* AREE PROTETTE – VIA, VAS E AIA – Interventi in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta dell’ente parco – Art. 29 l. n. 349/91 – Ordinanza di sospensione – Titolare dell’impresa esecutrice dei lavori commissionati dalla Regione – Legittimazione passiva – Sussistenza – Procedura di Valutazione di Incidenza – Valutazione di impatto ambientale – Diversità – Esclusione di un intervento dalla procedura di VIA – Non esclude l’assoggettamento a VIncA.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: L'Aquila
Data di pubblicazione: 9 Maggio 2019
Numero: 252
Data di udienza: 17 Aprile 2019
Presidente: Realfonzo
Estensore: Perpetuini
Premassima
* AREE PROTETTE – VIA, VAS E AIA – Interventi in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta dell’ente parco – Art. 29 l. n. 349/91 – Ordinanza di sospensione – Titolare dell’impresa esecutrice dei lavori commissionati dalla Regione – Legittimazione passiva – Sussistenza – Procedura di Valutazione di Incidenza – Valutazione di impatto ambientale – Diversità – Esclusione di un intervento dalla procedura di VIA – Non esclude l’assoggettamento a VIncA.
Massima
TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. 1^ – 9 maggio2019, n. 252
AREE PROTETTE – Interventi in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta dell’ente parco – Art. 29 l. n. 349/91 – Ordinanza di sospensione – Titolare dell’impresa esecutrice dei lavori commissionati dalla Regione – Legittimazione passiva – Sussistenza.
Ai sensi della disciplina sulle aree protette, e segnatamente dell’art. 29 della l. n. 349/91, il titolare dell’impresa esecutrice dei lavori (nella specie, interventi di taglio di specie vegetali per la messa in sicurezza di un tratto della linea ferroviaria, commissionati in somma urgenza dalla Regione) può legittimamente essere destinatario di un’ordinanza di sospensione dei lavori e di riduzione in pristino.
AREE PROTETTE – VIA, VAS E AIA – Procedura di Valutazione di Incidenza – Valutazione di impatto ambientale – Diversità – Esclusione di un intervento dalla procedura di VIA – Non esclude l’assoggettamento a VIncA.
La procedura Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), normata dal D.P.R.357/1997 e discendente dalla Direttiva comunitaria 43/92/CEE "Habitat", va distinta dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), normata dal D.lgs.152/2006 e derivante dalla Direttiva 337/1985/CEE, fondandosi su presupposti normativi e tecnici assolutamente differenti. L’esclusione di un intervento dalla procedura di VIA, in quanto non rientrante tra le categorie citate negli allegati del D.lgs.152/2006, non lo esonera pertanto dall’assoggettamento a V.Inc.A., in relazione alle esigenze di conservazione di un Sito SIC.
Pres. Realfonzo, Est. Perpetuini – Z. s.r.l. (avv. Troilo) c. Parco Naturale Regionale Sirente-Velino (avv. Margiotta)
Allegato
Titolo Completo
TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. 1^ - 9 maggio2019, n. 252SENTENZA
TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. 1^ – 9 maggio2019, n. 252
Pubblicato il 09/05/2019
N. 00252/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00074/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Zappa Benedetto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Filippi De Santis in L’Aquila, via G. D’Annunzio, 20;
contro
Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Margiotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Simona Badia in L’Aquila, via Ettore Moschino;
nei confronti
Stazione Ornitologica Abruzzese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Avezzano, via Sabotino 36;
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Comune di Molina Aterno e Comune di Castelvecchio Subequo non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– della nota prot. n. 161 del 24.01.2018, con cui il Direttore del Parco Naturale Regionale “Sirente Velino” ha ordinato (anche) alla ricorrente l’immediata sospensione dei lavori (di somma urgenza per la messa in sicurezza di tratto della linea ferroviaria Sulmona-Terni), nonché la riduzione in pristino e la ricostituzione di specie vegetali, a spese del trasgressore; nonché, per quanto possa occorrere, della “relazione degli uffici dell’Ente Parco in data 23-01-2018 (agli atti prot. 158/2014)”, richiamata nella predetta nota prot. n. 161 del 24.01.2018;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/3/2018 :
per annullamento e/o declaratoria di illegittimità, previa sospensiva e previa concessione delle misure cautelari monocratiche ex art. 56 D. Lgs. n. 104/2010,
– della predetta nota prot. n. 161 del 24.01.2018, nonché, per quanto possa occorrere,
– della “relazione degli uffici dell’Ente Parco in data 23-01-2018 (agli atti prot. 158/2014)”, richiamata nella predetta nota prot. n. 161 del 24.01.2018;
– di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Parco Naturale Regionale Sirente-Velino e di Stazione Ornitologica Abruzzese e di Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe la società Zappa Benedetto S.r.l., agisce in giudizio per ottenere l’annullamento della nota prot. n. 161 del 24.01.2018 a firma del Direttore dell’Ente Parco, con la quale si ordinava alla ricorrente l’immediata sospensione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto della linea ferroviaria Sulmona – Terni, nonché la riduzione in pristino e la ricostituzione di specie vegetali, a spese del trasgressore.
