Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 99 | Data di udienza: 12 Gennaio 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Piano di lottizzazione convenzionata – Efficacia decennale – Nuovi edifici – Obbligo di osservare allineamenti e prescrizioni di zona –Dotazione minima degli standards urbanistici – Mancato raggiungimento – Aree destinate alle opere di urbanizzazione – Sopravvenuta inefficacia dei vincoli espropriativi – Rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di nuove costruzioni – Preclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 28 Febbraio 2012
Numero: 99
Data di udienza: 12 Gennaio 2012
Presidente: Pennetti
Estensore: Mastrantuono


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Piano di lottizzazione convenzionata – Efficacia decennale – Nuovi edifici – Obbligo di osservare allineamenti e prescrizioni di zona –Dotazione minima degli standards urbanistici – Mancato raggiungimento – Aree destinate alle opere di urbanizzazione – Sopravvenuta inefficacia dei vincoli espropriativi – Rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di nuove costruzioni – Preclusione.



Massima

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 28 febbraio  2012, n. 99


DIRITTO URBANISTICO – Piano di lottizzazione convenzionata – Efficacia decennale – Nuovi edifici – Obbligo di osservare allineamenti e prescrizioni di zona –Dotazione minima degli standards urbanistici – Mancato raggiungimento – Aree destinate alle opere di urbanizzazione – Sopravvenuta inefficacia dei vincoli espropriativi – Rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di nuove costruzioni – Preclusione.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17, comma 1, e 28, comma 9, L. n. 1150/1942 il Piano di Lottizzazione convenzionata, come tutti gli strumenti urbanistici di natura attuativa e/o esecutiva, ha efficacia decennale; tuttavia continua a rimane efficace a tempo indeterminato, quindi anche dopo la scadenza del termine di dieci anni, l’obbligo di osservare nelle costruzioni di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti “gli allineamenti e le prescrizioni di zona”. Nell’ambito delle predette prescrizioni, rientra anche il dimensionamento dei cd. standard urbanistici, disciplinato dal DM n. 1444 del 2.4.1968 e perciò anche la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui agli artt. 3, 4 e 5 di detto D.M.. Pertanto, se nell’ambito dell’esecuzione dello strumento attuativo è stata già raggiunta la dotazione minima degli standards urbanistici e tale dotazione minima degli standards urbanistici risulta garantita anche tenendo conto della nuova pretesa edificazione, è possibile l’ulteriore edificazione residenziale secondo un criterio di armonico inserimento dei nuovi manufatti edilizi tra i preesistenti fabbricati, tenendo conto degli allineamenti e delle prescrizioni di tipo regolamentare e/o normativo del piano attuativo, approvato oltre 10 anni prima, la cui applicazione risulta necessaria e/o che continuano a mantenere la loro integrale applicabilità. Mentre, se nell’ambito dell’esecuzione dello strumento attuativo non è stata già raggiunta la dotazione minima degli standards urbanistici, la parte inattuata dello strumento urbanistico di secondo livello, anche se i vincoli espropriativi non sono più efficaci, non permette il rilascio di altre autorizzazioni per la realizzazione di nuove costruzioni su quei terreni, destinati dal piano alla realizzazione delle opere di urbanizzazione fino all’emanazione di un nuovo strumento urbanistico attuativo.


Pres. f.f. Pennetti, Est. Mastrantuono – M.R. e altro (avv. Florio) c. Comune di Pisticci (avv.ti D’Angella e Caruso)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 28 febbraio 2012, n. 99

SENTENZA

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 28 febbraio  2012, n. 99


N. 00099/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00415/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 415 del 2010, proposto dai Sigg. Mastronardi Rocco e Panio Monica, rappresentati e difesi dall’Avv. Rossana Florio, come da mandato margine a del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via delle Due Torri n. 33 presso lo studio legale dell’Avv. Antonio Petrone;

contro

Comune di Pisticci, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anio D’Angella e Patrizia Caruso, come da mandato a margine dell’atto di costituzione ed in virtù della Del. G.M. n. 237 del 18.11.2010, con domicilio eletto in Potenza Via Ciccotti n. 10 presso lo studio legale dell’Avv. Pierluigi Lapolla;

per l’annullamento

dell’Ordinanza n. 131 del 7.9.2010 (notificata ai ricorrenti il 9.9.2010), con la quale il Dirigente dell’Ufficio Segreteria del Comune di Pisticci ai sensi dell’art. 35 DPR n. 380/2001 ha ingiunto ai ricorrenti:

