* VIA, VAS E AIA – Procedimenti di screening e di VIA – Osservazioni espresse dai Comuni territorialmente interessati – Natura – Pareri endoprocedimentali.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 14 Febbraio 2014
Numero: 125
Data di udienza: 19 Dicembre 2013
Presidente: Perrelli
Estensore: Mastrantuono
Premassima
* VIA, VAS E AIA – Procedimenti di screening e di VIA – Osservazioni espresse dai Comuni territorialmente interessati – Natura – Pareri endoprocedimentali.
Massima
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 14 febbraio 2014, n. 125
VIA, VAS E AIA – Procedimenti di screening e di VIA – Osservazioni espresse dai Comuni territorialmente interessati – Natura – Pareri endoprocedimentali.
Le considerazioni e/o osservazioni, espresse da Comuni territorialmente interessati nell’ambito dei procedimenti di verifica (e/o screening) e di VIA, sia ai sensi degli artt. 20, comma 3, e 24, comma 4, D.Lg.vo n. 152/2006, sia ai sensi degli artt. 8, comma 2, e 14, comma 4, L.R. n. 47/1998 costituiscono pareri endoprocedimentali privi di efficacia lesiva, in quanto la lesione attuale e concreta dell’interesse (nella specie, alla realizzazione dell’impianto) potrà verificarsi solo in caso di eventuale provvedimento conclusivo di tipo negativo.
Pres. Perrelli, Est. Mastrantuono – L. s.r.l. (avv.ti Chiarelli e Alagia) c. Comune di Bernalda (avv. Esposito) e altri (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 14 febbraio 2014, n. 125SENTENZA
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 14 febbraio 2014, n. 125
N. 00125/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2012, proposto dalla Lucana Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fernanda Chiarelli e Francesco Alagia, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto, ai sensi dell’art. 25, comma 1, Cod. Proc. Amm., in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Comune di Bernalda, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano Esposito, come da mandato in calce all’atto di costituzione ed in virtù della Del. G.M. n. 26 del 14.3.2013, con domicilio eletto in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 58 presso lo studio dell’Avv. Gianpaolo Magnante;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
-Provincia di Matera, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
per l’annullamento:
-della Delibera G.M. n. 125 del 3.11.2011 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 3 al 18 novembre 2011), con la quale il Comune di Bernalda ha:
1) “preliminarmente ed in via generale, al fine di non compromettere le enormi potenzialità del territorio comunale”, espresso “assoluta contrarietà alla realizzazione, sull’intero territorio comunale, di impianti di trattamento e/o trasformazione dei rifiuti, con valorizzazione energetica dei medesimi tramite cicli, qualunque essi siano, che ne prevedano la combustione in forma solida e gassosa”;
2) “in via subordinata e gradata”, “nell’ambito della procedura di screening ex art. 20 D.Lg.vo n. 152/2006 in corso di svolgimento”, formalizzato 6 osservazioni al progetto, presentato dalla Lucana Ambiente S.r.l. il 20.9.2011, finalizzato alla realizzazione nell’area SIN di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, provenienti esclusivamente dalla raccolta differenziata, per la produzione di fertilizzante ammedante-compostato di qualità e di combustile bricchettato, per l’alimentazione di un gassogeno idoneo a produrre energia elettrica e termica;
-della Del. G.M. n. 85 del 28.9.2012 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 2 al 17 ottobre 2012), con la quale il Comune di Bernalda, nell’ambito del successivo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, attivato dalla Lucana Ambiente S.r.l. con istanza dell’1.8.2012, ha ribadito quanto già statuito con la precedente Del. G.M. n. 125 del 3.11.2011, cioè: 1) “preliminarmente ed in via generale”, “l’assoluta contrarietà alla realizzazione, sull’intero territorio comunale, di impianti di trattamento e/o trasformazione dei rifiuti, con valorizzazione energetica dei medesimi tramite cicli, qualunque essi siano, che ne prevedano la combustione in forma solida e gassosa”; 2) ed “in via subordinata e gradata”, la reiterazione delle stesse 6 osservazioni già indicate nella citata Del. n. 125/2011;
