Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 56 | Data di udienza: 13 Gennaio 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA –  Ristrutturazione – Art. 3, lett. d) d.P.R.  n. 380/2001 – Modifica di cui all’art. 30 comma 1 lett. a) del d.l. n. 69 del 2013 – Ripristino di edifici crollati o demoliti – Demolizione avvenuta per ordine dell’Amministrazione – Non rileva.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: Pescara
Data di pubblicazione: 31 Gennaio 2017
Numero: 56
Data di udienza: 13 Gennaio 2017
Presidente: Urbano
Estensore: Balloriani


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA –  Ristrutturazione – Art. 3, lett. d) d.P.R.  n. 380/2001 – Modifica di cui all’art. 30 comma 1 lett. a) del d.l. n. 69 del 2013 – Ripristino di edifici crollati o demoliti – Demolizione avvenuta per ordine dell’Amministrazione – Non rileva.



Massima

 

TAR ABRUZZO,  Pescara, Sez. 1^ – 31 gennaio 2017, n. 56


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA –  Ristrutturazione – Art. 3, lett. d) d.P.R.  n. 380/2001 – Modifica di cui all’art. 30 comma 1 lett. a) del d.l. n. 69 del 2013 – Ripristino di edifici crollati o demoliti – Demolizione avvenuta per ordine dell’Amministrazione – Non rileva.

La modifica apportata all’art. 3, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001 dall’articolo 30 comma 1 lett. a) del d.l. n. 69 del 2013, convertito in legge n. 98 del 2013,  è chiara nel ricomprendere tra gli interventi di ristrutturazione  anche il ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche’ sia possibile accertarne la preesistente consistenza; tale disciplina di maggior favore – rispetto alla previsione previgente – non distingue se la precedente demolizione sia avvenuta per ordine dell’Amministrazione o per volontà del proprietario, come si evince dalla locuzione “per crollo o demolizione”.


Pres. Urbano, Est. Balloriani – D.D.E.  (avv.ti De Massis e Bini) c. Comune di Pescara (avv. Di Marco)


Allegato


Titolo Completo

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ - 31 gennaio 2017, n. 56

SENTENZA

 

TAR ABRUZZO,  Pescara, Sez. 1^ – 31 gennaio 2017, n. 56

Pubblicato il 31/01/2017

N. 00056/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00035/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 35 del 2016, proposto da:
Davide D’Ettorre, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio De Massis, Dario Bini, con domicilio eletto presso lo studio Dario Bini in Pescara, via G. D’Annunzio N.69;


contro

Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Di Marco, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, Ufficio Legale Comune;

per l’annullamento

del provvedimento prot. 144413/Ed.P. del 16 novembre 2015 con il quale il Dirigente del Settore Attività Edilizia e Produttive – Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Pescara ha negato la concessione del permesso a costruire richiesta dal ricorrente; nonchè di tutti gli atti presupposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Pescara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2017 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l’avv. Fabio De Massis per la parte ricorrente, l’avv. Paola Di Marco per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente in data 7 gennaio 2014 ha chiesto al Comune di Pescara il permesso di costruire per una ristrutturazione edilizia attraverso la fedele ricostruzione di un fabbricato residenziale preesistente (ex Casa Cantoniera, asseritamente costruita in data prossima al 1870, accatastata il 27 giugno 1940, e demolita perché in condizioni di degrado in ottemperanza all’ordinanza sindacale n. 436 del 23 maggio 2008) ai sensi dell’art. 30 del D.L. 69/13 conv. in L. 98/13 (cd. decreto del fare); intervento ricadente tra l’altro all’interno della cd. riserva “Pineta Dannunziana”.

Con provvedimento del 24 giugno 2015 il Comune resistente ha dichiarato l’improcedibilità della richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata in ragione della zona in cui ricade l’intervento, ritendendo che esso non potesse rientrare “tra gli interventi ammissibili dagli strumenti pianificatori vigenti” giacché “la sagoma del fabbricato preesistente è posta all’interno del perimetro della “Pineta Dannunziana” (dove) sono consentiti gli interventi di cui alla L.R. n. 18/83 art. 30, comma 1, lett. a), b), c) e d)”.

Tale provvedimento è stato impugnato con separato ricorso avanti a questo Tribunale amministrativo.

In data 16 novembre 2015 è stato quindi adottato il provvedimento qui impugnato, di diniego del permesso di costruire, così motivato : “non è assentibile in quanto prevede la ricostruzione di un fabbricato già demolito in contrasto con quanto previsto dall’art. 50 lett. A) delle NTA del PRG vigente in quanto l’immobile proposto risulta essere incluso nella sottozona F1 e nello specifico anche all’interno del Piano Particolareggiato n. 3 Parco D’Avalos di iniziativa pubblica”.

Ai sensi dell’articolo 50 lett. a), per quanto d’interesse, è previsto che “Per gli edifici privati presenti all’interno dell’ambito, in assenza del P.P., sono consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), e c) dell’art. 9 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione”; che corrisponde a quanto più in generale previsto dall’articolo 15 comma 4 delle medesime NTA: “In assenza di strumento attuativo, gli interventi consentiti sono quelli di cui alle lettere a), b), e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/01, e il rifacimento del tetto senza aumento dell’altezza del fabbricato”.

Le lettere a), b) e c) dell’articolo 9 in questione contemplano sostanzialmente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria nonchè risanamento conservativo e restauro.