1) di demolire la superficie, lunga 10 m. e larga 8,50 m., “di proprietà comunale”, su cui i ricorrenti avevano eseguito abusivamente lavori di inghiaiamento e di delimitazione mediante 6 paletti di ferro, infissi al suolo con calcestruzzo e collegati con una catena di ferro;

2) e di restituire “al pubblico uso”, a spese dei ricorrenti e “sotto la diretta sorveglianza e direzione dell’Ufficio Tecnico comunale, la predetta area, “di proprietà comunale”, occupate abusivamente dai ricorrenti, con l’espressa avvertenza che in caso di inottemperanza, si sarebbe proceduto “d’ufficio con diritto di rivalsa nei confronti dei” ricorrenti, “salva ed impregiudicata l’azione penale”;

Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisticci;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti Rossana Florio e Anio D’Angella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con Del. C.C. n. 318 del 13.7.1979 il Comune di Pisticci approvava il Piano di Lottizzazione convenzionata, proposta dal Sig. Di Trani Michele, proprietario degli (originari) terreni foglio di mappa n. 35, particelle n. 96 sub b, sub c e sub d, avente un’estensione di 9 ettari e 42 are.

La successiva convenzione urbanistica, stipulata il 18.3.1980, per quel che interessa ai fini della decisione della controversia in esame, prevedeva che il lottizzante Sig. Di Trani Michele “ed i suoi aventi causa a qualsiasi titolo”, ai sensi dell’art. 8, comma 5, n. 1, L. n. 765/1967 (che ha sostituito l’art. 28, comma 5, n. 1, L. n. 1150/1942), si obbligavano:

1) prima a realizzare sulle particelle n. 96 sub b e sub c le opere di urbanizzazione primaria (precisamente: strade di uso pubblico; piazzali di sosta e parcheggio; fognature; rete idrica; e rete metano) e le opere di urbanizzazione secondaria (aree verdi di quartiere ed impianti sportivi di quartiere), tutte già delimitate dal Piano di Lottizzazione convenzionata, approvato dalla Del. C.C. n. 318 del 13.7.1979 e con l’espressa puntualizzazione che: a) tali opere dovevano “essere conformi per dimensioni e caratteristiche a quanto previsto dal progetto di lottizzazione approvato” (cfr. art. 3 della convenzione urbanistica in commento); b) i progetti esecutivi delle citate opere di urbanizzazione dovevano essere preventivamente approvati dal Comune, il quale dopo l’esecuzione delle opere doveva verificarne la corrispondenza (cfr. art. 4 della convenzione urbanistica in commento); c) il rilascio delle concessioni edilizie era subordinato alla contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione (cfr. art. 5 della convenzione urbanistica in commento);

2) e poi a cedere gratuitamente al Comune di Pisticci (“a richiesta del Comune”) le particelle n. 96 sub b e sub c, dopo che sulle stesse erano state realizzate le predette opere di urbanizzazione primaria e secondaria (cfr. art. 3 della convenzione urbanistica in commento), con l’espressa puntualizzazione che: a) le suddette opere di urbanizzazione sarebbero state acquisite gratuitamente dal Comune dopo che lo stesso Comune avesse accertato la loro corrispondenza ai relativi progetti presentati e approvati, precisando che, solo dopo l’acquisizione gratuita al Comune, gli oneri di manutenzione sarebbero stati assunti a totale carico del Comune (cfr. art. 6 della convenzione urbanistica in commento); b) se il lottizzante avesse venduto in tutto o in parte le predette particelle n. 96 sub b, sub c e sub d, avrebbe dovuto “trasferire agli acquirenti tutti gli oneri derivanti dalla presente convenzione”;

3) a garanzia di tali obblighi il lottizzante presentava una polizza fideiussoria di £. 11.000.000, pari però soltanto al 20% dell’importo complessivo di tutte le opere di urbanizzazione, che dovevano essere realizzate.