Il ricorso introduttivo è sorretto dai seguenti motivi:
“I – Difetto di legittimazione passiva della ricorrente al cospetto dell’ordinanza impugnata”;
“I.I. – Eccesso di potere per motivazione incongrua e/o contraddittoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e sviamento della causa tipica. Intempestività e/o inadeguatezza dell’azione amministrativa”;
“II – Violazione di legge ed in particolare dell’art. 52, comma 4, del d.P.R. 753/80”;
“II.I. – Eccesso di potere per totale carenza di istruttoria, oltre che per motivazione incongrua e/o contraddittoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e svia-mento della causa tipica. Intempestività dell’azione amministrativa”.
Successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo la ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti in relazione allo stesso provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.
Con il ricorso per motivi aggiunti si propongono le seguenti censure:
“III – Violazione e/o falsa applicazione di legge ed, in particolare, del DPR 357/97 e del DPR 120/03. Eccesso di potere per motivazione erronea e/o contraddittoria, travisamento dei fatti, falso supposto in fatto, difetto dei presupposti e sviamento della causa tipica”;
“IV – Eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzionalità dell’azione amministrativa, stante la sostanziale irrealizzabilità dell’ordine di servizio emesso dall’intimato Parco”;
“V – Violazione dello Statuto dell’Ente Parco ed, in particolare, dell’art. 6, commi 8 e 9 del medesimo. Incompetenza del Direttore dell’Ente Parco ad emettere l’ordinanza oggetto di impugnativa”;
Si sono costituiti in giudizio l’Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino e la Stazione Ornitologica Abruzzese O.N.L.U.S. contestando la fondatezza dei presupposti, in fatto e in diritto, dell’azione promossa dalla ricorrente e chiedendo l’integrale rigetto dei ricorsi.
Con ordinanza n. 83/2018, questo Collegio “Considerato che, allo stato degli atti, essendo già stati eseguiti i lavori contestati, la domanda cautelare può essere accolta, essendo prevalente l’interesse pubblico alla rimozione della situazione di pericolo segnalata da RFI con la nota del 13.12.2017”, disponeva la sospensione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 17 aprile 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.§. Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente sostiene che in quanto mera esecutrice degli interventi di taglio alla stessa commissionati in somma urgenza dalla Regione Abruzzo, non può essere assoggettata all’obbligo di ripristino intimatole dal Parco.
Nello specifico, l’odierna ricorrente, in qualità di affidataria (e dunque mera esecutrice) degli interventi di taglio indicati dalla Regione, non era tenuta a valutare l’incidenza delle operazioni su piante e/o specie protette, né a prendere preventivamente atto della sussistenza o meno del “parere di competenza” del Parco ovvero dell’avvenuta attivazione di qualsivoglia procedura di valutazione di impatto ambientale.
Da ciò conseguirebbe, pertanto, l’illegittimità del provvedimento impugnato, alla luce dell’assenza di qualsivoglia legittimazione passiva della odierna ricorrente.
La censura non coglie nel segno.
L’Art. 29, L. 394/91, rubricato “Poteri dell’organismo di gestione dell’area naturale protetta”, dispone che “Il legale rappresentante dell’organismo di gestione dell’area naturale protetta, qualora venga esercitata un’attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l’immediata sospensione dell’attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere”.
Ai sensi della disciplina sulle aree protette, dunque, il titolare dell’impresa esecutrice dei lavori può legittimamente essere destinataria di un’ordinanza di sospensione dei lavori e di riduzione in pristino.
2.§. Con il motivo di ricorso di cui al punto I.I, si afferma che il Parco Sirente Velino era stato preventivamente e formalmente messo a conoscenza sia delle problematiche riscontrate sui luoghi oggetto di taglio, sia della declaratoria di somma urgenza riguardante le operazioni necessarie a scongiurare i rilevati pericoli, sia dell’inizio e della consistenza dei conseguenti interventi di taglio, per cui nessuna negligenza potrebbe essere imputata alla ricorrente.
