* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Domanda di sanatoria – Ipotesi di irricevibilità – Termine di 90 giorni ex art. 31, c. 3 d.P.R. n. 380/2001 – Abusi – Aumento dell’altezza interna di vasconi in terra battuta – Non costituisce variazione essenziale ex art. 32, c. 1 d.P.R. n. 380/2001 – Ragioni – Interventi di ristrutturazione edilizia – Assenza di permesso di costruire – Sanatoria – Scadenza dei termini “congrui” indicati nel provvedimento di demolizione – Possibilità – Opere edilizie non vietate dallo strumento urbanistico – Violazione degli artt. 93 e 94 d.P.R. n. 380/2001 – Sanatoria – Possibilità – Deposito del progetto esecutivo munito dei calcoli statici e dell’attestazione di conformità alla normativa antisismica.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 24 Aprile 2018
Numero: 284
Data di udienza: 5 Aprile 2018
Presidente: Caruso
Estensore: Mastrantuono
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Domanda di sanatoria – Ipotesi di irricevibilità – Termine di 90 giorni ex art. 31, c. 3 d.P.R. n. 380/2001 – Abusi – Aumento dell’altezza interna di vasconi in terra battuta – Non costituisce variazione essenziale ex art. 32, c. 1 d.P.R. n. 380/2001 – Ragioni – Interventi di ristrutturazione edilizia – Assenza di permesso di costruire – Sanatoria – Scadenza dei termini “congrui” indicati nel provvedimento di demolizione – Possibilità – Opere edilizie non vietate dallo strumento urbanistico – Violazione degli artt. 93 e 94 d.P.R. n. 380/2001 – Sanatoria – Possibilità – Deposito del progetto esecutivo munito dei calcoli statici e dell’attestazione di conformità alla normativa antisismica.
Massima
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 24 aprile 2018, n. 284
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Domanda di sanatoria – Ipotesi di irricevibilità – Termine di 90 giorni ex art. 31, c. 3 d.P.R. n. 380/2001.
Può ritenersi irricevibile soltanto la domanda di sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001, relativa agli interventi edilizi interamente abusivi, che devono essere autorizzati con il rilascio del permesso di costruire, ed agli abusi edilizi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire o con variazioni essenziali, presentata oltre il termine di 90 giorni, prescritto dal comma 3 dell’art. 31 DPR n. 380/2001, in quanto tale comma 3 statuisce che la violazione del predetto termine di 90 giorni determina automaticamente l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale (sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. n. 576 del 19.9.2013, che richiama Cass. Pen. Sez. III Sent. n. 14868 del 18.4.2012).
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abusi – Aumento dell’altezza interna di vasconi in terra battuta – Non costituisce variazione essenziale ex art. 32, c. 1 d.P.R. n. 380/2001 – Ragioni.
L’intervento abusivo consistente nell’aumento dell’altezza interna dei vasconi in terra battuta oltre quella dichiarata, non rientra tra i casi di variazioni essenziali, previsti dall’art. 32, comma 1, lett. e), DPR n. 380/2001, in quanto tale norma contempla la fattispecie della “violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali”, cioè quegli interventi edilizi, che devono essere autorizzati con permesso di costruire e non con DIA (ora SCIA), e che sono vietati sotto il profilo sostanziale dalla normativa antisismica e non anche le mere violazioni formali di cui agli artt. 93 e 94 di non aver presentato il progetto ed ottenuto l’autorizzazione prima dell’inizio dei lavori.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi di ristrutturazione edilizia – Assenza di permesso di costruire – Sanatoria – Scadenza dei termini “congrui” indicati nel provvedimento di demolizione – Possibilità.
Dall’art. 36, c. 1 d.P.R. n. 380/2001 si evince chiaramente che gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità e gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire possono essere sanati anche dopo la scadenza dei termini “congrui”, indicati nei provvedimenti di demolizione, ma comunque prima della notifica del provvedimento di esecuzione della demolizione d’ufficio in danno dei privati.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere edilizie non vietate dallo strumento urbanistico – Violazione degli artt. 93 e 94 d.P.R. n. 380/2001 – Sanatoria – Possibilità – Deposito del progetto esecutivo munito dei calcoli statici e dell’attestazione di conformità alla normativa antisismica.