nonché per la condanna
del Comune di Bernalda al risarcimento dei danni, prioritariamente in forma specifica e subordinatamente in forma equivalente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da liquidare anche in forma equitativa e previa eventuale ammissione di CTU, per il rimborso delle spese sostenute (danno emergente), per i mancati guadagni (lucro cessante) e per il ritardo causato dal comportamento del Comune, con i conseguenti maggiori costi esecutivi e costruttivi causati dalla posticipazione del’iniziativa;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bernalda;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti Fernanda Chiarelli e Gaetano Esposito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’anno 2008 la Lucana Ambiente S.r.l. manifestava l’intenzione di realizzare nell’area SIN (destinata all’edificazione di manufatti al servizio delle attività industriali), sita nella località Pantanello, un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, provenienti esclusivamente dalla raccolta differenziata, per la produzione di fertilizzante ammedante-compostato di qualità e di combustile bricchettato, per l’alimentazione di un gassogeno idoneo a produrre energia elettrica e termica.
Il Comune di Bernalda riteneva interessante la predetta iniziativa e pertanto assegnava alla Lucana Ambiente S.r.l. due lotti della predetta area SIN.
E con Determinazione n. 1710 del 16.11.2011 il Dirigente dell’Ufficio Tutela del Paesaggio della Regione Basilicata, dopo aver acquisito i pareri favorevoli sia della Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio (espresso nella seduta del 20.6.2011), sia quello ex art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004 del Soprintendente con nota prot. n. 13770 del 26.10.2011, rilasciava l’autorizzazione paesaggistica, richiesta dalla Lucana Ambiente con istanza del 22.3.2010, facendo espressamente salve “le verifiche di conformità alle vigenti norme nazionali e regionali (PIEAR) regolanti questo genere di impianti, nonché le autorizzazioni di competenza di altre strutture, comprese le verifiche di competenza comunale ed eventuale VIA o screening presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale”.
Con istanza del 20.9.2011 la Lucana Ambiente S.r.l. chiedeva l’attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA (e/o screening), in quanto l’Allegato IV alla Parte II del D.Lg.vo n. 152/2006 comprendeva, tra i progetti sottoposti alla fase di verifica e/o screening, alla lett. z.b del punto 7 gli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate giornaliere, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lett. da R1 a R9, della Parte IV dello stesso D.Lg.vo n. 152/2006 (sul punto cfr. pure l’Allegato B, punto 7, lett. s, alla L.R. n. 47/1998).
Nell’ambito di tale procedimento, il Comune di Bernalda, dopo aver pubblicato nell’Albo Pretorio l’avviso del deposito del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale dell’impianto in questione, con Delibera G.M. n. 125 del 3.11.2011 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 3 al 18 novembre 2011) esprimeva ai sensi dell’art. 20, comma 3, D.Lg.vo n. 152/2006:
1) “preliminarmente ed in via generale, al fine di non compromettere le enormi potenzialità del territorio comunale”, esprimeva “assoluta contrarietà alla realizzazione, sull’intero territorio comunale, di impianti di trattamento e/o trasformazione dei rifiuti, con valorizzazione energetica dei medesimi tramite cicli, qualunque essi siano, che ne prevedano la combustione in forma solida e gassosa”;
