* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi su suoli del demanio o del patrimonio dello stato o di enti pubblici – Art. 35 d.P.R. n. 380/2001 – Estensione della sanzione ad interventi diversi da quelli contemplati dalla norma – Illegittimità – Fattispecie.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: Pescara
Data di pubblicazione: 20 Febbraio 2017
Numero: 71
Data di udienza: 13 Gennaio 2017
Presidente: Urbano
Estensore: Tramaglini
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi su suoli del demanio o del patrimonio dello stato o di enti pubblici – Art. 35 d.P.R. n. 380/2001 – Estensione della sanzione ad interventi diversi da quelli contemplati dalla norma – Illegittimità – Fattispecie.
Massima
TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 20 febbraio 2017, n. 71
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi su suoli del demanio o del patrimonio dello stato o di enti pubblici – Art. 35 d.P.R. n. 380/2001 – Estensione della sanzione ad interventi diversi da quelli contemplati dalla norma – Illegittimità – Fattispecie.
La sanzione di cui all’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 è riferita unicamente a “interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici” nonché “agli interventi edilizi di cui all’articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa”, sicché è evidentemente illegittima l’estensione della sanzione ad interventi diversi da quelli contemplati dalla norma (fattispecie relativa alla collocazione di uno strato di sabbia su pavimentazione esistente, funzionale a consentire la pratica di uno sport diverso – beach volley – da quello precedente – calcetto).
Pres. Urbano, Est. Tramaglini – Associazione Polisportiva Dilettantistica B. (avv.ti Ferretti e Muratore) c. Comune di Vasto (avv. Zaccaria)
Allegato
Titolo Completo
TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ - 20 febbraio 2017, n. 71SENTENZA
TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 20 febbraio 2017, n. 71
Pubblicato il 20/02/2017
N. 00071/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2016, proposto da:
Associazione Polisportiva Dilettantistica “Beach Sports Club”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mosè Ferretti, Paolo Nicola Muratore, domiciliata ex art. 25 cpa presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, via A. Lo Feudo, 1;
contro
Comune di Vasto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Nicolino Zaccaria, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, via A. Lo Feudo, 1;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 51/2016 del 28 gennaio 2016 con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Vasto ha ingiunto all’associazione ricorrente la rimozione dello strato di sabbia e il ripristino dello stato dei luoghi; di ogni ulteriore atto prodromico, consequenziale e connesso ivi compreso il verbale di sopralluogo prot. n. 41928 del 17.09.2015 redatto dalla P.M. Nucleo Edilizia e Ambiente, la nota prot. n. 56349 del 17.12.2015 di comunicazione di avvio del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Vasto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2017 il dott. Alberto Tramaglini e udito l’avv. Paolo Nicola Muratore per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Si espone in ricorso che in data 8 agosto 1997 il Comune di Vasto concedeva in locazione a Big Bamboo S.r.l., l’immobile denominato “PALAHISTONIUM” con relative aree di pertinenza con scadenza 12 settembre 2017. Essendo prevista dal contratto (art. 16) la possibilità di sublocazione, in data 14 settembre 2015 la ricorrente acquisiva la conduzione della struttura fino al 30 agosto 2017 e vi collocava, al di sopra della pavimentazione esistente, uno strato di sabbia facilmente rimovibile per consentirne l’utilizzazione sportiva.
A seguito di sopralluogo del 16 settembre 2015 veniva contestata la violazione della normativa edilizia, a cui seguiva l’avvio del procedimento, le osservazioni dell’interessata e l’ordinanza n. 51/2016 del 28 gennaio 2016 notificata il 18 febbraio 2016, di rimozione dello strato di sabbia e ripristino dello stato dei luoghi.
Il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 35 del d.p.r. n. 380/2001, non essendo, quelle contestate, opere edilizie richiedenti il permesso di costruire. Si tratterebbe, invece, di intervento di manutenzione ordinaria ex art. 3, comma 1, lett. a) del d.p.r. n. 380/2001, in quanto volto a rinnovare e preservare, seppure in modo provvisorio, una finitura preesistente (manto in erba sintetica e sabbia) e, come tale, da ricondurre nell’attività edilizia libera o, al limite, agli interventi di manutenzione straordinaria.
