* RIFIUTI – Piano regionale di gestione dei rifiuti – Impianti di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi – Mancata previsione – Contrasto con il principio di autosufficienza – Esclusione – Artt. 196 e 199 d.lgs. n. 152/2006 – Rifiuti pericolosi – Impianti esistenti e sistemi di raccolta – Art. 182 d.lgs. n. 152/2006 – Principio di prossimità – Rifiuti urbani non pericolosi – Criterio di prossimità e criterio di autosufficienza – Stretta connessione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 21 Novembre 2013
Numero: 727
Data di udienza: 7 Novembre 2013
Presidente: Perrelli
Estensore: Mastrantuono
Premassima
* RIFIUTI – Piano regionale di gestione dei rifiuti – Impianti di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi – Mancata previsione – Contrasto con il principio di autosufficienza – Esclusione – Artt. 196 e 199 d.lgs. n. 152/2006 – Rifiuti pericolosi – Impianti esistenti e sistemi di raccolta – Art. 182 d.lgs. n. 152/2006 – Principio di prossimità – Rifiuti urbani non pericolosi – Criterio di prossimità e criterio di autosufficienza – Stretta connessione.
Massima
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 21 novembre 2013, n. 727
RIFIUTI – Atto di programmazione regionale – Impianti di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi – Mancata previsione – Contrasto con il principio di autosufficienza – Esclusione.
Il contrasto con il principio di autosufficienza ex art. 182 bis, comma 1, lett. a), D.Lg.vo n. 152/2006 (peraltro riferito esclusivamente ai rifiuti urbani non pericolosi), si verifica allorquando viene adottata una norma regionale che prevede il divieto assoluto di conferimento di rifiuti speciali o pericolosi, provenienti da altre Regioni, mentre un atto di programmazione regionale può anche non prevedere l’installazione di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi. Né, in tale ipotesi, risulta violato l’art. 5 Direttiva Comunitaria n. 12/2006, in quanto l’obbligo di autosufficienza, relativo alla “necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”, viene attribuito da tale norma comunitaria ad ogni Stato membro e non anche agli Enti sub statali.
Pres. Perrelli, Est. Mastrantuono – S. s.p.a. (avv.ti Morigi, Carlo Celani e Carmelo Mancusi) c. Provincia di Potenza (avv. Luglio) e altro (n.c.)
RIFIUTI – Piani di gestione dei rifiuti – Artt. 196 e 199 d.lgs. n. 152/2006 – Rifiuti pericolosi – Impianti esistenti e sistemi di raccolta – Art. 182 d.lgs. n. 152/2006 – Principio di prossimità – Rifiuti urbani non pericolosi.
I Piani di gestione dei rifiuti ex artt. 196, comma 1, lett. a), 197, comma 1, lett. d), e 199 D.Lg.vo n. 152/2006, di competenza regionale e/o provinciale, non devono obbligatoriamente contemplare l’insediamento di impianti di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi, in quanto tali Piani, ai sensi dell’art. 199, comma 3, lett. b) e g), D.Lg.vo n. 152/2006, devono prevedere, con riferimento ai rifiuti pericolosi, oltre agli impianti esistenti, i relativi “sistemi di raccolta”, ma al contempo il principio di autosufficienza risulta statuito, all’interno di ciascun ambito territoriale ottimale, soltanto con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi. Analogamente, l’art. 182 bis D.Lg.vo n. 152/2006 prevede il criterio della prossimità degli impianti di recupero/trattamento/smaltimento soltanto con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi.
Pres. Perrelli, Est. Mastrantuono – S. s.p.a. (avv.ti Morigi, Carlo Celani e Carmelo Mancusi) c. Provincia di Potenza (avv. Luglio) e altro (n.c.)
RIFIUTI – Criterio di prossimità e criterio di autosufficienza – Stretta connessione.