La violazione degli artt. 93 e 94 DPR n. 380/2001, quando si riferisca ad opere edilizie non vietate dallo strumento urbanistico, può sempre essere sanata, in quanto diversamente, dovrebbero sempre essere demoliti anche i manufatti, che rispettano sotto il profilo sostanziale la normativa antisismica, soltanto perché non è stato effettuato il deposito del progetto esecutivo, munito dei calcoli statici e dell’attestazione di conformità alla normativa antisismica, quando tale deposito può essere adempiuto successivamente e può essere ottenuta la relativa autorizzazione in sanatoria.
Pres. Caruso, Est. Mastrantuono – Comune di Picerno (avv. Tomasiello) c. Regione Basilicata (avv. Panetta)
Allegato
Titolo Completo
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 24 aprile 2018, n. 284SENTENZA
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 24 aprile 2018, n. 284
Pubblicato il 24/04/2018
N. 00284/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00492/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 492 del 2017, proposto da:
Donato Curcio, Antonio Caivano, Franca Caivano, Carmen Manfreda, Anna Carmela Marchetto, Rocco Marchetto, Emilia Tomasiello, Antonio Tomasiello, Gino Parisi e dal Comitato Boscotrecase, costituito da 13 persone il 28.7.2011, rappresentanti e difesi dall’avv. Debora Chiaviello, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Comune di Picerno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Annalisa Tomasiello, con domicilio ex art. 25, lett. a, cod. proc. amm. presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Panetta, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
nei confronti
Società Agricola di Allevatori S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l’annullamento:
-del provvedimento prot. n. 5014 del 28.7.2017, con il quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Picerno ha comunicato alla Società Agricola di Allevatori S.r.l. che la sua SCIA in sanatoria del 23.6.2017 è stata accettata;
-della nota prot. 40638 dell’1.3.2017, con la quale il Dirigente dell’Ufficio regionale Difesa del Suolo di Potenza aveva invitato la Società Agricola di Allevatori S.r.l. a presentare entro 90 giorni il progetto di sanatoria dei vasconi, realizzati in violazione degli artt. 93 e 94 DPR n. 380/2001 e dell’art. 2 L.R. n. 38/1997, per i quali era stata ingiunta la demolizione con Ordinanza comunale n. 8 del 21.2.2017;
-della nota prot. 4255 del 28.6.2017, con il quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale aveva comunicato alla Società Agricola di Allevatori S.r.l. che la SCIA in sanatoria del 23.6.2017 doveva essere integrata con una relazione tecnica;
nonché per la condanna:
1) in via principale ed in forma specifica, del Comune di Picerno all’adozione del provvedimento di immediata esecuzione dell’inoppugnata Ordinanza di demolizione n. 8 del 21.2.2017;
2) in via subordinata, in forma equivalente mediante il risarcimento dei danni;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Picerno e della Regione Basilicata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Debora Chiaviello, Anna Carmen Possidente, per delega dell’avv. Nicola Panetta, e Annalisa Tomasiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società Agricola di Allevatori S.r.l. in data 21.10.2010 presentava al Comune di Picerno una DIA ex artt. 22 e 23 DPR n. 380/2001, finalizzata alla costruzione nella Contrada Boscotrecase di un impianto di biogas alimentato da biomasse aziendali, di potenza elettrica generativa pari 350 kw.
Poiché 38 cittadini di Picerno in data 12.5.2011 avevano presentato un esposto, il Comune di Picerno, con nota del 21.5.2011, chiedeva un parere alla Regione Basilicata, la quale precisava che il predetto progetto doveva essere sottoposto a screening e/o di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale e doveva anche essere autorizzato alle emissioni in atmosfera.
Pertanto, il Comune di Picerno con Ordinanza n. 36 del 17.6.2011 disponeva la sospensione dei lavori di costruzione del suddetto impianto.
