* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Convenzioni urbanistiche – Accordi tra privati e P.A. (art. 11 l. n. 241/1990) – Natura contrattuale – Carattere vincolante per entrambe le parti – Divieto di modifiche unilaterali – Facoltà di recesso per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 6 Febbraio 2018
Numero: 106
Data di udienza: 5 Luglio 2017
Presidente: Caruso
Estensore: Mastrantuono
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Convenzioni urbanistiche – Accordi tra privati e P.A. (art. 11 l. n. 241/1990) – Natura contrattuale – Carattere vincolante per entrambe le parti – Divieto di modifiche unilaterali – Facoltà di recesso per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Massima
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 6 febbraio 2018, n. 106
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Convenzioni urbanistiche – Accordi tra privati e P.A. (art. 11 l. n. 241/1990) – Natura contrattuale – Carattere vincolante per entrambe le parti – Divieto di modifiche unilaterali – Facoltà di recesso per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Le convenzioni urbanistiche rientrano nel novero degli accordi tra privati e amministrazione, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 241 del 1990 (Cass. civ., Sez. I, 28 gennaio 2015, n. 1615; Cass., SS.UU., 9 marzo 2012, n. 3689). Quanto alla natura delle convenzioni di urbanizzazione, e al ruolo che in esse gioca l’autonomia negoziale, deve ritenersi prevalente il profilo della libera negoziazione. Infatti, sebbene sia innegabile che la convenzione di lottizzazione, a causa dei profili di stampo giuspubblicistico che si accompagnano allo strumento dichiaratamente contrattuale, rappresenti un istituto di complessa ricostruzione, non può negarsi che in questo si assista all’incontro di volontà delle parti contraenti nell’esercizio dell’autonomia negoziale retta dal codice civile (Cons. Stato, Sez. IV, 1 aprile 2011, n. 2040). Dalla natura contrattuale del rapporto instaurato con il privato in virtù della convenzione urbanistica discende, quale necessario corollario, il carattere vincolante per entrambe le parti dell’accordo e il divieto per l’Amministrazione di apportarvi modifiche unilaterali (Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 351; C.G.A., Sez. giurisdiz., 1 febbraio 2001, n. 20): non è consentito al Comune di incidere unilateralmente su singole previsioni della convenzione urbanistica, potendo l’Amministrazione soltanto valersi, in presenza dei relativi presupposti, della facoltà di recesso dall’accordo per “sopravvenuti motivi di interesse pubblico”, salva la corresponsione di un indennizzo, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge n. 241 del 1990 (in termini, T.A.R. Lombardia, Sez. II, 17 marzo 2016, n. 517).
Pres. Caruso, Est. Nappi – I. s.r.l. (avv.ti Fortunato e Matarazzo) c. Comune di Nova Siri (avv. Montagna)
Allegato
Titolo Completo
TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 6 febbraio 2018, n. 106SENTENZA
TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 6 febbraio 2018, n. 106
Pubblicato il 06/02/2018
N. 00106/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00572/2016 REG.RIC.
N. 00573/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 572 del 2016, proposto da:
– I.T.M. Iniziative Turistiche Matarazzo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Rocco Luigi Fortunato e Giovanni Matarazzo, da intendersi domiciliata, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. a), cod. proc. amm., presso la segreteria di questo Tribunale;
contro
– Comune di Nova Siri, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Rocco Montagna, da intendersi domiciliato, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. a) cod. proc. amm., presso la segreteria di questo Tribunale;
sul ricorso avente numero di registro generale 573 del 2016, proposto da:
– I.T.M. Iniziative Turistiche Matarazzo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di società incorporante l’Impresa edile di Matarazzo Nicola e F.lli s.n.c., rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Rocco Luigi Fortunato e Giovanni Matarazzo, da intendersi domiciliata, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. a), cod. proc. amm., presso la segreteria di questo Tribunale;
contro
– Comune di Nova Siri, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Rocco Montagna, da intendersi domiciliato, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. a) cod. proc. amm., presso la segreteria di questo Tribunale;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 572 del 2016:
– dell’ingiunzione di pagamento, prot. n. 0006002, emesso dal Comune di Nova Siri in data 3 aprile 2013, ai sensi del R.D. 639/1910;
quanto al ricorso n. 573 del 2016:
– dell’ingiunzione di pagamento, prot. n. 0006002, emesso dal Comune di Nova Siri in data 3 aprile 2013, ai sensi del R.D. 639/1910.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nova Siri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Referendario Benedetto Nappi;
Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto spedito per la notificazione il 17 novembre 2016, depositato il successivo 7 di dicembre, portante il numero di registro generale 572 del 2016, I.T.M. Iniziative Turistiche Matarazzo s.r.l., ha riproposto il giudizio già intentato dinanzi al Tribunale civile di Matera avverso il provvedimento di ingiunzione di pagamento prot. n. 0006002, emesso dal Comune di Nova Siri in data 3 aprile 2013, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, per la riscossione della somma di € 128.092,00 a titolo di conguaglio di oneri reclamati dal Comune di Nova Siri per la retrocessione di aree comprese nel piano di lottizzazione in zona TR, dello stesso Comune.
1.1. In punto di fatto, dagli atti di causa emerge quanto segue:
– in data 28 gennaio 2004, la deducente ha sottoscritto atto di convenzione urbanistica col Comune di Nova Siri avente a oggetto un piano di lottizzazione precedentemente approvato ai germani La Malfa e alla Materazzo Nicola e f.lli s.n.c., per l’ampliamento del complesso turistico-alberghiero denominato AKIRIS;
– in essa, all’art. 3, lett. h, è stata stabilita la cessione, da parte dei lottizzanti e senza corrispettivo, al Comune di Nova Siri, delle aree ricadenti alla lottizzazione e destinate a verde attrezzato;
– con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23 marzo 2004 il comune di Nova Siri ha accettato la richiesta dei lottizzanti di cessione, a titolo oneroso, in favore della ricorrente e della Materazzo Nicola e F.lli. s.n.c., di alcune aree per complessivi mq. 6.200, già destinate nella convenzione a verde attrezzato;
– in particolare, tale deliberazione consiliare ha approvato la stima dell’Ufficio tecnico comunale che, a norma dell’art. 12 della legge regionale n. 28 del 1978 ha quantificato il corrispettivo dovuto dai lottizzanti «per l’utilità economica conseguita», nella somma complessiva di € 42.344,50, «salvo conguaglio, afferente al contenzioso con il sig. Lunati relativo al campo sportivo di Marina di Nova Siri»
– con determinazione dirigenziale n. 568 del 5 agosto 2004, il Comune intimato ha approvato lo schema di atto pubblico, da stipularsi per rogito del Segretario comunale, a integrazione e modifica della cennata convenzione del 28 gennaio 2004, per la retrocessione innanzi descritta;
– la società esponente ha versato tale somma di propria spettanza, pari a € 18.440,35, in data 28 settembre 2004