I ricorrenti in data 12.9.2000 hanno acquistato il terreno foglio di mappa n. 35, particella n. 1877 (derivato dal frazionamento dei precedenti terreni foglio di mappa n. 35, particelle n. 96 sub b, sub c e sub d), avente una superficie di 3 are, per il prezzo di 30.000,00 € (tale contratto di compravendita immobiliare statuiva genericamente che “la vendita è fatta ed accettata” con tutti i “diritti, azioni, ragioni, obblighi usi e servitù, nello stato di fatto e di diritto in quanto sopra trovasi, come si possiede e si ha diritto d possedere”; mentre, il certificato di destinazione urbanistica, allegato a contratto di compravendita immobiliare, attestava che il terreno foglio di mappa n. 35, particella n. 1876, ricadeva nella Zona C2 del vigente PRG, disciplinata dall’art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione).

Comunque, in data 5.2.2003 i ricorrenti sottoscrivano un atto unilaterale, con il quale riconoscevano che il terreno foglio di mappa n. 35, particella n. 1877, risultava disciplinato, oltre che dal citato art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, anche dal Piano di Lottizzazione convenzionata, approvato dalla Del. C.C. n. 318 del 13.7.1979, e pertanto si obbligavano: a) a realizzare le opere di urbanizzazione, previste dal predetto Piano di Lottizzazione convenzionata, ed a cedere gratuitamente al Comune di Pisticci le relative aree, sulle quali sarebbero state realizzate le opere di urbanizzazione, nonostante i termini di esecuzione di tali opere di urbanizzazione fossero “ampiamente scaduti”; b) in caso di vendita della particella n. 1877, i ricorrenti avrebbero dovuto “trasferire agli acquirenti tutti gli oneri derivanti dalla convenzione” urbanistica del 18.3.1980, con l’espressa specificazione che la mancata menzione di tale obbligo nella successiva vendita della particella n. 1877 non avrebbe “sollevato sia il lottizzante che gli acquirenti dai suddetti obblighi”.

Nella stessa data del 5.2.2003 veniva rilasciato ai ricorrenti il permesso di costruire, per la costruzione di un fabbricato sulla predetta particella n. 1877.

In data 19.8.2010 due Vigili del Comune di Pisticci effettuavano un sopralluogo presso l’abitazione dei ricorrenti, dove veniva accertato che ricorrenti, in difformità dal predetto permesso di costruire del 5.2.2003, avevano realizzato, nella parte antistante il fabbricato, lavori di inghiaiamento e di delimitazione mediante 6 paletti di ferro, infissi al suolo con calcestruzzo e collegati con una catena di ferro su una superficie, lunga 10 m. e larga 8,50 m..

Inoltre, “da accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tecnico comunale”, risultava che la predetta superficie, lunga 10 m. e larga 8,50 m., sulla quale i ricorrenti avevano eseguito abusivamente lavori di inghiaiamento e di delimitazione mediante 6 paletti di ferro, infissi al suolo con calcestruzzo e collegati con una catena di ferro, erano stati realizzati su terreno “di proprietà comunale”, destinato “al servizio delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria”, previste dal Piano di Lottizzazione convenzionata, approvato dalla Del. C.C. n. 318 del 13.7.1979.

Pertanto, con Ordinanza n. 131 del 7.9.2010 (notificata ai ricorrenti il 9.9.2010) il Dirigente dell’Ufficio Segreteria del Comune di Pisticci ai sensi dell’art. 35 DPR n. 380/2001 ingiungeva ai ricorrenti:

1) di demolire la superficie, lunga 10 m. e larga 8,50 m., “di proprietà comunale”, su cui i ricorrenti avevano eseguito abusivamente lavori di inghiaiamento e di delimitazione mediante 6 paletti di ferro, infissi al suolo con calcestruzzo e collegati con una catena di ferro;

2) e di restituire “al pubblico uso”, a spese dei ricorrenti e “sotto la diretta sorveglianza e direzione dell’Ufficio Tecnico comunale, la predetta area, “di proprietà comunale”, occupate abusivamente dai ricorrenti, con l’espressa avvertenza che in caso di inottemperanza, si sarebbe proceduto “d’ufficio con diritto di rivalsa nei confronti dei” ricorrenti, “salva ed impregiudicata l’azione penale”.

