Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 330 | Data di udienza: 21 Giugno 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Normativa antisismica – Denuncia al Servizio Attività Tecniche Territoriali (ex Genio Civile) – Suscettibilità di sanatoria – Fondamento.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: Pescara
Data di pubblicazione: 3 Luglio 2012
Numero: 330
Data di udienza: 21 Giugno 2012
Presidente: Zuballi
Estensore: Eliantonio


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Normativa antisismica – Denuncia al Servizio Attività Tecniche Territoriali (ex Genio Civile) – Suscettibilità di sanatoria – Fondamento.



Massima

 

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 3 luglio 2012, n. 330


DIRITTO URBANISTICO – Normativa antisismica – Denuncia al Servizio Attività Tecniche Territoriali (ex Genio Civile) – Suscettibilità di sanatoria – Fondamento.

Escluse le ipotesi tassativamente ed espressamente fissate dalla legge, è, in linea di principio, sempre possibile procedere alla sanatoria di una attività edilizia svolta in assenza di un idoneo titolo edilizio, mediante il rilascio del titolo edilizio in realtà richiesto e l’acquisizione di quegli atti del procedimento che erano stati omessi. Poiché nessuna norma prevede che la conformità dell’opera alla normativa antisismica non possa essere effettuata a posteriori, la denuncia al competente Servizio Attività Tecniche Territoriali (ex Genio Civile) può pertanto essere effettuata, a sanatoria, anche dopo l’inizio dei lavori, fermo restando che, in tali ipotesi, il progettista dell’opera e gli organismi competenti devono svolgere al riguardo una relazione ed un esame particolarmente accurati non solo degli atti progettuali, ma anche delle opere poi in concreto eseguite (cfr. artt. 32, lett. a), n. 2 e 35  della L. n. 47/1986) (Cass. pen., Sez. III, 14 marzo 2008, n. 20275).


Pres. Zuballi, Est. Eliantonio – I. s.n.c. (avv.ti Di Martino e Bucci) c. Comune di Ortona (avv. Rapino)


Allegato


Titolo Completo

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ - 3 luglio 2012, n. 330

SENTENZA

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 3 luglio 2012, n. 330

N. 00330/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00407/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 407 del 2011, proposto da:
Iubatti Tommaso e Iubatti Miranda S.n.c., rappresentati e difesi dagli avv. Matteo Di Martino e Giovanni Bucci, con domicilio eletto presso Giovanni M. Bucci in Pescara, via Puccini, 3;

contro

Comune di Ortona, rappresentato e difeso dall’avv. Dario Rapino, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale in Pescara, via Lo Feudo, 1;

nei confronti di

Rocco Casanova, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Russo, con domicilio eletto presso Marcello Russo in Pescara, via delle Caserme, 85;

per l’annullamento

del provvedimento 6 giugno 2011, n. 11225, con il quale il Dirigente del III Settore – Assetto e Gestione del Territorio – del Comune di Ortona ha accolto la D.I.A. a sanatoria presentata dal sig. Rocco Casanova per eseguire lavori di ristrutturazione conservativa di un organismo edilizio esistente ad uso residenziale in via Guiccardini; nonché degli atti presupposti e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ortona e di Rocco Casanova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 il dott. Michele Eliantonio e uditi l’avv. Giovanni Bucci per la parte ricorrente, l’avv. Dario Rapino per il Comune resistente e l’avv. Marcello Russo per il controinteressato Casanova;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente, proprietaria di parte di un’antica costruzione sita in Ortona con accessi da via Morosini e da via Guiccardini, che ricade nella zona A dello strumento urbanistico vigente nel Comune, riferisce che i sig.ri Casanova avevano acquistato parte di tale immobile ed avevano inoltrato al Comune il 27 luglio 2010 una comunicazione di inizio lavori di manutenzione straordinaria (C.I.A.), alla quale aveva fatto seguito la presentazione dapprima di una variante e successivamente di una D.I.A. in sanatoria per l’intervenuta esecuzione di opere di manutenzione straordinaria. Tale richiesta è stata accolta dal Dirigente del III Settore – Assetto e Gestione del Territorio – del Comune di Ortona con provvedimento 6 giugno 2011, n. 11225.

Con il ricorso in esame la società in parola, che aveva presentato un esposto al Comune per alcune difformità nell’esecuzione dei predetti lavori, è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo che, in violazione della vigente normativa in materia di interventi in zone sismiche, la denuncia al competente Servizio Attività Tecniche Territoriali della Provincia di Chieti (ex Genio Civile) non era stata effettuata prima dell’inizio dei lavori e che le murature esistenti erano inidonee a sopportare il nuovo carico derivante dalla sopraelevazione.

