* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Distanze tra edifici – Sporti inadatti all’incremento volumetrico o superficiario della costruzione – Rilevanza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 23 Aprile 2016
Numero: 421
Data di udienza: 6 Aprile 2016
Presidente: Caruso
Estensore: Mastrantuono
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Distanze tra edifici – Sporti inadatti all’incremento volumetrico o superficiario della costruzione – Rilevanza.
Massima
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 23 aprile 2016, n. 421
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Distanze tra edifici – Sporti inadatti all’incremento volumetrico o superficiario della costruzione – Rilevanza.
Nel calcolo del rispetto delle distanze stabilite dagli strumenti urbanistici, deve tenersi conto di qualsiasi elemento sporgente e/o superficie aggettante dei fabbricati, non assumendo alcuna rilevanza che gli sporti siano inadatti all’incremento volumetrico o superficiario della costruzione o che si trovino solo su una parte della facciata, eccetto quelli esclusivamente ornamentali come i fregi e le decorazioni (cfr. C.d.S. Sez. V n. 1267 del 13.3.2014; C.d.S. Sez. IV n. 5557 del 22.11.2013; C.d.S. Sez. IV n. 4968 del 2.9.2011; TAR Lecce Sez. III n. 1624 del 28.9.2012)
Pres. Caruso, Est. Mastrantuono – A.C. (avv. Bonafine) c. Comune di Rotonda (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 23 aprile 2016, n. 421SENTENZA
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 23 aprile 2016, n. 421
N. 00421/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2002, proposto da:
Alfredo Cozzetto, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Bonafine, con domicilio eletto in Potenza Via XX Settembre n. 19 presso lo studio dell’avv. Donato Coviello;
contro
Comune di Rotonda, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
-dell’Ordinanza n. 19 del 24.10.2001 (notificata il 25.10.2001), con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Rotonda, dopo aver richiamato l’allegata relazione istruttoria del Responsabile del procedimento del 15.10.2001, ha accolto in parte l’istanza di sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985, presentata il 17.9.2001, ed ha ingiunto al sig. Alfredo Cozzetto la demolizione, da eseguire entro 90 giorni, delle seguenti opere edilizie di un fabbricato, avente destinazione residenziale e commerciale, sito nella Lottizzazione convenzionata “Giardino”, che non potevano essere sanate, in quanto violavano le distanze minime stabilite dalle Norme Tecniche di Attuazione della predetta Lottizzazione convenzionata, precisamente: 1) copertura a sbalzo del porticato al piano terra e sporgenza a sbalzo del secondo piano del prospetto Nord-Ovest, perché entrambe poste ad una distanza inferiore a 6,00 m. dalla Via Rotondesi in Argentina; 2) sporgenze a sbalzo del primo e del secondo piano del prospetto Sud-Ovest, perché poste ad una distanza inferiore a 5,00 m. dai confini dell’adiacente lotto n. 4 della stessa Lottizzazione convenzionata;
-della suddetta relazione istruttoria del Responsabile del procedimento del 15.10.2001, allegata e parte integrante della predetta Ordinanza n. 19 del 24.10.2001;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 il Cons. Pasquale Mastrantuono e udito l’avv. Giuseppe Cosentino per dichiarata delega dell’avv. Vincenzo Bonafine;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 3.12.1997 il Comune di Rotonda rilasciava al sig. Alfredo Cozzetto una concessione edilizia, per la costruzione di fabbricati residenziali e commerciali sui terreni foglio di mappa n. 5, particelle nn. 389 e 399, siti nell’area denominata Lottizzazione convenzionata “Giardino”.
Nel corso dei lavori venivano accertati diversi abusi edilizi, con riferimento ai quali veniva emessa l’Ordinanza di demolizione n. 13 del 17.7.2001.
Pertanto, in data 17.9.2001 il sig. Cozzetto presentava l’istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985.
Con relazione istruttoria del 15.10.2001 il Responsabile del procedimento riteneva sanabili tutti gli abusi edilizi, eccetto quelli, relativi ad un solo fabbricato, avente destinazione residenziale e commerciale, che violavano le distanze minime stabilite dalle Norme Tecniche di Attuazione della suddetta Lottizzazione convenzionata “Giardino”, precisamente: 1) copertura a sbalzo del porticato al piano terra e sporgenza a sbalzo del secondo piano del prospetto Nord-Ovest, perché entrambe poste ad una distanza inferiore a 6,00 m. dalla Via Rotondesi in Argentina; 2) sporgenze a sbalzo del primo e del secondo piano del prospetto Sud-Ovest, perché poste ad una distanza inferiore a 5,00 m. dai confini del confinante lotto n. 4 della stessa Lottizzazione convenzionata.
Con Ordinanza n. 19 del 24.10.2001 (notificata il 25.10.2001) il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, dopo aver richiamato l’allegata relazione istruttoria del Responsabile del procedimento del 15.10.2001, annullava la precedente Ordinanza di demolizione n. 13 del 17.7.2001, accogliendo in parte l’istanza di sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985 del 17.9.2001, ed ingiungeva al sig. Alfredo Cozzetto la demolizione, da eseguire entro 90 giorni, delle suddette opere edilizie, indicate nell’allegata relazione istruttoria del 15.10.2001 “quale parte integrante” del provvedimento.