– il 6 dicembre 2004 è stato effettivamente stipulato l’atto pubblico recante “modifiche e integrazioni alla convenzione rep. n. 438 del 28 gennaio 2004”, in cui, all’art. 2, è appunto stabilito che i lottizzanti hanno corrisposto «la complessiva somma di € 42.344,50, in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del contenzioso relativo al campo sportivo di Marina di Nova Siri corrente tra il sig. Lunati Egidio e l’Ente comunale, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 6 luglio 1978, n. 28, con relazione di stima dell’Ufficio tecnico comunale in data 17 marzo 2004, allegata all’atto consiliare n. 21 del 23 marzo 2004»;
– in data 14 marzo 2006, il Comune di Nova Siri ha comunicato alla società esponente come l’atto di convenzione sottoscritto il 6 dicembre 2004 non fosse stato trascritto dalla competente Conservatoria in quanto recante l’indicazione di un prezzo di cessione delle aree non definitivo;
– contestualmente, il Comune intimato ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo di revoca delle determinazioni dirigenziali contenenti la “retrocessione” delle aree in questione e di quello «per la modificazione degli atti afferenti la retrocessione sinora adottati […] provvedendo in primo luogo – tramite stima di questo ufficio da parametrare ai valori di mercato delle aree sussistenti nella zona – alla determinazione in via definitiva del corrispettivo dovuto per la cessione dell’area»;
– in data 19 giugno 2008 lo stesso Ente comunale ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo inteso ad affidare all’ U.T.E. di Matera, l’incarico di procedere ad una nuova stima delle aree retrocesse, così come riportato nella deliberazione di Consiglio comunale n. 9/2008;
– con nota del 7 dicembre 2012, il Comune di Nova Siri ha diffidato la società ricorrente al pagamento della somma di € 128.092,00 a titolo di conguaglio;
– è quindi sopraggiunto il provvedimento contestato, col quale il Comune di Nova Siri ha ingiunto, ai sensi del R.D. 639 del 1910, alla società esponente il pagamento della somma innanzi richiamata;
– con ricorso depositato il 6 maggio 2013 innanzi al civile di Tribunale di Matera, la ITM s.r.l., ha proposto opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di cui è questione;
– il predetto Tribunale, con sentenza n. 881 del 10 maggio 2016, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale di Matera, essendo la sia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
– col presente atto, la società esponente, nella sua qualità di incorporante la Matarazzo Nicola e f.11i s.n.c. ha quindi riproposto il ricorso dinanzi a questo Tribunale.
1.2. In diritto, parte ricorrente ha dedotto i motivi di seguito rubricati:
I. Violazione di legge: R.D. 639/1910 in relazione all’art. 7, secondo comma, lett. gg-sexies della legge n. 106 del 2011;
II. Violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento: R.D. 639/1910 in all’art. 7, secondo comma, lett. gg-quater della legge n. 106 del 2011;
III. Infondatezza dell’ingiunzione opposta per effetto del verificarsi della condizione futura, riportata nell’atto di convenzione urbanistica sottoscritta, con riferimento alla sentenza n. 378/2013 della Corte di appello di Potenza;
IV. Infondatezza dell’ingiunzione di pagamento opposta per intervenuta prescrizione;
V. Violazione di legge: eccesso di potere in relazione alla quantificazione del conguaglio del prezzo.
2. Con atto spedito per la notificazione il 17 novembre 2016, depositato il successivo 7 di dicembre, portante il numero di registro generale 573 del 2016, la I.T.M. Iniziative Turistiche Matarazzo s.r.l., nella qualità di società incorporante l’Impresa edile di Matarazzo Nicola e F.lli s.n.c., ha riproposto l’ulteriore giudizio già intentato dinanzi al Tribunale civile di Matera avverso il provvedimento di ingiunzione di pagamento prot. n. 0006002, emesso dal Comune di Nova Siri in data 3 aprile 2013, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, per la riscossione della somma di € 128.092,00 a titolo di conguaglio di oneri reclamati dal Comune di Nova Siri per la retrocessione di aree comprese nel piano di lottizzazione in zona TR, dello stesso Comune, poi conclusosi con sentenza n. 674 del 28 aprile 2016, di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.
3. Si è costituito in entrambi i giudizi il Comune intimato, eccependo in rito, per più profili, l’inammissibilità dei ricorsi, nonché, nel merito, la loro infondatezza.
4. Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2016 l’incidentale istanza cautelare spiegata col ricorso n. 572 del 2016 è stata accolta, ritenendosi sussistente sufficiente fumus boni iuris, mentre parte ricorrente ha rinunciato all’analoga istanza recata dal ricorso r.g.n. 573 del 2016.
5. Alla pubblica udienza del 5 luglio 2017 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In limine litis, va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto oggettivamente connessi, a norma dell’art. 70 cod. proc. amm..
1.1. il Collegio procede allo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate da parte intimata.