Tale Ordinanza Dirigente Ufficio Segreteria Comune di Pisticci n. 131 del 7.9.2010 è stata impugnata con il ricorso in esame (notificato il 12.11.2010), deducendo la violazione degli artt. 3 e 7 L. n. 241/1990, dell’art. 8, comma 5, n. 1, L. n. 765/1967 (che ha sostituito l’art. 28, comma 5, n. 1, L. n. 1150/1942), l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e manifesta ingiustizia.

Si è costituito il giudizio il Comune di Pisticci, il quale, oltre a sostenere l’infondatezza, ha anche eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso in esame.

Con Ordinanza n. 66 del 15.12.2010 questo Tribunale ha ordinato l’acquisizione di una relazione di chiarimenti, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pisticci specificasse: 1) se la parte di terreno, dove sono stati commessi gli abusi edilizi, risultava sottoposta a vincolo paesaggistico; 2) quali opere di urbanizzazione, tra quelle previste dal Piano di Lottizzazione convenzionata, approvato dalla Del. C.C. n. 318 del 13.7.1979, dovevano essere realizzate (e non erano ancora state realizzate) sulla superficie, lunga 10 m. e larga 8,50 m., su cui i ricorrenti hanno eseguito abusivamente lavori di inghiaiamento e di delimitazione mediante 6 paletti di ferro, infissi al suolo con calcestruzzo e collegati con una catena di ferro su una; 3) quali lavori si erano impegnati ad eseguire i ricorrenti con la stipula dell’atto unilaterale d’obbligo del 5.2.2003; 4) se il vigente PRG prevedeva per il comprensorio, nel quale risulta inserito il terreno foglio di mappa n. 35, particella n. 1877, di proprietà dei ricorrenti, l’impossibilità di costruire in assenza di uno strumento urbanistico di tipo attuativo e/o esecutivo, che disciplinava le parti inattuate del predetto Piano di Lottizzazione convenzionata, approvato dalla Del. C.C. n. 318 del 13.7.1979; 5) se il Comune resistente, con riferimento al predetto terreno particella n. 1877, aveva reiterato i vincoli di destinazione urbanistica, relativi alla realizzazione delle previste opere di urbanizzazione (per es. parcheggi pubblici), oppure per la parte del terreno di cui è causa aveva attivato un procedimento espropriativo o un procedimento di esecuzione in danno dei ricorrenti delle citate opere di urbanizzazione; 6) se con riferimento alle previste opere di urbanizzazione (per es. parcheggi pubblici) sul terreno particella n. 1877, il suddetto Piano di Lottizzazione convenzionata, approvato dalla Del. C.C. n. 318 del 13.7.1979, aveva già attuato e/o eseguito la dotazione minima degli standards urbanistici, relativi alle previste opere di urbanizzazione (per es. parcheggi pubblici).

Con relazione del 25.1.2011, depositata il 31.1.2011, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pisticci: 1) confermava che l’area in questione era sottoposta a vicolo paesaggistico; 2) affermava laconicamente che sui terreni, oggetto della controversia in esame, “dovevano essere realizzate opere di urbanizzazione primaria (viabilità)”; 3) faceva presente che con l’atto unilaterale d’obbligo del 14.2.2005 i ricorrenti si erano impegnati ad eseguire tutti gli obblighi della convenzione urbanistica, stipulata il 18.3.1980 dal loro dante causa lottizzante Sig. Di Trani Michele; 4) specificava che il vigente PRG non prevedeva, con riferimento al terreno di cui è causa, la formazione obbligatoria di strumenti attuativi e/o esecutivi; 5) ed infine precisava che con la variante generale al PRG, approvata con Del. G.R. n. 4219 del 3.7.1990, era stato integralmente recepito tutte le opere di urbanizzazione primaria, previste dal Piano di Lottizzazione convenzionata di cui è causa, approvato con del. C.C. n. 318 del 13.7.1979, ma non tutte tali opere di urbanizzazione primaria erano state realizzate.

