* APPALTI – Procedura di evidenza pubblica – Impugnazione degli atti – Individuazione del TAR competente – Criterio – Art. 13, c. 1 cod. proc. amm. – Stazione appaltante – Emissione di provvedimento in esecuzione di un provvedimento cautelare – Cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse – Inconfigurabilità – Avvalimento – Art. 49, c. 2 d.lgs. n. 163/2006 – Art. 88, n. 1 d.P.R.n. 207/2010 – Oggetto del contratto – Risorse e mezzi prestati – Indicazione in modo determinato e specifico – Dichiarazione dell’impresa ausiliaria e contratto di avvalimento – Diversità – Dichiarazione di subappalto – Art. 118, c.2 d.gs. n. 163/2006 – Mancato autonomo possesso dei requisiti di qualificazione – Indicazione del subappaltatore e del possesso dei requisiti – Indicazione degli oneri aziendali di sicurezza – Norme inderogabili a tutela dei lavoratori.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione:
Numero:
Data di udienza: 29 Ottobre 2014
Presidente: Perrelli
Estensore: Nappi
Premassima
* APPALTI – Procedura di evidenza pubblica – Impugnazione degli atti – Individuazione del TAR competente – Criterio – Art. 13, c. 1 cod. proc. amm. – Stazione appaltante – Emissione di provvedimento in esecuzione di un provvedimento cautelare – Cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse – Inconfigurabilità – Avvalimento – Art. 49, c. 2 d.lgs. n. 163/2006 – Art. 88, n. 1 d.P.R.n. 207/2010 – Oggetto del contratto – Risorse e mezzi prestati – Indicazione in modo determinato e specifico – Dichiarazione dell’impresa ausiliaria e contratto di avvalimento – Diversità – Dichiarazione di subappalto – Art. 118, c.2 d.gs. n. 163/2006 – Mancato autonomo possesso dei requisiti di qualificazione – Indicazione del subappaltatore e del possesso dei requisiti – Indicazione degli oneri aziendali di sicurezza – Norme inderogabili a tutela dei lavoratori.
Massima
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 29 ottobre 2014, n. 759
APPALTI – Procedura di evidenza pubblica – Impugnazione degli atti – Individuazione del TAR competente – Criterio – Art. 13, c. 1 cod. proc. amm.
L’art. 13, n. 1, del cod. proc. amm., come reso evidente dal dato letterale costituito dall’uso della congiunzione “comunque”, ha elevato a criterio primario di riparto della competenza territoriale quello del luogo di produzione degli effetti dell’atto impugnato, dequotando, nel contempo, ad evenienza residuale quello del luogo della sede dell’autorità emanante. Ne deriva che, ai fini dell’individuazione del Tribunale amministrativo regionale competente a conoscere del ricorso avverso gli atti di una procedura di evidenza pubblica, deve aversi riguardo al luogo di produzione degli effetti diretti cui è preordinato l’atto finale della procedura, ossia all’ambito territoriale di esplicazione dell’attività dell’impresa aggiudicataria conseguente all’emanazione dell’atto di aggiudicazione e alla stipula contrattuale, e dunque al luogo di esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante (cfr. C.d.S., sez. VI, 11 luglio 2012, n. 4105).
Pres. Perrelli, Est. Nappi – Consorzio stabile V. scarl (avv.ti Mollica, Zaccone e Genovese) c. Società Ferrovie Appulo-Lucane s.r.l (avv. Martucci)
APPALTI – Stazione appaltante – Emissione di provvedimento in esecuzione di un provvedimento cautelare – Cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse – Inconfigurabilità.
L’emissione, in sede di riesame, di atti e provvedimenti da parte della stazione appaltante, in esecuzione di un provvedimento cautelare, non determini né la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza di interesse, ancorché gli stessi abbiano contenuti favorevoli all’originario ricorrente (cfr. C.d.S., sez. VI, 20 gennaio 2011, n. 396). Invero, la pronuncia di improcedibilità si porrebbe in contrasto con gli interessi di tutte le parti del giudizio. Infatti, per un verso, deve ritenersi pienamente sussistente l’interesse del ricorrente, ove il ricorso risulti fondato, alla definitiva rimozione dall’ordinamento dei provvedimenti impugnati, anche in una prospettiva di carattere risarcitorio, ricorrendone eventualmente i presupposti di fatto e di diritto. Per altro verso, deve pure ritenersi sussistente l’interesse alla decisione in capo alla stessa stazione appaltante, oltreché, naturalmente, alla controinteressata, in quanto, ove il ricorso risultasse infondato, la sentenza di reiezione implicherebbe la caducazione dei provvedimenti emessi in sede di riesame e la reviviscenza degli effetti degli atti sospesi in sede cautelare.
Pres. Perrelli, Est. Nappi – Consorzio stabile V. scarl (avv.ti Mollica, Zaccone e Genovese) c. Società Ferrovie Appulo-Lucane s.r.l (avv. Martucci)
APPALTI – Avvalimento – Art. 49, c. 2 d.lgs. n. 163/2006 – Art. 88, n. 1 d.P.R.n. 207/2010 – Oggetto del contratto – Risorse e messi prestati – Indicazione in modo determinato e specifico.