La censura non è fondata.
In realtà, a parte la convocazione della riunione del 5 gennaio 2018, che aveva carattere propedeutico a raccogliere le autorizzazioni, come ammesso dalla ricorrente stessa, in quanto erano stati invitati "tutti i soggetti interessati" per "acquisire i nulla osta di competenza", non risulta che all’Ente Parco sia pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione o progetti da parte degli enti ma esclusivamente la lettera della ricorrente dell’11 gennaio che comunicava l’avvio dei lavori.
La mancata partecipazione dell’Ente Parco alla riunione convocata dalla Regione Abruzzo il 2 gennaio 2018 per il successivo 5 gennaio, non può essere intesa quale atto di assenso all’esecuzione dei lavori.
3.§. Con i motivi di ricorso rubricati ai punti II e II.I, si sostiene che l’impugnato provvedimento si porrebbe in aperto contrasto con le prescrizioni contenute all’art. 52 d.P.R. 753/80 e con la necessità di garantire la sicurezza dei trasporti ferroviari, nonché l’eccesso di potere per totale carenza di istruttoria, oltre che per motivazione incongrua e/o contraddittoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e sviamento della causa tipica. Intempestività dell’azione amministrativa
Le censure non sono fondate.
È la stessa modalità di esecuzione dei lavori che rende evidente che l’intervento effettuato non sia rispondente alle motivazioni addotte in quanto ha comportato la completa rimozione di alberi e arbusti, appartenenti ad una vegetazione considerata quale Habitat addirittura Prioritario per l’Unione, per centinaia di metri di fiume e, addirittura, anche di quelli ubicati sulla sponda opposta rispetto alla ferrovia.
Tra l’altro, come affermato nella memoria della Stazione Ornitologica Abruzzese O.N.L.U.S., per classificare un albero quale pericolante o a rischio di crollo esistono specifiche procedure e protocolli tecnici che vengono normalmente seguiti per individuare gli alberi effettivamente pericolosi per la pubblica incolumità. Questa “valutazione di stabilità”, che viene effettuata per ogni singolo albero che può rientrare o meno in una categoria di rischio, si fonda sia su una procedura standardizzata VTA (Visual Tree Assessment) sia su successive analisi strumentali sul singolo albero. Di tutto ciò non vi è alcuna traccia nella documentazione in atti.
E’ invece evidente dalle immagini allegate dell’intervento, che in moltissimi casi le piante in questione erano ad una distanza totalmente incompatibile con qualsiasi ipotetica problematicità di sicurezza ferroviaria
4.§. Con il III motivo di ricorso si lamenta la Violazione e/o falsa applicazione di legge ed, in particolare, del DPR 357/97 e del DPR 120/03. Eccesso di potere per motivazione erronea e/o contraddittoria, travisamento dei fatti, falso supposto in fatto, difetto dei presupposti e sviamento della causa tipica.
In particolare si sostiene che gli interventi effettuati dalla Soc. Zappa non dovevano essere sottoposti alla preventiva attivazione della procedura relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale.
La censura deve essere respinta.
Ad avviso di questo Collegio la ricorrente, basandosi su alcune note della Regione – Servizio VIA (nota del 2/03/2018) e del Genio Civile Prot. 76373/18 del 16/03/2018, compie un evidente errore confondendo due differenti procedimenti di natura valutativa, la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) e la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).
Sono procedimenti valutativi assolutamente diversi, che si fondano su presupposti normativi e tecnici differenti.
In realtà il Genio Civile ha equivocato i contenuti della nota del Servizio V.I.A. della Regione ignorando la differenza tra procedimenti ambientali di carattere diverso, e, cioè:
-la procedura Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), normata dal D.P.R.357/1997 e discendente dalla Direttiva comunitaria 43/92/CEE "Habitat";
-la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), normata dal D.lgs.152/2006 e derivante dalla Direttiva 337/1985/CEE.
Pertanto correttamente la Regione Abruzzo da un lato, con la lettera Prot. 36306/18 del 07/02/2018, ha dichiarato che l’intervento in esame era assoggettato a V.Inc.A., richiamando anche le misure di conservazione del Sito SIC in questione che obbligano alla V.Inc.A. anche gli interventi di manutenzione straordinaria delle sponde, e dall’altro, con la lettera del 02/03/2018 ha escluso soltanto che l’intervento in oggetto dovesse fare anche la procedura di V.I.A., in quanto non rientrante tra le categorie citate negli allegati del D.lgs.152/2006.