Il criterio di prossimità va interpretato in stretta connessione con il principio di autosufficienza, valevole solo per i rifiuti urbani non pericolosi, per cui, se nell’ambito provinciale e/o regionale non vi sono impianti di trattamento/smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi, tali rifiuti vanno conferiti presso l’impianto extraprovinciale o extraregionale più vicino.
Pres. Perrelli, Est. Mastrantuono – S. s.p.a. (avv.ti Morigi, Carlo Celani e Carmelo Mancusi) c. Provincia di Potenza (avv. Luglio) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 21 novembre 2013, n. 727SENTENZA
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 21 novembre 2013, n. 727
N. 00727/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2008, proposto dalla SODAI Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Morigi, Carlo Celani e Carmelo Mancusi, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 28;
contro
-Provincia di Potenza, in persona del Dirigente dell’Ufficio Contenzioso, rappresentata e difesa dall’Avv. Emanuela Luglio, come da mandato a margine del controricorso di costituzione ed in virtù della Determinazione Dirigente Ufficio Contenzioso n. 825 dell’11.3.2008, con domicilio eletto in Potenza Piazza delle Regioni presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della Del. G.P. n. 69 del 2.10.2007 (pubblicata nell’Albo Pretorio dall’8.10.2007 al 23.10.2007), con la quale la Provincia di Potenza ha integrato il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, nella parte in cui non ha menzionato il progetto di adeguamento dell’impianto di trattamento, sito all’interno delle Officine Grandi Riparazioni di Trenitalia S.p.A. nella Località San Nicola di Melfi, presentato dalla SODAI Italia S.p.A. l’1.8.2005, e non ha previsto la realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Potenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti Antopiero Russo, per delega dell’Avv. Carmelo Mancusi, e Emanuela Luglio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La SODAI Italia S.p.A. gestisce la depurazione ed il trattamento delle acque reflue industriali delle Officine Grandi Riparazioni di Trenitalia S.p.A., site nella zona industriale del Comune di Melfi.
Con istanza dell’1.8.2005 la SODAI Italia S.p.A., ai sensi della L.R. n. 47/1998, chiedeva alla Regione Basilicata il giudizio di compatibilità ambientale ed, ai sensi del D.Lg.vo n. 59/2005, il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (d’ora in poi AIA), per l’esercizio, nell’ambito delle predette Officine di Trenitalia S.p.A., di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non (operazioni di smaltimento D15, D9, D8): infatti, poiché l’impianto proposto aveva una capacità di ricezione di 10 tonnellate di rifiuti al giorno, rientrava tra quelli previsti dal punto 5.1 dell’Allegato I al D.Lgv.o n. 59/2005, per i quali risultava necessario acquisire l’AIA alle condizioni stabilite dal citato D.Lg.vo n. 59/2005.
Poiché l’impianto esistente trattava 18.000 mc. di rifiuti liquidi all’anno, pari ad un volume medio giornaliero di 60 mc. (stimando il periodo di funzionamento delle Officine Grandi Riparazioni di Trenitalia in 300 giorni all’anno), ma disponeva di potenzialità per trattare altri 2.280 mc. di rifiuti liquidi al giorno, pari a 846.000 mc. all’anno, la SODAI Italia S.p.A. aveva chiesto di poter adeguare l’impianto, utilizzando la predetta capacità residua anche con riferimento ai rifiuti liquidi pericolosi e non, provenienti da stabilimenti industriali di altre Regioni.
Nella seduta del 3.4.2006 il Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente (CTRA) esprimeva parere favorevole con alcune prescrizioni (precisamente: redazione, previa verifica dell’ARPAB, di un manuale operativo, per regolamentare la miscelazione delle diverse tipologie di rifiuti; installazione di un campionatore automatico delle acque con sistema di sigillatura; periodiche campagne di monitoraggio di tipo chimico-fisico della qualità dell’aria e delle acque, di intesa con l’ARPAB; cortina di arredo verde lungo tutto il perimetro esterno dell’impianto.