2) “in via subordinata e gradata”, evidenziando la “spiccata e notissima valenza turistica (ricettività turistica lungo la costa meta pontina, sui siti archeologic, ecc.)” ed “agricola”, per la presenza “di diffuse coltivazioni di elevatissimo pregio”, le seguenti 6 osservazioni: a) gli elaborati trasmessi non contenevano tutti i documenti previsti dagli artt. 17-23 del DPR n. 207/2010; b) l’intervento proposto faceva riferimento ad una tecnologia brevettata, ma il titolare del brevetto non aveva sottoscritto alcuno dei documenti depositati, i quali peraltro erano firmati da un professionista non abilitato a tale tipo di progettazione; c) gli elaborati non chiarivano le frazioni di rifiuto da processare, cioè solo “umido” o anche “biomasse” e/o le relative proporzioni, e tale indeterminatezza alimentava “dubbi riguardo alla provenienza dei rifiuti da trattare, nonché riguardo alla sostenibilità stessa dell’impianto, atteso che, nell’ambito territoriale di riferimento, non” sussistevano “quantitativi da processare così elevati come quelli dichiarati (32.000 tonnellate all’anno)”, mentre il Comune di Bernalda aveva “una potenzialità produttiva di frazione umida non superiore a 1.500 tonnellate all’anno”, specificando che tali dubbi venivano favoriti anche “dalle differenti locuzioni utilizzate, per individuare l’impianto ed il processo che si intende realizzare”; d) non erano descritti i processi, da realizzare in collaborazione con la Metaponto Agrobios S.r.l., relativi all’utilizzo dei “fumi in uscita”, “per lo sviluppo di colture microalgali finalizzate alla produzione di sostanze di interesse industriali, quali oli, integratori alimentari per uso umano, zootecnico e acquicolture di altissima qualità, oltre a fertilizzanti biologici, produzioni di vitamine, minerali, aminoacidi per industria farmaceutica ed alimentare”; e) non vi era alcun riferimento alla compatibilità e/o conformità del progetto “agli strumenti di programmazione provinciale e regionale in materia di flussi di rifiuti e trattamenti o smaltimenti finali”; f) infine, gli Uffici provinciali e regionali dovevano verificare se il progetto doveva essere assoggettato a VIA o AIA.
Dopo tale Delibera, la Lucana Ambiente S.r.l. con istanza dell’1.8.2012 chiedeva la VIA e depositava la documentazione, prescritta dall’art. 5 L.R. n. 47/1998, dando notizia dell’avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale mediante inserzione del relativo avviso nell’Albo Pretorio del Comune di Bernalda.
Tale Ente interveniva anche in questo secondo procedimento, emanando la Del. G.M. n. 85 del 28.9.2012 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 2 al 17 ottobre 2012), con la quale il Comune ribadiva quanto già statuito con la precedente Del. G.M. n. 125 del 3.11.2011, cioè: 1) “preliminarmente ed in via generale”, “l’assoluta contrarietà alla realizzazione, sull’intero territorio comunale, di impianti di trattamento e/o trasformazione dei rifiuti, con valorizzazione energetica dei medesimi tramite cicli, qualunque essi siano, che ne prevedano la combustione in forma solida e gassosa”; 2) ed “in via subordinata e gradata”, la reiterazione delle stesse 6 osservazioni già indicate nella citata Del. n. 125/2011.
Le suddette Delibere G.M. nn. 125 del 3.11.2011 e 85 del 28.9.2012 sono state impugnate con il presente ricorso (notificato il 30.11.2012), deducendo:
1) violazione degli artt. 4 e 5 L.R. n. 47/1998 e dei principi ispiratori del contraddittorio, nonché eccesso di potere per difetti di istruttoria e carenza di motivazione, in quanto il Comune di Bernalda, confermando le medesime osservazioni, aveva dimostrato di non aver esaminato i nuovi documenti, depositati l’1.8.2012;
2) violazione dell’art. 23, comma 4, D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto, in ogni caso, il Comune non aveva adempiuto a quanto prescritto da questa norma, che, in caso di incompletezza dell’istanza di VIA, stabilisce che “l’Autorità competente” deve richiedere “al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste”.