Successivamente, con istanze del 23.6.2011, la Società Agricola di Allevatori S.r.l. chiedeva alla Regione Basilicata di pronunciarsi sulla verifica di assoggettabilità alla VIA ed il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Il Dirigente dell’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale prima con Determinazione n. 43 del 26.1.2012 esprimeva parere favorevole di non assoggettabilità alla VIA e poi con Determinazione n. 630 dell’11.5.2012 rilasciava l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Pertanto, il Comune di Picerno con Ordinanza n. 27 del 24.5.2012 annullava la precedente Ordinanza n. 36 del 17.6.2011 di sospensione dei lavori.
Il Comitato Boscotrecase ed i cittadini Donato Curcio, Franca Caivano, Carmen Manfreda, Emilia Tomasiello, Antonio Tomasiello, Gino Parisi e Lucio Capece impugnavano dinanzi a questo Tribunale le suddette Determinazioni regionali n. 43 del 26.1.2012 e n. 630 dell’11.5.2012 e l’Ordinanza comunale n. 27 del 24.5.2012 con Ric. n. 172/2012, che veniva accolto con Sentenza n. 160 del 29.2.2016, passata in giudicato.
Con tale Sentenza venivano annullati i provvedimenti impugnati, facendo salvi gli ulteriori procedimenti dell’Amministrazione regionale, in quanto l’impugnata Determinazione n. 43 del 26.1.2012, di non assoggettabilità alla VIA, non aveva esaminato le osservazioni dei ricorrenti, con le quali era stato rilevato che il progetto presentato prevedeva un sistema di drenaggio tramite pozzetti da griglie pompato a monte e riportato nelle vasche in attesa, che non intercettava tutto il percolato derivante dalle biomasse in attesa di biodigestione e che la Società Agricola di Allevatori S.r.l. non disponeva delle superficie utili per lo spandimento dei reflui digestati dell’impianto, specificando che tali vizi determinavano l’annullamento, oltre che della Determinazione n. 43 del 26.1.2012, anche della Determinazione regionale n. 630 dell’11.5.2012, di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, e dell’Ordinanza comunale n. 27 del 24.5.2012, di annullamento del precedente provvedimento di sospensione dei lavori, in quanto entrambe erano state emanate, assumendo come presupposto la predetta Determinazione n. 43 del 26.1.2012.
Frattanto, la Società Agricola di Allevatori S.r.l. prima, in data 24.5.2012 ed in data 28.12.2013, aveva presentato al Comune di Picerno una DIA per la costruzione di due vasconi in terra battuta per la raccolta del liquido digestato proveniente dall’impianto di biogas, aventi l’altezza interna di 2 m., e, poi, in data 22.10.2014 aveva presentato un’altra SCIA ex artt. 22 e 23 DPR n. 380/2001, per la costruzione e gestione nello stesso sito di un impianto di biogas alimentato da biomasse aziendali, di potenza elettrica generativa pari 349 kw, che richiamava sempre le suindicate Determinazioni regionali n. 43 del 26.1.2012 e n. 630 dell’11.5.2012.
Ma con Ordinanza n. 24 del 24.4.2015 il Comune di Picerno ingiungeva di sospendere immediatamente l’alimentazione del digestore dell’impianto di biogas, in quanto la Società Agricola di Allevatori S.r.l. non aveva comunicato all’Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP) quale allevamento di suini confluiva i propri reflui all’impianto.
Tale Ordinanza veniva modificata dall’Ordinanza n. 31 del 25.5.2015, in quanto, come rilevato dalla Società Agricola di Allevatori S.r.l. con l’istanza di autotutela del 4.5.2015, lo spegnimento in regime di sicurezza dell’impianto richiedeva 130 giorni.
E dopo che il Comune aveva accertato che l’impianto in discorso era alimentato anche da liquami provenienti da altri allevamenti zootecnici e non solo dalle biomasse aziendali, con Ordinanza n. 36 del 13.7.2015 (notificata il 14.7.2015) ingiungeva nuovamente la sospensione dell’alimentazione del digestore dell’impianto di biogas, adottando tutti gli accorgimenti “perché ciò avvenga in regime di sicurezza”.