Le prescrizioni – poi accettate dalla società ricorrente: cfr. nota del 12.4.2006 – erano giustificate in quanto:
1) lo studio ambientale, predisposto dalla SODAI Italia S.p.A., consentiva di individuare e valutare gli effetti del progetto e non evidenziava particolari interferenze sulle componenti ambientali;
2) l’intervento si inseriva in un contesto territoriale già antropizzato ed interessato da attività industriali;
3) il progetto era conforme al Piano Regionale dei Rifiuti ed al Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, “approvato nell’anno 2002”, ma tale Piano non contemplava alcuna disposizione con riferimento ai rifiuti speciali;
4) non veniva espresso il parere cumulativo previsto dall’art. 18 L.R. n. 47/1998, in quanto il progetto in esame doveva essere sottoposto ad AIA ai sensi del D.Lg.vo n. 59/2005, che all’epoca prevedeva la propedeuticità del giudizio di compatibilità ambientale.
Con Del. G.R. n. 732 del 15.5.2006 la Regione condivideva il predetto parere del CTRA del 3.4.2006 e perciò ai sensi della L.R. n. 47/1998 esprimeva il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, stabilendo espressamente “in anni tre la validità di tale giudizio favorevole, a far data dall’adozione della presente deliberazione, quale termine per l’inizio effettivo dei lavori”.
Per quanto riguarda il procedimento di AIA ex D.Lg.vo n. 59/2005, veniva convocata la Conferenza dei servizi, prevista dall’art. 5, comma 10, D.Lg.vo n. 59/2005, per la data dell’ 1.2.2007.
In tale seduta:
1) il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ed il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Potenza esprimevano parere di improcedibilità ai sensi dell’art. 42 L.R. n. 6/2001, motivato per la mancanza della pianificazione di settore;
2) il rappresentante del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza evidenziava la mancanza della documentazione “dimostrativa della titolarità del lotto di insediamento” (tale documentazione veniva poi presentata dalla società ricorrente);
3) il rappresentante del Comune di Melfi chiedeva di aggiornare la Conferenza;
4) il rappresentante dell’AUSL n. 1 di Venosa non era presente.
Con Del. G.P. n. 69 del 2.10.2007 (pubblicata nell’Albo Pretorio dall’8.10.2007 al 23.10.2007) la Provincia di Potenza integrava il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, già approvato con Del. G.P. n. 43 del 16.7.2002, con la Sezione Rifiuti Speciali, non prevedendo la realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi, ma solo l’esercizio, con possibilità di ampliamento, degli impianti esistenti (Atella, Baragiano, Barile, Melfi e Viggiano) e la realizzazione di nuovi impianti nei Comuni di Balvano e Senise, per il trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi.
Tale Del. G.P. n. 69 del 2.10.2007 è stata impugnata con il presente ricorso (notificato il 21.12.2007), deducendo:
1) violazione dell’art. 97 della Costituzione, cioè dei principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irrazionalità e perplessità, in quanto l’impugnata Del. G.P. n. 69 del 2.10.2007 non aveva tenuto conto del suddetto progetto, presentato dalla ricorrente l’1.8.2005;
2) violazione degli artt. 41, 117, comma 2, lett. s), e 120 della Costituzione, dell’art. 5 Direttiva Comunitaria n. 12/2006 e dei principi fondamentali del D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto l’omessa previsione di impianti per il trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi era stata motivata con “l’insufficienza di una produzione di tali rifiuti nella Provincia di Potenza”, ma tale motivazione contrastava sia con il principio della libera iniziativa economica privata, sia con le statuizioni della Corte Costituzionale, secondo cui il principio di autosufficienza, previsto per i soli rifiuti urbani non pericolosi, non si applica ai rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Con Del. G.R. n. 308 del 4.3.2008 la Regione statuiva che il citato PPGR, integrato con Del. G.P. n. 69 del 2.10.2007, era coerente con il PRGR e perciò, ai sensi dell’art. 11, comma 7, L.R. n. 6/2001, il Piano Provinciale Gestione Rifiuti entrava in vigore il 17.3.2008, cioè nel giorno della pubblicazione nel BUR della Del. G.R. n. 30/2008.
