Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 162 | Data di udienza: 7 Marzo 2012

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Accertamenti tecnici effettuati della competenti agenzie regionali – Fenomeno di inquinamento acustico – Legittimo utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente – Omessa adozione del piano di zonizzazione acustica – Valori limite differenziali – Applicabilità – Art. 8 D.P.C.M. 14 novembre 1997 – Interpretazione costituzionalmente orientata.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: Pescara
Data di pubblicazione: 18 Marzo 2013
Numero: 162
Data di udienza: 7 Marzo 2012
Presidente: Eliantonio
Estensore: Eliantonio


Premassima

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Accertamenti tecnici effettuati della competenti agenzie regionali – Fenomeno di inquinamento acustico – Legittimo utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente – Omessa adozione del piano di zonizzazione acustica – Valori limite differenziali – Applicabilità – Art. 8 D.P.C.M. 14 novembre 1997 – Interpretazione costituzionalmente orientata.



Massima

 

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 18 marzo 2013, n. 162


INQUINAMENTO ACUSTICO – Accertamenti tecnici effettuati della competenti agenzie regionali – Fenomeno di inquinamento acustico – Legittimo utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente.

Il particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente di cui all’art. 9 della L. 447/95, deve ritenersi (normalmente) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali abbiano rilevato la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa l. n. 447 del 1995) rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. Per cui in tale contesto normativo, l’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l’intera collettività) appare sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con lo strumento in questione (cfr., Cons. St., sez. V, 10 febbraio 2010, n. 670, e, da ultimo, T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, sez. I, 30 agosto 2011, n. 1276, e T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. V, 6 luglio 2011, n. 3556).

Pres. ed Est. Eliantonio – C. s.r.l. (avv.ti Moscarini, Moscarini e Talone) c. Comune di Casoli (avv. Di Zio), Ministero dell’Intero e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.)

INQUINAMENTO ACUSTICO – Omessa approvazione del piano di zonizzazione acustica – Valori limite differenziali – Applicabilità – Art. 8 D.P.C.M. 14 novembre 1997 – Interpretazione costituzionalmente orientata.

La disposizione transitoria dettata dall’art. 8 del  D.P.C.M. 14 novembre 1997 (che testualmente si limita soltanto a prevedere l’applicazione – sino all’avvenuta zonizzazione di cui all’art. 6 lettera “a” della legge n. 447/1995 – dei limiti assoluti di accettabilità di immissione sonora previsti dal primo comma dell’articolo 6 del predetto d.p.c.m. 1 marzo 1991) non può essere correttamente interpretata, tenuto conto delle finalità di forte tutela del bene salute complessivamente perseguite dalla legge quadro sull’inquinamento acustico, nel significato (contrastante con l’art. 32 della Carta Costituzionale) di escludere del tutto, arbitrariamente, l’operatività del criterio dei valori limite differenziali d’immissione (pur contemplato dall’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, come detto, già fissato dal secondo comma dell’art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991), nel territorio di quei Comuni che non abbiano ancora provveduto all’approvazione del c.d. piano di zonizzazione acustica (cfr. Tar Lecce, sentenze nn. 488 e 5639 del 2006). In sostanza, l’art. 8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 deve essere disapplicato per incostituzionalità, laddove – nel disporre che “in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991” – limita il rinvio all’articolo 6 del D.P.R. 1 marzo 1991 al solo primo comma.

Pres. ed Est. Eliantonio – C. s.r.l. (avv.ti Moscarini, Moscarini e Talone) c. Comune di Casoli (avv. Di Zio), Ministero dell’Intero e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 18 marzo 2013, n. 162