Il ricorrente lamenta sostanzialmente che avendo iniziato la valutazione della compatibilità paesaggistica l’Amministrazione avrebbe implicitamente valutato positivamente la conformità edilizia e urbanistica dell’intervento atteso che da un punto di vista procedimentale tali valutazioni dovrebbero essere precedenti, a mente dell’articolo 20 comma 3 del tuel; lamenta inoltre la violazione del comma 6 dell’articolo 50 delle NTA del PRG il quale prevede che: “Per i manufatti preesistenti sono consentiti gli interventi di cui alla lett. a), b), c) e d), dell’art.3 del D.P.R. n.380/01 e successive integrazioni e modificazioni, come meglio specificato all’art. 9 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione con il mantenimento delle destinazioni d’uso esistenti, ad eccezione delle modifiche di cui al precedente comma 2” (in sostanza quindi sarebbero ammessi nel caso di specie anche interventi di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione, anche se nel caso di specie demolizione e ricostruzione non sarebbero contestuali, e ciò in applicazione dell’articolo 3 lett. d) del D.P.R. 380/2001, ancor prima delle modifiche introdotte dall’articolo 30 della L. 98/13; e a tal fine richiama Cass., S.U., sentenza n. 21578/2011); che la stessa Amministrazione, ordinando la demolizione dell’immobile perché pericolante, avrebbe manifestato di ritenere ammissibili in quelle aree anche interventi ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a), b), e c) dell’art. 9 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione (e per converso se tale ordine di demolizione fosse illegittimo la stessa demolizione dovrebbe ritenersi tamquam non esset e quindi si dovrebbe considerare contemporanea la demolizione e fedele ricostruzione); che nel caso di lotti interclusi o in situazioni di diffusa urbanizzazione la previa approvazione di piani attuativi non sarebbe necessaria; che il vincolo di piano di cui si discute sarebbe stato imposto nel 2001 e poi reiterato nel 2006, quindi ora la zona sarebbe da considerare come zona bianca essendo trascorsi oltre 15 anni e quindi si applicherebbe la disciplina di cui all’articolo 41 quinquies della L. n. 1150/1942 con conseguente possibilità di realizzare interventi di demolizione e ricostruzione.

All’udienza del 13 gennaio 2017 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è fondato.

Dalla relazione dell’Amministrazione del 1 febbraio 2016, depositata in giudizio, emerge che quest’ultima ha ritenuto che l’intervento non potesse rientrare nella previsione di cui all’articolo 3 lett. d) del Tuel, in quanto nell’ordinanza n.439 del 2009, emessa per motivi di pubblica incolumità, si è imposto al ricorrente di provvedere alla demolizione o al consolidamento dell’immobile in questione, sicchè egli scegliendo la via della demolizione, prima dell’entrata in vigore dell’articolo 30 comma 1 lett. a) della legge n. 98 del 2013 (che ha introdotto nell’ambito della ristrutturazione anche gli interventi di fedele ricostruzione di immobili già demoliti la cui consistenza possa essere determinata con certezza), si sarebbe precluso la possibilità della ristrutturazione secondo il vecchio regime; inoltre il vincolo di piano, non avendo natura espropriativa, non sarebbe affatto decaduto.

Come noto, l’articolo 30 comma 1 lett. a) del d.l. n. 69 del 2013, convertito in legge n. 98 del 2013, ha introdotto all’articolo 3 lett. d) del tuel l’inciso: “nonche’ quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche’ sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente”.

Prima di allora, la Giurisprudenza riteneva che la ristrutturazione comprendesse solo interventi in cui la demolizione e fedele ricostruzione avvenissero contemporaneamente (cfr. Tar Napoli, sentenza n. 5668 del 2014).

La nuova normativa tuttavia è chiara nel modificare tale situazione ricomprendendovi anche ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche’ sia possibile accertarne la preesistente consistenza; sicchè dall’entrata in vigore del d.l. n. 69 del 2013, deve ritenersi che anche l’intervento proposto dall’odierno ricorrente rientri a pieno titolo nell’ambito di quelli di cui all’articolo 3 lett. d) del tuel.

Ne consegue la fondatezza della pretesa, atteso che il comma 6 dell’articolo 50 delle NTA del PRG, nel disciplinare in generale la sottozona F1, comprendente i parchi pubblici a) Parco D’Avalos – P.P. n. 3 e b) Parco Fluviale – P.P. n. 4, come ricordato prevede che: “Per i manufatti preesistenti sono consentiti gli interventi di cui alla lett. a), b), c) e d), dell’art.3 del D.P.R. n.380/01 e successive integrazioni e modificazioni”.

Del resto l’Amministrazione non contesta che il manufatto in questione fosse preesistente né che avesse la consistenza postulata da parte ricorrente.

Per il principio del tempus regit actum, cioè per il principio di legalità dell’agire amministrativo, al provvedimento amministrativo si applica la disciplina vigente al momento della sua adozione (cfr. Tar Palermo, sentenza n. 1963 del 2016), sicchè è con riferimento alla normativa più favorevole introdotta dal d.l. n. 69 del 2013, articolo 30, che deve essere esaminata l’istanza di parte ricorrente.

Né tale disciplina di maggior favore contiene un obbligo di accertare se la precedente demolizione sia avvenuta per ordine dell’Amministrazione o per volontà del proprietario, come si evince dalla locuzione “per crollo o demolizione”, sicchè appare del tutto ingiustificata la considerazione contenuta nella relazione del Comune di Pescara, secondo cui il ricorrente scegliendo la via della demolizione, prima dell’entrata in vigore dell’articolo 30 comma 1 lett. a) della legge n. 98 del 2013, si sarebbe precluso la possibilità della ristrutturazione.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 2.500,00 a titolo di spese processuali, oltre iva, cpa, contributo unificato e accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente
Alberto Tramaglini, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Massimiliano Balloriani
        
IL PRESIDENTE
Amedeo Urbano
        
        
IL SEGRETARIO

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