Con Delibera G.R. n. 1303 del 14.7.2009 (pubblicata nel B.U.R. del 3.8.2009 ed inviata alla società ricorrente con nota Dirigente Ufficio Compatibilità Ambientale Regione Basilicata prot. n. 150603 del 5.8.2009) la Regione, dopo aver richiamato il suddetto contenuto del PPGR, integrato con Del. G.P. n. 69 del 2.10.2007, ha espresso il diniego al rilascio dell’AIA ex D.Lg.vo n. 59/2005, per l’adeguamento e l’esercizio dell’impianto di trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non (operazioni di smaltimento D15, D9, D8), richiesta dalla società ricorrente con l’istanza dell’1.8.2005, evidenziando anche che il progetto di adeguamento di cui è causa doveva ritenersi – ai sensi dell’art. 28 L.R. n. 6/2001 – una variante sostanziale all’impianto esistente e che nella specie non poteva applicarsi l’art. 10, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006 (come sostituito dall’art. 1, comma 3, D.Lg.vo n. 4/2008), poiché il giudizio di compatibilità ambientale, emanato con la citata Del. G.R. n. 732 del 15.5.2006, era “antecedente alla norma invocata e conseguentemente non” conteneva “i requisiti propri del provvedimento descritto dalla norma oggi vigente”.
Tale Delibera G.R. n. 1303 del 14.7.2009 è stata impugnata dinanzi a questo Tribunale con Ric. 492/2009, pure chiamato nella stessa Udienza Pubblica del 7.11.2013.
La Provincia di Potenza si è costituita nel presente giudizio e, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso, ne ha anche eccepito l’inammissibilità, in quanto il Piano impugnato non era immediatamente lesivo, e l’improcedibilità, per il mancato annullamento del provvedimento di diniego dell’AIA.
All’Udienza Pubblica del 7.11.2013 il ricorso in esame passava in decisione.
DIRITTO
1.In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità, proposta dalla Provincia di Potenza, in quanto l’impugnata Del. G.P. n. 69 del 2.10.2007 risultava immediatamente lesiva nella parte in cui non prevedeva la realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi, tenuto pure conto della circostanza che la società ricorrente aveva già presentato, in data 1.8.2005, un progetto di adeguamento dell’impianto di trattamento sito all’interno delle Officine Grandi Riparazioni di Trenitalia S.p.A. nella Località San Nicola di Melfi, finalizzato al trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non (operazioni di smaltimento D15, D9, D8), chiedendo il giudizio di compatibilità ambientale ed il rilascio dell’AIA.
1.1.Sempre in via preliminare, va precisato che il ricorso in esame non può essere dichiarato improcedibile per l’intervenuta emanazione della Delibera G.R. n. 1303 del 14.7.2009, di rigetto dell’AIA, in quanto tale Delibera è stata tempestivamente impugnata dalla ricorrente dinanzi a questo Tribunale con il Ric. 492/2009, chiamato nella medesima Udienza Pubblica del 7.11.2013.
2.Nel merito, il ricorso risulta infondato.
2.1.Con il primo motivo di impugnazione la SODAI Italia S.p.A. ha dedotto la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione ex art. 97 della Costituzione e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto l’impugnata Del. G.P. n. 69 del 2.10.2007, di integrazione mediante la Sezione Rifiuti Speciali del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, già approvato con la precedente Del. G.P. n. 43 del 16.7.2002, non aveva tenuto conto del progetto di adeguamento dell’impianto di trattamento, sito all’interno delle Officine Grandi Riparazioni di Trenitalia S.p.A. nella Località San Nicola di Melfi, presentato dalla ricorrente l’1.8.2005.
