Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 121 | Data di udienza: 23 Febbraio 2012

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Cattiva manutenzione o parziale distruzione di un bene – Assoggettamento al vincolo artistico e storico – Apprezzamento discrezionale dell’amministrazione – Bene non più esistente – Illegittimità del provvedimento.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: Pescara
Data di pubblicazione: 8 Marzo 2012
Numero: 121
Data di udienza: 23 Febbraio 2012
Presidente: Zuballi
Estensore: Eliantonio


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Cattiva manutenzione o parziale distruzione di un bene – Assoggettamento al vincolo artistico e storico – Apprezzamento discrezionale dell’amministrazione – Bene non più esistente – Illegittimità del provvedimento.



Massima

 

TAR ABRUZZO, Pescara, sez. 1^ – 8 marzo 2012, n. 121


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Cattiva manutenzione o parziale distruzione di un bene – Assoggettamento al vincolo artistico e storico – Apprezzamento discrezionale dell’amministrazione – Bene non più esistente – Illegittimità del provvedimento.

Lo stato di cattiva manutenzione o di parziale distruzione di un bene non ne impedisce l’assoggettamento al vincolo artistico e storico, restando rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione la valutazione dell’idoneità di quanto rimane della cosa ad esprimere il valore che si intende tutelare, tanto più che il soggetto vincolato è tenuto a restaurare l’immobile pregiudicato o a subire un eventuale intervento sostitutivo d’ufficio in tal senso a carico dell’erario ove il privato non abbia disponibilità economiche (Cons. St., sez. VI, 8 febbraio 2000, n. 677); con la conseguenza che anche tale valutazione discrezionale risulta sindacabile in sede di legittimità solo per i profili della manifesta illogicità e del travisamento dei fatti (Cons. St., sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2430). E’ tuttavia  illegittimo il provvedimento d’imposizione del vincolo storico artistico nelle ipotesi in cui il bene sul quale il vincolo è diretto non sia più esistente, perché distrutto prima dell’emanazione del provvedimento (Cons. St., sez. VI, 20 gennaio 2000, n. 260).

Pres. Zuballi, Est. Eliantonio – Immobiliare S. (avv. Di Baldassarre) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR ABRUZZO, Pescara, sez. 1^ - 8 marzo 2012, n. 121

SENTENZA

 

TAR ABRUZZO, Pescara, sez. 1^ – 8 marzo 2012, n. 121


N. 00121/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 235 del 2011, proposto da:
Immobiliare Se.Bi. S.a.s. di D’Angelo & C., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Di Baldassarre, con domicilio eletto presso il proprio difensore in Pescara, via Venezia, 25;


contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L’Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S. Domenico;

nei confronti di

Comune di Pescara, rappresentato e difeso dall’avv. Marco De Flaviis, con domicilio eletto presso l’ Ufficio Legale del Comune;

per ottenere

– l’annullamento del decreto 23 febbraio 2011, n. 269, con il quale il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici per l’Abruzzo ha dichiarato di interesse particolarmente importante sotto il profilo storico e artistico l’immobile, sito in Pescara, denominato Centrale del Latte di proprietà della società ricorrente; nonché degli atti presupposti e connessi;

– la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Comune di Pescara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2012 il dott. Michele Eliantonio e uditi l’avv. Vincenzo Di Baldassarre per la società ricorrente, l’avv. distrettuale dello Stato Domenico Pardi per il Ministero resistente e l’avv. Marco De Flaviis per il Comune di Pescara;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente riferisce di essere proprietaria di un fabbricato sito in Pescara alla via del Circuito, 218, realizzato nel 1932 ed originariamente destinato a centrale del latte; riferisce, altresì, che con permesso di costruire 14 giugno 2010, n. 24/SUAP/10 era stata autorizzata ad eseguire dei lavori di ristrutturazione con demolizione di detto immobile, ma che il 2 agosto 2010 – quando tali lavori erano in corso e la demolizione era pressoché completata con esclusione solo di una porzione della facciata – le era stata notificato ordine di sospensione dei lavori 30 luglio 2010, n. 9456, assunto dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per l’Abruzzo ai sensi dell’art. 28, comma 3, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale dell’immobile in parola, ritenuto attribuibile all’arch. Florestano Di Fausto, si è quindi concluso con il decreto 23 febbraio 2011, n. 269, del Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici per l’Abruzzo, che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettere d) ed a), ha dichiarato l’immobile di interesse particolarmente importante sotto il profilo storico e artistico, oltre che per i motivi indicati nell’allegata relazione storico-artistica, in quanto:

