* CAVE E MINIERE – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – L.r. Basilicata n. 12/1979 – Autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività di cava – Opere edilizie di natura non precaria – Preventivo rilascio del permesso di costruire – Necessità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 21 Aprile 2016
Numero: 403
Data di udienza: 6 Aprile 2016
Presidente: Caruso
Estensore: Mastrantuono
Premassima
* CAVE E MINIERE – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – L.r. Basilicata n. 12/1979 – Autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività di cava – Opere edilizie di natura non precaria – Preventivo rilascio del permesso di costruire – Necessità.
Massima
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 21 aprile 2016, n. 403
CAVE E MINIERE – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – L.r. Basilicata n. 12/1979 – Autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività di cava – Opere edilizie di natura non precaria – Preventivo rilascio del permesso di costruire – Necessità.
Soltanto l’attività di apertura e coltivazione di cava, pur comportando la trasformazione del territorio, non è subordinata al controllo edilizio comunale, giacché la compatibilità della coltivazione della cava con gli interessi urbanistici è oggetto di accertamento da parte della Regione al momento del rilascio dell’autorizzazione per lo sfruttamento dei giacimenti; ciò non significa che tutte le opere realizzate nella cava non siano assoggettate al regime del permesso di costruire, ma sono tali solamente i manufatti edilizi di natura precaria, non destinati a durare nel tempo, ma ad essere rimossi dopo il momentaneo uso, e le attività di trasformazione del sito di natura contingente (sul punto cfr. Cass. Pen. Sez. III n. 18546 del 7.4.2010). Pertanto, le opere edilizie che non siano di tipo precario (nella specie, in quanto sarebbero state rimosse e/o demolite soltanto al termine della coltivazione mineraria, avente una durata pluridecennale) devono essere assentite con il preventivo rilascio del permesso di costruire. Ed invero, l’autorizzazione regionale ex L.R. Basilicata n. 12/1979, il cui possesso è necessario ed indispensabile per l’esercizio dell’attività di coltivazione di una cava, risulta finalizzata alla tutela degli interessi pubblici di natura geologica, ambientale ed economica (cfr. artt. 2 e 5 L.R. n. 12/1979), mentre al Comune spetta l’esercizio delle funzioni in materia urbanistica ed edilizia.
Pres. Caruso, Est. Mastrantuono – F. s.n.c. (avv.ti Riccardi e Fenucciu) c. Comune di Vietri di Potenza (avv. Stigliani)
Allegato
Titolo Completo
TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 21 aprile 2016, n. 403SENTENZA
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 21 aprile 2016, n. 403
N. 00403/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00509/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 509 del 2015, proposto dalla Fabio Antonio & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Riccardi e Demetrio Fenucciu, con domicilio eletto in Potenza Via Pretoria n. 54 presso lo studio dell’avv. Salvatore Lacerra;
contro
Comune di Vietri di Potenza in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Stigliani, con domicilio eletto in Potenza Via Pretoria n. 262;
per l’annullamento
della Determinazione n. 75 del 10.2.2015 (notificata il 2.3.2015), con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza ha disposto l’acquisizione ex art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001 delle aree di sedime, sulle quali erano stati realizzati gli abusi edilizi, e dei terreni circostanti foglio di mappa n. 31, particelle nn. 87, 88, 89, 90 e 194, particelle nn. 276, 277 e 280, scaturite dalle originarie particelle nn. 103, 104 e 212, e particelle nn. 284, 285, 287, 289, 291, 292 e 293, scaturite dalle originarie particelle nn. 203, 216, 266 e 267;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vietri di Potenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Giovanni Riccardi e Silvano Sabia, quest’ultimo per dichiarata delega dell’avv. Domenico Stigliani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ditta Antonio Fabio & C. S.n.c. esercita l’attività di cava, autorizzata dalla Regione Basilicata, sui terreni foglio di mappa n. 31, particelle nn. 54, 55, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 103, 104, 130, 131, 163, 164, 167, 170, 183, 186, 190, 191, 193, 194, 203, 206, 208, 212, 214, 216, 266 e 267, siti nella Contrada Mancadiana del Comune di Vietri di Potenza.