Dopo la pubblicazione della citata Sentenza di questo TAR n. 160 del 29.2.2016, il Comune di Picerno con nota prot. n. 1811 del 15.3.2016 chiedeva alla Regione Basilicata ed alla Provincia di Potenza di adottare i provvedimenti di loro competenza.
Con note del 18.3.2016 e del 22.3.2016 l’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale faceva presente che “a seguito della parziale abrogazione dell’art. 7 della L.R. n. 1/2010 (lettere b. c. d. e. del comma 1) gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomassa con potenza superiore a 200 kw non sono da assoggettare ad alcun procedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (o Screening) in quanto ascrivibili alla tipologia di progetti richiamata nell’allegato IV alla parte II del D.Lg.vo n. 152/2006 (Allegato IV, punto 2. Industria Energetica ed estrattiva, lettera a) impianti termici per la produzione di energia elettrica), per i quali è previsto l’assoggettamento alla Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. solo nel caso in cui la potenza dell’impianto superi i 50 MW termici”, specificando che “per quanto attiene alla competenza al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lg.vo n. 152/2006, l’art. 3, comma 7, L.R. n. 49/2015 aveva trasferito alle Province le relative funzioni”.
Con nota dell’11.4.2016 la Provincia di Potenza evidenziava l’assenza dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.L.vo n. 152/2006 in seguito alla pubblicazione della Sentenza n. 160/2016.
Con nota prot. n. 2686 del 19.4.2016 l’Ufficio Tecnico del Comune di Picerno comunicava alla Società Agricola di Allevatori S.r.l. l’avvio del procedimento, finalizzato alla cessazione degli effetti della suddetta SCIA del 22.10.2014, per la mancanza del possesso dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Poiché con istanza del 28.4.2016 la Società Agricola di Allevatori S.r.l. presentava alla Provincia di Potenza la comunicazione ex art. 272, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006 per l’esercizio di un’attività, le cui emissioni erano scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico (cd. attività in deroga), il Comune con provvedimento prot. n. 3313 del 16.5.2016 sospendeva il procedimento avviato con la suddetta nota prot. n. 2686 del 19.4.2016, al fine di attendere l’esito della predetta istanza del 28.4.2016.
Con nota prot. n. 3981 del 13.6.2016 il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza rilevava che se l’impianto in discorso, come accertato dal Comune, veniva alimentato anche dalle aziende di allevamento di suini di Antonio Curci, con presenza media, per ciclo produttivo, di 4.500 capi e necessitante dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, della Cooperativa Colli Lucani S.r.l., con presenza media , per ciclo produttivo, di 2.232 capi e necessitante dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, e di Donato Curci, con presenza media, per ciclo produttivo, di 1.500 capi e necessitante dell’autorizzazione ex art. 269 D.Lg.vo n. 152/2006 alle emissioni in atmosfera, si rendeva necessario inglobare l’impianto di biogas all’interno della procedura di AIA relativa agli allevamenti.
Pertanto, con Ordinanza n. 14 del 13.6.2016 (notificata il 14.6.2016) il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale annullava ai sensi dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990 gli effetti della SCIA ex artt. 22 e 23 DPR n. 380/2001 del 22.10.2014, in quanto, poiché l’impianto di biogas risultava alimentato anche dalle altre tre suddette aziende zootecniche, doveva essere autorizzato con AIA ed anche ai sensi dell’art. 269 D.Lg.vo n. 152/2006.
Tale Ordinanza n. 14 del 13.6.2016 è stata impugnata dalla Società Agricola di Allevatori S.r.l. con Ric. n. 458/2016, tuttora pendente.