Costituitosi in giudizio il Comune, evidenziate le caratteristiche e gli sviluppi del rapporto, di natura concessoria, con la dante causa della ricorrente, osserva sul punto che “non sembra revocabile in dubbio che anche l’attività di spargimento di diverse centinaia di metri cubi di sabbia sull’area di gioco della palestra (misurate circa mq 1048,58) che ne era precedentemente priva, con conseguente modificazione della destinazione d’uso pattuita in concessione, sia soggetta a permesso di costruire, non rientrando l’opera … né tra gli interventi di manutenzione ordinaria né tra gli interventi di manutenzione straordinaria”.
3 – Va osservato che il provvedimento impugnato si regge su una unica essenziale considerazione: “le opere abusive accertate rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 35 del DPR 380/2001 in quanto trattasi di interventi su immobili di proprietà comunale ed in assenza del relativo titolo abilitativo”, sicché deve essere disatteso il rilievo comunale secondo cui l’ordinanza conterrebbe passaggi dotati di autonomia motivazionale che non sono stati impugnati. L’atto ha in definitiva ritenuto che, anche qualora non fosse richiesto il permesso di costruire, il carattere abusivo dell’intervento lo sottopone comunque alla sanzione data dall’ordine di ripristino ex art. 35, conclusione oggetto delle censure in esame.
Come sostenuto dalla ricorrente, si tratta di conclusione che non trova conferma nella disposizione richiamata, a norma della quale tale sanzione è riferita unicamente a “interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici” nonché “agli interventi edilizi di cui all’articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa”, sicché è evidentemente illegittima l’estensione della sanzione ad interventi diversi da quelli contemplati dalla norma.
Va infatti escluso che i lavori in questione possano essere annoverati tra “a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia…”, e cioè tra uno degli “interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio … subordinati a permesso di costruire” di cui all’art. 10 t.u. cit.
Esclusa la nuova costruzione, non trattandosi di realizzazione di un nuovo organismo edilizio o di uno qualsiasi degli interventi elencati nei punti e.1)-e.7) dell’art. 3, comma 1, del t.u., sembra del pari evidente che quello in questione è un intervento su edificio esistente che non raggiunge la soglia della ristrutturazione edilizia, non essendo la collocazione dello strato di sabbia idonea a determinare la trasformazione dell’immobile mediante un insieme sistematico di opere incidenti sulle caratteristiche preesistenti (volume, sagoma, prospetti, destinazione d’uso). Quanto a quest’ultimo aspetto, il fatto che l’intervento sia funzionale a consentire la pratica di uno sport diverso (beach volley) da quello precedente (calcetto) non determina modifiche urbanisticamente rilevanti dell’uso originario, restando l’immobile comunque destinato ad un uso sportivo compatibile con il tipo di struttura.
In assenza di scopi conservativi e non potendosi configurare un “insieme sistematico di opere” che abbiano interessato parti dell’edificio, si è del resto anche al disotto della soglia di cui alla lett. c) art. 3 cit.
L’intervento non può essere dunque collocato in una categoria superiore alla lettera b) del citato art. 3, anche se la mera collocazione di materiale per un tempo contrattualmente determinato non sembra implicare né rinnovazione né sostituzione di una parte dell’edificio.
In ogni caso, tanto a considerarlo nell’ambito degli “interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 e all’articolo 6” (art. 22, co. 1), sanzionati ex art. 37, o di quelli di cui all’art. 6, comma 2, lett. a) ed e-bis) [“… previa comunicazione … possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: … a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio; … e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa”, per i quali è prevista la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro (co. 7), si tratterebbe in ogni caso di tipologia di intervento per il quale non è richiesto il permesso di costruire e che non è quindi sanzionabile ai sensi dell’art. 35 cit.
Il che porta all’accoglimento del suddetto motivo di ricorso.
Quanto al rilievo dell’ordinanza che fa riferimento alla mancanza di autorizzazione del “Settore Demanio e Patrimonio”, lo stesso semmai legittima, come sostenuto dalla ricorrente nel terzo motivo, l’esercizio degli eventuali poteri pubblicistici connessi al rapporto sottostante, ma è di per sé inidoneo a giustificare l’applicazione della sanzione edilizia di cui all’art. 35 cit.
Il ricorso va quindi accolto con annullamento dell’atto impugnato.
Le spese di giudizio vanno compensate, salvo il diritto della ricorrente al rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Spese compensate come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore
Massimiliano Balloriani, Consigliere
L’ESTENSORE
Alberto Tramaglini
IL PRESIDENTE
Amedeo Urbano
IL SEGRETARIO