L’art. 49, n. 2, lett. f) del codice dei contratti richiede che l’impresa avvalente produca un “contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto”. L’art. 88, n. 1, del d.P.R. n. 207/2010 esige poi che il contratto di avvalimento riporti “in modo compiuto, esplicito ed esauriente”: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. L’elemento centrale caratterizzante il contenuto del contratto in questione è, dunque, l’obbligo di indicare l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da precisare “in modo determinato e specifico”. Inoltre, è necessario che il concorrente che si avvale delle risorse dell’impresa ausiliaria ne abbia una disponibilità immediata. In altri termini, il contratto di avvalimento deve avere quale effetto primario quello di consentire di poter usare dette risorse per eseguire il contratto senza intermediazione dell’impresa ausiliaria stessa.
Pres. Perrelli, Est. Nappi – Consorzio stabile V. scarl (avv.ti Mollica, Zaccone e Genovese) c. Società Ferrovie Appulo-Lucane s.r.l (avv. Martucci)
APPALTI – Avvalimento – Dichiarazione dell’impresa ausiliaria e contratto di avvalimento – Diversità.
La dichiarazione dell’impresa ausiliaria e il contratto di avvalimento sono atti diversi, per natura, contenuto, finalità, in quanto la prima costituisce un atto di assunzione unilaterale di obbligazioni precipuamente nei confronti della Stazione appaltante, mentre il secondo costituisce l’atto bilaterale di costituzione di un rapporto giuridico patrimoniale, stipulato tra l’impresa partecipante alla procedura competitiva e l’impresa ausiliaria, di modo che è il contratto la sede in cui devono essere contemplate – nel rispetto dei requisiti generali di cui all’art. 1325 cod. civ. e di quelli desumibili dall’art. 49, n. 2, lett. f) d.lgs. n. 163/2006. 12 aprile 2006 n. 163, le reciproche obbligazioni delle parti, e le prestazioni da esse discendenti (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. III, 29 dicembre 2012, n. 3920).
Pres. Perrelli, Est. Nappi – Consorzio stabile V. scarl (avv.ti Mollica, Zaccone e Genovese) c. Società Ferrovie Appulo-Lucane s.r.l (avv. Martucci)
APPALTI – Dichiarazione di subappalto – Art. 118, c.2 d.gs. n. 163/2006 – Mancato autonomo possesso dei requisiti di qualificazione – Indicazione del subappaltatore e del possesso dei requisiti.
L’art. 118, comma 2, del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, va applicato tenendo presente che la dichiarazione di subappalto può essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell’appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara; al contrario, la dichiarazione deve indicare il subappaltatore e dimostrare il possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione. (cfr. C.d.S., sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4229)
Pres. Perrelli, Est. Nappi – Consorzio stabile V. scarl (avv.ti Mollica, Zaccone e Genovese) c. Società Ferrovie Appulo-Lucane s.r.l (avv. Martucci)
APPALTI – Indicazione degli oneri aziendali di sicurezza – Norme inderogabili a tutela dei lavoratori.
L’indicazione in sede di offerta degli oneri aziendali di sicurezza, non soggetti a ribasso, costituisce sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture un adempimento imposto dagli artt. 86, co. 3 bis, e 87, co. 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, all’evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da affidare (cfr., ex multis, C.d.S., sez. III, 11 luglio 2014, n. 3602; T.A.R. Veneto, sez. I, 27 marzo 2014, n. 536; C.d.S., sez. III, 3 luglio 2013 n. 3565; id. sez. V, 29 febbraio 2012 n. 1172). Tale opzione ermeneutica trova, peraltro, riscontro anche nell’orientamento al riguardo assunto dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (cfr. pareri 17 luglio 2013, n. 118, e 9 maggio 2013, n.77) secondo cui “ […] l’offerta economica priva dell’indicazione degli oneri di sicurezza manca di un elemento essenziale e costitutivo, con conseguente applicazione della sanzione dell’esclusione dalla gara anche in assenza di una specifica previsione in seno alla lex specialis, attesa la natura immediatamente precettiva della disciplina contenuta nelle norme citate, idonea ad eterointegrare le regole procedurali”.
Pres. Perrelli, Est. Nappi – Consorzio stabile V. scarl (avv.ti Mollica, Zaccone e Genovese) c. Società Ferrovie Appulo-Lucane s.r.l (avv. Martucci)
Allegato
Titolo Completo
TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 29 ottobre 2014, n. 759SENTENZA
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 29 ottobre 2014, n. 759
N. 00759/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 215 del 2014, proposto da:
– Consorzio stabile Valori s.c.a.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del r.t.i. con Tecnomec Engineering S.r.l., nonché da società Tecnomec Engineering s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandante del del r.t.i. col consorzio stabile Valori s.c.ar.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Mollica, Francesco Zaccone e Donatello Genovese, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Potenza alla via Mazzini n. 23/A;
contro
Società Ferrovie Appulo-Lucane s.r.l., in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Martucci, da intendersi domiciliata, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. a) del codice del processo amministrativo, presso la segreteria di questo Tribunale, in Potenza alla via A. Rosica n. 89;
nei confronti di
– Società Valbasento Lavori s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Rigacci e Raffaele Tripputi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Potenza al corso XVIII Agosto 1860, n. 2;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta ex art. 53 comma 2, lett. c), d.lgs. 163/2006, per l’affidamento della “progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, realizzazione delle infrastrutture connesse al piano integrato di sviluppo urbano sostenibile – Città di Potenza – Servizio Ferroviario Metropolitano Hinterland Potenzino – Lotto 1”, nella parte in cui con gli stessi si è dato luogo all’aggiudicazione della procedura in favore di Valbasento Lavori S.r.l.