Successivamente, con Ordinanza n. 8 del 21.2.2017 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Picerno ingiungeva alla Società Agricola di Allevatori S.r.l. la demolizione dei due suindicati vasconi, indicati nelle DIA del 24.5.2012 e del 28.12.2013, di raccolta dei liquami digestati provenienti dall’impianto di biogas, ed il ripristino dello stato dei luoghi, entro 45 giorni dalla notifica, in quanto:
1) poiché i predetti vasconi erano stati costruiti con un’altezza interna maggiore di quella dichiarata di 2,00 m., precisamente il primo vascone con un’altezza interna di 3,00 m. ed il secondo vascone con un’altezza interna di 4,00 m., essi erano sottoposti all’autorizzazione regionale sismica di cui agli artt. 93 e 94 DPR n. 380/2001;
2) risultava necessario recintare idoneamente l’area dei due vasconi, per garantire la sicurezza delle persone e degli animali vaganti, che potevano cadere nelle due vasche;
3) poiché si era verificato uno smottamento di circa 3,00 m. del terreno circostante la seconda vasca ed anche del terreno sito al di sotto del piazzale dell’impianto di biogas, i due vasconi dovevano essere svuotati del liquame digestato e demoliti, ripristinando l’originario profilo planimetrico ed altimetrico del pendio e mettendo in sicurezza il predetto piazzale con le “apposite tecniche costruttive previste dalle norme tecniche (palificate e drenaggi)”.
Con nota prot. 40638 dell’1.3.2017 il Dirigente dell’Ufficio regionale Difesa del Suolo di Potenza invitava la Società Agricola di Allevatori S.r.l. a presentare entro 90 giorni il progetto di sanatoria dei vasconi, realizzati in violazione degli artt. 93 e 94 DPR n. 380/2001 e dell’art. 2 L.R. n. 38/1997, per i quali era stata ingiunta la demolizione con Ordinanza comunale n. 8 del 21.2.2017.
Pertanto, la Società Agricola di Allevatori S.r.l. presentava, in data 23.6.2017, una SCIA in sanatoria, al fine di delimitare l’area con idonea recinzione e ripristinare lo stato dei luoghi, senza demolire i suindicati vasconi, allegando il progetto di sanatoria, richiesto dal Dirigente dell’Ufficio regionale Difesa del Suolo di Potenza e depositato presso lo stesso Ufficio, come attestato dalla nota regionale prot. n. 112141 del 6.7.2017.
Con nota prot. 4255 del 28.6.2017 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale comunicava alla Società Agricola di Allevatori S.r.l. che la SCIA in sanatoria del 23.6.2017 doveva essere integrata con una “relazione tecnica sulla regimentazione delle acque zenitali superficiali e del fosso di guardia e sulle misure di sicurezza, per evitare lo stramazzo delle acque dai vasconi e l’erosione degli argini”, con l’indicazione della “capacità massima di esercizio dei vasconi espressa in metri cubi e sezione trasversale che abbracci tutti e due i vasconi”.
Pertanto, dopo il deposito della predetta relazione tecnica e del progetto di sanatoria ex artt. 93 e 94 DPR n. 380/2001 e 2 L.R. n. 38/1997, con provvedimento prot. n. 5014 del 28.7.2017 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Picerno ai sensi dell’art. 34 DPR n. 380/2001 comunicava alla Società Agricola di Allevatori S.r.l. che la SCIA in sanatoria del 23.6.2017 era stata accettata.
