Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 687 | Data di udienza: 19 Luglio 2017

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Linee guida per il corretto inserimento – Art. 3 l.r. Basilicata n. 54/2015 – Ambito di applicazione – Impianti di potenza superiore ai 60 kW – Linee guida emanate per unità produttive di potenza uguale o inferiore – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 31 Ottobre 2017
Numero: 687
Data di udienza: 19 Luglio 2017
Presidente: Caruso
Estensore: Nappi


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Linee guida per il corretto inserimento – Art. 3 l.r. Basilicata n. 54/2015 – Ambito di applicazione – Impianti di potenza superiore ai 60 kW – Linee guida emanate per unità produttive di potenza uguale o inferiore – Illegittimità.



Massima

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 31 ottobre 2017, n. 687


DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Linee guida per il corretto inserimento – Art. 3 l.r. Basilicata n. 54/2015 – Ambito di applicazione – Impianti di potenza superiore ai 60 kW – Linee guida emanate per unità produttive di potenza uguale o inferiore – Illegittimità.

L’art. 3, n. 3, della l.r. Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54, demanda alla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, l’emanazione di: «specifiche linee guida per il corretto inserimento degli impianti, alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore ai limiti stabiliti nella tabella A) del d.lgs. n. 387/2003 e non superiori a 1 mW». A sua volta, la tabella A, allegata al d.lgs. del 29 dicembre 2003, n. 387, espressamente richiamata dalla norma regionale in questione, fissa la soglia dell’energia eolica in 60 kW. Da una lettura combinata delle richiamate disposizioni emerge pianamente che l’alveo applicativo dell’art. 3 della ripetuta legge regionale n. 54 del 2015 concerne i soli impianti di potenza superiore ai 60 kW. E’ solo in relazione a tale soglia di valore che può dunque dirsi legislativamente conferito alla Giunta regionale il potere di emanazione delle linee guida di cui è questione. Tale potere, diversamente, non può essere ravvisato relativamente a unità produttive di potenza uguale o inferiore alla soglia di cui alla predetta tabella A. (cfr. T.A.R. Basilicata, 24 ottobre 2017, n. 654).

Pres. Caruso, Est. Nappi – E.G. (avv.ti Bencivenga e Micocci) c. Comune di Potenza (avv. Zaccardo) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 31 ottobre 2017, n. 687

SENTENZA

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 31 ottobre 2017, n. 687

Pubblicato il 31/10/2017

N. 00687/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00218/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso avente numero di registro generale 218 del 2017, proposto da:
– Erminio Guarini, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Carmine Bencivenga e Vittorio Micocci, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Potenza, al corso Garibaldi n. 32;

contro

– Comune di Potenza, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Rosa Zaccardo, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via Nazario Sauro, Palazzo della Mobilità;
– Regione Basilicata, in persona del Presidente in carica della giunta regionale, non costituita in giudizio.

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del provvedimento del Comune di Potenza del 12 aprile 2017;

– deliberazione di Giunta regionale n. 175 del 2 marzo 2017, pubblicata nel b.u.r. Basilicata del 16 marzo 2017, di approvazione delle linee guida per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti da fonti rinnovabili con potenza superiore ai limiti stabiliti nella tabella A) del d.lgs n. 387/2003 e non superiore a 1MW;

– delle linee guida allegate alla suddetta deliberazione di giunta;

– ogni altro atto connesso e conseguente, anche non conosciuto, comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Potenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 19 luglio 2017, il Referendario Benedetto Nappi;

Uditi i difensori delle parti presenti in giudizio, come da verbale d’udienza;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato in data 11 maggio 2017, depositato il successivo 20 di maggio, Erminio Guarini è insorto avverso gli atti in epigrafe, relativi alla declaratoria di inefficacia alla “procedura abilitativa semplicata” – PAS, relativa a un nuovo impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel territorio del Comune di Potenza, sul fondo identificato catastalmente al foglio 8, particella 912, e all’invito all’adeguamento alle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 175 del 2017.