Su tali terreni i soci della predetta ditta eseguivano degli abusi edilizi, che venivano sanzionati con l’Ordinanza di demolizione n. 2354 del 23.6.2005, con la quale veniva stabilito che, in caso di omesso ripristino dello stato dei luoghi entro il termine perentorio di 90 giorni, si sarebbe proceduto ai sensi dell’art. 31 DPR n. 380/2001.
La predetta Ordinanza n. 2354 del 23.6.2005 ed il successivo provvedimento di reiezione dell’istanza di sanatoria venivano impugnati dinanzi a questo Tribunale, il quale respingeva il ricorso con Sentenza n. 696 del 5.12.2007, confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con la Decisione n. 4016 del 18.6.2009, in quanto l’appello veniva dichiarato irricevibile.
Intanto, il Comune aveva emanato l’ulteriore Ordinanza di demolizione n. 2473 del 16.7.2008, con l’espressa avvertenza che, in caso di inerzia protratta per altri 90 giorni, il Comune, ai sensi dell’art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001, avrebbe acquisito gratuitamente, oltre all’area di sedime sulla quale erano stati realizzati gli abusi edilizi, anche la superficie dieci volte superiore a quella abusivamente costruita.
Anche l’Ordinanza n. 2473 del 16.7.2008 è stata impugnata con Ric. n. 406/2008 dinanzi a questo TAR, il quale ha respinto l’istanza cautelare con Ordinanza n. 356 del 5.11.2008, confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con Ordinanza n. 3121 del 16.6.2009: il giudizio si è concluso con Decreto n. 583 del 7.9.2010, in seguito alla rinuncia della parte ricorrente.
Con verbale del 20.10.2008 la Polizia Municipale ha accertato l’inottemperanza alla predetta Ordinanza di demolizione n. 2473 del 16.7.2008.
Pertanto, il Comune ha affidato al geom. Maria Grazia Santoro l’incarico di effettuare i frazionamenti catastali delle aree da acquisire gratuitamente e, pertanto, dalle originarie particelle catastali del foglio di mappa n. 31 sono scaturite le particelle nn. 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 e 294 e tali frazionamenti sono stati recepiti dall’Agenzia delle Entrate di Potenza.
Successivamente, con Determinazione n. 75 del 10.2.2015 (notificata il 2.3.2015) il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza ha disposto l’acquisizione ex art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001 delle aree di sedime, sulle quali erano stati realizzati gli abusi edilizi, e dei terreni circostanti foglio di mappa n. 31, particelle nn. 87, 88, 89, 90 e 194, particelle nn. 276, 277 e 280, scaturite dalle originarie particelle nn. 103, 104 e 212, e particelle nn. 284, 285, 287, 289, 291, 292 e 293, scaturite dalle originarie particelle nn. 203, 216, 266 e 267.
