Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 436 | Data di udienza: 21 Novembre 2018

APPALTI – Art. 1 d.lgs. n. 50/2016 – Ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici – Contratti cd. passivi – Estensione della disciplina ai contratti cd. attivi – Inconfigurabilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 17 Maggio 2019
Numero: 436
Data di udienza: 21 Novembre 2018
Presidente: Caruso
Estensore: Nappi


Premassima

APPALTI – Art. 1 d.lgs. n. 50/2016 – Ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici – Contratti cd. passivi – Estensione della disciplina ai contratti cd. attivi – Inconfigurabilità.



Massima

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 17 maggio 2019, n. 436


APPALTI – Art. 1 d.lgs. n. 50/2016 – Ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici – Contratti cd. passivi – Estensione della disciplina ai contratti cd. attivi – Inconfigurabilità.

L’art. 1 del d.lgs. n. 50 del 2016 è netto nel prevedere, quale ambito di applicazione, i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione, ovverosia i contratti c.d. “passivi”, produttivi di una spesa per l’Amministrazione, mentre la sua disciplina non si estende ai c.d. contratti attivi, quali l’alienazione (nella specie, di suolo comunale).


Pres. Caruso, Est. Nappi – G.N. (avv. Lorenzo) c. Comune di Ruoti  (avv. Cannizzaro)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 17 maggio 2019, n. 436

SENTENZA

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 17 maggio 2019, n. 436


Pubblicato il 17/05/2019

N. 00436/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 328 del 2018, proposto da
– Gianluigi Nardiello, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Lorenzo, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Potenza alla via Sanremo n. 28, p.e.c. lorenzo.luca@cert.ordineavvocatipotenza.it.;


contro

– Comune di Ruoti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Cannizzaro, con domicilio eletto presso il suo studio, in Potenza, alla via N. Sauro n. 102, p.e.c. cannizzaro.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

– dello “avviso di vendita suolo comunale – proroga termini”. Avviso pubblico del 18.04.2018 prot. 3801/2018;

– del provvedimento reg. gen. n. 232/18, reg. area n.114, dell’8 maggio 2018, avente a oggetto “vendita comunale. – proroga termini avviso pubblico”;

– di ogni atto propedeutico e presupposto e consequenziale, collegato e derivato, in quanto ostativo della presentazione del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruoti;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2018, il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con atto depositato il 16 luglio 2018, Gianluigi Nardiello è insorto avverso gli atti in epigrafe, coi quali si è disposta la proroga dei termini per la presentazione di offerte nell’ambito dell’asta pubblica per l’alienazione del suolo sito nel Comune di Ruoti, in contrada Marana “Ex campi da

tennis”, per una superficie di circa mq 1.450,00.

In punto di fatto, il ricorrente ha rappresentato quanto segue:

– con deliberazione del Consiglio comunale di Ruoti n. 11 del 24 marzo 2017 si è stabilito di procedere alla cessione del fondo di cui è questione;

– con determinazione dirigenziale reg. gen. n. 116/2018, reg. area n. 54 del 6 marzo 2018 è stata indetta un’asta pubblica per la vendita del suolo ed è stato approvato il relativo disciplinare;

– con avviso pubblico prot. n. 2549 del 13 marzo 2018 è stato fissato il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse a contrarre con l’Amministrazione il 20 aprile 2018, e l’asta pubblica è stata programmata per il successivo 23 aprile 2018;

– il 18 aprile 2018 il ricorrente, ha presentato la sua manifestazione d’interesse, versando un importo a titolo di cauzione di € 2.000,00;

– nello stesso giorno il Sindaco del Comune di Ruoti con l’impugnata nota del 18 aprile 2018, prot. 3801/2018, ha chiesto al responsabile dell’area tecnica la proroga del predetto termine;

– in data 8 maggio 2018 è stato adottato il provvedimento, del pari impugnato, reg. gen. n. 232/18, reg. area n.114, dell’8 maggio 2018, avente a oggetto “Vendita comunale. – Proroga termini avviso pubblico”, dal quale è scaturita la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico in cui il termine perentorio inizialmente stabilito per il giorno 20 aprile 2018 è stato postergato al 18 luglio 2018.

1.2. In diritto, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge, la mancata o falsa applicazione del d.lgs. n. 50/2016, art. 79, e l’eccesso di potere.

2. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso.

3. Alla camera di consiglio del 12 settembre 2018 parte ricorrente ha rinunziato alla trattazione dell’incidentale istanza cautelare.

4. Alla pubblica udienza del 21 novembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue, e ciò dispensa il Collegio dal rilevare d’ufficio la sua inammissibilità per attuale difetto d’interesse, in quanto, avendo parte ricorrente presentato la sua candidatura, e non essendosi celebrata alla data di deposito del ricorso la relativa asta pubblica, allo stato la avversata proroga non è idonea a ingenerare alcuna concreta lesione dell’interesse all’aggiudicazione della procedura e delle chance di conseguimento del bene della vita costituito dall’acquisizione in proprietà del fondo di cui è cenno.

Con l’unico motivo, il ricorrente ha invocato la violazione dell’art. 79 del codice dei contratti pubblici, evidenziando come la proroga in questione non rientri nei casi di cui al co. 3 e 4 di tale disposizione.

La censura è fuori asse. L’art. 1 del d.lgs. n. 50 del 2016 è netto nel prevedere, quale ambito di applicazione, i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione, ovverosia i contratti c.d. “passivi”, produttivi di una spesa per l’Amministrazione, mentre la sua disciplina non si estende ai c.d. contratti attivi, quali l’alienazione di cui si discorre. Ne consegue che non conferenti sono le disposizioni invocate in tal senso dal deducente, nonché la giurisprudenza e la prassi pure richiamate nel ricorso.

Neppure sussiste il lamentato difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto, come ha eccepito, con supporto documentale, l’Amministrazione resistente, alla data in cui il Sindaco ha invitato il responsabile del procedimento a disporre la contestata proroga, stante l’assenza di manifestazioni di interesse (18 aprile 2018), la candidatura del deducente non era ancora pervenuta, essendo stata ricevuta dal Comune di Ruoti soltanto il 20 aprile 2018. D’altro canto, la scelta di concedere ulteriore tempo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse a partecipare al pubblico incanto non appare irragionevole o arbitraria, rispondendo al canone dell’efficace realizzazione dell’interesse pubblico alla cessione del bene alle migliori condizioni possibili. Neppure, trattandosi di procedura ancora in itinere, è ravvisabile l’illegittimità della richiamata proroga o la lesione di un affidamento giuridicamente tutelabile del ricorrente.

6. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.

7. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018, con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Benedetto Nappi
        
IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso
        
        
IL SEGRETARIO
 

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