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura in favore di Valbasento Lavori, non conosciuto;
– ove occorra, della nota n. prot. DE/1943 del 3.3.2014, a mezzo della quale la stazione appaltante ha comunicato ai ricorrenti l’intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura, ex art. 79 D.lgs. 163/2006;
– della nota prot. 1705 dd. 25.2.2014, con la quale la stazione appaltante ha riscontrato negativamente l’istanza di riesame degli esiti concorsuali, ai sensi dell’art. 243-bis d.lgs. 163/2006;
– per quanto di ragione, dell’aggiudicazione provvisoria;
– ove occorra, di tutti gli atti ed i verbali inerenti l’operato del seggio di gara e della stazione appaltante, ivi compresi i verbali delle sedute pubbliche del 13 e 23 settembre 2013, del 3, 4, e 23 ottobre 2013, del 28, 29 e 30 novembre, 2013, del 5 e del 9 dicembre 2013, nonché di ogni ulteriore verbale o atto ancorché non conosciuto;
– ove occorra, dei verbali anche istruttori relativi alla valutazione ed alla verifica dell’offerta aggiudicataria, nella misura in cui con essi si è ammesso a partecipare alla procedura il concorrente Valbasento Lavori e si è proceduto alla valutazione della relativa offerta;
– nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;
– con richiesta di subentro dei ricorrenti nel contratto eventualmente stipulato con l’impresa controinteressata, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del codice del processo amministrativo;
– in subordine, ove l’interesse primario all’esecuzione dell’appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dei ricorrenti, con richiesta di condanna della stazione appaltante intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell’appalto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. e della società Valbasento Lavori s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2014 il magistrato avv. Benedetto Nappi e uditi per le parti i difensori avvocati Donatello Genovese, Luciano Martucci e Luigi Petrone, per dichiarata delega dell’avv. Raffaele Tripputi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. La società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., odierna resistente, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della “progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, realizzazione delle infrastrutture connesse al piano integrato di sviluppo urbano sostenibile (P.LS.U.S.) – Citta di Potenza – Servizio Ferroviario Metropolitano Hinterland Potentino — Lotto 1”, per un importo complessivo posto a base di gara pari ad euro 8.426.511,65, individuando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1.2. A tale procedura comparativa hanno preso parte, tra gli altri, il raggruppamento temporaneo di imprese – R.T.I. tra Consorzio Valori s.c.a.r.l. e società Tecnomec Engineering s.r.l. e la società Valbasento Lavori s.c.r.l..
2.1. Espletate le operazioni di gara, nella seduta del 9 dicembre 2013, la stazione appaltante ha formato la graduatoria di merito, ove al primo posto è risultata collocata la società Valbasento Lavori, con il punteggio complessivo di 85,14 punti (di cui 50,14 sui 65 previsti per l’offerta tecnica,), e, al secondo posto, il R.T.I. Valori con 84,5 punti (di cui 58,80 sui 65 previsti per l’offerta tecnica).
2.2. Successivamente, con nota del 3 marzo 2014, la stazione appaltante ha informato lo stesso R.T.I. Valori, ex art. 79 d.lgs. n. 163/2006, dell’intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura di cui trattasi alla medesima società Valbasento Lavori, peraltro, dopo aver riscontrato negativamente l’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale formulata dallo stesso R.T.I., ai sensi dell’art. 243-bis d.lgs. n. 163/2006.
3. Il R.T.I. Valori ha quindi proposto il presente ricorso, spedito per la notificazione in data 2 aprile 2014 e depositato il successivo 16 aprile, deducendo in diritto: violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 46, 49 e 53, nn. 2, lett. c, e 3, 86, n. 3 e 87, n. 4, 90, n. 7, 91, n. 3, 118, d.lgs. n. 163/2006, artt. da 24 a 32, 33 ss., 88, 108, n. 3, 109, n. 2, e 168 del d.P.R. 207/2010; art. 26, n. 6, d.lgs. n. 281/2008); violazione e/o falsa applicazione delle norme del bando e del disciplinare di gara (composizione e contenuto dell’offerta tecnica; requisiti di partecipazione dei progettisti; disposizioni in punto di avvalimento; difetto dei requisiti di qualificazione occorrenti per concorrere alla procedura); eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, irragionevolezza. incongruità e illogicità di giudizio; sviamento di potere.
4. Si è ritualmente costituita la società Ferrovie Appulo-Lucane s.r.l., eccependo, in rito, l’incompetenza per territorio di questo Tribunale e, nel merito, l’infondatezza del ricorso. Si è, altresì, costituita la controinteressata società Valbasento lavori s.r.l., spiegando speculari eccezioni in rito e nel merito.