Il Cozzetto con il presente ricorso, notificato il 19/21.12.2001 e depositato il 18.1.2002, ha impugnato l’Ordinanza n. 19 del 24.10.2001, unitamente alla presupposta relazione istruttoria del 15.10.2001, deducendo:
1) la violazione dei principi in materia di distanze, atteso che gli sporti non dovevano essere presi in considerazione nel calcolo delle distanze, in quanto avevano una funzione meramente ornamentale ed accessoria e non aumentavano la superficie e la volumetria del fabbricato;
2) l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto gli atti impugnati non indicavano in modo preciso le disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione della Lottizzazione convenzionata “Giardino”, violate dal ricorrente;
3) l’eccesso di potere per contraddittorietà di comportamento, in quanto gli sporti contestati erano stati indicati negli elaborati progettuali e perciò doveva ritenersi che erano stati autorizzati dal Comune con il rilascio della concessione edilizia del 3.12.1997.
Con Ordinanza Istruttoria n. 468 dell’8.8.2015 questo Tribunale ha chiesto al Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale di redigere una relazione di chiarimenti, con la quale fosse specificato “se negli elaborati progettuali, approvati con il rilascio della concessione edilizia del 3.12.1997, erano state indicate le distanze della copertura a sbalzo del porticato al piano terra e della sporgenza a sbalzo del secondo piano del prospetto Nord-Ovest da Via Rotondesi in Argentina e delle sporgenze a sbalzo del primo e del secondo piano del prospetto Sud-Ovest dai confini dell’adiacente lotto n. 4 della Lottizzazione convenzionata Giardino”.
Con relazione del 28.9.2015, depositata il 5.10.2015, il predetto Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ha precisato che, poiché dagli elaborati progettuali, assentiti con la citata concessione edilizia del 3.12.1997, “era possibile determinare le distanze della copertura a sbalzo del porticato al piano terra e della sporgenza a sbalzo del secondo piano del prospetto Nord-Ovest da Via Rotondesi in Argentina e delle sporgenze a sbalzo del primo e del secondo piano del prospetto Sud-Ovest dai confini dell’adiacente lotto n. 4 della Lottizzazione convenzionata Giardino”, doveva ritenersi che tali opere erano state realizzate “in conformità al progetto assentito” con la concessione edilizia del 3.12.1997, “ma in difformità” alle NTA della suddetta Lottizzazione.
All’Udienza Pubblica del 6.4.2016 il ricorso in esame è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso risulta fondato soltanto con riferimento al terzo motivo di impugnazione.
Infatti, va disatteso il primo motivo di ricorso, attesocchè secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. per es. C.d.S. Sez. V n. 1267 del 13.3.2014; C.d.S. Sez. IV n. 5557 del 22.11.2013; C.d.S. Sez. IV n. 4968 del 2.9.2011; TAR Lecce Sez. III n. 1624 del 28.9.2012), nel calcolo del rispetto delle distanze, stabilite dagli strumenti urbanistici, deve tenersi conto di qualsiasi elemento sporgente e/o superficie aggettante dei fabbricati, non assumendo alcuna rilevanza che gli sporti siano inadatti all’incremento volumetrico o superficiario della costruzione o che si trovino solo su una parte della facciata, eccetto quelli esclusivamente ornamentali come i fregi e le decorazioni.
Pertanto, poiché dalla documentazione versata in giudizio si desume che la copertura e le sporgenze a sbalzo in questione non svolgono una funzione esclusivamente ornamentale, le stesse devono rispettare le distanze minime stabilite dalle Norme Tecniche di Attuazione della Lottizzazione di cui si tratta.
Parimenti, risulta infondato il secondo motivo di ricorso, in quanto gli atti impugnati risultano sufficientemente motivati con il richiamo alle suddette norme urbanistiche, le quali prescrivono la distanza minima di 6,00 m. dalle strade e di 5,00 m. dai confini degli altri lotti, atteso che risulta ininfluente la circostanza che le stesse norme non vengono indicate in modo preciso nei loro estremi, in quanto il ricorrente non ha dimostrato l’inesistenza delle predette disposizioni e/o il rispetto delle stesse da parte degli sporti del fabbricato di cui è causa.
Mentre, risulta fondato il terzo ed ultimo motivi di impugnazione, con il quale è stato dedotto l’eccesso di potere per contraddittorietà di comportamento.
Infatti, con relazione di chiarimenti del 28.9.2015 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ha riconosciuto che dagli elaborati progettuali, assentiti con il rilascio della concessione edilizia del 3.12.1997, era possibile determinare le distanze della copertura a sbalzo del porticato al piano terra e della sporgenza a sbalzo del secondo piano del prospetto Nord-Ovest da Via Rotondesi in Argentina e delle sporgenze a sbalzo del primo e del secondo piano del prospetto Sud-Ovest dai confini dell’adiacente lotto n. 4 della Lottizzazione convenzionata Giardino.
Pertanto, poiché le suddette opere edilizie sono state costruite conformemente al progetto assentito con la concessione edilizia del 3.12.1997, il Comune di Rotonda non poteva ordinarne la demolizione dopo la loro realizzazione.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e per l’effetto l’annullamento dell’impugnata Ordinanza n. 19 del 24.10.2001 nella parte in cui ha ingiunto la demolizione delle sopra descritte opere edilizie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe.
Condanna il Comune di Rotonda al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)