* DIRITTO DELL’ENERGIA – Aerogeneratori – Autorizzazione – Calcolo della potenza elettrica – Somma delle potenze nominali dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione – Appartenenza allo stesso soggetto – Unico centro di interesse – Fattispecie.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 30 Ottobre 2017
Numero: 685
Data di udienza: 13 Settembre 2017
Presidente: Caruso
Estensore: Nappi
Premassima
* DIRITTO DELL’ENERGIA – Aerogeneratori – Autorizzazione – Calcolo della potenza elettrica – Somma delle potenze nominali dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione – Appartenenza allo stesso soggetto – Unico centro di interesse – Fattispecie.
Massima
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 30 ottobre 2017, n. 685
DIRITTO DELL’ENERGIA – Aerogeneratori – Autorizzazione – Calcolo della potenza elettrica – Somma delle potenze nominali dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione – Appartenenza allo stesso soggetto – Unico centro di interesse – Fattispecie.
Ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative edificatorie, i limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi riferiti alla somma delle potenze nominali dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica, appartenenti allo stesso soggetto, ovvero a soggetti che si trovino in posizione di controllante o controllato, ovvero che siano riconducibili ad unico centro di interesse. Tali presupposti, infatti, hanno l’evidente finalità di contemperare i contrapposti interessi, pubblici e privati, in gioco e di evitare che iniziative di dimensioni apparentemente limitate possano, in realtà, dar vita a progetti significativamente impattanti sul corretto assetto urbanistico del territorio (Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 65). Grava sull’Amministrazione procedente l’onere di motivare il diniego di ricorso alla procedura abilitativa semplificata richiamando gli elementi che consentano di ritenere concretate le condizioni di cui innanzi, e dando contezza dell’attività istruttoria svolta (nella specie, il Comune aveva denegato la PAS per un aerogeneratore, sul presupposto che nella medesima zona erano stati progettati 9 impianti – appartenenti a soggetti differenti, ma ritenuti dal Comune “intimamente collegati” – senza tuttavia dare indicazioni delle verifiche e dei dati in base ai quali vari e diversi proprietari avrebbero programmato la realizzazione di un unico parco eolico, né dell’esistenza di situazioni di controllo o di unicità del centro decisionale, da ricondurre a uno o più di essi o a terzi).
Pres. Caruso, Est. Nappi – M.C. (avv. Pafundi) c. Comune di Rapolla (avv. Di Benga) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 30 ottobre 2017, n. 685SENTENZA
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 30 ottobre 2017, n. 685
Pubblicato il 30/10/2017
N. 00685/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00400/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso avente numero di registro generale 400 del 2017, proposto da:
– Maria Cortese, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Antonio Pafundi, con domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, via E. Ciccotti, 36/C;
contro
– Comune di Rapolla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Biagio Di Benga, da intendersi domiciliato, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. a) cod. proc. amm., presso la segreteria di questo Tribunale;
– Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del 6 giugno 2017, prot. 2907, emesso dal responsabile dell’Area tecnica del Comune di Rapolla, con il quale è stato confermato il diniego alla procedura abilitativa semplificata – PAS prot. n.6501 del 2 dicembre 2016;
– del provvedimento dell’1 febbraio 2017, prot. n. 600, emesso dal responsabile dell’Area tecnica del Comune di Rapolla, con il quale è stata denegata la PAS prot. 6501 del 2 dicembre 2016;
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente e comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Rapolla;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017, il Referendario Benedetto Nappi;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale d’udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto spedito per la notificazione il 28 luglio 2017, depositato il successivo 31 di luglio, Maria Cortese è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti il diniego relativo alla procedura abilitativa semplificata – PAS del 2 dicembre 2016.
1.1. In punto di fatto, la deducente ha esposto che:
– ha fatto ricorso alla PAS per la realizzazione di un impianto per la generazione di energia elettrica da fonte eolica di potenza nominale di 59 KW, e delle relative opere per la connessione alla rete elettrica mediante l’installazione di un singolo aerogeneratore da ubicarsi in agro del Comune di Rapolla, riportato in catasto al foglio n. 11 alla particella 18;
– tale iniziativa imprenditoriale è slegata da altre dello stesso genere in essere o in corso di proposizione nel comprensorio del ridetto Comune, e si è fatto ricorso «per quanto riguarda la realizzazione tecnica» a uno studio ingegneristico che ivi sta già «curando per altri soggetti completamente estranei alla ricorrente non riconducibili a essa, altre richieste per l’installazione di identici aerogeneratori […] al solo scopo di contenere i costi economici dell’investimento, oltre che pratici sfruttando, di fatto, un canale già attivo con l’amministrazione »;
– l’ente comunale intimato, inopinatamente, con nota dell’1 febbraio 2017 ha denegato la PAS, ritenendo necessario il ricorso all’autorizzazione unica;
– in data 28 marzo 2017 ha contestato stragiudizialmente tale diniego;
– con nota del 6 giugno 2017, il Comune intimato, in riscontro, dopo aver riferito di aver chiesto infruttuosamente sul punto il parere della Regione Basilicata, ha confermato il contenuto del provvedimento di diniego.