5. Con ordinanza cautelare n. 61/2014, depositata in data 10 maggio 2014, questo Tribunale, ritenuta la propria competenza, ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati, ritenendo: “[…] Sussistente il requisito del fumus boni iuris del ricorso, con riguardo, tra l’altro, alla censura concernente la composizione ed il contento dell’offerta tecnica della società aggiudicataria, nonché alle dedotte violazioni: a) delle norme in tema di avvalimento, segnatamente quelle di cui all’art. 49, n. 2, lett. f) d.lgs. n. 163/2006 e all’art. 88 d.P.R. n. 207/2010; b) dell’art. 118, co. 2, d.lgs. n. 163/2206, ritenendo il Collegio che la dichiarazione contemplata da detta norma in ordine ai lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare debba contenere anche l’indicazione del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti di qualificazione, ogniqualvolta il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione; c) degli articoli 86, n. 3-bis e 87, n. 4, d.lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 26, n. 6, d.lgs. n. 81/2008, in relazione all’omessa specificazione nell’offerta economica degli oneri per la sicurezza da rischio specifico o aziendale”.
6.1. Con ricorso r.g. n. 6143/2014, la società Valbasento Lavori s.r.l. ha impugnato la predetta ordinanza cautelare, riproponendo, tra l’altro, in rito, l’eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale.
6.2. Il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza cautelare n. 3391/2014, depositata in data 30 luglio 2014, ha respinto il ricorso, ritenendo che “ […] L’appello proposto avverso l’ordinanza di accoglimento della misura cautelare non appare fondato, tenuto conto – quanto al lamentato danno grave ed irreparabile – che l’udienza pubblica di trattazione nel merito della controversia è già fissata per il 24 settembre 2014 e che, avverso eventuali provvedimenti adottati nelle more dall’amministrazione (come paventato dall’appellante) potrà farsi ricorso agli strumenti di tutela giurisdizionale previsti dall’ordinamento”.
7. In data 10 settembre 2014, parte ricorrente ha depositato copia della nota del 5 settembre 2014, recante la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva in proprio favore dell’appalto di cui è cenno, nonché copia dei verbali delle sedute del seggio di gara svoltesi in data 19 agosto 2014 e del nota prot. DE/6217 del 6.8.2014 del R.U.P. di esclusione della società Valbasento s.r.l. dalla procedura di gara medesima.
8. Alla pubblica udienza del 24 settembre 2014, rilevato che alcun ricorso è stato depositato avverso tali ultimi atti, i procuratori della ricorrente hanno chiesto di volersi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Indi, lo stesso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Occorre in primo luogo soffermarsi, in rito, sull’eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale, per come formulata da parte resistente e dalla controinteressata. In particolare, si è sostenuta negli scritti difensivi la competenza del T.A.R. Puglia, nella cui circoscrizione territoriale la stazione appaltante ha la sede legale e quella amministrativa principale, richiamandosi in tal senso quanto previsto dall’art. 13, n. 1, cod. proc. amm., nonché dal bando di gara che, al punto V4.1), ha appunto individuato quale “Organismo responsabile per le procedure di ricorso” il “T.A.R. Puglia, sede di Bari”.
1.1. L’eccezione è sprovvista di pregio giuridico. L’art. 13, n. 1, del cod. proc. amm., come reso evidente dal dato letterale costituito dall’uso della congiunzione “comunque”, ha elevato a criterio primario di riparto della competenza territoriale quello del luogo di produzione degli effetti dell’atto impugnato, dequotando, nel contempo, ad evenienza residuale quello del luogo della sede dell’autorità emanante. Ne deriva che, ai fini dell’individuazione del Tribunale amministrativo regionale competente a conoscere del ricorso avverso gli atti di una procedura di evidenza pubblica, deve aversi riguardo al luogo di produzione degli effetti diretti cui è preordinato l’atto finale della procedura, ossia all’ambito territoriale di esplicazione dell’attività dell’impresa aggiudicataria conseguente all’emanazione dell’atto di aggiudicazione e alla stipula contrattuale, e dunque al luogo di esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante (cfr. C.d.S., sez. VI, 11 luglio 2012, n. 4105). Ebbene, è agevole rilevare che la sezione II del bando di gara, al punto 1.2.), rubricato “tipo di appalto e luogo di esecuzione”, precisa che il “Sito o luogo principale dei lavori” è il “territorio del Comune di Potenza e l’hinterland potentino”.
2. Sempre in rito, occorre soffermarsi sulle ricadute che, sul versante processuale, implica l’operato della Stazione appaltante successivo all’emanazione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 61/2014.
2.1. Ritiene il Collegio, in adesione a diffuso orientamento giurisprudenziale, che l’emissione, in sede di riesame, di atti e provvedimenti da parte della stazione appaltante, in esecuzione di un provvedimento cautelare, non determini né la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza di interesse, ancorché gli stessi abbiano contenuti favorevoli all’originario ricorrente (cfr. C.d.S., sez. VI, 20 gennaio 2011, n. 396). Invero, la pronuncia di improcedibilità si porrebbe in contrasto con gli interessi di tutte le parti del giudizio. Infatti, per un verso, deve ritenersi pienamente sussistente l’interesse del ricorrente, ove il ricorso risulti fondato, alla definitiva rimozione dall’ordinamento dei provvedimenti impugnati, anche in una prospettiva di carattere risarcitorio, ricorrendone eventualmente i presupposti di fatto e di diritto. Per altro verso, deve pure ritenersi sussistente l’interesse alla decisione in capo alla stessa stazione appaltante, oltreché, naturalmente, alla controinteressata, in quanto, ove il ricorso risultasse infondato, la sentenza di reiezione implicherebbe la caducazione dei provvedimenti emessi in sede di riesame e la reviviscenza degli effetti degli atti sospesi in sede cautelare.