1.1.1. Il Comune intimato ha in primo luogo sostenuto l’inammissibilità dei ricorsi per “tardività della riassunzione”, in quanto sarebbe stato violato l’art. 50 cod. proc. civ., essendo stati notificati i ricorsi soltanto in data 17 novembre 2016, mentre la sentenza del Tribunale di Matera n. 881/2016 è stata pubblicata in data 1 giugno 2016, e quella n. 674/2016 è stata pubblicata il 28 aprile 2016.
1.1.1.1. L’eccezione è destituita di fondamento, risultando fuori asse il richiamo all’art. 50 del codice di rito civile. Invero, il parametro normativo, nel caso di specie, è costituito dall’art. 59, n. 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui, in caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, la questione va riproposta al giudice che ne è munito entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia. Nel caso di specie è quindi agevole osservare che il termine “lungo” di sei mesi per l’impugnazione della sentenza, alla data di notificazione, non era spirato per alcuno dei due ricorsi. Neppure l’eccepente ha dato prova della notificazione alle ricorrenti delle predette decisioni, onde determinare il decorso del termine “breve” di rito, né in ogni caso risulta assolto l’onere, che è addossato alla parte che solleva l’eccezione di tardività, di provare altrimenti detto passaggio in giudicato.
1.2. Con una seconda eccezione, si è sostenuta l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse e “intervenuta acquiescenza”, in quanto parte ricorrente si sarebbe limitata a «impugnare l’ingiunzione di pagamento che costituisce l’atto finale di un complesso procedimento amministrativo a formazione progressiva», mentre alcuna impugnazione sarebbe stata proposta avverso i seguenti atti presupposti: – deliberazione del C.C. n. 9 del 25/02/2008; – Avviso di avvio del procedimento amministrativo notificato il 19/06/2008; – diffida e messa in mora del 21/07/2011; – diffida e messa in mora del 07/12/2002. In tal modo la ricorrente avrebbe «prestato acquiescenza agli atti amministrativi presupposti e un eventuale annullamento dell’ingiunzione di pagamento non produrrebbe alcuna utilità».
1.1.1. La tesi è sprovvista di giuridico pregio. Va infatti considerato che gli atti richiamati da parte intimata sono tutti sprovvisti di autonoma lesività. In particolare, la deliberazione consiliare n. 9 del 2008 si è limitata a disporre l’affidamento di incarico «all’U.T.E. di Matera per procedere alla stima delle aree retrocesse comprese nei piani di lottizzazione in zona TR del lido di Nova Siri, analiticamente indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, attualizzandone il prezzo, onde procedere ad una determinazione compiuta del prezzo di cessione delle aree retrocesse e provvedere, previo pagamento del corrispettivo del conguaglio da parte dei lottizzanti, alla modifica degli atti sin qui adottati». In tal modo, quindi, tale provvedimento non ha direttamente inciso la posizione giuridica della deducente, limitandosi a conferire un incarico a soggetto terzo e a demandare a successivi atti la rideterminazione del prezzo delle aree e del conguaglio pretesamente dovuto dai lottizzanti. E’ poi non direttamente impugnabile l’avviso di avvio di un procedimento amministrativo, che ha valenza endoprocedimentale ed è sprovvisto di autonoma lesività (Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1913). Del pari, non assumono valenza preclusiva dell’opposizione all’ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 2010 gli atti di “diffida e messa in mora” richiamati dalla difesa comunale, risolvendosi questi ultimi in mere richieste di pagamento di somme.
1.2. Colla seconda eccezione si è sostenuto che, in violazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 150 del 2011, «il primo giudizio dinanzi al Tribunale ordinario è stato proposto con ricorso e non con atto di citazione. Pertanto, l’atto introduttivo è nullo essendo privo dei requisiti di cui all’art. 163 cpc. ed in particolare della vocatio in ius».