– “la Centrale del Latte è stato il primo stabilimento industriale nella Provincia di Pescara”;

– “l’edificio era stato percepito sin dalla sua realizzazione come simbolo positivo ed esemplare di un modo moderno di concepire la città”;

– “il modello compositivo dello stabile, con particolare riguardo al disegno di facciata, ha rappresentato un modello per gli edifici pubblici” che erano stati successivamente realizzati;

– “il ruolo sociale che l’edificio ha svolto durante la seconda guerra mondiale e nelle fasi successive ad essa”.

Con il ricorso in esame la società interessata è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo le censure di violazione degli artt. 97, 9, 117, 119, 41 e 42 della Costituzione, della L. 7 agosto 1990, n. 241, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dei principi che disciplinano l’azione amministrativa e di eccesso di potere nelle sintomatiche figure del travisamento dei fatti, della carenza di istruttoria, di presupposti e di ponderazione, della contraddittorietà. dell’illogicità manifesta e dell’irragionevolezza, del difetto di motivazione e dello sviamento dalla causa tipica.

Ha, in particolare, dedotto che:

– l’Amministrazione non aveva considerato il pregiudizio arrecato alla proprietà della ricorrente ed all’iniziativa economica da questa intrapresa;

– la Soprintendenza era stata colpevolmente assente nei momenti importanti della pianificazione urbanistica e si era attivata solo successivamente alla demolizione del fabbricato, quando permaneva sul sito una minima porzione di una delle quattro facciate ed alcun volume;

– che la protezione della porzione residua di facciata era certamente irrazionale ed illogica e contraria anche agli indirizzi del Ministero che, consapevole delle difficoltà che tale tipologia di vincolo comporta e degli oneri contributivi che allo stesso sono connessi, ha, negli anni, ridotto all’essenziale tale tipologia di vincolo, per monumenti di oggettivo e reale pregio;

– che il decreto di protezione non investiva la sola facciata, ma l’intera area di sedime, vincolando l’intero ex fabbricato;

– che la porzione residua della facciata, staticamente compromessa, costituiva un grave pericolo per l’incolumità pubblica, con irragionevole ed immotivato sacrificio imposto al privato e senza una ragionevole motivazione;

– che il rudere non poteva giustificare e soddisfare la riconoscibilità, la lettura, la valenza dell’impostazione delle parti plano volumetriche perdute, né poteva riesumare il processo industriale, da decenni ormai dismesso e rimosso; per cui la scelta di imporre un vincolo così pesante ed incidente, capace di svuotare definitivamente la suscettività edificatoria del sito, avrebbe dovuto trovare motivazioni ben più forti dello stato emozionale che traspare dalla relazione stessa allegata al decreto;

– che l’attribuzione dell’opera all’arch. Di Fausto era priva di verifica oggettiva e contrasta con quanto rilevato dal prof. Zazzara, attraverso concrete indagini locali, da cui era emerso che la progettazione era stata curata dall’ing. Giuseppe Staccioli;

– che l’Amministrazione non aveva esaminato le osservazioni presentate dalla Ditta, seppur oltre il termine ordinatorio, ma molto prima dell’emanazione del decreto di tutela.

– che, infine, la Centrale del Latte non era stato il primo stabilimento industriale della Provincia di Pescara, era posto in aperta campagna fuori dall’agglomerato cittadino, non aveva avuto un ruolo negli edifici successivamente realizzate e la funzione sociale svolta nel periodo bellico era stata quella di aver ospitato diverse persone nel periodo dello sfollamento, caratteristica questa comune a tutti gli edifici dell’epoca, non per ciò solo, meritevoli di tutela.