2.2. Orbene, dall’esame degli atti depositati in giudizio da parte ricorrente, emerge che l’affidamento dell’appalto è avvenuto in dichiarata esecuzione dei provvedimenti cautelari di questo Tribunale e del Consiglio di Stato, senza che in tale determinazione traspaia alcuna autonoma nuova valutazione dell’interesse pubblico né l’esercizio di alcuna discrezionalità. Si legge, infatti, nella nota indirizzata dal R.U.P. al Presidente della Commissione giudicatrice in data 6 agosto 2014 che: “[…] Con determinazione n 412 del 6 agosto 2014, il Direttore Generale, alla luce dell’ordinanza nr.03391/2014 resa dal Consiglio di Stato (Sezione IV) nella Camera di Consiglio del 29/07/2014, nonché dell’ordinanza nr. 00061/2014 resa dal Tar Basilicata-Potenza, Sez.I, resa nella Camera di Consiglio dell’8/5/2014, ha revocato il provvedimento di sospensione dell’efficacia della determinazione del Direttore Generale n. 299 del 26/02/2014 di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/90 e s.m.i.,e per l’effetto ha annullato il predetto provvedimento di aggiudicazione definitiva demandando contestualmente al R.U.P. l’esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato nr. 03391/2014 ai fini dell’aggiudicazione della procedura ex artt. 53, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006 e 168, D.P.R, n. 207/2010, richiamata in oggetto. Pertanto, lo scrivente R.U,P., per quanto di competenza, ritiene di dover escludere la ditta prima classificata in graduatoria, ovvero la Valbasento Lavori srl, per le motivazioni di merito, cui si rimanda integralmente, espresse dal Tar Basilicata — Potenza nonché dal Consiglio di Stato nelle ordinanze precedentemente richiamate”. Analogamente, nel verbale concernente la seduta riservata della Commissione giudicatrice svoltasi in data 19 agosto 2014, si precisa che “La Commissione prende atto di quanto comunicato dal RUP con nota prot. DE/6217 del 6.8.2014, allegata al presente verbale, e in particolare della esclusione della ditta prima classificata in graduatoria, ovvero la Valbasento Lavori srl. Pertanto, la Commissione, in ossequio al contenuto della citata nota del RUP, procede alla nuova aggiudicazione in via provvisoria ai sensi dell’art. 84, contala 12, del D.Lgs 163/2006, riformulando la graduatoria nei termini che seguono […]”.
Deve dunque concludersi nel senso che l’affidamento dell’appalto ha, ontologicamente, carattere interinale e provvisorio, partecipando della medesima natura delle ordinanze cautelari di cui costituisce esecuzione, di modo che nella vicenda non è configurabile la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.
3. Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, alla stregua della motivazione che segue.
3.1.1. Il Collegio procede in primo luogo ad esaminare il terzo motivo di ricorso, concernente la violazione e falsa applicazione dell’art. 49 d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 88 del d.P.R. n. 207/2010, nonché delle norme del bando e del disciplinare in punto di avvalimento. Sostiene, in particolare, parte ricorrente, che la società Valbasento, priva della qualificazione nella categoria prevalente 0G3, classifica V, avrebbe fatto ricorso all’avvalimento per i requisiti speciali posseduti dalla società Bulfaro s.p.a., senza tuttavia aver prodotto a tal fine un contratto di avvalimento valido e conforme alle normativa primaria di riferimento, sia in quanto quest’ultimo difetterebbe di “ogni compiuta, esplicita ed esauriente indicazione del relativo oggetto: ossia delle risorse e dei mezzi prestati, indicati in modo determinato e specifico”, sia perché, più in generale, difetterebbe l’impegno contrattuale a mettere a disposizione tali ricorse e mezzi.
3.1.2. La censura coglie nel segno. Giova, sul punto, evidenziare che l’art. 49, n. 2, lett. f) del codice dei contratti richiede che l’impresa avvalente produca un “contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto”. L’art. 88, n. 1, del d.P.R. n. 207/2010 esige poi che il contratto di avvalimento riporti “in modo compiuto, esplicito ed esauriente”: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. L’elemento centrale caratterizzante il contenuto del contratto in questione è, dunque, l’obbligo di indicare l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da precisare “in modo determinato e specifico”. Inoltre, è necessario che il concorrente che si avvale delle risorse dell’impresa ausiliaria ne abbia una disponibilità immediata. In altri termini, il contratto di avvalimento deve avere quale effetto primario quello di consentire di poter usare dette risorse per eseguire il contratto senza intermediazione dell’impresa ausiliaria stessa. Orbene, nel caso di specie è di palmare evidenza che il contratto prodotto in sede di partecipazione alla gara dalla società originariamente aggiudicataria è carente dei predetti requisiti.