1.2. In diritto, parte ricorrente ha dedotto i motivi di seguito rubricati:
I. Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ex D.M. Ministero dello sviluppo Economico 10 settembre 2010;
II. Violazione del principio generale della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile (Direttiva 2001/77/CE-2009/28/CE — protocollo di Kvoto), violazione di legge, incompetenza e nullità per difetto assoluto di attribuzione, Violazione Artt. 116-117-118 Cost, D.lgs. del 29/12/2003, n. 387, art. 12, D.M. n 219 del 10/09/2010.
2. Il Comune di Rapolla, costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per sua infondatezza.
3. Alla camera di consiglio del 13 settembre 2017 il Collegio ha dato avviso alle parti dell’intendimento di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.. Quindi i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
4.1. L’impugnata nota comunale si impernia, sul versante motivazionale, sulle seguenti affermazioni: «il suo impianto, e gli altri otto, sono da realizzarsi nella medesima zona e su particelle catastali limitrofe: 2) ciascuno degli impianti realizzabili non può essere considerato come singolo, ma unitamente a tutti gli altri, in quanto intimamente collegati tra di loro; 3) la potenza complessiva dei nove impianti è di 500 KW».
4.1.1. Secondo l’orientamento del giudice d’appello, che il Collegio condivide, ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative edificatorie, i limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi riferiti alla somma delle potenze nominali dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica, appartenenti allo stesso soggetto , ovvero a soggetti che si trovino in posizione di controllante o controllato, ovvero che siano riconducibili ad unico centro di interesse. Tali presupposti, infatti, hanno l’evidente finalità di contemperare i contrapposti interessi, pubblici e privati, in gioco e di evitare che iniziative di dimensioni apparentemente limitate possano, in realtà, dar vita a progetti significativamente impattanti sul corretto assetto urbanistico del territorio (Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 65).
4.1.2. Grava sull’Amministrazione procedente l’onere di motivare il diniego di ricorso alla procedura abilitativa semplificata richiamando gli elementi che consentano di ritenere concretate le condizioni di cui innanzi, e dando contezza dell’attività istruttoria svolta. Nel caso di specie, diversamente, l’Ente intimato si è meramente limitato a citare la vicinanza degli impianti e ad affermare, invero apoditticamente e in modo non perspicuo, che l’impianto del ricorrente sarebbe “intimamente collegato” a altri otto esistenti nella medesima zona.
4.1.3. Alcuna considerazione, in particolare, è stata destinata a smentire il dato fattuale emergente dagli atti di causa, ovverosia che otto dei nove impianti considerati appartengono a soggetti differenti. In altri termini, l’atto impugnato non dà indicazioni delle verifiche e dei dati in base ai quali vari e diversi proprietari avrebbero programmato la realizzazione di un unico parco eolico, né dell’esistenza di situazioni di controllo o di unicità del centro decisionale, da ricondurre a uno o più di essi o a terzi. In tal senso, questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che la disposizione normativa in commento prevede chiaramente la sussistenza dell’elemento soggettivo (T.A.R. Basilicata, 8 settembre 2014, n. 632), come si è visto nella specie indimostrato dall’Ente intimato, posto che neppure si è ipotizzato a quale dei differenti proprietari o chi altri sia riconducibile il preteso parco eolico.
4.1.4. Nei propri scritti difensivi, il Comune di Rapolla ha elencato una serie di ragioni che pretesamente supporterebbero l’impugnato diniego. Tuttavia, in disparte ogni valutazione in ordine alla loro fondatezza, tali argomentazioni concretano una evidente violazione del divieto di motivazione postuma del provvedimento amministrativo. In tal senso, infatti, il Collegio ritiene di dare continuità all’ampio orientamento che afferma l’inammissibilità della motivazione postuma del provvedimento lesivo, adottata dall’Amministrazione emanante soltanto in sede giudiziale (ex multis, T.A.R. Basilicata, 18 gennaio 2016, n. 30, e la giurisprudenza ivi citata).
4.1.5. Inconferente risulta il richiamo di parte intimata alla decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3783 del 2016, in quanto nel caso ivi deciso la riconducibilità di più impianti a un medesimo soggetto era acquisita agli atti di causa.
5. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento dell’impugnato diniego, salvi gli ulteriori provvedimenti del Comune intimato.
6. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Benedetto Nappi
IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso
IL SEGRETARIO