SENTENZA

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 18 marzo 2013, n. 162

N. 00162/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00326/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 326 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Co.In.Tra. -Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Lucio V. Moscarini, Giovanni Moscarini e Evo Talone, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale in Pescara, via Lo Feudo 1;

contro

– Comune di Casoli, rappresentato e difeso dall’avv. Ettore Paolo Di Zio, con domicilio eletto presso Ettore Paolo Di Zio in Pescara, via Gobetti, 8;
– Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (Arta) – Abruzzo, non costituita in giudizio;
– il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed il Ministero della Salute, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L’Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;

nei confronti di

Nicola Ianieri, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Fantini, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale, in Pescara, via Lo Feudo 1;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Nicola Giorgio Ianieri, Nicola Ianieri, Franco Di Florio Di Renzo, Filomena Carosella, rappresentati e difesi dall’avv. Antonella Fantini, con domicilio eletto presso Paola Di Palma in Pescara, piazza Duca D’Aosta,41;

per l’annullamento

dell’ordinanza 7 aprile 2008, n. 10, con la quale il Sindaco del Comune di Casoli ha ordinato alla ricorrente di adottare tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni acustiche provenienti dalle sorgenti rumorose presenti all’interno dell’attività produttiva svolta e di eseguire entro 120 giorni tutti gli interventi necessari per garantire la conformità delle emissioni acustiche ai valori limite previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui i provvedimenti dello stesso Sindaco 25 agosto 2008, n. 10508, di richiesta all’ARTA di ulteriori verifiche acustiche, e 19 settembre 2008, n. 11747, di invito alla ricorrente ad ottemperare alla predetta ordinanza.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casoli, dei Ministeri dell’Interno, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute e di Nicola Ianieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 il dott. Michele Eliantonio e uditi l’avv. Evo Talone per la società ricorrente, l’avv. Ettore Paolo Di Zio per il Comune resistente, l’avv. distrettuale dello Stato Luigi Simeoli per i Ministeri resistenti e l’avv. Sergio Di Feliciantonio, su delega dell’avv. Antonella Fantini, per i controinteressati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente riferisce di svolgere da oltre trenta anni un’attività industriale (frantumazione e lavorazione inerti) presso un impianto sito in Casoli, in contrada Vicenne, ricompreso in zona industriale. Riferisce, altresì, che nella zona erano state di recente realizzate alcune abitazioni, i cui proprietari avevano iniziato un giudizio civile per ottenere la cessazione dei rumori provenienti da tale stabilimento e che, avendo la ricorrente realizzato una barriera antirumore, l’ARTA, a seguito dell’effettuazione nell’agosto 2007 di un rilievo fonometrico, aveva rilevato che il “valore assoluto di rumore” non veniva superato. A seguito dell’effettuazione di nuove indagini nel febbraio 2008 l’ARTA ha attestato il superamento del solo “valore limite differenziale” di livello sonoro di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 ed il Sindaco del Comune di Casoli con ordinanza 7 aprile 2008, n. 10, ha ingiunto alla ricorrente di “adottare tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni acustiche provenienti dalle sorgenti rumorose presenti all’interno dell’attività produttiva svolta” e di eseguire entro 120 giorni “tutti gli interventi necessari per garantire la conformità delle emissioni acustiche ai valori limite previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997”.

Con il ricorso in esame la società CO.IN.TRA. è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, nonché avverso tutti gli atti presupposti, deducendo le seguenti censure:

1) che, in violazione del combinato disposto degli artt. 8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, si era proceduto alla misurazione anche del “valore limite differenziale”, cioè di un valore che può assumere rilievo ai fini dell’applicazione della normativa sull’inquinamento acustico solo dopo la zonizzazione del territorio da parte del Comune, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), della L. 26 ottobre 1995, n. 447, in quanto, in base alla norma transitoria contenuta nell’art. 8 del D.P.C.M. del 1997, prima di tale zonizzazione si applicano i soli limiti di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1° marzo 1991;

2) che, in violazione della predetta normativa, i limiti differenziali in parola non avrebbero potuto in ogni caso applicarsi all’area in cui sorge lo stabilimento, che di certo non rientra nelle zone A e B di cui al D.M. 2 aprile 1968;

3) che il Comune non aveva contemperato le esigenze della produzione con gli interessi dei residenti, né aveva considerato la priorità dell’uso;

4) che non sussistevano i presupposti previsti dalla legge per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente (eccezionalità dell’evento, ragionevole previsione di un danno incombente, mancanza di mezzi alternativi, urgenza di provvedere in relazione alla gravità del danno temuto);

5) che non era stato consentito alla ricorrente di partecipare al procedimento, anche in relazione al lasso di tempo intercorso tra gli accertamenti fonometrici effettuati (febbraio 2008) e la data di adozione dell’atto impugnato (aprile 2008) ed alla possibilità per l’atto impugnato di avere un contenuto diverso;

6) che l’ordinanza non riveste il carattere della temporaneità.