1.1. In punto di fatto, il ricorrente ha esposto quanto segue:

– in data 16 marzo 2017 è stata pubblicata nel b.u.r. la deliberazione di Giunta regionale n. 175 del 2 marzo 2017, di approvazione delle linee guida per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti da fonti rinnovabili con potenza superiore ai limiti stabiliti nella tabella A) del dlgs n. 387 del 2003 e non superiore a 1 mW;

– in data 31 marzo 2017 ha presentato allo Sportello unico digitale per l’edilizia del Comune intimato la PAS al fine di conseguire l’abilitazione alla realizzazione dell’impianto in questione, di potenza pari a 60 kW;

– in data 12 aprile 2017 è sopravvenuto il contestato provvedimento del comune di Potenza, indicato in epigrafe, con il quale si è ritenuta la predetta PAS «non efficacie alla data di emanazione delle linee guida», con l’invito «a voler comunicare, entro quindici giorni dalla data della presente, l’adesione ad adeguarsi alle disposizioni di cui alle linee guida, così come prescritto dall’art. 11, comma 4 delle linee stesse. In caso di adesione le modifiche devono essere presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data della comunicazione di adesione, pena l’inibizione ad effettuare l’intervento»;

1.2. In diritto, parte ricorrente ha dedotto i motivi di seguito rubricati:

I. Violazione del principio generale della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione di legge, d.m. n.219 del 10.09.2010; l.r. n. 54/2015; lr n. 1/2010 della l.r. n.8/2012; d.g.r n. 2260/2010; dell’allegato p.i.e.a.r., l. n.241/90, d.lgs n. 387/2003; d.lgs n. 28/2011; Cost. art. 97-117-118. Eccesso di potere per sviamento, irrazionalità, disparità di trattamento; violazione del principio del giusto procedimento, di partecipazione ai procedimenti amministrativi, di istruttoria e di motivazione, di trasparenza e non aggravamento della azione amministrativa.

2. Il Comune di Potenza, costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per sua infondatezza.

3. Alla camera di consiglio del 19 luglio 2017 il Collegio ha dato avviso alle parti dell’intendimento di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.. Quindi i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.

4.1. Assume portata dirimente e prioritaria la disamina della legittimità della deliberazione giuntale n. 175 del 2017, posto che il Comune di Potenza ha riconosciuto, nei propri scritti difensivi, che «la nota impugnata in questa sede, pertanto, costituisce mera applicazione dell’art. 11 (rubricato disposizioni transitorie), delle stesse linee guida, che al comma 4 dispone : “le comunicazioni e PAS non ancora efficaci alla data di emanazione delle presenti linee guida devono uniformarsi alle disposizioni in esse contenute».

4.1.1 Con una prima censura è stata dedotta la violazione dell’art. 3, n. 3, della legge regionale n. 54 del 2015, secondo cui «la Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente emana specifiche linee guida per il corretto insediamento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore ai limiti stabiliti nella tabella A) del dl.gs n. 387 /2003 e non superiori a 1Mw».

