* RIFIUTI – Abbandono – Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Ordinanza di rimozione – Competenza dirigenziale.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 11 Maggio 2012
Numero: 198
Data di udienza: 5 Aprile 2012
Presidente: Perrelli
Estensore: Pennetti
Premassima
* RIFIUTI – Abbandono – Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Ordinanza di rimozione – Competenza dirigenziale.
Massima
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 11 maggio 2012 n. 198
RIFIUTI – Abbandono – Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Ordinanza di rimozione – Competenza dirigenziale.
Ai sensi dell’art. 107 del 267/2000, la competenza ad adottare atti di gestione amministrativa spetta ai Dirigenti comunali: tale disposizione si applica anche alle norme emanate successivamente all’entrata in vigore del D. Lg.vo n. 267/2000, in quanto ai sensi dell’art. 1, comma 4 del medesimo “le Leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente Testo Unico, se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni”; poiché l’ultimo periodo dell’art. 192, comma 3, D. Lg.vo n. 152/2006, il quale riproduce pedissequamente il contenuto dell’ultima frase del precedente art. 14, comma 3, D. Lg.vo n. 22/1997, non prevede espressamente una deroga al menzionato art. 107, l’adozione dell’ordinanza ivi prevista rientra nella competenza dirigenziale.
Pres. Perrelli, Est. Pennetti – A. s.p.a. (avv. Pandiscia) c. Comune di Rionero in Vulture (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 11 maggio 2012 n. 198SENTENZA
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 11 maggio 2012 n. 198
N. 00198/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00227/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2010, proposto da:
Anas Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Pandiscia, con domicilio eletto presso Daniele Stolfi Avv. in Potenza, via F. Baracca, n.61;
contro
Comune di Rionero in Vulture in persona del Sindaco p.t., n.c.;
per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 14 del 2/4/2010, di rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati alla contrada Gaudo, nei pressi della strada prov.le ex s.s. 93 e la strada vicinale denominata “Selvaggio”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 il dott. Giancarlo Pennetti e udito per la ricorrente l’Avv. Carlo Pandiscia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto impugnato, il Sindaco di Rionero in Vulture, sulla base di segnalazione della Guardia di Finanza (nota dell’1/3/07) secondo cui in Contrada Gaudo, nei pressi della Strada Provinciale ex S.S. 93 e la strada vicinale “Selvaggio”, vi è un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non, costituiti da materiale di risulta derivante da demolizioni edili, pneumatici, materiale plastico, elettrodomestici, eternit, batterie esauste, materiale ferroso di vario genere (il tutto su di un’area complessiva di circa 10.000 metri quadrati), accertato che una parte di tale area è di proprietà dell’ANAS -che non ha però aderito all’invito (nota del 7/5/07) a provvedere alla bonifica- ordina alla società in questione di procedere alla rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti predetti ai sensi degli articoli 192 e 250 del d. lgs. n.152/06 e ss. mm. e ii.
Col presente gravame, notificato il 5/6/10 e depositato il 2/7/10, si deduce quanto segue:
incompetenza del sindaco ex art. 107 del d. lgs. n.267/00- violazione e falsa applicazione degli articoli: 8, 50 e 54 del d. lgs. n.267/00, dell’art. 2 l.n. 241/90, dell’art. 192 del d. lgs. n.152/06, degli artt. 184 e 198 del d. lgs. n.152/06– eccesso di potere per travisamento dei fatti- illogicità e ingiustizia manifesta- difetto di istruttoria e motivazione.
Si osserva che la competenza ad adottare l’atto impugnato era del dirigente e non del sindaco. Neppure è legittima la forma dell’ordinanza contingibile ed urgente apparentemente scelta dal Comune atteso chè l’ordine arriva ben tre anni dopo la segnalazione e in assenza dei necessari circostanziati e univoci accertamenti tecnici a carico del citato deposito incontrollato di rifiuti. L’atto impugnato sarebbe stato adottato oltre il termine di legge e, ancora, si osserva che l’ANAS non è proprietaria delle strade e non ha il compito di effettuare interventi quale quello richiesto, salvo che non vi sia l’esigenza di garantire il buono stato viabile e il mantenimento della sicurezza della circolazione. In ogni caso non sarebbe stato accertato l’elemento del dolo o della colpa caratterizzante la condotta dell’ANAS quale proprietario dell’area e dovendosi per altro verso escludere il ricorso della responsabilità oggettiva stante il tenore inequivoco della legge (art. 192 codice ambiente).