Conclusivamente, è stata anche chiesta la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni dal momento che era stata bloccata nella sua iniziativa intrapresa.

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memorie depositate il 12 ed il 22 dicembre 2011 ed il 22 febbraio 2012.

Il Ministero per i beni e le attività culturali si è costituito in giudizio depositando, oltre che a tutti gli atti del procedimento ed una analitica relazione dell’Amministrazione, anche il 10 febbraio 2012 una memoria difensiva con la quale ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Si è, inoltre, costituito in giudizio il Comune di Pescara, che con memoria depositata il 30 novembre 2011 ha evidenziato di non avere interesse all’impugnativa in esame.

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta a decisione.

DIRITTO

1. – Costituisce oggetto del ricorso in esame – come sopra esposto – il decreto 23 febbraio 2011, n. 269, con il quale il Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici per l’Abruzzo ha dichiarato di interesse particolarmente importante sotto il profilo storico e artistico l’immobile, sito in Pescara, denominato Centrale del Latte, di proprietà della società ricorrente.

Tale vincolo è stato imposto ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettere a) e d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), le quali, come è noto, dispongono che la dichiarazione prevista dal precedente art. 13 possa riguardare, tra l’altro, rispettivamente, “le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante” e “le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose”.

In particolare, nel caso di specie la particolare rilevanza dell’edificio è stata individuata oltre che nel pregio artistico dell’opera (attribuita all’arch. Florestano Di Fausto), anche nel fatto che tale Centrale del Latte era stato “il primo stabilimento industriale nella Provincia di Pescara”, che tale l’edificio “era stato percepito sin dalla sua realizzazione come simbolo positivo ed esemplare di un modo moderno di concepire la città”, che il disegno di facciata aveva rappresentato un modello per gli edifici pubblici che erano stati successivamente realizzati e, da ultimo, che l’edificio aveva svolto “un ruolo sociale durante la seconda guerra mondiale e nelle fasi successive ad essa”.

L’imposizione del vincolo, va da ultimo ulteriormente evidenziato, è intervenuta quando la demolizione del fabbricato era già pressoché completata con esclusione solo di una porzione della facciata, in quanto le misure cautelari e preventive, di cui all’art. 28 del codice, erano state assunte quando i lavori di ristrutturazione con demolizione di detto immobile (autorizzati dal Comune di Pescara con permesso di costruire 14 giugno 2010, n. 24/SUAP/10) erano da tempo in corso.

Con il gravame la società ricorrente, proprietaria della struttura, ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato perché viziato, a suo dire, sotto molteplici profili. In estrema sintesi, ha contestato:

a) la correttezza dell’iter procedimentale seguito (in quanto l’Amministrazione non aveva esaminato le osservazioni presentate sia pur in ritardo);

b) la rilevanza dell’edificio sotto il profilo storico e artistico (quanto, ad esempio, all’attribuzione dell’opera all’arch. Di Fausto, al fatto che la Centrale del Latte non fosse stato il primo stabilimento industriale della Provincia, non avesse in realtà avuto un ruolo negli edifici successivamente realizzati ed avesse svolto una limitata funzione sociale);

c) la tardività dell’intervento di tutela, assunto solo successivamente alla demolizione del fabbricato, senza considerare il pregiudizio arrecato alla proprietà della ricorrente ed all’iniziativa economica da questa intrapresa e dopo che la Soprintendenza era stata colpevolmente assente nei momenti importanti della pianificazione urbanistica;

d) l’irrazionalità e l’illogicità della protezione della porzione rimasta della facciata, staticamente compromessa, che era, inoltre, contraria anche agli in materia indirizzi del Ministero ed investiva l’intera area di sedime dell’ex fabbricato.