Tale censura risulta destituita di fondamento, in quanto a pag. 33 della Sezione Rifiuti Speciali del PPGR, aggiunta dalla Del. G.P. n. 69 del 2.10.2007, erano state indicate tutte le istanze pervenute, finalizzate al recupero (6, di cui 1 relativa al recupero dei veicoli fuori uso ed un’altra finalizzata allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non), allo smaltimento (9, di cui 1 finalizzata allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non) ed al trattamento dei rifiuti, di cui 3 relative ad impianti di trattamento reflui non pericolosi, 2 relative ad impianti di trattamento rifiuti speciali e non ed anche quella, oggetto della controversia in esame, proposta dalla società ricorrente.
2.2.Con il secondo motivo di impugnazione la società ricorrente ha dedotto che la mancata previsione, nell’ambito della suddetta Sezione rifiuti speciali del PPGR, della realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi violava gli artt. 41, 117, comma 2, lett. s), e 120 della Costituzione, l’art. 5 Direttiva Comunitaria n. 12/2006 ed i principi fondamentali del D.Lg.vo n. 152/2006.
Tali censure non possono essere accolte, attesocchè, tenuto conto della circostanza che l’unica istanza, finalizzata al trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi, è stata quella presentata dalla società ricorrente l’1.8.2005, la scelta di non prevedere alcun impianto per il trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi è stata coerente con la disposizione, statuita a pag. 254 del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, già approvato con la Del. G.P. n. 43 del 16.7.2002, secondo cui “la presenza di impianti di smaltimento dovrebbe essere distribuita sul territorio, cercando di assicurare, a parità di garanzie ambientali, una distribuzione dei carichi di smaltimento che tenga conto del criterio dell’equità sociale”, “evitando che una stessa area (identificata con un Comune o una certa porzione di territorio) sia continuativamente oggetto della realizzazione di nuovi impianti di smaltimento”.
Tale esigenza di equità sociale, di non gravare il medesimo territorio con l’insediamento di più impianti, essendo generale, va applicata non soltanto con riferimento alla fase di smaltimento dei rifiuti, ma anche a quella del trattamento, tanto più che, nella specie, l’iniziativa della ricorrente contemplava anche le operazioni di smaltimento D15, D9, D8.
Pertanto, poiché nell’area industriale del Comune di Melfi, dove si trovano le Officine Grandi Riparazioni di Trenitalia S.p.A., gestite dalla società ricorrente, risultano ubicati sia un impianto di depurazione destinato al trattamento dei rifiuti liquidi speciali a servizio dell’intera zona industriale, sia l’impianto di termodistruzione di rifiuti con recupero energetico della Fenice, la previsione che, in tale area, un impianto esistente svolgesse anche il trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi, avrebbe violato il predetto criterio di equità sociale e/o di omogenea distribuzione degli impianti di trattamento/smaltimento rifiuti nella Provincia di Potenza.
Mentre, il provvedimento impugnato non contiene la motivazione, indicata a pag. 5 del ricorso, secondo cui l’omessa previsione di impianti per il trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi sarebbe stata motivata con “l’insufficienza di una produzione di tali rifiuti nella Provincia di Potenza”.
Pertanto, non risulta violato l’art. 41 della Costituzione, in quanto l’attività imprenditoriale, oltre a non potersi svolgere “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza”, deve essere “indirizzata e coordinata a fini sociali” anche medianti atti di programmazione generale.
Parimenti, non risulta violato l’art. 120 della Costituzione, in quanto i rifiuti liquidi pericolosi, prodotti nella Provincia di Potenza, possono continuare ad essere trasportati e conferiti presso impianti appositamente autorizzati, siti al di fuori della Provincia stessa.