3.1.3. Invero, in primo luogo difetta uno specifico impegno dell’impresa ausiliaria a mettere a disposizione le risorse materiali e tecniche necessarie per l’esecuzione dell’appalto. In dettaglio, nelle premesse di detto contratto si fa riferimento esclusivamente ai requisiti di qualificazione, senza alcun accenno alla messa a disposizione di mezzi e risorse, precisandosi infatti soltanto che “l’impresa avvalente, essendo carente dei requisiti di qualificazione per la categoria OG 3, classifica VI, richiesti dal bando di gara, dichiara di avvalersi esclusivamente di detti requisiti posseduti dall’impresa Bulfaro s.p.a.”. Inoltre, nell’oggetto del contratto l’impresa ausiliaria si impegnata esclusivamente a “[…] consentire l’utilizzo delle citate iscrizioni per le categorie OG 3, classifica VII” nonché a fornire, a richiesta dell’impresa avvalente, delle mere dichiarazioni ai sensi degli artt 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, tra cui quella di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, non meglio specificate: “ […]risorse necessarie di cui è carente la concorrente”. Infine, ma non di minore importanza, il contratto subordina le obbligazioni assunte dall’impresa ausiliaria alla condizione che “l’impresa avvalente, ovemai dovesse richiedere all’impresa ausiliaria, anche per effetto di richieste della stazione appaltante, di fornire le risorse materiali o tecniche per l’esecuzione dell’appalto, dovrà preventivamente erogarne il costo, a valore di mercato, a favore dell’impresa ausiliaria”. Ne deriva, a giudizio del Collegio, l’impossibilità di individuare, in detto accordo, alcuna pattuizione concernente una effettiva, concreta ed attuale messa a disposizione di mezzi e risorse necessari per l’esecuzione dell’appalto, essendosi impegnata la società ausiliaria soltanto a prestare l’iscrizione SOA per la categoria di riferimento dell’appalto, ed a rendere talune dichiarazioni nei confronti della stazione appaltante. Diversamente, la “fornitura” di indeterminate “risorse materiali o tecniche per l’esecuzione dell’appalto” è non soltanto meramente eventuale, ma anche subordinata espressamente alla condizione della preventiva erogazione di un “costo” che nel contratto non è neppure determinato, facendosi rinvio ad un generico riferimento al “valore di mercato”, con conseguenti potenziali contenziosi anche per tale aspetto. Per tale versante, quindi, tale previsione contrattuale non soddisfa in alcun modo l’interesse della stazione appaltante ad evitare, dopo l’aggiudicazione, l’insorgere di contestazioni sugli obblighi dell’ausiliario. In definitiva, detto contratto non è idoneo a consentire all’originaria aggiudicataria di avere una disponibilità immediata delle risorse dell’impresa ausiliaria, né, a maggior ragione, permette alla stessa di poterle usare per eseguire il contratto senza intermediazione dell’impresa ausiliaria stessa (c.f.r. C.d.S., sez. V, 12 giugno 2009, n. 3791).
3.1.4. In secondo luogo, fermo restando quanto innanzi, di per sé dirimente, il contratto è, altresì, palesemente carente dell’indicazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria, in violazione degli artt. 1325 e 1418 cod. civ., nonché degli articoli 49 d.lgs. n. 163/2006 e 88 del d.P.R. n. 207/2010, espressamente richiamati dalla legge di gara. In particolare, l’art. 88 del d.P.R. n. 207/2010 dispone che il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico. La norma, così come formulata, esclude quindi la possibilità che l’oggetto del contratto possa essere determinato possa essere determinato per relationem alla qualificazione SOA (Consiglio di Stato, sez. III, n. 2344 del 18/04/2011). Tale norma, come puntualmente rilevato dal Consiglio di Stato (cfr., sez. V, 17 marzo 2014, n. 1322): “utilizza ben cinque aggettivi (compiuta, esplicita, esauriente, modo determinato e specifico) per esprimere l’esigenza che l’oggetto dell’avvalimento deve essere analiticamente individuato”. Ebbene, si è già diffusamente argomentato innanzi sul fatto che nel contratto di avvalimento non è ravvisabile alcuna individuazione di mezzi e risorse specifiche. E ciò in evidente violazione di quanto espressamente prescritto dal bando di gara al paragrafo III.2.3. lett. d), secondo cui “Il contratto di avvalimento dovrà, a pena di esclusione, indicare dettagliatamente le risorse messe a disposizione al concorrente dall’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 88 d.P.R. n. 207/2010”.
3.1.5. Non persuade la tesi secondo cui l’omessa individuazione delle predette risorse sarebbe sanata dal rinvio, in sede di dichiarazione unilaterale resa dall’impresa ausiliaria alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 49, n. 1, lett. d) del codice dei contratti, ad allegati elenchi di dipendenti e delle macchine della società Bulfaro s.p.a.. In senso contrario, deve infatti osservarsi che la dichiarazione dell’impresa ausiliaria e il contratto di avvalimento sono atti diversi, per natura, contenuto, finalità, in quanto la prima costituisce un atto di assunzione unilaterale di obbligazioni precipuamente nei confronti della Stazione appaltante, mentre il secondo costituisce l’atto bilaterale di costituzione di un rapporto giuridico patrimoniale, stipulato tra l’impresa partecipante alla procedura competitiva e l’impresa ausiliaria, di modo che è il contratto la sede in cui devono essere contemplate – nel rispetto dei requisiti generali di cui all’art. 1325 cod. civ. e di quelli desumibili dall’art. 49, n. 2, lett. f) d.lgs. n. 163/2006. 12 aprile 2006 n. 163, le reciproche obbligazioni delle parti, e le prestazioni da esse discendenti (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. III, 29 dicembre 2012, n. 3920).
