto alla comprova dei requisiti solo della mandante e delle due mandatarie ma non del gruppo di lavoro. Onde non è stato comprovato il possesso dei requisiti in capo ai soggetti materialmente incaricati di eseguire l’appalto e, segnatamente in capo ai giovani professionisti designati.

2) Violazione e falsa applicazione art. 48 d.lgs. n. 50/2016 – Violazione del principio di rispetto delle quote di ripartizione ed esecuzione in quanto nell’offerta tecnica non sarebbero indicate le quote di esecuzione, né dalla lettura della stessa è possibile dedurre alcunché. Detta mancanza comporterebbe l’illegittimità dell’aggiudicazione in capo al RTI con capogruppo Promotec srl.;

3) Violazione art. 42, co. 1, e 77 del d.lgs. n. 50/2016, violazione art. 47 d.p.r. n. 445/2000 e art. 97 della Costituzione – Violazione del principio di imparzialità – per un asserito conflitto di interesse e incompatibilità di uno dei commissari.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In relazione al primo motivo di ricorso quanto sostenuto dalla ricorrente risulta espressamente smentito dal Regolamento emanato con D.M. 263/2016 ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 5, D. Lgs 50/2016.

Detto regolamento, infatti, all’art. 4, comma 1, espressamente prevede che “…i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti”.

Tale previsione legislativa, peraltro, è in piena continuità con il previgente art. 253 D.P.R. 207/2010, sul quale, al riguardo esiste copiosa giurisprudenza.

Rilevante, a tal proposito, anche il parere – reso dall’ANAC con riferimento alla presenza del giovane professionista all’interno del R.T. concorrente – n. 209 del 19.12.2012, reso nella vigenza del precedente art. 253 D.P.R. 207/2010, ora abrogato, ma le considerazioni in esso contenute possono essere considerate ancora valide, poiché sul punto l’attuale normativa è stata emanata in completa continuità con la precedente, senza introdurre significative modifiche sul punto.

In tale parere l’ANAC, da un lato conferma che “…la norma continua a richiedere la presenza del giovane professionista senza pretendere che detto soggetto faccia formalmente parte del raggruppamento di professionisti…” e dall’altro precisa, facendo peraltro riferimento ad altri analoghi pareri resi in precedenza (84/2011 e 158/2012), che “…nelle procedure selettive volte all’affidamento di incarichi di progettazione, la presenza di un giovane professionista costituisce una condizione di ammissibilità alla gara; tuttavia la legge non richiede che questa presenza assuma la connotazione di una partecipazione in veste di socio del R.T.P. ma è sufficiente che essa si manifesti in un mero rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza…”.

L’Autorità Anticorruzione, inoltre, fa espresso riferimento ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, in base al quale “…è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista iscritto all’Albo da meno di cinque anni, senza la necessità che assuma anche responsabilità contrattuali (CdS, sez. V, n. 6437 del 24/10/2006)”.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

La Delibera dell’ANAC (n. 431 del 27.04.2017), che trattando specificamente la procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici, previo espresso richiamo dell’art. 48, comma 4, D. Lgs 50/2016, ha precisato come “…non sussiste, nel nuovo codice, una norma analoga all’art 275 dell’abrogato D.P.R. 207/2010 che prescriva l’obbligo, per la mandataria, di possedere i requisiti e di eseguire le prestazioni oggetto del contratto in misura maggioritaria, né è riprodotto il contenuto dell’art. 261 del medesimo testo normativo, in cui al comma 7 erano previste precise disposizioni in merito alla ripartizione dei requisiti all’interno dei raggruppamenti temporanei per i servizi di architettura e ingegneria”.

Sono, in ogni caso, indicate le prestazioni che verranno effettuate dai professionisti.

È altresì infondato il terzo motivo di ricorso.

Il CdS, con decisione n. 2119/2015, Sez. VI, ha precisato che “…affinché sussista l’obbligo di astensione, deve essere dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro stabile, con la presenza di interessi economici, ovvero di un rapporto personale di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità…”.

Infine, la delibera ANAC n. 209 in data 1.3.2017, in cui è stato precisato che alla luce delle pronunce giurisprudenziali esistenti in materia, per assurgere a causa di incompatibilità, la collaborazione professionale tra candidato e commissario deve presentare i caratteri della sistematicità, stabilità e continuità, tali da far sorgere tra i soggetti un vero e proprio sodalizio professionale.

Nulla di tutto ciò è ravvisabile nel caso di specie considerato che l causa della presunta incompatibilità, oltre ad essere costituita da un unico affare, non ha visto i due soggetti in un rapporto di collaborazione sistematica, stabile o continua.

Per i motivi suesposti il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Avezzano e della controinteressata Promotec srl, nella misura di euro 1.500,00 oltre accessori di legge, cadauno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente
Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere
Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Mario Gabriele Perpetuini
        
IL PRESIDENTE
Antonio Amicuzzi
        
        
IL SEGRETARIO
 

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