2. – Così sommariamente puntualizzati i termini del contenzioso proposto dinanzi a questo Tribunale, vanno in via pregiudiziale meglio definiti i limiti del sindacato di questo Giudice su atti come quello ora all’esame.

Deve al riguardo ricordarsi che, come è noto, è precluso al giudice amministrativo sindacare le scelte di merito effettuate dall’Amministrazione, per cui la sostituzione da parte del giudice amministrativo della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell’amministrazione costituisce, in via generale, una ipotesi di sconfinamento vietato nelle ipotesi di giurisdizione di legittimità, che ricorre nel caso di specie. Di conseguenza – come è stato di recente anche chiarito dal giudice della giurisdizione, chiamato a meglio definire il c.d. “eccesso di potere giurisdizionale” (cfr., da ultimo, Cass. Civ. SS.UU., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313) – il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali deve essere svolto ab estrinseco e non può essere mai sostitutivo; il sindacato sulla motivazione deve, pertanto, essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non erroneità della valutazione degli elementi di fatto e non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa. Lo stesso Giudice ha, peraltro, anche affermato che l’eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, preclusa al giudice amministrativo, non è configurabile allorquando vengano sindacate le valutazioni compiute che attengono all’esercizio della discrezionalità tecnica (Cass. Civ. SS.UU., 10 agosto 2011, n. 17143, e 21 giugno 2010, n. 14893).

Quanto, poi, al sindacato di questo Giudice sugli atti di imposizione di un vincolo da parte di organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, va evidenziato che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente precisato che tale potere di vincolo – sia pure sorretto da quel particolare criterio di giudizio che è proprio di una discrezionalità ampia (data sia da una valutazione storico-scientifica delle rinveniente e sia da un apprezzamento di interesse pubblico delle stesse) – è pur sempre soggetto al giudizio del giudice amministrativo, anche se nei limiti del c.d. “sindacato debole”, ossia entro i canoni della ragionevolezza, della assenza di evidenti e di palesi contraddittorietà logiche o abnormità di fatto, non potendo il giudice amministrativo sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica Amministrazione, dal momento che in presenza di interessi, la cui cura è dalla legge espressamente delegata ad un certo organo amministrativo, ammettere che il giudice possa autoattribuirseli rappresenterebbe quanto meno una violazione delle competenze, se non addirittura del principio di separazione tra i poteri dello Stato.

In particolare, è stato anche precisato (cfr., da ultimo, TAR Lazio, sede Roma, sez. II-quater, 1° marzo 2011, n. 1901) che la valutazione tecnica consistente nel giudizio circa l’interesse storico-artistico di un’opera è caratterizzata da un elevato grado di mutevolezza non solo nei diversi periodi storici, in base al cambiamento dei valori estetici dell’epoca, ma anche nello stesso arco temporale in virtù della soggettività degli stessi e, ad avviso del Collegio, anche del luogo in cui tali opere si trovano.

Pertanto, considerato l’elevato grado di soggettività e opinabilità di tali valutazioni, il sindacato (debole) del giudice sulla motivazione dell’atto deve essere circoscritto ai soli profili dell’irragionevolezza e dell’illogicità a differenza del normale sindacato sulla discrezionalità tecnica in cui la valutazione può essere condotta ricorrendo all’applicazione della disciplina interessata.

Quanto, poi, allo stato di conservazione dell’opera da tutelare, la stessa giurisprudenza ha anche chiarito che lo stato di cattiva manutenzione o di parziale distruzione di un bene non ne impedisce di certo l’assoggettamento al vincolo artistico e storico, restando rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione la valutazione dell’idoneità di quanto rimane della cosa ad esprimere il valore che si intende tutelare, tanto più che il soggetto vincolato è tenuto a restaurare l’immobile pregiudicato o a subire un eventuale intervento sostitutivo d’ufficio in tal senso a carico dell’erario ove il privato non abbia disponibilità economiche (Cons. St., sez. VI, 8 febbraio 2000, n. 677); con la conseguenza che anche tale valutazione discrezionale risulta sindacabile in sede di legittimità solo per i profili della manifesta illogicità e del travisamento dei fatti (Cons. St., sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2430).