Nel merito, in ordine alla riconducibilità dell’intervento in esame alla normativa sulla V.Inc.A, si osserva che la direttiva europea 43/92/CE e tutte le linee guida in materia di V.Inc.A. chiariscono che qualsiasi intervento deve essere assoggettato a V.Inc.A. se può potenzialmente avere un’incidenza, di qualsiasi tipo, su habitat e specie presenti nei SIC o ZPS.
Quindi anche l’intervento in esame, che ha comportato addirittura la totale asportazione della vegetazione facente parte dei c.d. habitat prioritari per l’Unione Europea, doveva essere assoggettato a V.Inc.A.
5.§. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l’eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzionalità dell’azione amministrativa, stante la sostanziale irrealizzabilità dell’ordine di servizio emesso dall’intimato Parco.
In particolare l’ordine di riduzione in pristino contenuto nell’ordinanza impugnata sarebbe ineseguibile, in considerazione dell’avvenuto taglio delle piante costituenti il rilevato pericolo per la circolazione ferroviaria.
La censura non è fondata.
Appare evidente il portato della locuzione “riduzione in pristino”, in quanto specificato dalla successiva espressione relativa alla ricostituzione di specie vegetali “a spese del trasgressore”, il cui tenore letterale non lascia dubbio alcuno.
Inoltre non è corretto affermare che l’ordine intimato nella sanzione contestata sia ineseguibile per quanto statuito nell’art. 52 del d.P.R. 753/80, nella parte in cui prevede limiti all’altezza delle piante poste in prossimità di binari ferroviari che potrebbero arrecare pericolo alla sicurezza della circolazione ferroviaria, considerato che molti degli alberi tagliati dalla società ricorrente non contrastavano con tali criteri e per di più sono stati oggetto di taglio “a raso” alberi posti sulla sponda opposta del fiume, laddove anche la stessa normativa richiamata dalla ricorrente prevede che lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
Orbene, la Soc. Zappa, nell’eseguire gli interventi commissionati, ha agito indistintamente con il taglio di ogni albero insistente sulle sponde del fiume, senza verificare il rispetto delle distanze richieste dalla legge.
Distanze che in ogni caso non paiono affatto violate con riferimento agli alberi posti sulla sponda opposta del fiume rispetto ai binari ferroviari e che, in ogni caso, avrebbero potuto essere ben mantenute con oculati interventi di diversa natura.
6.§. Infine, con il V motivo di ricorso, si sostiene l’incompetenza del Direttore del Parco Naturale ad emanare l’ordinanza impugnata in quanto il relativo potere spetterebbe esclusivamente al Presidente del Parco.
La censura non può essere accolta.
La lamentata incompetenza del Direttore dell’Ente Parco Naturale Regionale Sirente – Velino in relazione all’irrogazione della sanzione contestata, basata unicamente sulle disposizioni di cui allo Statuto dell’ente, non tiene conto dell’evoluzione normativa in materia di rapporto tra indirizzo politico e amministrazione.
Sul punto, in particolare, l’art. 4 D.lgs. 165/2001, rubricato “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”, afferma, al comma 2, che “Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.
Il successivo comma 3 precisa che “Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”.
Anche l’orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente condivide l’assunto di cui sopra, in quanto “la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, che sono tipici provvedimenti amministrativi, trattandosi di atti autoritativi posti essere da una p.a. nell’esplicazione di una potestà amministrativa ed aventi rilevanza esterna, è stata devoluta ai dirigenti degli enti locali dall’art. 107, il quale dispone che solo i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, attribuendo ai dirigenti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo o non rientranti tra quelle del segretario o del direttore generale” (Cass. civ., sent. n. 6362/ 2004).
La corretta individuazione della natura giuridica della sanzione amministrativa quale provvedimento amministrativo reso all’esito del relativo procedimento consente di dipanare ogni dubbio circa la attribuzione della competenza ad emanare le ordinanze esclusivamente in capo al soggetto cui spetta l’amministrazione dell’ente.
7.§. Per le predette considerazioni il ricorso deve essere respinto.
La particolarità della fattispecie rende opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
Umberto Realfonzo, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Primo Referendario
L’ESTENSORE
Mario Gabriele Perpetuini
IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo
IL SEGRETARIO