Con motivi aggiunti, ritualmente notificati, la società ricorrente ha esteso l’impugnativa nei confronti dei provvedimenti dello stesso Sindaco 25 agosto 2008, n. 10508, di richiesta all’ARTA di ulteriori verifiche acustiche, e 19 settembre 2008, n. 11747, di invito alla ricorrente ad ottemperare alla predetta ordinanza. Nei confronti di tali atti, oltre dedurre gli stessi vizi sopra indicati, ha anche dedotto la censure di illegittimità derivata.

Il Comune di Casoli si è costituito in giudizio e con memorie depositate il 7 agosto 2008 ed il 14 novembre 2011 ha confutato il fondamento delle doglianze dedotte.

Si sono, inoltre, costituiti in giudizio i Ministeri dell’Interno, dell’Ambiente e della Salute, che hanno anch’essi con memoria depositata il 17 novembre 2011 difeso la legittimità degli atti impugnati.

Con atto ritualmente notificato e depositato in Segreteria il 29 aprile 2011, hanno proposto intervento ad opponendum alcuni abitanti nella zona, che, anche con memoria depositata il 9 maggio 2011, hanno diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

La ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni con memorie depositate il 20 maggio ed il 24 novembre 2011.

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2013 la causa è stata quindi trattenuta a decisione.

DIRITTO

1. – Il ricorso in esame – come sopra esposto – è diretto avverso l’ordinanza 7 aprile 2008, n. 10, con la quale il Sindaco del Comune di Casoli ha ordinato alla ricorrente di adottare tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni acustiche provenienti dalle sorgenti rumorose presenti all’interno dell’attività produttiva svolta e di eseguire entro 120 giorni tutti gli interventi necessari per garantire la conformità delle emissioni acustiche ai valori limite previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997; sono stati, altresì, impugnati tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui i provvedimenti dello stesso Sindaco 25 agosto 2008, n. 10508, di richiesta all’ARTA di ulteriori verifiche acustiche, e 19 settembre 2008, n. 11747, di invito alla ricorrente ad ottemperare alla predetta ordinanza.

L’ordinanza in parola è stata assunta in quanto l’attività industriale (frantumazione e lavorazione inerti) svolta dalla ricorrente in zona industriale, anche se non superava il “valore assoluto di rumore”, superava il “valore limite differenziale” di livello sonoro di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Con i sei motivi di gravame la parte ricorrente si è lamentata innanzi tutto del fatto che non avrebbe potuto adottarsi un’ordinanza contingibile ed urgente (quarto motivo), che l’ordinanza non rivestiva il carattere della temporaneità (sesto motivo) e che non le era stato consentito di partecipare al procedimento (quinto motivo); in aggiunta, ha nella sostanza evidenziato che il “valore limite differenziale” avrebbe potuto assumere rilievo ai fini dell’applicazione della normativa sull’inquinamento acustico solo dopo la zonizzazione del territorio da parte del Comune, che tali limiti differenziali in parola non avrebbero potuto in ogni caso applicarsi all’area in cui sorge lo stabilimento (primo e secondo motivo) e che il Comune non aveva contemperato le esigenze della produzione con gli interessi dei residenti (terzo motivo).

Il ricorso è infondato.

2. – Quanto alle censure dedotte con il quarto, il quinto ed il sesto motivo, va ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha già riconosciuto la possibilità di utilizzare nella specie il particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente, che, pertanto, deve ritenersi (normalmente) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali abbiano rilevato la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa l. n. 447 del 1995) rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. Per cui in tale contesto normativo, l’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l’intera collettività) appare sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con lo strumento in questione (cfr., Cons. St., sez. V, 10 febbraio 2010, n. 670, e, da ultimo, T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, sez. I, 30 agosto 2011, n. 1276, e T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. V, 6 luglio 2011, n. 3556).