4.1.2. La censura coglie nel segno. L’art. 3, n. 3, della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54, demanda alla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, l’emanazione di: «specifiche linee guida per il corretto inserimento degli impianti, alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore ai limiti stabiliti nella tabella A) del d.lgs. n. 387/2003 e non superiori a 1 mW». A sua volta, la tabella A, allegata al d.lgs. del 29 dicembre 2003, n. 387, espressamente richiamata dalla norma regionale in questione, fissa la soglia dell’energia eolica in 60 kW. Ora, da una lettura combinata delle richiamate disposizioni emerge pianamente che l’alveo applicativo dell’art. 3 della ripetuta legge regionale n. 54 del 2015 concerne i soli impianti di potenza superiore ai 60 kW. E’ solo in relazione a tale soglia di valore che può dunque dirsi legislativamente conferito alla Giunta regionale il potere di emanazione delle linee guida di cui è questione. Tale potere, diversamente, non può essere ravvisato relativamente a unità produttive di potenza uguale o inferiore alla soglia di cui alla predetta tabella A. In proposito, va anche osservato che il legislatore regionale ha ritenuto necessario il conferimento alla Giunta del mandato all’emanazione delle linee guida con un atto avente valore e forza di legge. E’ stato quindi il Consiglio regionale, ovverosia il massimo organo di rappresentanza politica della Regione, ad aver operato, a monte, la scelta della fonte di conferimento del relativo potere in capo alla Giunta regionale, proprio tramite legge regionale, e ad aver stabilito in quest’ultima l’oggetto di tali linee guida, espressamente limitandolo, come si è innanzi osservato, ai soli impianti di potenza superiore ai 60 kW, oltre a definire finanche le modalità di esercizio di tale potere, tramite previa acquisizione del parere della “Commissione consiliare competente”. A fronte di ciò, emerge netta la divergenza del provvedimento giuntale impugnato rispetto al modello legislativo così delineato, estendendosi l’ambito della disciplina da esso recata a una sfera di valore non contemplata dal più volte richiamato art. 3 della legge regionale n. 54 del 2015 (T.A.R. Basilicata, 24 ottobre 2017, n. 654).

4.2. Fermo quanto innanzi, ragioni di completezza di scrutinio inducono a precisare come risulti fondato anche l’ulteriore profilo di doglianza prospettato nel primo motivo di ricorso, concernente la non conformità dell’iter di approvazione della deliberazione n. 175 del 2017 alle disposizioni di cui alla legge regionale di riferimento. Si è già rilevato che in quest’ultima è prevista l’acquisizione del previo parere della Commissione consiliare competente. Ebbene, tale parere non risulta essere stato acquisito anteriormente all’approvazione dell’atto giuntale in questione. Infatti, dalla disamina dell’apparato motivazionale di quest’ultimo emerge che la Giunta regionale, già con proprio provvedimento n. 823 del 12 luglio 2016 ha adottato: «il documento denominato "Linee guida per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 1 MW"; le linee guida adottate dalla Giunta Regionale sono estese anche agli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore ai limiti stabiliti nella tabella A del d.lgs. n. 387/2003; la medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.R. n. 54/2015, alla Commissione consiliare competente per gli adempimenti consequenziali; la Terza Commissione consiliare permanente ha deliberato il provvedimento nella seduta del 01/12/2016 (Parere. Atto n. 212); la Terza Commissione, pur condividendo in linea generale i contenuti del documento, ha espresso parere sfavorevole a maggioranza; detto parere è stato trasmesso per competenza al Dipartimento Ambiente e Energia con nota n. 12232/C deI 14/12/2016 (prot. entrata n. 0094746/23A2 del 15/12/2016)». Dunque, la competente Consiliare si è pronunciata, peraltro in senso sfavorevole, soltanto su un provvedimento differente, ovverosia la d.g.r. n. 823 del 2016, mentre l’atto impugnato non riporta alcun riferimento a successivi pareri della Commissione consiliare, né l’esistenza degli stessi è desumibile aliunde. Anche per tale versante, quindi, emerge plasticamente la deviazione rispetto al modello procedimentale predisposto dal legislatore regionale.

5. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore censura e, per l’effetto, l’annullamento della deliberazione di Giunta regionale n. 175 del 2017 e, per invalidità derivata, della nota comunale impugnata, imperniandosi quest’ultima esclusivamente sulle disposizioni del provvedimento regionale e sussistendo tra i due atti un rapporto di consequenzialità immediata.

6. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13, n. 6-bis.1., del d.P.R. n. 115 del 2002, l’importo del contributo unificato resta a carico della Regione Basilicata,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2017, con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Benedetto Nappi
        
IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso
        
        
IL SEGRETARIO
 

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