Oltretutto, giova ribadire, il contratto di avvalimento in questione non reca neanche una generica pattuizione in relazione ai requisiti, alle risorse e all’organizzazione messi a disposizione dall’impresa ausiliaria alla società contro interessata. L’accordo, per tale profilo, si risolve infatti nella sola assunzione, in capo alla stessa impresa ausiliaria, del mero obbligo di rendere una dichiarazione alla stazione appaltante concernente una generica ed astratta disponibilità in tal senso.
A ben vedere, infine, e per mera completezza di disamina,neppure la dichiarazione resa dall’impresa Bufaro ai sensi del ripetuto art. 49, n. 1, lett. d) pare idonea a determinare compiutamente ed esaurientemente le risorse e i mezzi effettivamente prestati alla società controinteressata, limitandosi a fare rinvio a due elenchi del tutto generici, dei quali il primo riguardanti tutto il personale della società ausiliaria, ed il secondo l’intero parco macchine di quest’ultima, senza precisare quali professionalità e quali risorse tecniche verrebbero ad essere sottratte all’ordinaria attività dell’impresa Bufaro per essere specificamente dedicate all’esecuzione dell’appalto, così precludendo alla stazione appaltante le valutazioni del caso, e non soddisfacendo, nel contempo, l’esigenza di certezza di quest’ultima, volta a soddisfare l’interesse ad evitare, dopo l’aggiudicazione, l’insorgere di contestazioni. Inoltre, la messa a disposizione di dette risorse è, anche in sede di dichiarazione, subordinata ad una espressa richiesta dell’impresa avvalente e in base ad un “cronoprogramma dettagliato” e ad un “piano di esecuzione dei lavori”.
3.2.1. Il Collegio procede quindi a scrutinare il quarto motivo di ricorso, concernente la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 118 d.lgs. 163/2006 e degli artt. 108, n. 3 e 109, n. 2, d.P.R. n. 207/2010, nonché la violazione e falsa applicazione del bando di gara e della lettera di invito per difetto dei requisiti di qualificazione occorrenti per concorrere alla procedura. Secondo parte ricorrente, l’originaria aggiudicataria, in quanto priva di adeguata qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria previste dal bando, sarebbe stata senz’altro tenuta ad individuare ed indicare, nell’ambito della dichiarazione concernente il subappalto, l’impresa subappaltatrice, nonché a dimostrare il possesso in capo a quest’ultima dei requisiti di qualificazione di cui alle lavorazioni subappaltate.
3.2.2. La censura è fondata. Il Collegio condivide pienamente l’ormai consolidato (cfr. C.d.S., sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4229) orientamento del Consiglio di Stato (sez. V, 28 agosto 2014, n. 4405; sez. IV, 13 maggio 2014, n. 1224; sez. V, 21 novembre 2012, n. 5900), per il quale “l’art. 118, comma 2, del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, va applicato tenendo presente che la dichiarazione di subappalto può essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell’appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara; al contrario, la dichiarazione deve indicare il subappaltatore e dimostrare il possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione”.
Si legge, invero, nella decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, del 13 marzo 2014, n. 4555 (di riforma di una sentenza diffusamente citata dalla controinteressata a supporto delle proprie tesi) che la ratio di tale orientamento “ […] risiede nell’esigenza, ricavabile in via sistematica, che la stazione appaltante sia posta in condizione di valutare sin dall’inizio l’idoneità di un’impresa, la quale dimostri di possedere in proprio, o attraverso l’apporto altrui, le qualificazioni necessarie per l’aggiudicazione del contratto, mentre non può ammettersi che l’aggiudicazione venga disposta “al buio” in favore di un soggetto pacificamente sprovvisto dei necessari requisiti di qualificazione, al quale dovrebbe accordarsi la possibilità non soltanto di dimostrare, ma addirittura di acquisire i requisiti medesimi a gara conclusa, in violazione del principio della par condicio e con il rischio per l’amministrazione procedente che l’appaltatore così designato non onori l’impegno assunto, rendendo necessaria la ripetizione della gara”.
Secondo la citata giurisprudenza, poi, tale chiave di lettura non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 46 n. 1-bis del d.lgs. n. 163/2006, in quanto: “Nell’accezione sostanzialista fatta propria dall’Adunanza Plenaria con la sentenza 7 giugno 2012, n. 21, il principio di tassatività va inteso nel senso che l’esclusione dalle gare possa essere disposta non nei soli casi in cui disposizioni del codice o del regolamento la prevedano espressamente, ma anche nei casi in cui dette disposizioni impongano adempimenti doverosi ai concorrenti o candidati, pur senza prevedere una espressa sanzione di esclusione: e fra tali ipotesi rientra senz’altro quella del possesso dei titoli di qualificazione indispensabili per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto”.