I sigg. Donato Curcio, Antonio Caivano, Franca Caivano, Carmen Manfreda, Anna Carmela Marchetto, Rocco Marchetto, Emilia Tomasiello, Antonio Tomasiello e Gino Parisi, nella qualità di residenti e/o di proprietari dei terreni limitrofi all’impianto di biogas della Società Agricola di Allevatori S.r.l., ed il Comitato Boscotrecase, costituito da 13 persone il 28.7.2011, con il presente ricorso, notificato 2/3.10.2017 e depositato il 16.10.2017, hanno impugnato il predetto provvedimento prot. n. 5014 del 28.7.2017, unitamente alla suddetta nota del Dirigente dell’Ufficio regionale Difesa del Suolo di Potenza prot. 40638 dell’1.3.2017 ed alla citata nota comunale prot. 4255 del 28.6.2017, deducendo:
1) poiché con la precedente Ordinanza n. 8 del 21.2.2017 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale aveva prestabilito il termine perentorio di 45 giorni per la demolizione dei due vasconi, il predetto Responsabile avrebbe dovuto respingere la SCIA in sanatoria del 23.6.2017, in quanto presentata dopo il 7.4.2017;
2) l’eccesso di potere per simulazione procedimentale, in quanto l’impugnata nota del Dirigente dell’Ufficio regionale Difesa del Suolo di Potenza prot. 40638 dell’1.3.2017 non poteva vanificare la suddetta Ordinanza di demolizione n. 8 del 21.2.2017, rimettendo in termini la società controinteressata;
3) la violazione dell’art. 36 DPR n. 380/2001, perché, nella specie, non sussisteva il presupposto della cd. doppia conformità, cioè la conformità alla normativa urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria;
4) poiché la società controinteressata non aveva impugnato la precedente Ordinanza n. 8 del 21.2.2017, il Comune doveva eseguire tale provvedimento;
5) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto il Comune non aveva tenuto conto anche della circostanza che la società controinteressata non aveva rispettato neanche il termine di 90 giorni, per la presentazione del progetto di sanatoria, finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione regionale sismica di cui agli artt. 93 e 94 DPR n. 380/2001, stabilito dal Dirigente dell’Ufficio regionale Difesa del Suolo di Potenza con la citata nota prot. 40638 dell’1.3.2017.
Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, la quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso ed ha evidenziato che con atto dell’1.8.2017 il Dirigente dell’Ufficio Difesa del Suolo aveva valutato favorevolmente il progetto di sanatoria, presentato dalla controinteressata Società Agricola di Allevatori S.r.l..
Si è pure costituito in giudizio il Comune di Picerno, il quale, oltre a dedurre l’infondatezza del gravame, ha anche eccepito la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e l’improcedibilità del ricorso, attesoché con successiva Ordinanza n. 48 del 19.12.2017 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale aveva annullato la suddetta Ordinanza di demolizione n. 8 del 21.2.2017, in quanto i lavori della SCIA in sanatoria del 23.6.2017 erano stati collaudati in data 1.11.2017 e con sopralluogo dell’11.12.2017 l’Ufficio Tecnico aveva accertato che la Società Agricola di Allevatori S.r.l. aveva installato un’idonea recinzione, ripristinato ed impermeabilizzato i due vasconi ed effettuato la pulizia dell’area circostante.
All’Udienza Pubblica del 5.4.2018 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, come già statuito da questo Tribunale con la citata Sentenza n. 160 del 29.2.2016, va dichiarata la carenza della legittimazione a ricorrere del Comitato Boscotrecase, costituito da 13 persone il 28.7.2011, per l’esiguità dei suoi aderenti e per non aver dimostrato lo svolgimento di attività idonee a comprovare il collegamento stabile con il territorio, eccetto la proposizione del suddetto Ric. n. 172/2012 e quello in epigrafe.
Parimenti, va dichiarata la carenza di legittimazione a ricorrere del ricorrente sig. Gino Parisi, in quanto sia nell’ambito del giudizio attivato con il suddetto Ric. n. 172/2012, come già rilevato nella Sentenza di questo TAR n. 160 del 29.2.2016, sia nel presente giudizio non ha dimostrato di essere proprietario di immobili siti in prossimità dell’impianto di biogas in discorso.
Invece i ricorrenti Donato Curcio, Antonio Caivano, Franca Caivano, Carmen Manfreda, Emilia Tomasiello e Antonio Tomasiello hanno già provato nel giudizio attivato suindicato Ric. n. 172/2012 di essere proprietari di terreni o abitazioni vicini all’impianto di biogas, mentre i ricorrenti Antonio Caivano, Anna Carmela Marchetto e Rocco Marchetto lo hanno dimostrato nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione di improcedibilità, sollevata dal Comune di Picerno, in quanto dall’eventuale accoglimento del ricorso discende la declaratoria dell’irricevibilità e/o inammissibilità della domanda di sanatoria della società controinteressata e, conseguentemente, la demolizione dei due vasconi di cui è causa.