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 20 febbraio 2012 e con memoria di replica depositata il 1° marzo 2012.

Il Comune di Ortona si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 29 febbraio 2012 ha difeso la legittimità dell’atto impugnato.

Si è anche costituito in giudizio il sig. Rocca Casanova che con memorie depositate il 14 ottobre 2011 ed il 17 febbraio ed il 3 maggio 2012, dopo aver premesso che tra le stesse parti era pendente un giudizio dinanzi al giudice ordinario in ordine alla legittimità delle opere realizzate, ha chiesto la sospensione del presente giudizio; inoltre, ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 22 marzo 2012 la causa è stata trattenuta a decisione.

DIRITTO

Il ricorso in esame ha per oggetto il provvedimento con il quale il Comune di Ortona ha accolto la D.I.A. a sanatoria presentata dal sig. Rocco Casanova per eseguire dei lavori di ristrutturazione conservativa di un organismo edilizio esistente ad uso residenziale.

Nei confronti di tale atto impugnato la società ricorrente – che in relazione a tale attività costruttiva, ma relativamente ad aspetti diversi, già aveva iniziato un giudizio civile, allo stato ancora pendente – si è lamentata esclusivamente del fatto che in violazione della vigente normativa in materia di interventi in zone sismiche, la denuncia al competente Servizio Attività Tecniche Territoriali della Provincia di Chieti (ex Genio Civile) non era stata effettuata prima dell’inizio dei lavori, ma dopo, e che le murature esistenti erano inidonee a sopportare il nuovo carico derivante dalla sopraelevazione.

Va, invero, al riguardo premesso che la normativa contenuta negli artt. 93 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e nella Regione Abruzzo nelle LL.RR. 17 dicembre 1996, n. 138, e 11 agosto 2011, n. 28, prevede che prima dell’esecuzione dei lavori debba essere presentato il relativo progetto al competente ufficio della Provincia, il quale accerta nella sostanza la conformità dell’opera alla normativa antisismica.

Con il ricorso in questione la società ricorrente ha dedotto che, dovendo tale controllo svolgersi “prima” dell’inizio dei lavori, non potrebbe mai assentirsi un titolo edilizio a “sanatoria” nell’ipotesi in cui l’opera realizzata ricada in zona sismica.

Tale doglianza, ad avviso del Collegio, è priva di pregio.

Va, invero, al riguardo osservato che – escluse le ipotesi tassativamente ed espressamente fissate dalla legge – è, in linea di principio, sempre possibile procedere alla sanatoria di una attività edilizia svolta in assenza di un idoneo titolo edilizio, mediante il rilascio del titolo edilizio in realtà richiesto e l’acquisizione di quegli atti del procedimento che erano stati omessi.

Ora, poiché nessuna norma prevede che la conformità dell’opera alla normativa antisismica non possa essere effettuata a posteriori, ritiene il Collegio che la denuncia al competente Servizio Attività Tecniche Territoriali della Provincia di Chieti (ex Genio Civile) ben avrebbe potuto essere effettuata, a sanatoria, anche dopo l’inizio dei lavori. Fermo restando che, in tali ipotesi, il progettista dell’opera e gli organismi competenti dovranno svolgere al riguardo una relazione ed un esame particolarmente accurati non solo degli atti progettuali, ma anche delle opere poi in concreto eseguite.

Va, invero, al riguardo osservato che anche la normativa di sanatoria in materia edilizia (contenuta nella L. 28 febbraio 1986, n. 47), poi richiamata dai condoni successivi, ha previsto espressamente al n. 2, lett. a), dell’ art. 32, la possibilità di sanare anche le opere realizzate in zone sismiche, sia pur con le particolari cautele previse dal successivo quarto comma dell’art. 35, in relazione alla certificazione della conformità delle opere realizzate alla normativa antisismica (Cass. pen., Sez. III, 14 marzo 2008, n. 20275).

Quanto, poi, alla circostanza che le murature esistenti erano inidonee a sopportare il nuovo carico derivante dalla sopraelevazione, va evidenziato che tale indagine di carattere tecnico è di specifica competenza, sia pur a sanatoria, del predetto Ufficio provinciale, per cui tale valutazione non può essere censurata dinanzi a questo Tribunale, considerati anche i limiti del sindacato in merito da parte di questo giudice. Peraltro, allo stato degli atti, non si rileva neanche la palese ed evidente incidenza negativa delle opere realizzate sulla statica dell’edificio.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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