Ugualmente sembra pacifico al Collegio per un verso che la ricorrente sia nella sostanza intervenuta nel procedimento e per altro verso che, in relazione agli accertamenti tecnici effettuati dall’ARTA, il cui esito non è stato contestato, il procedimento non avrebbe potuto avere un esito diverso (art. 21-octies della legge su procedimento).

3. – Con il primo ed il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente sostiene che il “valore limite differenziale” avrebbe potuto assumere rilievo ai fini dell’applicazione della normativa sull’inquinamento acustico solo dopo la zonizzazione del territorio da parte del Comune e non relativamente all’area in cui sorge lo stabilimento.

Va, però, sul punto evidenziato che questa stessa Sezione di recente con sentenza 10 gennaio 2013, n. 6 – pur dando atto dell’orientamento di parte della giurisprudenza favorevole alla prospettazione della ricorrente in merito ai limiti differenziali, basato peraltro sul mero dato letterale della norma regolamentare – ha ritenuto di aderire all’altro orientamento (Tar Lecce, sentenza n. 5639 del 2006), che si è formato in materia di ordinanze sindacali adottate ai sensi dell’articolo 9 primo comma della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 1995 (“Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il Sindaco …. con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività”).

Con tale sentenza questa stessa Sezione ha già rilevato che mentre i limiti assoluti d’immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall’inquinamento acustico l’ambiente inteso in senso ampio, i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall’essere umano, mirano ancor più specificamente alla salvaguardia della salute pubblica. Coerentemente con tale ratio e premessa, già prima dell’entrata in vigore della L. 26 ottobre 1995 n. 447 e del conseguente D.P.C.M. 14 novembre 1997, l’articolo 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 prevedeva l’applicazione sia di limiti massimi in assoluto (primo comma) sia di valori limite differenziali per le zone non esclusivamente industriali (secondo comma).

Ne consegue che la disposizione transitoria dettata dall’art. 8 del citato D.P.C.M. 14 novembre 1997 (che testualmente si limita soltanto a prevedere l’applicazione – sino all’avvenuta zonizzazione di cui all’art. 6 lettera “a” della legge n. 447/1995 – dei limiti assoluti di accettabilità di immissione sonora previsti dal primo comma dell’articolo 6 del predetto d.p.c.m. 1 marzo 1991) non può essere correttamente interpretata (tenuto conto delle finalità di forte tutela del bene salute complessivamente perseguite dalla legge quadro sull’inquinamento acustico) nel significato (contrastante con l’art. 32 della Carta Costituzionale) di escludere del tutto, arbitrariamente, l’operatività del criterio dei valori limite differenziali d’immissione (pur contemplato dall’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, come detto, già fissato dal secondo comma dell’art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991), nel territorio di quei Comuni che non abbiano ancora provveduto all’approvazione del c.d. piano di zonizzazione acustica (cfr. Tar Lecce, sentenze nn. 488 e 5639 del 2006).

In sostanza, l’art. 8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 deve essere disapplicato per incostituzionalità, laddove – nel disporre che “in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991” – limita il rinvio all’articolo 6 del D.P.R. 1 marzo 1991 al solo primo comma.

Non risulta, infine, pertinente il richiamo al principio di proporzionalità, dato che (come questa stessa Sezione ha già affermato con sentenza 14 febbraio 2013, n. 111) nella specie non possono essere assunte delle “misure” diverse da quella in concreto adottata dall’Amministrazione. Inoltre, il termine di 120 giorni imposto per la regolarizzazione non può incidere sulla proporzionalità del provvedimento a sfavore della ricorrente, nel senso che è interesse, e quindi onere, proprio di quest’ultima regolarizzare la propria fonte di rumore quanto prima, al fine limitare al minimo la durata della sospensione dell’attività. In sostanza, il provvedimento non preclude la regolarizzazione tardiva, che, in ogni caso, non c’è stata.

4. – Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.

In relazione al sopra ricordato contrasto giurisprudenziale in materia, sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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