Mentre è stato ritenuto illegittimo il provvedimento d’imposizione del vincolo storico artistico nelle ipotesi in cui il bene sul quale il vincolo è diretto non sia più esistente, perché distrutto prima dell’emanazione del provvedimento (Cons. St., sez. VI, 20 gennaio 2000, n. 260).

3. – Fatte tali precisazioni, può utilmente passarsi all’esame delle censure dedotte.

Deve al riguardo subito precisarsi che il ricorso è fondato.

Carattere assorbente riveste in merito la censura sopra riassunta alla lettera d) e con la quale la parte ricorrente si è lamentata, nella sostanza, dell’irrazionalità e dell’illogicità della protezione della porzione rimasta della facciata, staticamente compromessa. In particolare, con tale doglianza la ricorrente – dopo aver premesso che il decreto di protezione non investiva in realtà la sola facciata, ma l’intera area di sedime, vincolando l’intero ex fabbricato – ha evidenziato che la porzione residua della facciata, staticamente compromessa, costituiva un grave pericolo per l’incolumità pubblica, con irragionevole ed immotivato sacrificio imposto al privato e senza una ragionevole motivazione; che il rudere non poteva giustificare e soddisfare la riconoscibilità, la lettura, la valenza dell’impostazione delle parti planovolumetriche perdute, né poteva riesumare il processo industriale, da decenni ormai dismesso e rimosso; che la scelta di imporre un vincolo così pesante ed incidente, capace di svuotare definitivamente la suscettività edificatoria del sito, avrebbe dovuto trovare motivazioni ben più forti dello stato emozionale che in realtà traspare dalla relazione stessa allegata al decreto; che tale scelta, infine, era contraria anche agli indirizzi del Ministero, il quale, consapevole delle difficoltà che tali vincoli comportano e degli oneri che allo stesso sono connessi, ha, negli anni, ridotto all’essenziale tale tipologia di vincolo e solo per monumenti di oggettivo e reale pregio.

Nell’esposizione in fatto già sono state sommariamente indicate le vicende che hanno preceduto l’imposizione del vincolo in parola; tali vicende, di cui, peraltro, la stampa locale si è ampiamente occupata e che costituiscono un “fatto notorio” di cui questo Giudice non può non tener conto, sono state oggi analiticamente descritte in una pubblicazione a stampa recentemente edita, che si occupa proprio delle demolizioni di alcuni edifici del novecento effettuate di recente nella città di Pescara (definitiva al riguardo come una città “senza rughe”).

Deve al riguardo sommariamente evidenziarsi che il Comune di Pescara ha assentito alla società proprietaria del fabbricato in parola il 14 giugno 2010 il permesso di costruire per effettuare i lavori di demolizione e di ricostruzione di detto immobile, ma che, peraltro, prima di tale data la locale Sezione di Italia Nostra aveva già interessato il Ministero della particolare rilevanza dell’edificio. Dopo che tali lavori erano iniziati e dopo che il 27 luglio era intervenuta una prima parziale demolizione del fabbricato, il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per l’Abruzzo ha adottato il 30 luglio 2010 l’ordine di sospensione cautelare dei lavori ai sensi dell’art. 28, comma 3, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; tale atto, però, non è stato solo comunicato via fax (e non notificato direttamente) alla ditta costruttrice, la quale nei giorni successivi ha proceduto alla demolizione pressoché totale dell’edificio, con esclusione solo di una porzione della facciata. Tali demolizioni si sono interrotte il 2 agosto 2010, data in cui è stato notificato l’ordine di sospensione dei lavori.

Il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale dell’immobile in parola si è quindi concluso con l’impugnato decreto 23 febbraio 2011, n. 269, del Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici per l’Abruzzo, che ha dichiarato l’immobile di interesse particolarmente importante sotto il profilo storico e artistico.