Nella Camera di Consiglio del 9.2.2011 i difensori dei ricorrenti depositavano alcune fotografie, da cui si evinceva chiaramente che, mentre la strada era stata realizzata, continuava a rimanere allo stato naturale le parti di terreno, adiacenti alla strada comunale ed antistante all’abitazione dei ricorrenti, che sembravano destinate a parcheggio.

Pertanto, poiché con la predetta relazione del 25.1.2011 il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pisticci non aveva specificato se il Piano di Lottizzazione convenzionata, approvato dalla Del. C.C. n. 318 del 13.7.1979, aveva già attuato e/o eseguito la dotazione minima di parcheggi pubblici, prescritta dal combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 2, lett. d), 3 e 4, comma 1, n. 3, del D.M. n. 1444 del 2.4.1968, questo Tribunale con Ordinanza n. 34 del 9.2.2011 ordinava al Direttore dell’Agenzia del Territorio di Matera di accertare, mediante apposita verificazione, la suddetta circostanza, con la puntualizzazione che per tale adempimento spettava al predetto verificatore il compenso di 1.000,00 €, che dovevano essere posti a carico del Comune di Pisticci.

Con Relazione del 23.4.2011 (corredata anche da 12 rilievi fotografici), depositata il 29.4.2011, il Direttore dell’Agenzia del Territorio di Matera accertava che nell’intero ambito del Piano di Lottizzazione convenzionata, approvato dalla Del. C.C. n. 318 del 13.7.1979, e perciò anche con riferimento alla zona, dove si trovava il terreno di cui è causa, non esistevano aree destinate a parcheggi pubblici, anche se tutti i terreni, adiacenti alle strade ed antistanti alle abitazioni, rimasti allo stato naturale, venivano “di fatto” utilizzate per lo stazionamento degli autoveicoli.

All’Udienza Pubblica del 12.1.2012 il ricorso in epigrafe passava in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, va affermata la tempestività del ricorso in esame, tenuto conto della circostanza che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 9.9.2010, cioè nell’ambito del periodo di sospensione feriale dei termini processuali ex art. 1 L. n. 742/1969 (vedi ora per il processo amministrativo l’art. 54, comma 2, Cod. Proc. Amm.), per cui il relativo termine decadenziale di impugnazione di 60 giorni ex art. 29 Cod. Proc. Amm. iniziava a decorrere il 16.9.2010 e dunque scadeva il 15.11.2010, in quanto ai sensi dell’art. 155, comma 4, C.P.C. (vedi ora per il processo amministrativo l’art. 52, comma 3, Cod. Proc. Amm.), se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, cioè nella specie, poiché il 14.11.2010 era domenica, il predetto termine decadenziale ex art. 29 Cod. Proc. Amm. era stato prorogato di diritto al 15.11.2010. Pertanto, poiché il presente ricorso è stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario il 12.11.2010 e notificato a mani nella stessa data del 12.11.2010 al Comune di Pisticci, risulta tempestivo. Al riguardo, va specificato che la possibilità di proporre l’impugnativa entro il periodo di sospensione feriale dei termini processuali costituisce una facoltà, finalizzata alla richiesta e al conseguimento di una più immediata misura cautelare (cfr. per es. Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia Sent. n. 29 del 26.1.2006; TAR Napoli Sez. VII Sent. n. 2073 del 21.4.2009).

Nel merito il presente ricorso risulta infondato e pertanto va respinto, attesocchè, sebbene ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17, comma 1, e 28, comma 9, L. n. 1150/1942 il Piano di Lottizzazione convenzionata, approvato dalla Del. C.C. n. 318 del 13.7.1979, come tutti gli strumenti urbanistici di natura attuativa e/o esecutiva, ha efficacia decennale, va rilevato che continuano a rimanere fermi a tempo indeterminato l’obbligo di osservare nelle costruzioni di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti “gli allineamenti e le prescrizioni di zona, stabile dal piano stesso”, per cui tali prescrizioni dei piani attuativi continuano a rimanere efficaci anche dopo la scadenza del termine di 10 anni.