1.2.1. L’argomento va disatteso. Occorre considerare che nell’ordinamento processuale civilistico esistono una molteplicità di riti e due fondamentali modelli di atto introduttivo del processo: la citazione ed il ricorso. Ciò comporta l’eventualità che talora la parte proponga la domanda secondo un rito errato o mediante un atto la cui forma è diversa da quella prevista per il rito corretto. Nel caso di specie si versa al cospetto di un erroneo impiego del ricorso che non discende dall’adozione di un rito errato. Infatti, la ricorrente ha proposto la domanda secondo il rito imposto dalla legge, tuttavia interpretando erroneamente, e conseguentemente violando, le norme concernenti la forma da impiegare per l’atto introduttivo. Orbene, secondo un condivisibile arresto, qualora un procedimento sia introdotto erroneamente con ricorso, anziché con citazione, il meccanismo di conservazione degli atti mediante raggiungimento dello scopo avviene in modo progressivo. Il giudice deve infatti comunque fissare con decreto udienza di comparizione delle parti assegnando termine al ricorrente per la notifica. Ove detta notifica avvenga nel termine eventualmente fissato a pena di decadenza per la proposizione dell’atto e in esso siano presenti i requisiti indispensabili, si ha il raggiungimento dello scopo (Cass., sez. II, ord. n. 14560 del 4 luglio 2011).
1.2.2. Nel caso di specie, il Comune intimato si è avvalso dell’ingiunzione di cui all’art. 2 del R.D. 639 del 1910. Ebbene, l’inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 3 di tale regio decreto non preclude l’opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l’esistenza della pretesa creditoria, tale termine non avendo natura perentoria, né per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità (Cass. civ., sez. 1, sent. n. 13751 del 18 settembre 2003). Ne consegue, anche in ragione della costituzione in giudizio con proposizione di difese del Comune intimato nel giudizio dinanzi al Tribunale civile di Matera, il raggiungimento dello scopo, con sanatoria, retroattiva, della nullità ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ..
1.3. All’approdo testé raggiunto consegue, pianamente, l’infondatezza della terza eccezione in rito di parte intimata, secondo cui la pretesa nullità del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Matera, per i motivi dedotti al punto precedente, importerebbe la tardività dell’’impugnazione proposta con il successivo ricorso in riassunzione dinanzi a questo Tribunale, da considerarsi come primo atto utile.
2. Nel merito, i ricorsi, aventi medesima articolazione e incentrati sulle stesse doglianze, sono fondati, alla stregua della motivazione che segue.
2.1. Coglie in primo luogo nel segno la censura d’illegittimità dell’ingiunzione opposta per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato. Invero, lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l’ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati (Cass. civ., sez. 1, sent. n. 7076 del 11 aprile 2016).
2.1.1. Nella specie, il credito fatto valere dal comune con la procedura ingiunzionale in questione corrisponde alla pretesa di conseguimento del saldo degli oneri di retrocessione dovuti a seguito della convenzione di lottizzazione stipulata con i ricorrenti in data 1 marzo 2004. Tuttavia, posto che l’atto addizionale a detta convenzione reca in sé, all’art. 2, il criterio di determinazione di tale saldo, alcun potere di stabilire unilateralmente, secondo parametri differenti, la sussistenza e l’ammontare di tale obbligo può essere ravvisato in capo all’Ente comunale. Il credito vantato da quest’ultimo non può ritenersi, quindi, né certo, né liquido, non rinvenendo direttamente in una norma di legge, né nell’accettazione dell’impresa interessata, il titolo e gli elementi per la sua determinazione concreta.
2.1.2. L’Amministrazione comunale, nella relazione resa in adempimento al disposto incombente istruttorio, ha sostenuto che il predetto credito avrebbe i caratteri della certezza, della liquidità della esigibilità in quanto sarebbe stato determinato dall’U.T.E. di Matera a seguito della deliberazione consiliare n. 9 del 2008, non impugnata dal ricorrente. In senso contrario, va tuttavia richiamato quanto condivisibilmente affermato in giurisprudenza, secondo cui la deliberazione comunale costituisce un atto meramente interno all’amministrazione, che non può avere alcuna efficacia vincolante per il privato che non vi abbia espressamente aderito, atteso che, secondo il fondamentale principio dettato dall’art. 23 Cost., nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta a chicchessia se non in base alla legge (Cass. civ., sez. 1, sent. n. 13587 del 22 dicembre 1992).