Invece, non risulta pertinente il richiamo alle Sentenze Corte Costituzionale nn. 535/2001 e 505/2002 ed alla limitazione del principio di autosufficienza ex art. 182 bis, comma 1, lett. a), D.Lg.vo n. 152/2006, riferito esclusivamente ai rifiuti urbani non pericolosi, attesocchè il contrasto con tale principio si verifica allorquando viene adottata una norma regionale che prevede il divieto assoluto di conferimento di rifiuti speciali o pericolosi, provenienti da altre Regioni, mentre un atto di programmazione regionale può anche non prevedere l’installazione di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi.
Perciò, nella specie, non può ritenersi violato l’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.
Né risulta violato l’art. 5 Direttiva Comunitaria n. 12/2006, in quanto l’obbligo di autosufficienza, relativo alla “necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”, viene attribuito da tale norma comunitaria ad ogni Stato membro e non anche agli Enti sub statali.
Parimenti, non risultano violati i principi fondamentali del D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto, ai sensi dell’art. 195, comma 2, lett. a) e v), D.Lg.vo n. 152/2006, spetta allo Stato “l’indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione” e la “predisposizione di linee guida per l’individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi”.
Mentre i Piani di gestione dei rifiuti ex artt. 196, comma 1, lett. a), 197, comma 1, lett. d), e 199 D.Lg.vo n. 152/2006, di competenza regionale e/o provinciale, non devono obbligatoriamente contemplare l’insediamento di impianti di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi, in quanto tali Piani, ai sensi dell’art. 199, comma 3, lett. b) e g), D.Lg.vo n. 152/2006, devono prevedere, con riferimento ai rifiuti pericolosi, oltre agli impianti esistenti, i relativi “sistemi di raccolta”, ma al contempo il principio di autosufficienza risulta statuito, all’interno di ciascun ambito territoriale ottimale, soltanto con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi.
Infine, va precisato che l’art. 182 bis D.Lg.vo n. 152/2006 prevede il criterio della prossimità degli impianti di recupero/trattamento/smaltimento soltanto con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi.
Comunque, il criterio di prossimità va interpretato in stretta connessione con il principio di autosufficienza, valevole solo per i rifiuti urbani non pericolosi, per cui, se nell’ambito provinciale e/o regionale non vi sono impianti di trattamento/smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi, tali rifiuti vanno conferiti presso l’impianto extraprovinciale o extraregionale più vicino.
In ogni caso, va rilevato che lo scopo del presente ricorso non è quello di ottenere la previsione una qualsiasi localizzazione nell’ambito provinciale di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi, ma risulta finalizzato all’estensione dell’attività dell’impianto, esistente all’interno delle Officine Grandi Riparazioni di Trenitalia S.p.A. nella Località San Nicola di Melfi, al trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi, anche di provenienza extraregionale.
Tale finalità, però, come sopra detto, contrasta con il suindicato criterio di equità sociale e/o di omogenea distribuzione degli impianti, sancito a pag. 254 del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, già approvato con la Del. G.P. n. 43 del 16.7.2002.
Fermo restando, che presso l’impianto, esistente all’interno delle Officine Grandi Riparazioni di Trenitalia S.p.A. nella zona industriale di Melfi, la SODAI Italia S.p.A. potrà svolgere l’attività di trattamento dei rifiuti speciali liquidi non pericolosi, in quanto l’impugnata Del. G.P. n. 69 del 2.10.2007 prevede espressamente, a pag. 221 dell’approvata Sezione Rifiuti Speciali, la possibilità dell’ampliamento degli impianti esistenti nei Comuni di Atella, Baragiano, Barile, Melfi e Viggiano, per il trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi.
3.A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
4.Tenuto conto della circostanza che il progetto, presentato dalla ricorrente l’1.8.2005, aveva conseguito con Del. G.R. n. 732 del 15.5.2006 il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Giancarlo Pennetti, Consigliere
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)