Il Comune di Rionero in Vulture non si è costituito.
Alla pubblica udienza del 5 aprile 2012 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
E’ fondato il dedotto vizio di incompetenza, come da giurisprudenza di questo T.A.R. (cfr. 28/9/07 n.620).
Infatti, ai sensi dell’art. 107, comma 5, D.Lg.vo n. 267/2000 “a decorrere dall’entrata in vigore del presente Testo Unico” (cioè ai sensi dell’art. 10, comma 1, Disp. Prelim. al C.C. dal 13.10.2000: 15° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto D. Lg.vo n. 267/2000) “le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I del Titolo III” (cioè il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco: cfr. artt. 36-54) “l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai Dirigenti, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma 5, e dall’art. 54”. Mentre ai sensi dell’art. 50, comma 5, D.Lg.vo n. 267/2000 spetta al Sindaco “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica” soltanto l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti (come quelle di “eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti provvedere”, previste anche dall’art. 13 D. Lg.vo n. 22/1997, per le quali è prevista la competenza del Sindaco, quando gli effetti dell’emergenza sanitaria e/o ambientale investono il solo territorio comunale), tra le quali non rientrano quelle disciplinate dall’art. 14, comma 3, D. Lg.vo n. 22/1997, in quanto tali ordinanze hanno un carattere sanzionatorio (cfr. T.A.R. Parma Emilia Romagna sez. I, 12 luglio 2011, n. 255), essendo previste soltanto per le violazioni imputabili “a titolo di dolo o colpa”, rientrante nell’ordinaria gestione amministrativa di spettanza dirigenziale. Mentre l’art. 54, comma 2, D. Lg.vo n. 267/2000 prevede soltanto l’adozione da parte del Sindaco (nella qualità di Ufficiale del Governo) di ordinanze contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi percoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, cioè trattasi di ordinanze contingibili ed urgenti che riguardano una fattispecie diversa da quella oggetto della controversia in esame. Pertanto, l’adozione dell’ordinanza ex art. 14, comma 3, D.Lg.vo n. 22/1997, trattandosi di un atto di gestione (più precisamente di un provvedimento sanzionatorio), rientra nella competenza del Dirigente comunale e non del Sindaco, per cui l’Ordinanza Sindacale impugnata con il presente ricorso non risulta affetta dal vizio di incompetenza (cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 878 del 18.9.2003, n. 658 del 20.6.2003, n. 873 dell’11.12.2001 e n. 675 del 27.8.2001; TAR Napoli Sez. I Sentenze n. 7532 del 12.6.2003, n. 1291 del 12.3.2002 e n. 5324 del 7.12.2001; TAR Brescia Sent. n. 792 del 25.9.2001). Al riguardo va pure precisato che il principio statuito dal suddetto art. 107, comma 5, D. Lg.vo n. 267/2000, secondo cui dall’entrata in vigore di quest’ultimo decreto le norme che conferiscono al Sindaco (od anche al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale) la competenza ad adottare atti di gestione amministrativa vanno interpretate nel senso che tale competenza spetta ai Dirigenti comunali, si applica anche alle norme emanate successivamente all’entrata in vigore del D. Lg.vo n. 267/2000, in quanto ai sensi dell’art. 1, comma 4 del medesimo “le Leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente Testo Unico, se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni” e l’ultimo periodo dell’art. 192, comma 3, D. Lg.vo n. 152/2006, il quale riproduce pedissequamente il contenuto dell’ultima frase del precedente art. 14, comma 3, D. Lg.vo n. 22/1997, non prevede espressamente una deroga al menzionato art. 107.
Ne consegue l’accoglimento del gravame e, per l’effetto, l’annullamento dell’atto impugnato con rimessione dell’affare al competente dirigente comunale.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 2.000 oltre rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Antonio Ferone, Consigliere
Giancarlo Pennetti, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)