Si è costituito il Comune di Bernalda, il quale ha in via preliminare eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto le Delibere impugnate esprimono pareri endoprocedimentali non vincolanti e perciò sono privi di efficacia lesiva, ed in via gradata l’infondatezza, in quanto con nota prot. n. 73416 del 23.4.2013 (indirizzata anche alla ricorrente ed al Comune) il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale della Regione aveva fatto presente all’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale che l’impianto in questione poteva essere autorizzato, “purché la Giunta Regionale, con specifico atto deliberativo (a seguito di apposita istanza da parte della società proponente), ne dichiari l’indispensabilità a fini de recupero, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento”, in quanto tale tipo di impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi non era contemplato dalla “pianificazione provinciale di settore (assente nel caso di specie)”, ma ai sensi dell’art. 25, commi 1 e 2 lett. c), L.R. n. 17/2011 la Giunta Regionale poteva autorizzare la suddetta iniziativa “nelle more dell’adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ex art. 199 D.Lg.vo n. 152/2006”.
All’Udienza Pubblica del 19.12.2013 il ricorso in esame passava in decisione.
Si prescinde dall’irricevibilità dell’impugnazione della Del. G.M. n. 125 del 3.11.2011 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 3 al 18 novembre 2011), in quanto avrebbe dovuto essere contestata entro il termine decadenziale di impugnazione di 60 giorni, ed anche della sua inammissibilità per acquiescenza, perché la società ricorrente ha poi chiesto, di propria iniziativa, l’attivazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lg.vo n. 152/2006 e della L.R. n. 47/1998, presentando lo studio di impatto ambientale, unitamente alla relativa documentazione prevista dall’art. 5 L.R. n. 47/1998.
Infatti, va accolta l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse del ricorso in esame, proposta dal Comune resistente, attesocchè le considerazioni e/o osservazioni, espresse da Comuni territorialmente interessati nell’ambito dei procedimenti di verifica (e/o screening) e di VIA, sia ai sensi degli artt. 20, comma 3, e 24, comma 4, D.Lg.vo n. 152/2006, sia ai sensi degli artt. 8, comma 2, e 14, comma 4, L.R. n. 47/1998 costituiscono pareri endoprocedimentali privi di efficacia lesiva, in quanto la lesione attuale e concreta dell’interesse della ricorrente alla realizzazione dell’impianto sopra descritto potrà verificarsi solo in caso di eventuale provvedimento conclusivo di tipo negativo.
Comunque, va disposta la compensazione delle spese di giudizio, in quanto con i documenti, depositati l’1.8.2012, la società ricorrente aveva soddisfatto le prime 5 osservazioni, indicate nella precedente Del. G.M. n. 125/2011, specificando anche che i quantitativi di rifiuti, da trattare, sarebbero stati indicati, ai sensi dell’art. 7, comma 5, D.M. 5.2.1998, nella comunicazione di inizio di attività e che il punto di emissione sarebbe stato oggetto di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 D.Lg.vo n. 152/2006, determinando una riduzione delle emissioni complessive di metano ed anidride carbonica in atmosfera.
Invece, si è rilevata non illegittima l’osservazione della citata Del. G.M. n. 125/2011, relativa alla verifica della compatibilità e/o conformità del progetto “agli strumenti di programmazione provinciale e regionale”, tenuto conto del contenuto della nota regionale prot. n. 73416 del 23.4.2013, depositata dal Comune, e di quanto statuito dall’art. 25, commi 1 e 2 lett. c), L.R. n. 17/2011.
Mentre, non coglie nel segno il secondo motivo di impugnazione, sia perché la società ricorrente aveva presentato tutta la documentazione, prescritta dall’art. 5 L.R. n. 47/1998, sia perché “l’Autorità competente”, che ai sensi dell’art. 23, comma 4, D.Lg.vo n. 152/2006, avrebbe dovuto chiedere al proponente la documentazione integrativa, era l’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione e non il Comune di Bernalda.
Conseguentemente, va confermata la debenza del Contributo Unificato a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate, con irripetibilità del Contributo Unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Giancarlo Pennetti, Consigliere
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)