2.1.3. Del resto, secondo un ampio indirizzo pretorio le convenzioni urbanistiche rientrano nel novero degli accordi tra privati e amministrazione, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 241 del 1990 (Cass. civ., Sez. I, 28 gennaio 2015, n. 1615; Cass., SS.UU., 9 marzo 2012, n. 3689). Quanto alla natura di tali accordi, e al ruolo che in essi gioca l’autonomia negoziale, è stato evidenziato che “La giurisprudenza si è oramai orientata nell’affermare, all’interno delle convenzioni di urbanizzazione, la prevalenza del profilo della libera negoziazione. Infatti, si è affermato (Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2003, n. 33; Consiglio di Stato, sez. IV, 28 luglio 2005, n. 4015) che, sebbene sia innegabile che la convenzione di lottizzazione, a causa dei profili di stampo giuspubblicistico che si accompagnano allo strumento dichiaratamente contrattuale, rappresenti un istituto di complessa ricostruzione, non può negarsi che in questo si assista all’incontro di volontà delle parti contraenti nell’esercizio dell’autonomia negoziale retta dal codice civile” (così Cons. Stato, Sez. IV, 1 aprile 2011, n. 2040). La giurisprudenza ha, poi, affermato che dalla natura contrattuale del rapporto instaurato con il privato in virtù della convenzione urbanistica discende, quale necessario corollario, il carattere vincolante per entrambe le parti dell’accordo e il divieto per l’Amministrazione di apportarvi modifiche unilaterali (Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 351; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Sez. giurisdiz., 1 febbraio 2001, n. 20). In linea con tali coordinate ermeneutiche, si è già avuto modo di affermare che non è consentito al Comune di incidere unilateralmente su singole previsioni della convenzione urbanistica, potendo l’Amministrazione soltanto valersi, in presenza dei relativi presupposti, della facoltà di recesso dall’accordo per “sopravvenuti motivi di interesse pubblico”, salva la corresponsione di un indennizzo, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge n. 241 del 1990 (in termini, T.A.R. Lombardia, Sez. II, 17 marzo 2016, n. 517).
2.1.4. D’altro canto, nonostante sia stata data comunicazione dell’avvio del procedimento inerente l’esercizio del diritto di recesso, alcun provvedimento in tal senso risulta agli atti di causa.
3. Va disattesa l’istanza dell’Ente comunale intimato di sospendere l’esito del presente giudizio ex art. 295 cod. proc. civ., poiché la definizione dello stesso dipenderebbe, in tesi, «dall’esito del giudizio in Cassazione tra Lunati Egidio e il Comune di Nova Siri». E’ di piana evidenza che l’oggetto del giudizio non è affatto costituto dall’accertamento dell’ammontare dell’eventuale credito residuo vantato dal Comune nei confronti della società ricorrente, bensì dalla legittimità dell’ingiunzione impugnata.
3.1. Speculare ragione induce a rigettare l’ulteriore richiesta dello stesso Comune volta alla nomina di un consulente tecnico che proceda ad accertare «ex art. 1474 cod. civ. il giusto prezzo applicabile».
4. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento dei ricorsi e, per l’effetto, l’annullamento dell’atto impugnato, nelle parti in cui è rivolto alle società ricorrenti.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sui ricorsi, per come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune intimato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i ricorsi in favore di parte ricorrente, liquidando le stesse in complessivi € 4.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell’art. 13, n. 6-bis.1., del d.P.R. n. 115 del 2002, l’importo del contributo unificato resta a carico del Comune di Nova Siri
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Benedetto Nappi
IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso
IL SEGRETARIO