Nell’ambito delle predette “prescrizioni di zona, stabile dal piano stesso” rientra anche il dimensionamento dei cd. standard urbanistici, disciplinato dal DM n. 1444 del 2.4.1968 e perciò anche la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui agli artt. 3, 4 e 5 del citato DM n. 1444 del 2.4.1968, destinate ad assicurare alla collettività, insediata in una determinata parte del territorio comunale, un livello di qualità della vita adeguato, anche se dopo il decorso del periodo di efficacia decennale non sono più validi i vincoli, preordinati all’espropriazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, previste dal piano, ma non attuate nell’arco di 10 anni.

Pertanto, se nell’ambito dell’esecuzione dello strumento attuativo è stata già raggiunta la dotazione minima degli standards urbanistici e tale dotazione minima degli standards urbanistici risulta garantita anche tenendo conto della nuova pretesa edificazione, è possibile l’ulteriore edificazione residenziale secondo un criterio di armonico inserimento dei nuovi manufatti edilizi tra i preesistenti fabbricati, tenendo conto degli allineamenti e delle prescrizioni di tipo regolamentare e/o normativo del piano attuativo, approvato oltre 10 ani prima, la cui applicazione risulta necessaria e/o che continuano a mantenere la loro integrale applicabilità.

Mentre, se nell’ambito dell’esecuzione dello strumento attuativo non è stata già raggiunta la dotazione minima degli standards urbanistici, la parte inattuata dello strumento urbanistico di secondo livello, anche se i vincoli espropriativi non sono più efficaci, non permette il rilascio di altre autorizzazioni per la realizzazione di nuove costruzioni su quei terreni, destinati dal piano alla realizzazione delle opere di urbanizzazione fino all’emanazione di un nuovo strumento urbanistico attuativo, in quanto va esclusa la necessità di strumenti attuativi per il rilascio di permessi di costruire soltanto con riferimento alle zone già completamente e/o totalmente urbanizzate, per cui risulta priva di qualsiasi utilità l’adozione ed approvazione dello strumento attuativo. Ma tale principio non può trovare applicazione nel caso di edificazione disomogenea, poiché in quest’ultimo caso risultano necessari il riordino e la ridefinizione dell’assetto urbanistico della zona mediante apposito strumento urbanistico di livello esecutivo, che preveda soprattutto un’adeguata dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, al fine di evitare l’incremento dei “guasti urbanistici” già verificatisi, essendo doverosa la pianificazione esecutiva e/o attuativa dell’urbanizzazione fino a quando essa conservi una qualche utile funzione anche in aree già compromesse e parzialmente urbanizzate e la pianificazione attuativa può ancora conseguire l’effetto di correggere e compensare il disordine edilizio in atto.

Nella specie, da tutti i rilievi fotografi, acquisiti in giudizio, e soprattutto dalla verificazione, effettuata dal Direttore dell’Agenzia del Territorio di Matera con relazione del 23.4.2011 depositata il 29.4.2011, è emerso che nell’intero ambito del Piano di Lottizzazione convenzionata, approvato dalla Del. C.C. n. 318 del 13.7.1979, e perciò anche con riferimento alla zona, dove si trovava il terreno di cui è causa, non esistevano aree destinate a parcheggi pubblici, anche se tutti i terreni, adiacenti alle strade ed antistanti alle abitazioni, rimasti allo stato naturale, venivano “di fatto” utilizzati per lo stazionamento degli autoveicoli.

Pertanto, poiché nell’intero ambito del Piano di Lottizzazione convenzionata, approvato dalla Del. C.C. n. 318 del 13.7.1979, non è stata ancora attuata e/o eseguita la dotazione minima di parcheggi pubblici, prescritta dal combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 2, lett. d), 3 e 4, comma 1, n. 3, del D.M. n. 1444 del 2.4.1968, e tenuto conto della circostanza che tutti i terreni, adiacenti alle strade ed antistanti alle abitazioni, rimasti allo stato naturale, come quello, oggetto della controversia in esame, sono “di fatto” destinati al parcheggio degli autoveicoli, tali terreni non possono essere utilizzati per la realizzazione di nuove costruzioni.