Nella allegata relazione storico-artistica tali vicende vengono così testualmente descritte:

“Al 30 luglio 2011, data di sospensione dei lavori, l’edificio aveva subito una cospicua demolizione ed era rimasto in piedi soltanto il corpo rialzato ed avanzato della facciata principale. Quest’ultima aveva subito solamente lo smontaggio degli infissi e la parziale demolizione di un balconcino aggiunto alla struttura originaria. La scala ospitata nell’ala sinistra era integra, e risultavano invece parzialmente demoliti i solai dell’ala destra, come conferma la documentazione fotografica allegata. Le demolizioni, nonostante l’ordine di sospensione, sono poi riprese nel pomeriggio del 2 agosto 2010 arrecando notevole danno alla struttura. Infatti è stata interamente demolita l’ala destra del blocco facciata e quasi totalmente demoliti i solai della parte centrale della stessa, arrecando un danno strutturale tale da rendersi necessario un intervento di messa in sicurezza. Allo stato attuale pertanto, come peraltro risulta dalla documentazione fotografica, rimane in piedi il registro centrale della facciata e l’ala sinistra con il blocco locali ad essa retrostanti. Rimane ancora integro, nel suo impianto planimetrico, il solaio del piano di calpestio del piano rialzato con i locali dell’ammezzato”.

In estrema sintesi, alla data in cui è stato assunto l’atto in questa sede impugnato il fabbricato nella sua struttura portante era stato ormai demolito, mentre rimaneva in piedi solo un piccola parte della facciata, che, peraltro, necessitava di opere urgenti di messa in sicurezza.

Pur in presenza di tali irreversibili danni alla struttura la relazione storico-artistica così conclude: “sebbene l’edificio sia stato fortemente mutilato, rimanendo in piedi soltanto parte della facciata, è indubbio che quanto resta è bastevole ad esplicitare i valori che questo edificio ha significato per la storia politica, sociale ed economica della città di Pescara. Analogamente per quanto attiene alla qualità architettonica del disegno di facciata, che ha rappresentato un esempio per le architetture che ad essa seguirono, l’impianto simmetrico permette una lettura complessiva dell’elemento anche dopo la reiterata mutilazione. Certamente la consistenza materica superstite è sufficiente ad esprimere il valore ed il significato, in pratica l’interesse culturale particolarmente importante, che l’edificio intero avrebbe espresso”.

Nulla viene, peraltro, al riguardo precisato in ordine alla pur evidenziata instabilità delle opere rimaste, che – come si legge nella stessa relazione – proprio per i danni strutturali subiti necessitavano di urgenti “interventi di messa in sicurezza”.

Ciò posto, ritiene il Collegio che la predetta motivazione posta a sostegno dell’imposizioni del vincolo non si sottragga alle predette censure dedotte con il ricorso.

Premesso che tale motivazione, proprio perché inficiata da una evidente irrazionalità ed illogicità è sindacabile da parte di questo Giudice, va evidenziato che appare priva di adeguata motivazione l’affermazione secondo la quale il rudere rimasto avrebbe potuto giustificare e soddisfare la riconoscibilità, la lettura, la valenza dell’impostazione delle parti plano volumetriche perdute e avrebbero potuto riesumare il processo industriale, da decenni ormai dismesso e rimosso. Va, infatti, ricordato che il vincolo in parola è stato impresso in quanto l’immobile è stato ritenuto di interesse particolarmente importante sotto sia il profilo artistico, che storico:

– quanto al primo aspetto perché opera di Florestano di Fausto e perché “il modello compositivo dello stabile, con particolare riguardo al disegno di facciata, ha rappresentato un modello per gli edifici pubblici” che erano stati successivamente realizzati e “l’edificio era stato percepito come simbolo positivo ed esemplare di un modo moderno di concepire la città”;

– quanto al secondo aspetto perché la Centrale del Latte era stato “il primo stabilimento industriale nella Provincia di Pescara” ed aveva svolto una particolare “il ruolo sociale” “durante la seconda guerra mondiale e nelle fasi successive ad essa”.