Nel merito, il ricorso è infondato, tenuto conto della circostanza che oggetto della presente controversia non è l’impianto di biogas, di cui si occupa il precedente giudizio attivato con il Ric. n. 458/2016, tuttora pendente, ma esclusivamente i due vasconi, di raccolta dei liquami digestati provenienti dall’impianto di biogas.
Infatti, poiché, come attestato nell’Ordinanza di demolizione n. 8 del 21.2.2017, i vasconi in terra battuta per la raccolta del liquido digestato proveniente dall’impianto di biogas di cui è causa sono stati realizzati dopo la presentazione delle DIA del 24.5.2012 e del 28.12.2013, nella specie non può essere qualificato come perentorio il suddetto termine di 45 giorni, previsto dalla citata Ordinanza di demolizione.
Infatti, prescindendo dall’erroneità del richiamo all’art. 34 DPR n. 380/2001, compiuto dall’Ordinanza di demolizione n. 8 del 21.2.2017, in quanto tale norma disciplina gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, va rilevato che può ritenersi irricevibile soltanto la domanda di sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001, relativa agli interventi edilizi interamente abusivi, che devono essere autorizzati con il rilascio del permesso di costruire, ed agli abusi edilizi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire o con variazioni essenziali, presentata oltre il termine di 90 giorni, prescritto dal comma 3 dell’art. 31 DPR n. 380/2001, in quanto tale comma 3 statuisce che la violazione del predetto termine di 90 giorni determina automaticamente l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale (sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. n. 576 del 19.9.2013, che richiama Cass. Pen. Sez. III Sent. n. 14868 del 18.4.2012).
E ciò risulta confermato anche dalla Giurisprudenza, citata dai ricorrenti, la quale si riferisce ad interventi edilizi, disciplinati dall’art. 31 DPR n. 380/2001.
Al riguardo, va precisato che, nella specie, l’intervento abusivo, contestato alla controinteressata, consistente nell’aumento dell’altezza interna dei vasconi in terra battuta oltre quella dichiarata di 2,00 m., non rientra tra i casi di variazioni essenziali, previsti dall’art. 32, comma 1, lett. e), DPR n. 380/2001, in quanto tale norma contempla la fattispecie della “violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali”, cioè quegli interventi edilizi, che devono essere autorizzati con permesso di costruire e non, come nella specie, con DIA (ora SCIA), e che sono vietati sotto il profilo sostanziale dalla normativa antisismica e non anche le mere violazioni formali di cui agli artt. 93 e 94, contestate alla controinteressata, di non aver presentato il progetto ed ottenuto l’autorizzazione prima dell’inizio dei lavori.
Mentre, per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità e gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, va rilevato che gli artt. 33, comma 1, e 34, comma 1, DPR n. 380/2001 non prevedono alcuna decadenza per la violazione del termine indicato, per eseguire le relative demolizioni, ma si limitano a stabilire che i provvedimenti di demolizione devono indicare un termine “congruo” e da ciò consegue esclusivamente che la violazione dei termini ivi stabiliti determina esclusivamente la demolizione “a cura del Comune ed a spese dei responsabili degli abusi” e non anche l’acquisizione gratuita degli immobili al patrimonio comunale.
A riprova di ciò, va evidenziato che lo stesso art. 36, comma 1, DPR n. 380/2001 prevede che la domanda, volta ad ottenere in sanatoria il permesso di costruire o la DIA in alternativa al permesso di costruire, può essere presentata “fino alla scadenza dei termini di cui agli artt. 31, comma 3, 33, comma 1, e 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative”.
Pertanto, deve ritenersi che dalla predetta disposizione normativa si evinca chiaramente che gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità e gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire possono essere sanati anche dopo la scadenza dei termini “congrui”, indicati nei provvedimenti di demolizione, ma comunque prima della notifica del provvedimento di esecuzione della demolizione d’ufficio in danno dei privati.