Inoltre, va evidenziato che, poiché nella convenzione urbanistica di cui è causa i proprietari privati avevano assunto nei confronti del Comune di Pisticci un impegno irrevocabile prima a realizzare specifiche opere di urbanizzazione, localizzate in modo preciso e dettagliato, e poi a cedere gratuitamente al Comune tali opere di urbanizzazione e le relative aree dove erano state costruite, ed il Comune resistente, prima di accettare l’acquisizione gratuita di tali opere di urbanizzazione, si era riservato di verificare la loro corrispondenza sia al piano che ai relativi progetti presentati ed approvati, deve ritenersi che tali clausole assumono il significato sostanziale di una rinuncia alla prescrizione, poiché è stato conferito al Comune, senza alcun termine di decadenza, di determinarsi in merito alla valutazione dell’adempimento convenuto.

Comunque, i ricorrenti con la sottoscrizione dell’atto unilaterale del 5.2.2003 hanno confermato l’impegno di realizzare le opere di urbanizzazione, previste dal predetto Piano di Lottizzazione convenzionata, ed a cedere gratuitamente al Comune di Pisticci le relative aree, sulle quali sarebbero state realizzate le opere di urbanizzazione, nonostante i termini di esecuzione di tali opere di urbanizzazione fossero “ampiamente scaduti”.

Va pure rilevato che, pur prescindendo dalla circostanza che i ricorrenti erano presenti al momento del sopralluogo, effettuato da Vigili del Comune di Pisticci il 19.8.2010, per cui deve ritenersi che in quella data avessero conosciuto l’avvio del procedimento, oggetto della controversia in esame, la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 risulta ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990 irrilevante, tenuto conto della natura vincolata degli atti repressivi degli abusi edilizi, per i quali sono normativamente previsti provvedimenti tipici in stretta corrispondenza con le varie tipologie abusive anch’esse normativamente individuate, per la cui applicazione non sussiste alcuna valutazione di carattere discrezionale e perciò alcun utile contributo può derivare dall’eventuale partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti destinatari.

Per completezza, va anche evidenziato che, tenuto conto della circostanza che il terreno di cui è causa risulta sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 146, comma 4,, 159, co 5, e 167, comma 4, lett. a), D.Lg.vo n. 42/2004 non più essere rilasciata l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, se vi è stata la creazione di superfici utili.

Infine, va dichiarata inammissibile la censura relativa alla violazione dell’art. 3, comma 4, L. n. 241/1990 (ai sensi del quale ogni atto amministrativo definitivo, notificato al destinatario, deve indicare “il termine e l’Autorità cui è possibile ricorrere”), dal momento che il ricorso in esame è stato tempestivamente notificato entro il termine decadenziale di 60 giorni.

Dunque, il provvedimento impugnato risulta legittimo, in quanto i ricorrenti non potevano costruire sulle parti di terreno, ancora destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione, anche se impropriamente il Comune resistente si autodefinisce già proprietario della parte di terreno, oggetto della controversia in esame.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Tenuto conto del lungo tempo decorso dall’approvazione del Piano di Lottizzazione convenzionata e dalla stipula della successiva convenzione urbanistica, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, tranne le spese, relative alla verificazione, effettuata dal Direttore dell’Agenzia del Territorio di Matera, le quali vanno poste a carico del Comune di Pisticci, per l’omesso puntuale adempimento all’Ordinanza Istruttoria TAR Basilicata n. 65 del 15.12.2010; mentre le spese, relative al Contributo Unificato, rimangono a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate, eccetto le spese, relative alla verificazione, effettuata dal Direttore dell’Agenzia del Territorio di Matera, le quali vanno poste a carico del Comune di Pisticci e quantificate definitivamente in complessivi 1.000,00 €; mentre le spese, relative al Contributo Unificato, rimangono a carico dei ricorrenti.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente FF
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Paola Anna Gemma Di Cesare, Referendario
     
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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