Ora, pur potendosi concordare sul particolare rilievo dell’edificio in parola ove però fosse ancora integro nella sua struttura complessiva, ad avviso del Collegio, dalla piccola parte della sola facciata rimasta non emerge più “la qualità architettonica del disegno di facciata”, né quanto resta “è bastevole ad esplicitare i valori che questo edificio ha significato per la storia politica, sociale ed economica della città di Pescara”, specie ove si consideri che la porzione residua della facciata è staticamente compromessa e costituisce un grave pericolo per l’incolumità pubblica. Per cui, in definitiva, l’imposizione del vincolo appare illogica, in quanto non ha contestualmente considerato il precario stato dell’edificio sotto l’aspetto statico.

In definiva, l’Amministrazione quando ha imposto il vincolo non ha anche considerato che quella parte della facciata rimasta avrebbe dovuto essere necessariamente interessata da urgenti lavori di consolidamento statico che ne avrebbero ulteriormente modificato l’aspetto.

Sembra, in definitiva, alla Sezione che la scelta di imporre un vincolo così rilevante ed incidente sugli interessi e sull’affidamento ingenerato nella ricorrente in ordine alla capacità edificatoria del sito, avrebbe dovuto trovare motivazioni ben più forti di quello “stato emozionale” che in definitiva traspare dalla relazione allegata al decreto, volta quasi a porre un rimedio ad errori precedentemente commessi.

Nella relazione, invero, si sottolinea più volte la circostanza che alla data di adozione dell’atto di sospensione dei lavori l’edificio era ancora integro e che la successiva demolizione sarebbe da attribuirsi esclusivamente all’impresa che avrebbe disatteso l’ordine cautelare di sospensione dei lavori (trasmesso via fax alla sede della società).

Tale circostanza (peraltro, contestata dalla ricorrente), quand’anche fosse vera, non potrebbe di certo da sola giustificare l’imposizione del vincolo, in quanto – come già detto – il provvedimento d’imposizione del vincolo storico artistico è illegittimo ove sia intervenuto quando il bene sul quale il vincolo è diretto non sia più esistente, perché distrutto prima dell’emanazione del provvedimento. Inoltre, il vincolo di immodificabilità dei luoghi non avrebbe potuto interessare anche l’intera area di sedime, quasi a sanzionare la società ricorrente delle demolizioni (in ipotesi, abusivamente) eseguite.

Con riferimento a quanto sopra esposto deve, pertanto, ritenersi che l’atto impugnato sia illegittimo in ragione della irrazionalità e della illogicità della predetta motivazione posta a sostegno dell’imposizione del vincolo.

Peraltro e per concludere, non può al riguardo non censurarsi il complessivo comportamento della Soprintendenza, che – dopo essere stata assente nel momento della pianificazione urbanistica della città e dopo che i lavori di demolizione erano da tempo iniziati – non ha assunto con la dovuta sollecitudine il provvedimento cautelare di sospensione dei lavori, non ha notificato tale provvedimento direttamente alla ditta interessata (limitandosi soltanto ad inviare un fax alla sede della società) ed, infine, ha omesso di vigilare con il Comune sulla immediata sospensione dei lavori.

Mentre deve respingersi la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla ricorrente in quanto priva dell’imprescindibile supporto probatorio.

4. – Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato. Allo scopo, peraltro, di evitare che il bene, in ipotesi, meritevole di tutela possa essere definitivamente distrutto nelle more della proposizione di un eventuale appello e seguendo al riguardo l’insegnamento del Giudice appello (cfr. Cons. St., sez. VI, 10 maggio 2011, n. 2755), dispone, infine, che tale annullamento abbia effetto a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della presente sentenza.

Sussistono, per concludere, in relazione alla particolarità della fattispecie ed alla speciale rilevanza degli interessi pubblici che l’Amministrazione ha inteso tutelare, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, con la decorrenza indicata in dispositivo, l’impugnato decreto 23 febbraio 2011, n. 269, del Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici per l’Abruzzo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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