La ditta Fabio Antonio & C. S.n.c. con il ricorso, notificato il 4/6.5.2015 e depositato 12.5.2015, ha impugnato quest’ultima Determinazione, deducendo con unico motivo “l’incompetenza, la violazione degli artt. 2, 3, 20 e 22 L.R. n. 12/1979, dell’art. 31 DPR n. 380/2001 e del principio di leale collaborazione tra Enti, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento delle circostanze di fatto e di diritto illogicità, irrazionalità e sviamento”, cioè: a) la nullità ex art. 21 septies L. n. 241/1990 per incompetenza assoluta, in quanto l’autorizzazione all’esercizio della coltivazione di cava ed alla vigilanza dell’attività estrattiva spetta esclusivamente alla Regione; b) il Comune non aveva tenuto conto della circostanza che le opere edilizie di cui è causa erano funzionali ed essenziali all’attività estrattiva, avrebbero dovuto essere rimosse al termine della coltivazione mineraria e, comunque, non era stata motivata l’acquisizione dei terreni circostanti alle aree di sedime degli abusi edilizi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Vietri di Potenza, il quale ha:
1) eccepito, oltre al giudicato formatosi sull’impugnazione dell’Ordinanza di demolizione n. 2354 del 23.6.2005, anche l’inammissibilità delle censure dedotte, in quanto avrebbero dovuto essere proposte nell’ambito del predetto giudizio conclusosi con il giudicato avverso i provvedimenti di demolizione e di reiezione delle istanze di sanatoria, anche perché l’impugnata Determinazione n. 75 del 10.2.2015 costituisce un atto dovuto, privo di discrezionalità e di propria autonomia, essendo meramente consequenziale alla propedeutica ordinanza di demolizione;
2) dedotto l’infondatezza del ricorso, in quanto la recente autorizzazione regionale, rilasciata alla ricorrente in data 8.1.2015 per il prosieguo della coltivazione della cava, si riferiva ad aree già acquisite in proprietà dal Comune.
Con Ordinanza n. 129 del 7.10.2015 questo Tribunale ha respinto l’istanza di provvedimento cautelare.
All’Udienza Pubblica del 6.4.2016 il ricorso in esame è passato in decisione.
DIRITTO
Si può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità, sollevate dal Comune di Vietri di Potenza, tenuto conto dell’infondatezza nel merito del ricorso in epigrafe.
Infatti, soltanto “l’attività di apertura e coltivazione di cava, pur comportando la trasformazione del territorio, non è subordinata al controllo edilizio comunale, giacché la compatibilità della coltivazione della cava con gli interessi urbanistici è oggetto di accertamento da parte della Regione al momento del rilascio dell’autorizzazione per lo sfruttamento dei giacimenti”, ma “ciò non significa che tutte le opere realizzate nella cava siano necessariamente di natura precaria, o comunque non assoggettate al regime del permesso di costruire, ma sono tali solamente i manufatti edilizi non destinati a durare nel tempo, ma ad essere rimossi dopo il momentaneo uso, e le attività di trasformazione del sito di natura contingente” (sul punto cfr. Cass. Pen. Sez. III n. 18546 del 7.4.2010).
Pertanto, poiché le opere edilizie di cui è causa non sono di tipo precario, in quanto verranno rimosse e/o demolite soltanto al termine della coltivazione mineraria, avente una durata pluridecennale, dovevano essere assentite con il preventivo rilascio del permesso di costruire.
Ed invero, l’autorizzazione regionale ex L.R. n. 12/1979, rilasciata alla ricorrente il 22.2.2005 e rinnovata l’8.1.2015, il cui ossesso è necessario ed indispensabile per l’esercizio dell’attività di coltivazione di una cava, risulta finalizzata alla tutela degli interessi pubblici di natura geologica, ambientale ed economica (cfr. artt. 2 e 5 L.R. n. 12/1979), mentre al Comune spetta l’esercizio delle funzioni in materia urbanistica ed edilizia.
Perciò, non vi è stato alcun comportamento contraddittorio del Comune di Vietri di Potenza, in quanto, nell’esprimere il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione regionale ex L.R. n. 12/1979, ha effettuato una valutazione unicamente sotto il profilo geologico-ambientale, per cui tale parere endoprocedimentale non può assumere la configurazione di un provvedimento implicito di autotutela delle precedenti sanzioni di demolizione, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente, mentre con l’impugnata Determinazione n. 75 del 10.2.2015 il Responsabile dell’Area Tecnica ha esercitato la funzione ex art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001, relativa alla materia edilizia, che, in caso di omessa demolizione delle opere abusive, prevede espressamente l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, oltre che delle aree di sedime degli abusi edilizi, anche delle aree circostanti fino ad un massimo di “dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”, senza alcun obbligo di motivazione.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)