3.2.3. Ebbene, nel caso di specie, le categorie generali e specializzate diverse dalla prevalente, indicate nel bando di gara e, in particolare, le categorie 0S4 (euro 655.000,00), 0S9 (euro 500.000,00), 0S21 (euro 1.045.690,00), 0S29 (euro 1.034.750,00) eccedono la soglia di cui all’art. 108, n. 3, d.P.R. n. 207/2010, in quanto di importo superiore ad euro 150.000,00, e comunque sono a qualificazione obbligatoria per testuale disposizione del bando di gara. E’, inoltre, incontestato che la società Valbasento non è autonomamente in possesso di dette qualificazioni. Ed è, altresì, incontroverso che la stessa società, all’atto dell’offerta, non ha adempiuto all’obbligo di individuazione e di indicazione nominativa dei subappaltatori, unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costoro, dei requisiti di qualificazione, in violazione dell’art. 118, n. 2, d.lgs. n. 163/2006.
3.2.4. Parte resistente ha anche sostenuto che nella vicenda troverebbe applicazione l’art. 109, n. 2, del d.P.R. 207/2010, di modo che i requisiti non posseduti dalla società Valbasento nelle categorie oggetto di subappalto “sarebbero soddisfatti dalla maggior qualificazione posseduta nella categoria prevalente OG3”. Si tratta, tuttavia, di argomentazione agevolmente superabile. Va in primo luogo rammentato che il comma 2 dell’art. 109 cit. è stato annullato per effetto del d.P.R. 30 ottobre 2013. Attualmente, la materia è disciplinata dalla legge n. 80/2014 che, all’art. 12, co. 2, lett. a) dispone: che l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nella legge come prevalente può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto alla lettera b) del medesimo articolo. Ebbene, in virtù di quanto disposto da tale ultima lettera, non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, ovvero proprio quelle oggetto dell’appalto in questione. In aggiunta, va considerato che la società Valbasento non è neppure autonomamente in possesso della qualificazione per la categoria prevalente, in quanto, come si è già ampiamente riferito, per essa ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, peraltro in modo non conforme a legge.
3.4.1. Col quinto motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 86, n. 3, e 87, n. 4, d.lgs. n. 163/2006, in combinato disposto con l’articolo 26, n. 6, d.lgs. n. 281/2008. In particolare, la ricorrente rileva, ed il fatto non è oggetto di contestazione, che la controinteressata non ha indicato, nell’offerta, i costi di sicurezza specifici previsti dall’art. 87, n. 4, in uno con l’art. 86, n. 3-bis d.lgs. n. 163/2006.
3.4.2. Anche tale censura si rivela fondata. L’indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza costituisce, in virtù degli artt. 86, n. 3-bis, e 87, n. 4, d. lgs. n. 163 del 2006, un adempimento imposto dalla legge. Inoltre, l’art. 26, n. 6, del d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, recante norme in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce che, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Lo scopo della necessità dell’indicazione del costo per la sicurezza consiste nel porre la stazione appaltante nella condizione di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela di fondamentali interessi dei lavoratori. Ne deriva che la sussistenza di tale obbligo di legge, posto a presidio di esigenze di ordine imperativo, rende irrilevante la circostanza che la legge di gara non ne prescriva l’indicazione. Ulteriore conseguenza è che, anche in difetto di una comminatoria espressa contenuta nella disciplina di gara, l’inosservanza della prescrizione che impone l’indicazione preventiva dei costi di sicurezza aziendali implica la sanzione dell’esclusione del concorrente che non li abbia indicati, poiché ciò rende l’offerta incompleta in ordine ad un elemento essenziale di essa sotto un profilo particolarmente rilevante, anche alla luce della natura costituzionalmente rilevante della materia della tutela della sicurezza sul lavoro, ed impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sulla sua affidabilità dell’offerta stessa nonché ogni valutazione della congruità dell’importo destinato ai costi per la sicurezza. Quanto innanzi induce il Collegio a dare continuità, tra i diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto, agli arresti secondo cui l’indicazione in sede di offerta degli oneri aziendali di sicurezza, non soggetti a ribasso, costituisce sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture un adempimento imposto dagli artt. 86, co. 3 bis, e 87, co. 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, all’evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da affidare (cfr., ex multis, C.d.S., sez. III, 11 luglio 2014, n. 3602; T.A.R. Veneto, sez. I, 27 marzo 2014, n. 536; C.d.S., sez. III, 3 luglio 2013 n. 3565; id. sez. V, 29 febbraio 2012 n. 1172)
Tale opzione ermeneutica trova, peraltro, riscontro anche nel più recente orientamento al riguardo assunto dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (cfr. pareri 17 luglio 2013, n. 118, e 9 maggio 2013, n.77) secondo cui “ […] l’offerta economica priva dell’indicazione degli oneri di sicurezza manca di un elemento essenziale e costitutivo, con conseguente applicazione della sanzione dell’esclusione dalla gara anche in assenza di una specifica previsione in seno alla lex specialis, attesa la natura immediatamente precettiva della disciplina contenuta nelle norme citate, idonea ad eterointegrare le regole procedurali”.
4. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso, previo assorbimento delle censure non esaminate, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.
5. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. Ai sensi dell’art. 13, n. 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’importo del contributo unificato è posto a carico della società Ferrovie Appulo-Lucane s.r.l..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13, n. 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’importo del contributo unificato è posto a carico della società Ferrovie Appulo-Lucane s.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014, con l’intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Giancarlo Pennetti, Consigliere
Benedetto Nappi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)