Ciò a maggiore ragione, quando, come nella specie, gli abusi sono in difformità da una DIA, fattispecie che ai sensi dell’art. 37 DPR n. 380/2001 risulta punita di regola con la sanzione pecuniaria, eccetto casi particolari, come quello rilevato nell’Ordinanza n. 8 del 21.2.2017, in cui era stata ravvisata la necessità e/o l’opportunità della demolizione dei due vasconi, di raccolta dei liquami digestati provenienti dall’impianto di biogas, in quanto si era verificato uno smottamento di circa 3,00 m. del terreno circostante la seconda vasca ed anche del terreno, sito al di sotto del piazzale dell’impianto di biogas.
Comunque, nella specie, non è stato violato il presupposto della cd. doppia conformità, in quanto con tale presupposto si vuole impedire la sanatoria delle costruzioni abusive, vietate dalla normativa urbanistica sia al momento della loro realizzazione, sia al momento della presentazione della successiva domanda di sanatoria.
Mentre, nella specie, la costruzione dei due vasconi di cui è causa non era vietata dallo strumento urbanistico, né al momento della loro realizzazione, né in data 23.6.2017, cioè al momento della presentazione della SCIA in sanatoria, la cui legittimità è stata contestata dai ricorrenti.
Ed invero, la violazione degli artt. 93 e 94 DPR n. 380/2001, quando, come nella specie, si riferisca ad opere edilizie non vietate dallo strumento urbanistico, può sempre essere sanata, in quanto diversamente, aderendo alla tesi dei ricorrenti, dovrebbero sempre essere demoliti anche i manufatti, che rispettano sotto il profilo sostanziale la normativa antisismica, soltanto perché non è stato effettuato il deposito del progetto esecutivo, munito dei calcoli statici e dell’attestazione di conformità alla normativa antisismica, quando tale deposito può essere adempiuto successivamente e può essere ottenuta la relativa autorizzazione in sanatoria.
In ogni caso, va rilevato che con l’attuazione del progetto esecutivo, valutato favorevolmente dall’Ufficio regionale Difesa del Suolo, la ricorrente ha messo in sicurezza tutto il terreno circostante l’impianto di biogas in discorso.
Nella specie, i due vasconi in terra battuta per la raccolta del liquido digestato proveniente dall’impianto di biogas, indicati nelle DIA del 24.5.2012 e del 28.12.2013, poiché avevano un’altezza interna di 2,00 m., risultavano esentati dal deposito e dall’autorizzazione, previsti dagli artt. 93 e 94 DPR n. 380/2001 e dall’art. 2 L.R. n. 38/1997, in quanto con Del. G.R. n. 739 del 12.6.2012 la Regione Basilicata aveva compreso tali opere tra quelli minori non assoggettate alle predette norme.
Pertanto, poiché i due vasconi di cui è causa erano stati realizzati con un’altezza maggiore, tale violazione è stata sanata dalla società controinteressata con il deposito del progetto esecutivo, munito dei calcoli statici e dell’attestazione di conformità alla normativa antisismica presso l’Ufficio regionale Difesa del Suolo, che, peraltro, con atto dell’1.8.2017 lo ha anche valutato positivamente.
Parimenti, va rilevato che anche il termine di 90 giorni, per la presentazione del progetto di sanatoria, finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione regionale sismica di cui agli artt. 93 e 94 DPR n. 380/2001, stabilito dal Dirigente dell’Ufficio regionale Difesa del Suolo di Potenza con la citata nota prot. 40638 dell’1.3.2017, non è di natura perentoria, in quanto non previsto da alcuna norma.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Conseguentemente, va respinta anche la connessa domanda di risarcimento danni in via principale, in forma specifica, ed in via subordinata, in forma equivalente, attesochè, ai fini dell’ammissibilità del risarcimento dell’interesse legittimo, risulta necessario e vincolante il previo e/o contestuale accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata così decide:
1) dichiara il difetto della legittimazione a ricorrere del Comitato Boscotrecase e del sig. Gino Parisi;
2) respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Primo Referendario
L’ESTENSORE
Pasquale Mastrantuono
IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso
IL SEGRETARIO